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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10336/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale in atti;-controricorrenti–avverso la sentenza n. 192/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 13/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria aveva respinto l’appello erarialeavverso la sentenza n. 294/2020 emessa dalla Commissione tributariaprovinciale di Genova, in accoglimento del ricorso proposto dai contribuentiindicati in epigrafe avverso avviso di accertamento in rettifica della renditacatastale in esito alla proposta Docfa del 22/2/2013, per la modifica delclassamento (da cat.

A/1, classe 5^, a cat.

A/2, classe 7^), del proprioappartamento sito in Genova alla [OSCURATO:PERSONA] civ. n. 4, int. 9,avendo l’Ufficio respinto la proposta Docfa dei contribuenti di ri-classamento in cat.

A/2, classe 7^, e confermato il precedenteclassamento in cat.

A/1, classe 5^, con conseguente aumento della renditacatastale.I contribuenti resistono con controricorso.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli articoli 17 e 20del r.d.l. n. 652/1939, art. 1 del d.m. n. 701/1994, art. 38, comma 1, deld.P.R. n. 917/1986, per avere la Corte di merito erroneamente annullatol’atto impugnato, pur avendo l’Ufficio contestato l'inammissibilità delricorso introduttivo, sul rilievo che la procedura DOCFA è limitata ai casi diNumero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026nuova costruzione o variazione effettiva dello stato dell'immobile,condizioni che non sussistevano nel caso in esame.1.2.

La doglianza è fondata.1.3.

Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensividelle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso diaccertamento impugnato, è la seguente: gli odierni controricorrenti,proprietari di un immobile nel Comune di Genova, accatastato in categoriaA/1, effettuavano lavori edili finalizzati ad una diversa distribuzione deglispazi interni e, a tal fine, presentavano Docfa nella quale rappresentavanola nuova distribuzione degli spazi interni, attribuendo al cespite la categoriaA/2 e la classe 7^, che venivano rettificate dall'Ufficio in cat.

A/1, classe5^, confermando il precedente classamento dell’immobile.1.4.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermatol’accoglimento del ricorso evidenziando che, per quanto la denuncia divariazione DOCFA per «diversa distribuzione degli spazi interni» non avevamodificato la consistenza né il classamento dell'immobile e che taledenuncia sarebbe stata inidonea a fondare un nuovo accatastamento,tuttavia, l'Agenzia non aveva fornito «ulteriori elementi tecnici a supportodella sua contestazione».1.5.

Ciò posto, in diritto è opportuno evidenziare quanto segue.1.6.

La rendita catastale può essere modificata a seguito dellapresentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazioneedilizia ex d.m. n. 701/1994 o per effetto di provvedimenti ministeriali cheprevedono la revisione parziale o generale degli estimi ovvero delclassamento.1.7.

L'art 38, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 stabilisce un ulteriorestrumento di rideterminazione della rendita catastale, residuale rispetto aquelli precedenti, prevedendo che «se per un triennio il reddito lordoeffettivo dell’unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almenoil 50% di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delleimposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verificaai fini di un diverso classamento dell'unità immobiliare..., il reddito lordoeffettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti;Numero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026in mancanza di questi è determinato comparativamente ai canoni dilocazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nellostesso o in altri fabbricati viciniori».1.8.

Nel caso in esame, i contribuenti risultano aver optato per lostrumento del procedimento Docfa, ai fini della revisione catastale,regolato, come dianzi illustrato, dal d.m. n. 701/1994, che prevede che sipossa far ricorso ad essa in due soli casi: nell’ipotesi di presentazione didichiarazione di nuova costruzione di cui all'art 56 del d.P.R. n. 1142/1949o in caso di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del r.d.l. n.652/1939, il quale impone alle persone o agli enti indicati nell'art. 3l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento,le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le qualicomunque implichino mutazioni ai sensi dell'art 17.1.9.

L'impiego della procedura Docfa è, pertanto, limitata ai soli casi divariazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nellaconsistenza delle singole unità immobiliari (cfr. Cass. n. 2250/2021 inmotiv.; conf.

Cass. n. 29350/2025 in motiv. e Cass. n. 31553/2022 inmotiv.), circostanza questa che non si è verificata nella presentefattispecie, come è stato accertato in fatto dai Giudici d’appello, così comerisulta ex actis che l’avviso di accertamento catastale sia stato impugnatodai contribuenti non per motivi inerenti le variazioni denunciate con ilDocfa, bensì a causa della minore redditività del cespite determinatasi nelcorso degli anni, come dedotto con l’originario ricorso, allegato al ricorsoin cassazione.1.10.

Avendo i contribuenti introdotto la nuova rendita sulla base diuna diversa distribuzione degli spazi interni, l’Ufficio ha notificato l’avvisodi accertamento ripristinando la precedente rendita catastale - nonravvisando nella variazione denunciata un’idonea giustificazione perproporre una diversa categoria o classamento catastale -, conimpugnazione giudiziale dell’atto sulla base di un dedotto «declassamento»dell’unità immobiliare al fine di «far valere il diritto al riesame dellasituazione catastale», pur essendo incontestato che la diversa distribuzioneNumero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026degli spazi interni non aveva inciso «sul numero dei vani o comunque sullarendita» (cfr. pagg. 16-17 del controricorso).1.11.

E’ evidente allora che nella fattispecie sub iudice i contribuentihanno inteso con la procedura Docfa rettificare il classamento e la categoriadistribuzione degli spazi interni, senza tuttavia collegare la «regressione»di categoria e classe ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, mariferendosi a caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentalidell’immobile preesistenti o allo stato di degrado del quartiere urbano.1.12.

In altri termini, la proposta DOCFA per «diversa distribuzionedegli spazi interni» sarebbe stata idonea ad intaccare l'originariavariazione al ribasso di classe e categoria solo se le modifiche interneavessero inciso, in modo stabile, sulle caratteristiche e sulla capacità direddito dell’unità immobiliare, circostanza che la stessa Corte di giustiziatributaria di secondo grado ha invece escluso che ricorresse nel caso inesame.1.13.

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «Inmateria di catasto, la modificazione della rendita può avvenire, invia ordinaria, soltanto mediante le dichiarazioni di nuovacostruzione o di variazione edilizia ai sensi dell’art. 1, comma 1, deld.m. n. 701/1994, ovvero in forza di provvedimenti ministeriali direvisione degli estimi o del classamento, mentre larideterminazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. n.917/1986 ha carattere residuale ed è esperibile soltanto quando,per un triennio, il reddito lordo effettivo dell’unità immobiliaredifferisca dalla rendita catastale di almeno il cinquanta per cento;ne consegue che la procedura Docfa può essere legittimamenteutilizzata nei soli casi di effettiva variazione dello statodell’immobile (nuova costruzione o mutamento della consistenzadelle unità immobiliari)».2.

Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del primo motivodi ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivi (circa la mancanza eNumero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e l’erroneacommistione tra le nozioni di «abitazione signorile» e «abitazione di lusso»)e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.3.

Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384, primo comma, c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo deicontribuenti.4.

Le spese dei gradi di merito (mediante applicazione della detrazionedei compensi spettanti all’amministrazione finanziaria che sia assistita ingiudizio da propri funzionari o da propri dipendenti ex art. 15 del d.lgs. n.546/1992) e del presente grado seguono la soccombenza, con liquidazionecome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restantimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti;condanna i contribuenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio dimerito in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidandole,rispettivamente, quanto al primo grado, in Euro 4.700,00 per compensi,e, quanto al secondo grado, in Euro 3.700,00 per compensi, oltre a speseprenotate a debito; condanna i contribuenti, in solido, al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria,liquidandole in Euro 5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale in atti;-controricorrenti–avverso la sentenza n. 192/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 13/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria aveva respinto l’appello erarialeavverso la sentenza n. 294/2020 emessa dalla Commissione tributariaprovinciale di Genova, in accoglimento del ricorso proposto dai contribuentiindicati in epigrafe avverso avviso di accertamento in rettifica della renditacatastale in esito alla proposta Docfa del 22/2/2013, per la modifica delclassamento (da cat. A/1, classe 5^, a cat. A/2, classe 7^), del proprioappartamento sito in Genova alla [OSCURATO:PERSONA] civ. n. 4, int. 9,avendo l’Ufficio respinto la proposta Docfa dei contribuenti di ri-classamento in cat. A/2, classe 7^, e confermato il precedenteclassamento in cat. A/1, classe 5^, con conseguente aumento della renditacatastale.I contribuenti resistono con controricorso.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli articoli 17 e 20del r.d.l. n. 652/1939, art. 1 del d.m. n. 701/1994, art. 38, comma 1, deld.P.R. n. 917/1986, per avere la Corte di merito erroneamente annullatol’atto impugnato, pur avendo l’Ufficio contestato l'inammissibilità delricorso introduttivo, sul rilievo che la procedura DOCFA è limitata ai casi diNumero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026nuova costruzione o variazione effettiva dello stato dell'immobile,condizioni che non sussistevano nel caso in esame.1.2. La doglianza è fondata.1.3. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensividelle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso diaccertamento impugnato, è la seguente: gli odierni controricorrenti,proprietari di un immobile nel Comune di Genova, accatastato in categoriaA/1, effettuavano lavori edili finalizzati ad una diversa distribuzione deglispazi interni e, a tal fine, presentavano Docfa nella quale rappresentavanola nuova distribuzione degli spazi interni, attribuendo al cespite la categoriaA/2 e la classe 7^, che venivano rettificate dall'Ufficio in cat. A/1, classe5^, confermando il precedente classamento dell’immobile.1.4. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermatol’accoglimento del ricorso evidenziando che, per quanto la denuncia divariazione DOCFA per «diversa distribuzione degli spazi interni» non avevamodificato la consistenza né il classamento dell'immobile e che taledenuncia sarebbe stata inidonea a fondare un nuovo accatastamento,tuttavia, l'Agenzia non aveva fornito «ulteriori elementi tecnici a supportodella sua contestazione».1.5. Ciò posto, in diritto è opportuno evidenziare quanto segue.1.6. La rendita catastale può essere modificata a seguito dellapresentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazioneedilizia ex d.m. n. 701/1994 o per effetto di provvedimenti ministeriali cheprevedono la revisione parziale o generale degli estimi ovvero delclassamento.1.7. L'art 38, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 stabilisce un ulteriorestrumento di rideterminazione della rendita catastale, residuale rispetto aquelli precedenti, prevedendo che «se per un triennio il reddito lordoeffettivo dell’unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almenoil 50% di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delleimposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verificaai fini di un diverso classamento dell'unità immobiliare..., il reddito lordoeffettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti;Numero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026in mancanza di questi è determinato comparativamente ai canoni dilocazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nellostesso o in altri fabbricati viciniori».1.8. Nel caso in esame, i contribuenti risultano aver optato per lostrumento del procedimento Docfa, ai fini della revisione catastale,regolato, come dianzi illustrato, dal d.m. n. 701/1994, che prevede che sipossa far ricorso ad essa in due soli casi: nell’ipotesi di presentazione didichiarazione di nuova costruzione di cui all'art 56 del d.P.R. n. 1142/1949o in caso di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del r.d.l. n.652/1939, il quale impone alle persone o agli enti indicati nell'art. 3l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento,le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le qualicomunque implichino mutazioni ai sensi dell'art 17.1.9. L'impiego della procedura Docfa è, pertanto, limitata ai soli casi divariazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nellaconsistenza delle singole unità immobiliari (cfr. Cass. n. 2250/2021 inmotiv.; conf. Cass. n. 29350/2025 in motiv. e Cass. n. 31553/2022 inmotiv.), circostanza questa che non si è verificata nella presentefattispecie, come è stato accertato in fatto dai Giudici d’appello, così comerisulta ex actis che l’avviso di accertamento catastale sia stato impugnatodai contribuenti non per motivi inerenti le variazioni denunciate con ilDocfa, bensì a causa della minore redditività del cespite determinatasi nelcorso degli anni, come dedotto con l’originario ricorso, allegato al ricorsoin cassazione.1.10. Avendo i contribuenti introdotto la nuova rendita sulla base diuna diversa distribuzione degli spazi interni, l’Ufficio ha notificato l’avvisodi accertamento ripristinando la precedente rendita catastale - nonravvisando nella variazione denunciata un’idonea giustificazione perproporre una diversa categoria o classamento catastale -, conimpugnazione giudiziale dell’atto sulla base di un dedotto «declassamento»dell’unità immobiliare al fine di «far valere il diritto al riesame dellasituazione catastale», pur essendo incontestato che la diversa distribuzioneNumero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026degli spazi interni non aveva inciso «sul numero dei vani o comunque sullarendita» (cfr. pagg. 16-17 del controricorso).1.11. E’ evidente allora che nella fattispecie sub iudice i contribuentihanno inteso con la procedura Docfa rettificare il classamento e la categoriadistribuzione degli spazi interni, senza tuttavia collegare la «regressione»di categoria e classe ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, mariferendosi a caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentalidell’immobile preesistenti o allo stato di degrado del quartiere urbano.1.12. In altri termini, la proposta DOCFA per «diversa distribuzionedegli spazi interni» sarebbe stata idonea ad intaccare l'originariavariazione al ribasso di classe e categoria solo se le modifiche interneavessero inciso, in modo stabile, sulle caratteristiche e sulla capacità direddito dell’unità immobiliare, circostanza che la stessa Corte di giustiziatributaria di secondo grado ha invece escluso che ricorresse nel caso inesame.1.13. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «Inmateria di catasto, la modificazione della rendita può avvenire, invia ordinaria, soltanto mediante le dichiarazioni di nuovacostruzione o di variazione edilizia ai sensi dell’art. 1, comma 1, deld.m. n. 701/1994, ovvero in forza di provvedimenti ministeriali direvisione degli estimi o del classamento, mentre larideterminazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. n.917/1986 ha carattere residuale ed è esperibile soltanto quando,per un triennio, il reddito lordo effettivo dell’unità immobiliaredifferisca dalla rendita catastale di almeno il cinquanta per cento;ne consegue che la procedura Docfa può essere legittimamenteutilizzata nei soli casi di effettiva variazione dello statodell’immobile (nuova costruzione o mutamento della consistenzadelle unità immobiliari)».2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del primo motivodi ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivi (circa la mancanza eNumero registro generale 13118/2023Numero sezionale 3164/2026Numero di raccolta generale 10336/2026Data pubblicazione 20/04/2026contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e l’erroneacommistione tra le nozioni di «abitazione signorile» e «abitazione di lusso»)e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384, primo comma, c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo deicontribuenti.4. Le spese dei gradi di merito (mediante applicazione della detrazionedei compensi spettanti all’amministrazione finanziaria che sia assistita ingiudizio da propri funzionari o da propri dipendenti ex art. 15 del d.lgs. n.546/1992) e del presente grado seguono la soccombenza, con liquidazionecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restantimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti;condanna i contribuenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio dimerito in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidandole,rispettivamente, quanto al primo grado, in Euro 4.700,00 per compensi,e, quanto al secondo grado, in Euro 3.700,00 per compensi, oltre a speseprenotate a debito; condanna i contribuenti, in solido, al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria,liquidandole in Euro 5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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