CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14103/2020 RG., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Genova, elettivamente domiciliate presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 28 novembre 2019 n. 1400/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 28 novembre 2019 n. 1400/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA (per "diversa distribuzione degli spazi interni") con riclassificazione dalla categoria A/2 di classe 4^ alla categoria A/1 di classe 2^ e ripristino della originaria consistenza di vani 11 in luogo di vani 10,5, in relazione ad un appartamento sito in Genova al [OSCURATO:PERSONA] n. 2, posto al piano terreno (al piano secondo dal lato est), contraddistinto con l'interno numero 4, esteso mq. 258 e censito in catasto con la particella 20 sub. 2 del folio 101, del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano cousufruttuari, mentre [OSCURATO:PERSONA] era nuda proprietaria, ha accolto l'appello proposto dai contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 25 maggio 2016 n. 1233/10/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la rettifica della proposta di classificazione catastale dalla categoria A/1 alla categoria A/2, in assenza delle caratteristiche previste dal D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, fosse giustificata dal sopravvenuto mutamento in peius della situazione esistente al momento del classamento. Il ricorso è affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite con controricorso, dando atto che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto il 16 luglio 2019, con il conseguente consolidamento (recte: accrescimento) del cousufrutto di sua spettanza a favore di [OSCURATO:PERSONA], che è diventata l'unica usufruttuaria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, 1 del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 e 38, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la domanda DOCFA dei contribuenti fosse giustificata da una variazione dello stato di fatto dell'appartamento, che, di contro, non aveva subito alcuna modifica. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le caratteristiche catastali dell'abitazione "di tipo signorile" coincidessero con le caratteristiche fiscali dell'abitazione "di lusso", potendo trovare applicazione il D.M. 2 agosto 1969 n. 1072. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il mutamento storico della nozione di "signorilità" rispetto all'epoca del classamento originario del fabbricato giustificava l'attribuzione della categoria A/2 in luogo della categoria A/1 all'appartamento in esso ricompreso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si rileva che, in sede di costituzione in giudizio con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dato atto del sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 2019 (cioè, prima della pubblicazione della sentenza di secondo grado, che è stata depositata il 28 novembre 2019, e della notifica del ricorso per cassazione, che è stata ricevuta dal comune difensore di fiducia nel processo di appello - anche del de cuius - il 28 maggio 2020), con il conseguente accrescimento dell'usufrutto di [OSCURATO:PERSONA] sull'intera consistenza dell'appartamento. Ciò non di meno, le controricorrenti non si sono costituite "anche" in qualità di eredi (legittime o testamentarie) del defunto [OSCURATO:PERSONA], che, pertanto, ai fini del presente giudizio, deve considerarsi intimato, stante la regolare notifica del ricorso per cassazione al difensore di fiducia (nel processo di appello) della parte medio tempore deceduta. 1.1 Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (tra le tante: Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2018, n. 11072; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2019, n. 5883; Cass., Sez. 2", 7 ottobre 2020, n. 21574; Cass., Sez. 2^, 9 ottobre 2020, n. 21869; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29516). 1.2 Ciò posto, i motivi di ricorso - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono fondati. 1.3 Ora, la possibilità di modificare l'originaria categoria catastale è espressamente prevista proprio dall'art. 17, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, di cui si è appena fatto cenno che, come è stato già riportato nella sentenza impugnata, stabilisce che: «Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo articolo». 1.4 In adesione ad un consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12024; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2020, n. 16479), premesso che l'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ciascuna di esse in una data categoria e in una data classe, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe e, dunque, nell'attribuzione della rendita (artt. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138), va osservato che: - la procedura DOCFA, di cui al D.M. 19 aprile 1994 n. 701, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, consentendo al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre «l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita» - id est di proporre egli stesso gli elementi costitutivi del classamento - in funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione di quella definitiva; - la legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione di un'abitazione in termini di "signorile", "civile", "popolare" - contenuta nella nota emanata dal Ministero delle Finanze il 4 maggio 1994 n. C- 1/1022, con valenza esplicativa delle varie categorie catastali, costituisce il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale, alle quali corrispondono specifiche caratteristiche; - il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dall'amministrazione finanziaria (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - i termini di abitazione "signorile", "civile", "popolare" richiamano nozioni presenti nell'opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrare o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi, per cui può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5", 8 settembre 2008, n. 22557); - costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - le risultanze catastali sono soggette a periodiche verifiche, che implicano la possibilità di modificare la categoria e la classe degli immobili, come è del resto del tutto logico essendo le condizioni degli immobili suscettibili di variare in relazione al trascorrere del tempo ed al mutamento delle condizioni, aggiungendosi che il classamento va comunque riferito ad ogni singola unità immobiliare e non già al fabbricato in cui la stessa si trova (Cass., Sez. 6^-5, 13 agosto 2021, n. 22900); - l'apprezzamento del giudice tributario circa la correttezza del classamento o della modifica catastale, attenendo ad una valutazione di fatto, può esser censurato, in sede di legittimità, sul terreno della congruità della motivazione, e non sotto il profilo della violazione di legge; - in riferimento alla categoria A/1 ("Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale"), qui in rilievo, le anzidette caratteristiche non vanno mutuate dal D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, tenuto conto che tale decreto indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica "di lusso" delle abitazioni (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23235; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29278; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 37852). 1.5 Nel caso in esame, i contribuenti risultano aver scelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento DOCFA, regolato dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701, il cui art. 1, comma 1, prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi: in caso di presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui all'art. 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 o in caso di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, il quale impone alle persone o enti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249. L'impiego della procedura DOCFA è, pertanto, limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari, circostanza questa che è stata disconosciuta dall'amministrazione finanziaria nel caso in esame, sulla base degli elementi forniti dai medesimi contribuenti, essendo emerso che la procedura DOCFA è stata introdotta per una variazione che riguardava, in realtà, principalmente lo stato di degrado e vetustà del fabbricato in cui l'appartamento è ubicato, che avrebbe perduto, nel corso degli anni, anche in base alla valutazione di elementi non strettamente inerenti al suo stato di conservazione (come l'evoluzione sociale degli indici sintomatici di "signorilità"), le caratteristiche di pregio possedute al momento della costruzione. Si tratta, perciò, di elementi inidonei, come tali, ad intaccare l'originario classamento in categoria A/1, tenendo conto della sua situazione preesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali) (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2250). 1.6 Se ne può desumere che il giudice di appello non ha correttamente interpretato la normativa che disciplina la revisione del classamento catastale, facendone erronea applicazione ad un'ipotesi non prevista dalla normativa di settore, sulla base di parametri inidonei ad un'attendibile qualificazione della natura dell'immobile. Il che rende superfluo ed ultroneo ogni sindacato sulle considerazioni espresse dal medesimo sulla valenza delle caratteristiche individuanti la "signorilità" del fabbricato. 2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria (ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e