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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40782/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2977-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], 2639 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA].,(già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorrenti principali - con troricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 1577/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2015 R.G.N. 304/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.1.2015, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non tenuta a pagare i contributi dovuti all'INPS da [OSCURATO:PERSONA] cooperativa di Bergamo e C.G.D.CO. soc. coop. e maturati nella vigenza di un contratto di appalto che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato con il Consorzio CO.GE.S. s.c. a r.I., dei cui lavori le imprese debitrici, che ad esso erano consorziate, erano state affidatarie; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su di un motivo; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, e degli artt. 1703, 1704 e 2602 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, non comportando la costituzione di un consorzio alcun assorbimento delle imprese contraenti in un'organizzazione comune e non potendo l'attività di affidamento dei lavori acquisiti dal consorzio essere configurata in termini di subappalto, mancherebbe in specie quella catena di rapporti che, legando committente, appaltatore e subappaltatore, giustifica l'estensione al committente della responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, cit., per i debiti contributivi dell'appaltatore e del subappaltatore; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'INPS non fosse incorso nella decadenza di cui alla norma cit., nonostante avesse fatto valere le proprie pretese oltre il biennio dalla cessazione dell'appalto; che è infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale, evincendosi dalla relata di notifica di esso che la sua consegna all'ufficiale giudiziario ai fini della notificazione è avvenuta in data 20.1.2016, ossia entro l'anno dalla data di pubblicazione della sentenza e nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. ratione temporis vigente; che, con riguardo all'unico motivo del ricorso principale, va premesso che il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c., pur non comportando l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, tale da implicare l'immedesimazione organica in esso delle singole contraenti, comporta pur sempre la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, che fa sì che - ancorché ciascuna di esse sia affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna - il consorzio stesso, coerentemente coi principi di cui agli artt.2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2°, c.c., operi quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che ogni obbligazione correlata all'esecuzione dei lavori sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così da ult.

Cass. n. 6569 del 2020); che, con specifico riguardo alla ratto della disposizione di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, che - nella versione qui rilevante ratione temporís, anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012) e dalla

I. n. 92/2012 - non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il consorzio e tra consorzio e consorziate, in virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le "appaltatrici" vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro; che, pertanto, il ricorso principale è fondato; che, viceversa, è infondato l'unico motivo del ricorso incidentale, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. n. 18004 del 2019 e succ. conf.); che, conseguentemente, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell'accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso stesso; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2977-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], 2639 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA].,(già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorrenti principali - con troricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 1577/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2015 R.G.N. 304/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.1.2015, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non tenuta a pagare i contributi dovuti all'INPS da [OSCURATO:PERSONA] cooperativa di Bergamo e C.G.D.CO. soc. coop. e maturati nella vigenza di un contratto di appalto che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato con il Consorzio CO.GE.S. s.c. a r.I., dei cui lavori le imprese debitrici, che ad esso erano consorziate, erano state affidatarie; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su di un motivo; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, e degli artt. 1703, 1704 e 2602 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, non comportando la costituzione di un consorzio alcun assorbimento delle imprese contraenti in un'organizzazione comune e non potendo l'attività di affidamento dei lavori acquisiti dal consorzio essere configurata in termini di subappalto, mancherebbe in specie quella catena di rapporti che, legando committente, appaltatore e subappaltatore, giustifica l'estensione al committente della responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, cit., per i debiti contributivi dell'appaltatore e del subappaltatore; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'INPS non fosse incorso nella decadenza di cui alla norma cit., nonostante avesse fatto valere le proprie pretese oltre il biennio dalla cessazione dell'appalto; che è infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale, evincendosi dalla relata di notifica di esso che la sua consegna all'ufficiale giudiziario ai fini della notificazione è avvenuta in data 20.1.2016, ossia entro l'anno dalla data di pubblicazione della sentenza e nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. ratione temporis vigente; che, con riguardo all'unico motivo del ricorso principale, va premesso che il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c., pur non comportando l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, tale da implicare l'immedesimazione organica in esso delle singole contraenti, comporta pur sempre la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, che fa sì che - ancorché ciascuna di esse sia affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna - il consorzio stesso, coerentemente coi principi di cui agli artt.2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2°, c.c., operi quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che ogni obbligazione correlata all'esecuzione dei lavori sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così da ult. Cass. n. 6569 del 2020); che, con specifico riguardo alla ratto della disposizione di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, che - nella versione qui rilevante ratione temporís, anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012) e dalla I. n. 92/2012 - non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il consorzio e tra consorzio e consorziate, in virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le "appaltatrici" vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro; che, pertanto, il ricorso principale è fondato; che, viceversa, è infondato l'unico motivo del ricorso incidentale, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. n. 18004 del 2019 e succ. conf.); che, conseguentemente, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell'accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso stesso; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]