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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11746/2026

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tata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 43P17 F205 K)e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 42C70 F205Z), rappresentati e difesi, come da procura speciale e nomina postein calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale:[OSCURATO:PERSONA] 58A20 E290 S).- CONTRORICORRENTI –Numero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la cassazione della sentenza n. 175/2/2021 della Commissionetributaria regionale della Liguria, depositata in data 5 marzo 2021,non notificata.UDITA la relazione dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] svolta all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026 celebrata da remoto.1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenziadelle Entrate procedeva a riclassamento dell’unità immobiliare deicontribuenti, ripristinando la precedente classificazione (categoriacatastale A1 – classe 1 – vani 7,5 – r.c. 2.324,06) in luogo diquella proposta con procedura cd. docfa (categoria catastale A2 –classe 5– vani 7,5 – r.c. 1.704,31)2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale dellaLiguria accoglieva l’appello proposto dai contribuenti e confermavail classamento proposto, assumendo – per quanto ora occupa inrelazione ai motivi di impugnazione – che:- fosse nuova, perchè sollevata solo nella memoria illustrativain grado di appello, la questione dell’inammissibilità della proceduradocfa in quanto proposta in assenza di variazioni edilizie;- i criteri di riferimento di cui al d.m. 2 agosto 1969 (di "lusso"),per quanto finalizzati all'applicazione di altra normativa, possonoessere liberamente valutati a supporto ed integrazione dellacircolare MEF 5/1992, atteso il maggior dettaglio dellecaratteristiche, elencando in maniera tassativa le caratteristicheche deve possedere un immobile (sia esso "abitazione', "casa" o"singola unità immobiliare") per essere classificato "di lusso":rientrare certamente in (almeno) una delle caratteristiche di cuiNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026agli art. da 1 a 7 o, in assenza, possedere (almeno 5) dellecaratteristiche elencate nell'allegato richiamato dall'art. 8;- «Nella fattispecie, l'u.a. non possiede caratteristiche tali darientrare nei parametri di cui al D.M. 2.8.69»;- «I termini di abitazione “signorile", "civile”, "popolare" (di cuialla nota C-/1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze)esplicativa delle varie categorie catastali, richiamano nozionipresenti nell'opinione generale alle quali corrispondonocaratteristiche che effettivamente possono con il tempo mutare, siasul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo peril naturale deperimento delle cose, o per le mutate condizionidell'area ove l'immobile si trovi (v.

Cass. n. 22557 del 2008)»;- «In merito e con riferimento alla fattispecie va osservato:quanto a intrinseco: l’u.a. (come si desume dagli atti) consta di156 mq., composizione in 4 camere, sala, cucina, 2 bagni, ingressoe ripostiglio; visuale principale nel cavedio e in piccola parte sucorso Nuvoloni.

Il contribuente descrive le dotazioni interne comeriferibili ad appartamenti di civile abitazione, e le fotografie allegateconfermano tale assunto, non rilevandosi assolutamente negliinterni finiture di livello "signorile"»;- «Quanto al palazzo, è tipico dell’edilizia residenziale anni50/60, privo di particolari evidenze in oggi riconducibili a"signorilità": l’immobile (v. documentazione fotografica tratta dasiti web prodotta dall'Ufficio) appare peraltro in buone condizioni diconservazione.

Il fatto che altri appartamenti circostanti sianoclassati A/2 appare scarsamente rilevante, a, fronte del fatto chenon se ne conoscono le caratteristiche che interne»;«Quanto all'estrinseco: la zona in cui si trova l'immobile èdefinita dall'Ufficio stesso "semicentrale", e dalle fotografie aeree inNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026dalla relativamente poca distanza dal mare.

La stessa attribuzionedella cl. 1 da parte dell'Ufficio nella Cat.

A1 depone in tal senso»;- «in conclusione, il classamento proposto dal contribuenteappare congruo rispetto alle caratteristiche estrinseche e allecaratteristiche intrinseche possedute dall'immobile, anche conriferimento all'esposizione, alla qualità e numero di affacci cheavvalorano la categoria di redditività A2» (così nella pronunciaimpugnata).3.

Con atto notificato in data 4 ottobre 2021 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di due motivi, successivamente depositando,in data 13 febbraio 2026, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4.

I suindicati contribuenti resistevano, notificandocontrodeduzioni in data 12 novembre 2021, poi depositandomemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. in data 9 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992, 17 e 20 r.d.l. n.652/1939, nonché dell’art. 1 d.m. n. 701/1994 e dell’art. 38, primocomma, d.P.R. n. 917/1986, eccependo che il rilievo diinammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto al fine diottenere un riclassamento dell’immobile al di fuori delle ipotesitassativamente previste dalla legge era solo un’argomentazionedifensiva ulteriore per dimostrare la legittimità del proprio operato.Numero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sotto altro profilo, l’Agenzia ha osservato che la procedura cd.docfa è riservata alle sole ipotesi di effettiva variazione dello statodell’immobile, mentre nella specie tale mutazione dello stato deiluoghi non esisteva, essendosi realizzata solo una diversadistribuzione degli spazi interni, e che un indiscriminato ricorso allapredetta procedura prima ed alla giustizia tributaria poi, violerebbeil principio di tipicità delle causali di presentazione della docfa.1.1.

La censura va respinta.Il tema dell’ammissibilità dell’impugnazione contro l’atto diriclassamento operata dall’Ufficio a fronte di una proposta divariazione catastale non accettata è questione di merito, volta, inprimo luogo, a verificare la sussistenza dei presupposti fattuali,costitutivi e/o impeditivi, circa la fondatezza della proposta.Ciò spiega perchè detto profilo non possa essere relegatoall’esercizio di una mera difesa e non possa essere rilevato diufficio, integrando piuttosto l’oggetto del contendere definito daimotivi di impugnazione dell’atto e dalle controdeduzioni della parteche resiste.Non conferenti sul punto sono i riferimenti alle pronunce diquesta Corte (Cass. nn.12250/2020, 16908/2020 e 18224/2018) lequali attengono a profili di inammissibilità dell’atto introduttivo delgiudizio per sua tardività o per questioni di natura processuale.Non è poi vero che detta questione avesse, quantomenoimplicitamente, costituto il motivo del rigetto della proposta,giacchè dallo stesso contenuto delle controdeduzioni richiamatedall’Agenzia e riportate in ricorso emerge che il mantenimento dellacategoria A1 era stato motivato in considerazione del fatto chel’appartamento aveva già questa classificazione e che laNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026contribuente aveva apportato mutamenti che non potevano cheessere considerato in termini di migliorie.1.2.

Va aggiunto, infine, per mera completezza di analisi, che sipresenta recessivo l’orientamento (di cui alla pronuncia n.18617/2020 di questa Corte, pure menzionata dalla difesa erariale)secondo cui la revisione di classamento tramite docfa non sarebbeprevista per l’ipotesi della diversa distribuzione degli spazi interni.Va, infatti, richiamata la costante giurisprudenza di questaCorte per la quale la variazione dello stato degli immobili urbani,che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione ofrazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione deglispazi interni, ecc.), deve essere dichiarata in catasto tramitedichiarazione, a carico degli intestatari dell'immobile, che avvienecon la presentazione all'Agenzia del Territorio (con decorrenza dal 1dicembre 2012, in virtù dell'art. 23- quater d.l. 9/2012, all'Agenziadelle Entrate) competente di un atto di aggiornamento predispostoda un professionista tecnico abilitato, così attivando la proceduracd. docfa (cfr., anche da ultimo, ex multis, Cass. n. 1570/2026 e lavaria giurisprudenza ivi menzionata).Specifica, tra le tante, risulta poi la pronuncia di questa Corte n.4058/2022 secondo cui non può essere disconosciuta ad ognititolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazionecatastale, e quindi l'attribuzione di una diversa rendita del bene,senza alcuna preclusione temporale o cristallizzazione della renditagià attribuita, sollecitando la variazione di classamento dallacategoria A/1 alla categoria A/2, all’esito di una sostanzialerisistemazione degli spazi interni.Numero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/20262.

Con la seconda ragione di contestazione l’Agenzia hadenunciato, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 1, 9, r.d.l.n. 652/1939, 6, comma 1, 9 e 61 d.P.R. n. 1142/1949, 3 ed 8,comma 8, d.P.R. n. 138/1998, 6 d.m. 2 agosto 1969, contestandola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’unitàimmobiliare in oggetto non possiede le caratteristiche di cui al d.m.2 agosto 1969, opponendo che detta disciplina (relativa alleabitazioni di lusso) è estranea alla verifica in oggetto, da riferirsi alcarattere signorile, su cui soccorrono le direttive della circolare5/1992 dell’art. 6 d.P.R. 1142/1949, e le Istruzioni II § 11 del 1942per la formazione del catasto edilizio urbano.2.1 Anche tale motivo non ha fondamento.Sul piano dei principi questa Corte ha più volte precisato chementre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale lasuddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerosecategorie (A1, A2, A3, …), sono assai incerti i criteri in forza deiquali un immobile rientri nelle diverse categorie, rimarcando che lerelative disposizioni sono connotate dal difetto di un'espressadefinizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra lecategorie catastali (v.

Cass. n. 2995/2015; Cass. n. 7329/2024;Cass. n. 22557/2008).Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ètuttavia un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tiporeale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la suadestinazione ordinaria (v.

Cass. n. 24078/2020; Cass. n.22166/2020; Cass. n. 12025/2015); i dati normativi di fattispecie,difatti, evidenziano che l'attribuzione della categoria catastaleconsegue dalla considerazione della destinazione ordinariaNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell'unità immobiliare, tenuto conto dei suoi caratteri tipologici ecostruttivi specifici e delle consuetudini locali (d.p.r. n. 138 del1998, art. 8, c. 2; v., altresì, il r.d.l. n. 692 del 1939, art. 8, c. 1,ed il d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 6, 61 e ss.; così Cass. n.20761/2025).Consegue a tanto che la qualificazione in termini di «signorile»,«civile», «popolare» - di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 delMinistero delle Finanze esplicativa delle varie categorie catastali- diun'abitazione costituisce il portato di un apprezzamento di fatto dariferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle qualicorrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevolinel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sulpiano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degradodell'area ove lo stesso si trovi (v. n. 22557/2008) e l'attribuzionedella categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unitàimmobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio concaratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livellosuperiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica,necessariamente, che l'immobile costituisca un'abitazione di lusso(così Cass. n. 18173/2025, che richiama Cass. n. 2250/2021; Cass.n. 33927/2019; Cass. n. 10283/2019); nello stesso senso tra letante Cass. 9410/2025).Ricorre, quindi, nella riflessione della Corte l’affermazione delprincipio secondo cui in tema di estimo catastale, in assenza di unaspecifica definizione legislativa delle categorie e classi, laqualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o"popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generalein un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è voltoNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativarendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "dilusso", ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di precluderel'accesso a talune agevolazioni fiscali (v., tra le tante, Cass. n.2250/2021, cit.; Cass. n. 23235/2014, Cass. n. 33927/2019; Cass.n. 10283/2019; Cass. n. 2836/2022).Pertanto, proprio perché la legge non pone una specificadefinizione delle categorie catastali, la classificazione contenutanella nota del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]1/1022 del 4 maggio 1994- contenente le indicazioni per il classamento urbano, in forza dellaquale sarebbe necessario prendere in considerazione, unitamentealla destinazione dell’immobile, anche le caratteristiche tipologichee costruttive che ordinariamente determinano l’attribuzione dellacategoria, in particolare con riferimento alle ‘unità tipo’ che leindividuano in modo specifico e per ciascun Comune – offreindicazioni su cui orientare l‘apprezzamento di fatto, riservato algiudice del merito, da riferire a nozioni presenti nell’opinionegenerale, alle quali corrispondono le specifiche caratteristiche (v.sul principi Cass. n. 31553/2022 in motivazione).Dette caratteristiche, poi, ‘possono con il tempo mutare, sia sulpiano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo cheassume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, lacollocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul pianooggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbiaposto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizionidell'area ove l'immobile si trovi, per cui può accadere che abitazioniin passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" osignorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualificasuperiore’ (così: Cass. n. 22557/2008, in motivazione).Numero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026Resta il fatto che l’apprezzamento della corrispondenzadell’immobile alla categoria ‘signorile’ è affidato ad unapprezzamento di merito, incensurabile in questa sede di legittimitàarticolato attraverso i predetti criteri (cfr. su tutti i suindicatiprincipi, da ultimo, e tra le tante; Cass. 13512/2025; Cass.13530/2025; Cass. n. 23079/2025).2.2.

Ora la valutazione del Giudice del regionale si è posta intermini uniformi ai predetti principi, operando una valutazionecalibrata sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene,richiamando le predette fonti e considerando, come tertiumcomparationis, i parametri del d.m. 1968, per escludere che il benepotesse essere considerando di lusso e reputando che la suacomposizione strutturale, il livello di rifiniture e la su ubicazione lorendesse privo anche del carattere di signorilità, reputando cosìcongrua la categoria A2, calibrando l’intera motivazione sullepeculiari caratteristiche di tale categoria.Non c’è stata, quindi, nessuna applicazione dei criteri di cui ald.m. 2 agosto 1969, mentre la valutazione del Giudice regionale siè uniformata ai criteri espressi da questa Corte, sviluppando unavalutazione fattuale non sindacabile nella presenza sede attraversoil canale censorio prescelto.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto.4.

Le spese di giudizio (valore indeterminabile) seguono lasoccombenza.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di lite, che liquida a favore dellaNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026controricorrente nella misura di 4.500,00 € per competenze, oltreaccessori ed all’importo di 200 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio2026, celebratasi da remoto .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 43P17 F205 K)e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 42C70 F205Z), rappresentati e difesi, come da procura speciale e nomina postein calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale:[OSCURATO:PERSONA] 58A20 E290 S).- CONTRORICORRENTI –Numero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la cassazione della sentenza n. 175/2/2021 della Commissionetributaria regionale della Liguria, depositata in data 5 marzo 2021,non notificata.UDITA la relazione dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] svolta all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026 celebrata da remoto.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenziadelle Entrate procedeva a riclassamento dell’unità immobiliare deicontribuenti, ripristinando la precedente classificazione (categoriacatastale A1 – classe 1 – vani 7,5 – r.c. 2.324,06) in luogo diquella proposta con procedura cd. docfa (categoria catastale A2 –classe 5– vani 7,5 – r.c. 1.704,31)2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale dellaLiguria accoglieva l’appello proposto dai contribuenti e confermavail classamento proposto, assumendo – per quanto ora occupa inrelazione ai motivi di impugnazione – che:- fosse nuova, perchè sollevata solo nella memoria illustrativain grado di appello, la questione dell’inammissibilità della proceduradocfa in quanto proposta in assenza di variazioni edilizie;- i criteri di riferimento di cui al d.m. 2 agosto 1969 (di "lusso"),per quanto finalizzati all'applicazione di altra normativa, possonoessere liberamente valutati a supporto ed integrazione dellacircolare MEF 5/1992, atteso il maggior dettaglio dellecaratteristiche, elencando in maniera tassativa le caratteristicheche deve possedere un immobile (sia esso "abitazione', "casa" o"singola unità immobiliare") per essere classificato "di lusso":rientrare certamente in (almeno) una delle caratteristiche di cuiNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026agli art. da 1 a 7 o, in assenza, possedere (almeno 5) dellecaratteristiche elencate nell'allegato richiamato dall'art. 8;- «Nella fattispecie, l'u.a. non possiede caratteristiche tali darientrare nei parametri di cui al D.M. 2.8.69»;- «I termini di abitazione “signorile", "civile”, "popolare" (di cuialla nota C-/1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze)esplicativa delle varie categorie catastali, richiamano nozionipresenti nell'opinione generale alle quali corrispondonocaratteristiche che effettivamente possono con il tempo mutare, siasul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo peril naturale deperimento delle cose, o per le mutate condizionidell'area ove l'immobile si trovi (v. Cass. n. 22557 del 2008)»;- «In merito e con riferimento alla fattispecie va osservato:quanto a intrinseco: l’u.a. (come si desume dagli atti) consta di156 mq., composizione in 4 camere, sala, cucina, 2 bagni, ingressoe ripostiglio; visuale principale nel cavedio e in piccola parte sucorso Nuvoloni. Il contribuente descrive le dotazioni interne comeriferibili ad appartamenti di civile abitazione, e le fotografie allegateconfermano tale assunto, non rilevandosi assolutamente negliinterni finiture di livello "signorile"»;- «Quanto al palazzo, è tipico dell’edilizia residenziale anni50/60, privo di particolari evidenze in oggi riconducibili a"signorilità": l’immobile (v. documentazione fotografica tratta dasiti web prodotta dall'Ufficio) appare peraltro in buone condizioni diconservazione. Il fatto che altri appartamenti circostanti sianoclassati A/2 appare scarsamente rilevante, a, fronte del fatto chenon se ne conoscono le caratteristiche che interne»;«Quanto all'estrinseco: la zona in cui si trova l'immobile èdefinita dall'Ufficio stesso "semicentrale", e dalle fotografie aeree inNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026dalla relativamente poca distanza dal mare. La stessa attribuzionedella cl. 1 da parte dell'Ufficio nella Cat. A1 depone in tal senso»;- «in conclusione, il classamento proposto dal contribuenteappare congruo rispetto alle caratteristiche estrinseche e allecaratteristiche intrinseche possedute dall'immobile, anche conriferimento all'esposizione, alla qualità e numero di affacci cheavvalorano la categoria di redditività A2» (così nella pronunciaimpugnata).3. Con atto notificato in data 4 ottobre 2021 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di due motivi, successivamente depositando,in data 13 febbraio 2026, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4. I suindicati contribuenti resistevano, notificandocontrodeduzioni in data 12 novembre 2021, poi depositandomemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. in data 9 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992, 17 e 20 r.d.l. n.652/1939, nonché dell’art. 1 d.m. n. 701/1994 e dell’art. 38, primocomma, d.P.R. n. 917/1986, eccependo che il rilievo diinammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto al fine diottenere un riclassamento dell’immobile al di fuori delle ipotesitassativamente previste dalla legge era solo un’argomentazionedifensiva ulteriore per dimostrare la legittimità del proprio operato.Numero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sotto altro profilo, l’Agenzia ha osservato che la procedura cd.docfa è riservata alle sole ipotesi di effettiva variazione dello statodell’immobile, mentre nella specie tale mutazione dello stato deiluoghi non esisteva, essendosi realizzata solo una diversadistribuzione degli spazi interni, e che un indiscriminato ricorso allapredetta procedura prima ed alla giustizia tributaria poi, violerebbeil principio di tipicità delle causali di presentazione della docfa.1.1. La censura va respinta.Il tema dell’ammissibilità dell’impugnazione contro l’atto diriclassamento operata dall’Ufficio a fronte di una proposta divariazione catastale non accettata è questione di merito, volta, inprimo luogo, a verificare la sussistenza dei presupposti fattuali,costitutivi e/o impeditivi, circa la fondatezza della proposta.Ciò spiega perchè detto profilo non possa essere relegatoall’esercizio di una mera difesa e non possa essere rilevato diufficio, integrando piuttosto l’oggetto del contendere definito daimotivi di impugnazione dell’atto e dalle controdeduzioni della parteche resiste.Non conferenti sul punto sono i riferimenti alle pronunce diquesta Corte (Cass. nn.12250/2020, 16908/2020 e 18224/2018) lequali attengono a profili di inammissibilità dell’atto introduttivo delgiudizio per sua tardività o per questioni di natura processuale.Non è poi vero che detta questione avesse, quantomenoimplicitamente, costituto il motivo del rigetto della proposta,giacchè dallo stesso contenuto delle controdeduzioni richiamatedall’Agenzia e riportate in ricorso emerge che il mantenimento dellacategoria A1 era stato motivato in considerazione del fatto chel’appartamento aveva già questa classificazione e che laNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026contribuente aveva apportato mutamenti che non potevano cheessere considerato in termini di migliorie.1.2. Va aggiunto, infine, per mera completezza di analisi, che sipresenta recessivo l’orientamento (di cui alla pronuncia n.18617/2020 di questa Corte, pure menzionata dalla difesa erariale)secondo cui la revisione di classamento tramite docfa non sarebbeprevista per l’ipotesi della diversa distribuzione degli spazi interni.Va, infatti, richiamata la costante giurisprudenza di questaCorte per la quale la variazione dello stato degli immobili urbani,che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione ofrazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione deglispazi interni, ecc.), deve essere dichiarata in catasto tramitedichiarazione, a carico degli intestatari dell'immobile, che avvienecon la presentazione all'Agenzia del Territorio (con decorrenza dal 1dicembre 2012, in virtù dell'art. 23- quater d.l. 9/2012, all'Agenziadelle Entrate) competente di un atto di aggiornamento predispostoda un professionista tecnico abilitato, così attivando la proceduracd. docfa (cfr., anche da ultimo, ex multis, Cass. n. 1570/2026 e lavaria giurisprudenza ivi menzionata).Specifica, tra le tante, risulta poi la pronuncia di questa Corte n.4058/2022 secondo cui non può essere disconosciuta ad ognititolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazionecatastale, e quindi l'attribuzione di una diversa rendita del bene,senza alcuna preclusione temporale o cristallizzazione della renditagià attribuita, sollecitando la variazione di classamento dallacategoria A/1 alla categoria A/2, all’esito di una sostanzialerisistemazione degli spazi interni.Numero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Con la seconda ragione di contestazione l’Agenzia hadenunciato, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 1, 9, r.d.l.n. 652/1939, 6, comma 1, 9 e 61 d.P.R. n. 1142/1949, 3 ed 8,comma 8, d.P.R. n. 138/1998, 6 d.m. 2 agosto 1969, contestandola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’unitàimmobiliare in oggetto non possiede le caratteristiche di cui al d.m.2 agosto 1969, opponendo che detta disciplina (relativa alleabitazioni di lusso) è estranea alla verifica in oggetto, da riferirsi alcarattere signorile, su cui soccorrono le direttive della circolare5/1992 dell’art. 6 d.P.R. 1142/1949, e le Istruzioni II § 11 del 1942per la formazione del catasto edilizio urbano.2.1 Anche tale motivo non ha fondamento.Sul piano dei principi questa Corte ha più volte precisato chementre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale lasuddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerosecategorie (A1, A2, A3, …), sono assai incerti i criteri in forza deiquali un immobile rientri nelle diverse categorie, rimarcando che lerelative disposizioni sono connotate dal difetto di un'espressadefinizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra lecategorie catastali (v. Cass. n. 2995/2015; Cass. n. 7329/2024;Cass. n. 22557/2008).Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ètuttavia un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tiporeale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la suadestinazione ordinaria (v. Cass. n. 24078/2020; Cass. n.22166/2020; Cass. n. 12025/2015); i dati normativi di fattispecie,difatti, evidenziano che l'attribuzione della categoria catastaleconsegue dalla considerazione della destinazione ordinariaNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell'unità immobiliare, tenuto conto dei suoi caratteri tipologici ecostruttivi specifici e delle consuetudini locali (d.p.r. n. 138 del1998, art. 8, c. 2; v., altresì, il r.d.l. n. 692 del 1939, art. 8, c. 1,ed il d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 6, 61 e ss.; così Cass. n.20761/2025).Consegue a tanto che la qualificazione in termini di «signorile»,«civile», «popolare» - di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 delMinistero delle Finanze esplicativa delle varie categorie catastali- diun'abitazione costituisce il portato di un apprezzamento di fatto dariferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle qualicorrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevolinel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sulpiano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degradodell'area ove lo stesso si trovi (v. n. 22557/2008) e l'attribuzionedella categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unitàimmobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio concaratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livellosuperiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica,necessariamente, che l'immobile costituisca un'abitazione di lusso(così Cass. n. 18173/2025, che richiama Cass. n. 2250/2021; Cass.n. 33927/2019; Cass. n. 10283/2019); nello stesso senso tra letante Cass. 9410/2025).Ricorre, quindi, nella riflessione della Corte l’affermazione delprincipio secondo cui in tema di estimo catastale, in assenza di unaspecifica definizione legislativa delle categorie e classi, laqualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o"popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generalein un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è voltoNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativarendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "dilusso", ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di precluderel'accesso a talune agevolazioni fiscali (v., tra le tante, Cass. n.2250/2021, cit.; Cass. n. 23235/2014, Cass. n. 33927/2019; Cass.n. 10283/2019; Cass. n. 2836/2022).Pertanto, proprio perché la legge non pone una specificadefinizione delle categorie catastali, la classificazione contenutanella nota del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]1/1022 del 4 maggio 1994- contenente le indicazioni per il classamento urbano, in forza dellaquale sarebbe necessario prendere in considerazione, unitamentealla destinazione dell’immobile, anche le caratteristiche tipologichee costruttive che ordinariamente determinano l’attribuzione dellacategoria, in particolare con riferimento alle ‘unità tipo’ che leindividuano in modo specifico e per ciascun Comune – offreindicazioni su cui orientare l‘apprezzamento di fatto, riservato algiudice del merito, da riferire a nozioni presenti nell’opinionegenerale, alle quali corrispondono le specifiche caratteristiche (v.sul principi Cass. n. 31553/2022 in motivazione).Dette caratteristiche, poi, ‘possono con il tempo mutare, sia sulpiano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo cheassume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, lacollocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul pianooggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbiaposto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizionidell'area ove l'immobile si trovi, per cui può accadere che abitazioniin passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" osignorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualificasuperiore’ (così: Cass. n. 22557/2008, in motivazione).Numero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026Resta il fatto che l’apprezzamento della corrispondenzadell’immobile alla categoria ‘signorile’ è affidato ad unapprezzamento di merito, incensurabile in questa sede di legittimitàarticolato attraverso i predetti criteri (cfr. su tutti i suindicatiprincipi, da ultimo, e tra le tante; Cass. 13512/2025; Cass.13530/2025; Cass. n. 23079/2025).2.2. Ora la valutazione del Giudice del regionale si è posta intermini uniformi ai predetti principi, operando una valutazionecalibrata sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene,richiamando le predette fonti e considerando, come tertiumcomparationis, i parametri del d.m. 1968, per escludere che il benepotesse essere considerando di lusso e reputando che la suacomposizione strutturale, il livello di rifiniture e la su ubicazione lorendesse privo anche del carattere di signorilità, reputando cosìcongrua la categoria A2, calibrando l’intera motivazione sullepeculiari caratteristiche di tale categoria.Non c’è stata, quindi, nessuna applicazione dei criteri di cui ald.m. 2 agosto 1969, mentre la valutazione del Giudice regionale siè uniformata ai criteri espressi da questa Corte, sviluppando unavalutazione fattuale non sindacabile nella presenza sede attraversoil canale censorio prescelto.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto.4. Le spese di giudizio (valore indeterminabile) seguono lasoccombenza. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di lite, che liquida a favore dellaNumero registro generale 24611/2021Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 11746/2026Data pubblicazione 29/04/2026controricorrente nella misura di 4.500,00 € per competenze, oltreaccessori ed all’importo di 200 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio2026, celebratasi da remoto .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]