CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onia Vulicano, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte, n. 726/2022 depositata il 27 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dalla [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.TO0000261-2019) emesso da Agenzia delle Entrate (d’ora in poicontroricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e AndreaSaccone (d’ora in poi ricorrenti), avente ad oggetto una rettifica diclassamento catastale con cui l’Ufficio aveva rideterminato, per unNumero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026Numero di raccolta generale 11769/2026immobile adibito ad abitazione principale, sito in Torino, CorsoData pubblicazione 29/04/2026Giovanni Lanza n. 110 (censito al [OSCURATO:PERSONA] alfoglio 1334, particella 124, subalterno 41), la categoria catastale ela rendita, prevedendone la riconduzione alla categoria A\1, classe2, rendita 2.575,83, a fronte di quella proposta con una Docfa, A\2,classe 4, rendita 2.042,59.La C.T.P. ha rigettato il ricorso.La C.T.R. ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti, sulla basedelle seguenti ragioni:- l'accertamento risulta contenere, come già evidenziato daigiudicanti in primo grado, gli elementi sufficienti a rendere edotta laparte delle ragioni della pretesa, sia in riferimento agli strumentinormativi e non, utilizzati, sia in relazione alle comparazionieffettuate. Nel caso non si trattava di attribuire all'immobile unnuovo classamento che peraltro la parte, pochissimi anni prima, nel2015, in occasione della presentazione di DOCFA per piccolevariazioni interne all'alloggio aveva considerato congruo in A\1, madi confermarlo alla luce delle modestissime variazioni degli spazidenunciati con il nuovo DOCFA che ha dato origine all'attualecontendere;- il collegio non disconosce il fatto che nell'ampia casistica apportatadalle parti emergano fattori incongruenti da una parte e dall’altra;tuttavia, ritiene non sia fondato, alla luce degli elementi emersi nelgiudizio, alimentare le dissonanze e le discordanze anche per viagiudiziaria;- evidenzia che per gli immobili classificati in A\2 nello stesso stabileil sub. 39 ha solo due affacci e due bagni (quello in contenzioso avevatre bagni ora uno adibito a lavanderia e tre affacci), non ha un salonedi rappresentanza doppio, ampio e signorile come quello dei signoriSaccone. Nello stesso stabile vi sono 17 unità abitative classificatein A\1, 12 in A\2 e 4 in A\3 (le portinerie delle 4 scale); - gli alloggiin A\2 sono mediamente di taglio inferiore e con minori dotazionirispetto a quelli in A\1 (doppio ingresso, metratura più grande treNumero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026Numero di raccolta generale 11769/2026arie, tre bagni con trasformazione in alcuni casi del terzo bagno inData pubblicazione 29/04/2026lavanderia\ripostiglio).Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso fondato sutre motivi e depositato memoria, mentre l’Agenzia, costituitasitardivamente, ha presentato memoria al solo fine di partecipareall’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per motivi di ordine logico si procede con il preliminare esame delterzo motivo, con il quale viene censurata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7, comma 1,Legge n. 212/2000, non avendo l’Agenzia delle Entrate espressoalcuna motivazione in ordine agli elementi di fatto indicati daicontribuenti nella dichiarazione di variazione docfa sottoposta arettifica.1.1. Il motivo è infondato. Occorre richiamare sul punto il principio,condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di classamento diimmobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga aseguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuitaderivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valoreeconomico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classeelementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, n.29754/2024, Rv. 673082 – 01, Sez. 6 - 5, n. 31809/2018, Rv.652165 – 01, ord.12497/16).La Corte di Cassazione ha, pure, precisato che gli indicati terminidi riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento,adottato in esito alla procedura DOCFA, debbono ritenersiNumero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026Numero di raccolta generale 11769/2026inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della propostaData pubblicazione 29/04/2026formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento),immutazione rilevante, - ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dimotivazione, - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» didetta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati)la diversa valutazione della rendita catastale (così come nellafattispecie) consegua «da una diversa valutazione tecnicariguardante il valore economico dei beni», (v., ex plurimis, Cass.,22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809;Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n.12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014,n. 23237).Nel caso di specie non può dirsi che la resistente abbia formulatola rettifica su un diverso quadro fattuale. Non sono, infatti, incontestazione tra le parti l'effettiva consistenza dell'immobile oall'inclusione di aree diverse. I dati contenuti nella Docfa non sonostati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazionefinanziaria con riferimento all'attribuzione della diversa categoriaal fabbricato.Appare opportuno, in proposito, chiarire che, secondo lagiurisprudenza sopra richiamata, la divergente valutazione, traDocfa e atto di rettifica, deve essere intesa nel senso di una presain esame di elementi fattuali diversi e non di una semplice diversavalutazione estimativa.Ciò che obbliga, infatti, l’ente impositore ad una motivazionerafforzata non è la “divergente valutazione degli elementi di fatto”dedotti dalla parte con la Docfa, risolvendosi ciò in unavalutazione economico-estimativa della stessa situazionemateriale descritta dalla parte, ma proprio la “mutazione deglielementi di fatto” dichiarati, quali ad esempio, superficie, numerodi vani, destinazione d’uso, accertamento di locali non dichiaratiecc.) (Cass., Sez. 5, n. 29754/2024, Rv. 673082 – 01, Sez. 6 -Numero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026Numero di raccolta generale 11769/20265, n. 31809/2018, Rv. 652165 – 01, Sez. 6 - 5, n. 12497/2016,Data pubblicazione 29/04/2026Rv. 640020 - 01).Risulta, poi, infondata, oltre che tardiva, la precisazione effettuatain sede di memoria difensiva dai ricorrenti, secondo cui l’Ufficioha incrementato la consistenza dell’immobile da 7 vani propostimediante procedura docfa a 7,5 vani accertati. Dal confronto trai due atti, i vani presi in considerazione, infatti, sono sempresette.Ne consegue che corretta appare la soluzione adottata dallasentenza impugnata in ordine alla sufficienza della motivazionedell’avviso di accertamento, in quanto conforme al consolidatoindirizzo giurisprudenziale.Correttamente, quindi, i giudici di appello hanno ritenuto chel’avviso impugnato riportasse adeguatamente le motivazioni perle quali si procedeva a rettificare la classe alla luce dellevalutazioni e dei controlli effettuati dall’Agenzia.2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, laviolazione dell’art. 1 D.M. 701/1994 e degli artt. 17 e 20 R.D.652/1939, nonché degli artt. 3 e 53 Cost., poiché i Giudicid’appello hanno ritenuto che il classamento precedente dovesseessere confermato in difetto di variazioni radicali di tipoplanimetrico denunciate con la procedura Docfa, come se ilclassamento antecedente potesse acquisire caratteri diirrevocabilità, tali da escludere il vaglio concreto dellecaratteristiche attuali dell’immobile e della loro corrispondenza(valutata anche in chiave comparativa, in una prospettivaqualificatoria e di rispetto del principio di uguaglianza) allacategoria delle ‘abitazioni signorili’, riattribuita in sede diaccertamento. Si dolgono che la sentenza impugnata si sialimitata a confrontare – in termini di planimetria - l’appartamentodei contribuenti prima e dopo la dichiarazione di variazione Docfa,senza pronunciarsi: a) sulle caratteristiche costruttive,tecnologiche e di rifiniture che conferirebbero all’appartamento diNumero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026Numero di raccolta generale 11769/2026cui si discute natura signorile piuttosto che civile; b) sulle ragioniData pubblicazione 29/04/2026per cui la definitività dell’accatastamento in categoria A/2dell’appartamento inserito nel medesimo stabile e censito alsubalterno 34 (oggetto della citata sentenza della C.T.R. delPiemonte n. 39/07/2018, diventata come detto definitiva aseguito del rigetto del ricorso per cassazione dell’Agenzia delleEntrate) non poteva considerarsi rilevante; c) sulle unità e suicomplessi immobiliari indicati dai contribuenti come termine dicomparazione a sostegno delle proprie ragioni.2.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha preso in esamediversi elementi di fatto, esplicitando le ragioni per cui alcuniappartamenti nello stesso stabile siano stati classificati in A/2 egiustificando, così, la correttezza della rettifica operata dallacontroparte che ha ritenuto di dovere ricondurre l’appartamentoper cui è causa alla categoria A 1. È, così, da escludere che sipossa parlare di cristallizzazione del precedente accatastamento,in quanto i giudici del merito hanno effettuato un accertamentoin concreto delle circostanze di fatto.Se è da escludere che una rendita catastale possa esseredefinitiva o irrevocabile, certamente questo è da escludere nellapresente fattispecie in cui i giudici di secondo grado hanno, siapure sinteticamente, indicato le ragioni fattuali per le quali hannoritenuto corretto il riclassamento oggetto del giudizio. Inparticolare: «per gli immobili classificati in A\2 nello stesso stabileil sub. 39 ha solo due affacci e due bagni (quello in contenziosoaveva tre bagni ora uno adibito a lavanderia e tre affacci) non haun salone di rappresentanza doppio, ampio e signorile come quellodei signori Saccone. Nello stesso stabile vi sono 17 unità abitativeclassificate in A\1, 12 in A\2 e 4 in A\3 (le portinerie delle 4 scale).Gli alloggi in A\2 sono mediamente di taglio inferiore e con minoridotazioni rispetto a quelli in A\1 (doppio ingresso, metratura piùgrande tre arie, tre bagni con trasformazione in alcuni casi delterzo bagno in lavanderia\ripostiglio)».Numero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026Occorre, inoltre, ribadire che l'apprezzamento del giudice circa laNumero di raccolta generale 11769/2026correttezza del classamento o della modifica catastDaaltea p,u bbolicvaezio ne 29/04/2026riguardi il rispetto dei criteri di valutazione offerti dagli atti dellaP.A., deve essere ricondotto ad una valutazione in fatto, che puòessere censurata, in sede di legittimità, solo nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., oppure per omessamotivazione, nell'accezione oramai maturata (Cass., Sez. 5, n.29816/2024, Rv. 673079 – 01). Nello stesso senso, ancor prima,è stato affermato che l'apprezzamento del giudice tributario circala correttezza del classamento o della modifica catastale,sede di legittimità, sul terreno della congruità della motivazione,e non sotto il profilo della violazione di legge (Cass. Sez. 5, n.31553/2022).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha effettuato unaccertamento in fatto coerente con la normativa ed esente da vizilogici.Né ha pregio il paventato rischio di violazione del principio diparità di trattamento, in quanto l’ordinamento non ha del tuttoescluso per i contribuenti la possibilità di variare il classamentodelle unità immobiliari.Si ricorda, infatti, che la revisione del classamento può esseremodificata a seguito della presentazione delle dichiarazioni dinuova costruzione e di variazione edilizia ex d.m. n. 701/1994 oper effetto di provvedimenti ministeriali che prevedono larevisione parziale o generale degli estimi ovvero delclassamento; l'art 38, comma 1 del d.P.R. n. 917 del 1986stabilisce un ulteriore strumento di rideterminazione della renditacatastale residuale rispetto a quelli precedenti (Cass., Sez. 5, n.2250 del 2021).3. Con il secondo motivo di ricorso prospettano, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivie oggetto di discussione fra le parti (non potendosi configurareNumero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026Numero di raccolta generale 11769/2026nel caso di specie, quanto agli aspetti di merito, la sussistenza diData pubblicazione 29/04/2026una c.d. ‘doppia conforme’).3.1. Il secondo motivo è inammissibile.Pur dovendosi escludere nel caso in esame l’esistenza di unapronuncia cd doppia conforme, si osserva, come già esposto inrelazione al motivo sopra esaminato (punto 2), che nel caso dispecie vi è stato un esame di fatto, la cui revisione è preclusa inquesta sede, rispetto al quale la sentenza impugnata ha ritenutoche la documentazione addotta dai ricorrenti non sia statasufficiente per confutare le ragioni sottese alla pretesa impositiva.Giova ricordare che, in tema di scrutinio di legittimità delragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudicedi merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con laconseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso percassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sededi legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito,sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass.Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 – 05).Già da tempo in sede di legittimità è stato, infatti, affermatoche la deduzione di un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità, non il potere di riesaminare il merito della interavicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice delmerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuareNumero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove,Numero di raccolta generale 11769/2026di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di sceglieDraeta, pturbabli claezio ne 29/04/2026complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto ilprofilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà dellamedesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nelragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidentedel mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi dellacontroversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovveroquando esista insanabile contrasto tra le argomentazionicomplessivamente adottate, tale da non consentirel'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a basedella decisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6- 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01, ma nello stesso senso giàSez. 6 - 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez. L, n.11670/2006, Rv. 589071 – 01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044- 01, Sez. 2, n. 23286 del 2005, Rv. 585444 – 01).6. Ne consegue il rigetto del ricorso.7. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della contropartecostituitasi solo per la partecipazione all’udienza di discussione.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatodell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari a quello spettanteNumero registro generale 3518/2023Numero sezionale 3082/2026Numero di raccolta generale 11769/2026per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articoloData pubblicazione 29/04/202613, se dovuto .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, il 14 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]