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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18534/2026

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mpore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 23, Roma, presso avv.presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMazzone Filippo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentee nei confronti diConsorzio [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentenonchéNotifiche s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026intimatie sul ricorso successivo propostoConsorzio [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMazzone Filippo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentee nei confronti diI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to inVia [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, Antonietta CoretticontroricorrentenonchéAgenzia delle Entrate Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., NEXIVEs.p.a. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1277/2022 pubblicatain data 04/11/2022, n.r.g. 942/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per [OSCURATO:SOCIETA]. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31/12/2012 in virtù di due contratti di collaborazione a progetto, avente adoggetto l’attività di notificazione di cartelle esattoriali, avvisi di mora ed altriSicilia spa) in qualità di committente.Deduceva la nullità dei contratti sia in quanto privi di uno specificoprogetto, sia perché le mansioni da lui espletate coincidevano con l’attivitàpropria di [OSCURATO:SOCIETA], sicché, ai sensi dell’art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003,Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026il rapporto di lavoro doveva considerarsi come subordinato sin dallacostituzione.

Aggiungeva che in ogni caso anche in concreto le modalità disvolgimento del rapporto di lavoro erano state quelle tipiche dellasubordinazione.Precisava che [OSCURATO:SOCIETA] faceva parte del [OSCURATO:PERSONA], ilquale, ai sensi dell’art. 1703 ss. c.c., rispondeva delle obbligazioni assuntedagli enti consorziati nei confronti dei terzi e, quindi, anche nei confronti deiloro dipendenti.Deduceva, altresì, che nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoroRiscossione [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di committente, aveva sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e quale mandataria del raggruppamentotemporaneo di imprese TNT [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], uncontratto di appalto per il servizio di notifica di cartelle di pagamento e di altriper le obbligazioni inerenti ai rapporti di lavoro subordinato dell’appaltatrice.Pertanto adìva il Tribunale di Catania per ottenere la declaratoria dellanatura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:SOCIETA]., condiritto all’inquadramento nel 3^ livello CCNL di settore nel quale eranoriconducibili le mansioni di addetto alla lavorazione e alla notificazione deglidifferenze retributive e al t.f.r., nonché al versamento dei contributiprevidenziali all’INPS; la condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento dei medesimi crediti.2.- Costituitosi il contraddittorio, tutte le convenute eccepivano ladecadenza ex art. 32 L. n. 183/2010. [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] (già TNT [OSCURATO:PERSONA] srl) eccepivano anche la decadenza exart. 29 d.lgs. n. 276/2003.

In ogni caso contestavano la fondatezza delladomanda, di cui chiedevano il rigetto.L’INPS si dichiarava pronto a ricevere i contributi non prescritti.La sola [OSCURATO:PERSONA] srl (già TNT [OSCURATO:PERSONA] srl) avanzava domandariconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento del beneficio di escussionenei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di questo ente alrimborso di quanto essa società fosse stata eventualmente condannata apagare al lavoratore ricorrente.Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/20263.- Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione didecadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, poiché il lavoratore aveva propostol’impugnazione con missiva del 04/06/2013, dopo 155 giorni dalla cessazionedel rapporto di lavoro, ed aveva proposto l’azione giudiziaria circa un annodopo.

In ogni caso rigettava la domanda anche nel merito, ritenendosussistente l’indicazione, nei contratti di collaborazione, di un valido progettospecifico.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva inparte il gravame interposto dal Mazzone e per l’effetto accertava l’esistenzadi un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in domanda;condannava in solido il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] (nel frattempo intervenuto),il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] (che nel frattempo aveva incorporatoNexive [OSCURATO:SOCIETA] e TNT [OSCURATO:PERSONA] srl) e [OSCURATO:PERSONA] spa a pagareal Mazzone la somma di euro 38.093,03 a titolo di differenze retributive e dieuro 4.663,99 a titolo di t.f.r.; dichiarava che l’azione esecutiva, per i creditisorti dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 5/2012 (conv. in L. n. 35/2012),poteva essere intentata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] solo dopo l’infruttuosaescussione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:SOCIETA]; condannava in solido gli appellati a pagare all’INPS i contributinon prescritti, escluse le sanzioni civili maturate dopo l’entrata in vigore deld.l. n. 5/2012 (conv. in L. n. 35/2012); condannava il Consorzio StabileOlimpo a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] quanto eventualmente da questa pagatoin esecuzione della sentenza d’appello.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto dispecificità dei motivi, poiché l’appellante ha puntualmente individuatole statuizioni del Tribunale censurate e le ragioni della critica;b) l’art. 32 L. n. 183/2010 introduce una decadenza e quindi è una normadi stretta interpretazione, non applicabile oltre i casi espressamenteprevisti;c) nel caso in esame la norma predetta non è applicabile, perché non vi èalcun recesso del committente; dopo la naturale scadenza del rapportodi lavoro a progetto il lavoratore ha chiesto l’accertamento della nullitàNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026del contratto e della conseguente costituzione di un rapporto di lavorosubordinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2012, senza chiedere laprosecuzione del rapporto, ma soltanto la condanna al pagamento delledifferenze retributive;d) come ritenuto dalla Corte di Cassazione, all’azione di nullità delcontratto non si applica la decadenza di cui all’art. 32, co. 4, lett. c), L.n. 183/2010, applicabile ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratoreintenda impugnare al fine di contestarne legittimità o validità (Cass. n.32254/2019; Cass. n. 14131/2020);e) quanto al progetto, le attività oggetto del contratto corrispondono adobbligatorie modalità di esecuzione della notificazione, previste perlegge, e coincidono con l’attività propria della società;f) il progetto allegato al contratto prevede: “il progetto consiste nellanotificazione delle cartelle esattoriali, degli avvisi di mora, delleintimazioni di pagamento e degli altri atti esattoriali emanati dalConcessionario [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (stazione appaltante) … per quantosopra l’[OSCURATO:SOCIETA]. affida al messo notificatore, che fin d’ora loassume, il servizio di notificazione delle cartelle esattoriali, degli avvisidi mora, degli avvisi di intimazione e degli altri atti esattoriali, secondole modalità indicate nell’allegato contratto a progetto e seguentedisciplinare tecnico”;g) tale progetto è perfettamente sovrapponibile all’oggetto della società enon presenta alcun carattere di specificità; ciò trova ulteriore riscontronel fatto, documentato, che nel periodo oggetto del rapporto la societàha svolto la propria attività solo con quattro o cinque lavoratoridipendenti, mentre l’attività propria della società relativa all’esecuzionedell’appalto per la notifica degli atti esattoriali evidentemente venivasvolta con ricorso a fittizi rapporti di lavoro autonomo;h) due precedenti di questa Corte, passati in giudicato, relativi adopposizione a verbale ispettivo dell’INPS relativo a numerosi contratti aprogetto stipulati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., hanno accertato la nullitàdei progetti per mancanza di specificità;i) ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, nel testo vigente rationetemporis, le conseguenze dell’insussistenza di un valido progetto sonoNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026la conversione in un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio, comeinsegna anche la Corte di Cassazione (Cass. n. 27543/2020);j) la conversione automatica del rapporto di lavoro non può essere evitatadal committente – datore di lavoro neppure provando che la prestazionelavorativa sia stata caratterizzata da piena autonomia organizzativa edesecutiva;k) in ordine al quantum, la pretesa relativa a lavoro straordinario,indennità sostitutiva di ferie e festività non godute non può essereaccolta, in difetto di prova rigorosa dei relativi presupposti fattuali;parimenti infondata è la pretesa relativa alla 14^ mensilità e aipermessi previsti dal CCNL, che non è direttamente applicabile, ma puòessere utilizzato solo in via parametrica ex art. 36 Cost.;l) la domanda del lavoratore va quindi accolta limitatamente alledifferenze retributive ordinarie, alla 13^ mensilità e al t.f.r.;m) in via parametrica va utilizzato il CCNL servizi postali in appalto,considerata l’attività svolta dalla società datrice di lavoro, e occorre fareriferimento al 3^ livello di inquadramento, vista l’attività di messonotificatore svolta dall’appellante;n) invero l’attività di notificazione degli atti esattoriali è complessa, tale darichiedere una preparazione professionale estranea alla declaratoria dellivello inferiore (4^);o) le società non hanno contestato in modo specifico i conteggi elaboratidal lavoratore in relazione al 3^ livello CCNL servizi postali in appalto;p) la datrice di lavoro, ora fallita, va quindi condannata a pagare allavoratore le somme di cui al dispositivo e all’INPS i relativi contributinei limiti di quelli non prescritti;q) l’accoglimento della domanda nei confronti della datrice di lavoroimpone di esaminare le altre domande avanzate nei confronti degli altriconvenuti-appellati;r) in materia di appalto di opere o di servizi, in caso di successioni di normeche regolino diversamente il regime della solidarietà, si applica, per lasua natura sostanziale, il regime vigente al momento dell’assunzionedell’obbligazione e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore(Cass. n. 34982/2021; Cass. n. 4237/2019; Cass. n. 29629/2019);Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026s) ne consegue che per i crediti sorti fino a prima del nuovo testo dell’art.29 d.lgs. n. 276/2003 introdotto dal d.l. n. 5/2012 si applica il regimedettato dalla formulazione originaria della norma;t) la limitazione di responsabilità (restando escluso qualunque obbligo delcommittente per le sanzioni civili) ed il beneficio di escussione operanosolo per i crediti del lavoratore sorti dopo l’entrata in vigore del decretolegge del 2012;u) invece l’azione di regresso nei confronti del coobbligato riguarda tutti icrediti, atteso che la norma si limita a fare applicazione dei principigenerali in materia di obbligazioni solidali;v) le domande del lavoratore di condanna solidale del Consorzio, di Nexives.p.a. e della committente [OSCURATO:PERSONA] spa sono fondate, alla lucedell’insegnamento della Corte di Cassazione affermato proprio conriguardo al contratto d’appalto stipulato con un consorzio, nel qual casola responsabilità solidale del committente è da intendersi con le societàconsorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le “vere appaltatrici”(Cass. n. 40782/2021).5.- Avverso tale sentenza Agenzia delle Entrate Riscossione ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un motivo.6.- [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rimessione in termini per l’avvenutodeposito tardivo del suo controricorso, notificato tempestivamente il10/01/2023.7.- Le altre parti indicate in epigrafe sono rimaste intimate.8.- Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoseparato e successivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.9.- [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS hanno resistito con controricorso.10.- Gli altri soggetti giuridici indicati in epigrafe sono rimasti intimati.11.- [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.12.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- In via preliminare il ricorso successivo va convertito in incidentale.Infatti, questa Corte ha più volte affermato che il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, unaNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nelcaso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttaviaquest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cuiogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla formaassunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cuiammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (ventipiù venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione inastratto operativi (Cass. ord. n. 36057/2021; Cas. n. 5695/2015).RICORSO PRINCIPALE2.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.l’Agenzia ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 346c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare chel’appellante non aveva espressamente riproposto la domanda diresponsabilità solidale della committente [OSCURATO:PERSONA] spa, che pertantodoveva ritenersi abbandonata e rinunziata, con conseguente passaggio ingiudicato della sentenza di rigetto pronunziata dal Tribunale.Il motivo è infondato.Come riporta anche la ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 26), nell’attodi appello il lavoratore concludeva richiamando e riproponendo la domandada lui formulata negli stessi termini indicati nel ricorso introduttivo del giudiziodi primo grado.

E in quell’originario atto processuale la domanda era stataavanzata anche contro la committente [OSCURATO:PERSONA] spa ai sensi dell’art.29 d.lgs. n. 276/2003.I motivi di appello non avevano riguardato questo profilo poiché il Tribunaleaveva accolto l’eccezione di decadenza ed aveva rigettato la domanda diconversione del rapporto di lavoro anche nel merito, sicché non si eraoccupato in alcun modo della conseguente responsabilità solidale dellacommittente, avendone escluso il presupposto fattuale e giuridico (id estl’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenzedell’appaltatrice).

Pertanto i motivi di appello del lavoratore si eranologicamente ed ovviamente appuntati solo su quei due profili, proprio perchéera mancata qualunque statuizione (impugnabile) del Tribunale sullaNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026prospettata responsabilità solidale della committente.Comunque nelle conclusioni dell’atto di appello il lavoratore avevariproposto la domanda, richiamando gli stessi termini in cui era stataarticolata nel ricorso di primo grado, quindi ivi compresa la domanda dicondanna solidale della committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

Tantobasta a ritenere soddisfatto l’onere della riproposizione ex art. 346 c.p.c.3.- L’istanza di rimessione in termini del Mazzone, per aver depositato ilsuo controricorso in data 15/02/2023, quindi oltre il termine di venti giornidall’avvenuta notifica in data 10/01/2023, non può essere accolta.In primo luogo, come si evince dall’istanza, il tentativo di deposito delcontroricorso, eseguito più volte nella giornata del 26/01/2023, ha avutoimmediato esito negativo (“fatale”) per avere il difensore indicato nel depositotelematico “Lavoro” piuttosto che “Civile” (v. mail 10/02/2023 dell’Ufficio,allegata all’istanza).

Quindi si è trattato di un errore dovuto a fatto propriodella parte e non ad una causa a lei non imputabile.In secondo luogo, sarebbe possibile considerare comunque tempestivo ilsuccessivo deposito a condizione che, a seguito dell'esito negativo del primodeposito e scaduti i relativi termini, la parte avesse riattivato il procedimentotelematico di deposito al massimo entro la metà (dieci giorni) del termine(venti giorni dalla notifica del controricorso) indicato dalla legge perl’adempimento (art. 370, ult. co., c.p.c. nella versione anteriore alla riformaintrodotta con d.lgs. n. 149/2022).

Detta misura, infatti, è considerata daquesta Corte rilevante quale parametro di tempestività, ai finidell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento(Cass. ord. n. 8445/2018 e Cass. sez. un. n. 14594/2016 sia pure in relazioneal procedimento di notifica dell’atto processuale non andata a buon fine).Nel caso di specie, il termine di venti giorni per il deposito del controricorso,notificato il 10/01/2023, scadeva il 30/01/2023.

Quindi l’onere della diligentereazione, richiesta ai fini della tempestività dell’adempimento, imponeva cheil nuovo e valido deposito avvenisse entro il 09/02/2023 (ossia entro il decimogiorno successivo alla scadenza del 30/01/2023).

Invece il deposito delcontroricorso è avvenuto il 15/02/2023.Ne consegue l’improcedibilità del controricorso del Mazzone: questa Corteha affermato che in tema di giudizio di legittimità, pur in assenza diNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorsocomporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generalidel processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i qualila parte porta a conoscenza del giudice le proprie difese, con la conseguenzache non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso,né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1, co. 1, terzoperiodo, c.p.c. (Cass. ord. n. 10608/2025; Cass. n. 2805/2000).RICORSO INCIDENTALE4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 434, 414, 342, 329 c.p.c. per averela Corte territoriale erroneamente ritenuto che la statuizione di primo gradorelativa all’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza fossestata impugnata mediante il primo motivo di appello, omettendo di rilevareche invece, in mancanza di gravame, sul punto si era formato il giudicato.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile per difetto di specificità e, dunque, di autosufficienza, inquanto era onere del ricorrente, infatti, riportare e trascrivere l’atto di appellodel lavoratore per consentire a questa Corte di verificare la fondatezza dellacensura.

Tale onere non è stato adempiuto.Nel resto il motivo è manifestamente infondato: come riportato dalcontroricorrente (v. controricorso, p. 34 ss.), alle pagine 26-28 dell’atto diappello il primo motivo di gravame era proprio dedicato alla “falsaapplicazione” dell’art. 32 L. n. 183/2010 da parte del Tribunale.

Dunque, inpresenza di specifico motivo di appello, nessun giudicato interno si eraformato al riguardo.5.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 434 c.p.c., nella formulazionedi cui al d.l. n. 82/2012, per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione diinammissibilità dell’atto di appello pur privo dei requisiti prescritti dallanorma.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e, dunque, diautosufficienza.A fronte della specifica motivazione articolata al riguardo dai Giudicid’appello (“… deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello perNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026difetto di specificità dei motivi … Nella fattispecie in esame l’appellante hapuntualmente individuato le statuizioni contestate e le ragioni della critica allasentenza impugnata”: v. sentenza d’appello, p. 7), era onere del ricorrenteriportare l’atto di appello del lavoratore per consentire a questa Corte diverificare la fondatezza della censura.

Tale onere non è stato adempiuto.6.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2602, 2603, co. 1, n. 4),2614, 2615 c.c., 414, 416 e 115 c.p.c., nonché omesso esame di fattodecisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti per avere laCorte territoriale omesso di esaminare l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva del Consorzio e conseguentemente affermato la sua corresponsabilitàsolidale in violazione della disciplina dei consorzi fra imprenditori.Il motivo è fondato (in relazione all’ultima censura) per quanto di ragione.Contrariamente all’assunto del ricorrente, i Giudici d’appello hannoevidenziato che il Consorzio aveva riproposto l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva (v. sentenza impugnata, p. 5, par. 2).

E poi hannodichiarato la sua responsabilità solidale (v. sentenza impugnata, , alle pagg.14-15), evidentemente rigettando in modo implicito quell’eccezione.Tuttavia al riguardo hanno riportato una massima di questa Corte dilegittimità (Cass. ord. n. 40782/2021) (v. sentenza impugnata, pp. 14-15)per affermare un’indistinta responsabilità solidale del Consorzio, di [OSCURATO:SOCIETA](incorporante le due società che avevano costituito con il Consorzio unraggruppamento temporaneo di imprese) e di [OSCURATO:PERSONA] spaquest’ultima come committente.Orbene, nella ricordata pronunzia (Cass. ord. n. 40782/2021) questa Corteha affermato che nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un consorzio,il vincolo contrattuale sussistente tra il committente e il consorzio, e traquest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il committente sia solidalmenteresponsabile, ex art. 29, co. 2, d.lgs n. 276/2003 (nella versione anteriorealle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. dalla l. n.35/2012, e dalla legge n. 92/2012), per gli inadempimenti delle consorziate,dovendo individuarsi in queste ultime le vere "appaltatrici", rispetto alle qualisorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento dellacitata disposizione.

Nella relativa motivazione si legge: “… va premesso che ilNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c., pur non comportandoData pubblicazione 08/06/2026l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, tale daimplicare l'immedesimazione organica in esso delle singole contraenti,comporta pur sempre la costituzione tra le stesse di un'organizzazionecomune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, che fa sì che- ancorché ciascuna di esse sia affidata ad un'organizzazione autonomaavente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna – il consorzio stesso,coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattarecon i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2°, c.c., operi quale mandatario deiconsorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che ogniobbligazione correlata all'esecuzione dei lavori sorge in capo ad essi per il solofatto che sia stata assunta nel loro interesse (così da ult.

Cass. n. 6569 del2020); … indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamentodei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltroritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattualeesistente fra il committente e il consorzio e tra consorzio e consorziate, invirtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, non può nonrendere il committente solidalmente responsabile ex art. 29, d.lgs. n.276/2003, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi inqueste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati ilavori) le "appaltatrici" vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesimaesigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art.29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datoredi lavoro; …”.In questa pronunzia, dunque, è stata confermata la responsabilità delcommittente per gli inadempimenti retributivi e contributivi delle singoleconsorziate nei confronti dei dipendenti di queste ultime, ma non è stataaffatto né in alcun modo affermata la corresponsabilità del consorzio (delleimprese appaltatrici) per quegli stessi inadempimenti, atteso che verso ilcommittente il consorzio assume certo l’appalto come mandatario delleimprese consorziate, fermo restando che sono state poi queste ultime astipulare contratti di lavoro con i propri lavoratori (terzi) per l’esecuzionedell’appalto (o di frazioni di appalto).Questa Corte ha infatti affermato che il contratto di consorzio di cui all'art.Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/20262602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in unorganismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazioneorganica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente lacostituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinatefasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa caratterestrumentale rispetto a quella delle imprese consorziate.

Ne consegue che ilconsorzio non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per leobbligazioni assunte da un'impresa consorziata nell'esecuzione di un contrattodi appalto a quest'ultima assegnato dal consorzio, trovando applicazione ilgenerale principio di cui all'art. 1372, co. 2, c.c. (Cass. n. 1636/2014)La responsabilità solidale del consorzio sarebbe stata configurabile solo nelcaso in cui esso avesse assunto i lavoratori come mandatario delle impreseconsorziate (Cass. n. 3664/2006).

Tale fattispecie non ricorre nel caso inesame, in cui, stando alla stessa prospettazione articolata dal lavoratore nelladomanda originaria, egli aveva stipulato il contratto di lavoro a progettodirettamente ed esclusivamente con [OSCURATO:SOCIETA]., ossia con la singolaimpresa consorziata.

Quindi non può trovare applicazione lo speciale regimedella responsabilità solidale del consorzio, prevista dall’art. 2615, co. 2, c.c.,perché quel regime presuppone che l’atto negoziale, dal quale discendal’obbligazione della singola consorziata, sia stato stipulato, appunto, dalConsorzio nella sua veste di mandatario della singola consorziata.

Nel caso inesame, invece, i due contratti di lavoro a progetto sono stati dal lavoratoreconclusi unicamente con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], proprio rispetto all’oggettosociale di tale società egli aveva pure argomentato l’invalidità del progettoindicato in contratto, ritenuto coincidente con l’oggetto sociale, argomentoquest’ultimo poi condiviso dalla Corte d’appello.Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata sul punto senza rinvio,poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, co. 2,c.p.c.), sicché è possibile decidere nel merito e rigettare la domanda dellavoratore nei confronti del Consorzio.7.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 61 e 62 d.lgs.n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente uno specificoprogetto.Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 69d.lgs. n. 276/2003 e 24 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territorialeritenuto che la conversione del rapporto operi in maniera automatica, pur afronte di risultanze istruttorie inequivoche sulla natura autonoma del rapportodi lavoro.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. ilricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione fra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto corretto il livellodi inquadramento rivendicato dal lavoratore, omettendo di considerare chel’attività a lui assegnata era la semplice “consegna” dell’atto da notificare(“notifica a mani”), mentre le ulteriori e più complesse attività concernenti ilservizio di notifica erano svolte dagli impiegati di [OSCURATO:SOCIETA]I tre motivi sono assorbiti.8.- Con riguardo al ricorso principale nulla va disposto sulle spese neiconfronti del lavoratore, attesa la tardività del deposito del suo controricorso;l’assenza di posizioni di contrasto fra l’Agenzia delle Entrate Riscossione ed ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] induce a compensare fra loro le spese.Invece, con riguardo al ricorso incidentale, la parziale reciprocasoccombenza fra il Consorzio e il Mazzone induce a compensare metà dellespese di tutti i gradi di giudizio, mentre la residua metà va posta a carico delMazzone, rimasto definitivamente soccombente, liquidata nelle misure di cuial dispositivo; per una ragione analoga a quella indicata in relazione al ricorsoprincipale, anche in quello incidentale l’assenza di posizioni di contrasto fra ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS induce a compensare fra loro le spese.Nulla va disposto sulle spese in relazione alle altre parti, perché rimasteintimate.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il terzo motivo del ricorsoincidentale, dichiara inammissibili il primo ed il secondo ed assorbiti il quarto,il quinto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe, decidendo nel merito, rigetta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del ricorso principale fra laNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] arimborsare al [OSCURATO:PERSONA] le spese di tutti i gradi di giudizio permetà, liquidata per il primo grado in euro 2.500,00, per l’appello in euro2.500,00 e per il presente giudizio di legittimità in euro 2.000,00, oltre euro100,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessoridi legge, e compensa la residua metà; compensa le spese del ricorsoincidentale fra il [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quelloper il ricorso principale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 23, Roma, presso avv.presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMazzone Filippo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentee nei confronti diConsorzio [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentenonchéNotifiche s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026intimatie sul ricorso successivo propostoConsorzio [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMazzone Filippo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentee nei confronti diI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to inVia [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, Antonietta CoretticontroricorrentenonchéAgenzia delle Entrate Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., NEXIVEs.p.a. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1277/2022 pubblicatain data 04/11/2022, n.r.g. 942/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per [OSCURATO:SOCIETA]. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31/12/2012 in virtù di due contratti di collaborazione a progetto, avente adoggetto l’attività di notificazione di cartelle esattoriali, avvisi di mora ed altriSicilia spa) in qualità di committente.Deduceva la nullità dei contratti sia in quanto privi di uno specificoprogetto, sia perché le mansioni da lui espletate coincidevano con l’attivitàpropria di [OSCURATO:SOCIETA], sicché, ai sensi dell’art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003,Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026il rapporto di lavoro doveva considerarsi come subordinato sin dallacostituzione. Aggiungeva che in ogni caso anche in concreto le modalità disvolgimento del rapporto di lavoro erano state quelle tipiche dellasubordinazione.Precisava che [OSCURATO:SOCIETA] faceva parte del [OSCURATO:PERSONA], ilquale, ai sensi dell’art. 1703 ss. c.c., rispondeva delle obbligazioni assuntedagli enti consorziati nei confronti dei terzi e, quindi, anche nei confronti deiloro dipendenti.Deduceva, altresì, che nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoroRiscossione [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di committente, aveva sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e quale mandataria del raggruppamentotemporaneo di imprese TNT [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], uncontratto di appalto per il servizio di notifica di cartelle di pagamento e di altriper le obbligazioni inerenti ai rapporti di lavoro subordinato dell’appaltatrice.Pertanto adìva il Tribunale di Catania per ottenere la declaratoria dellanatura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:SOCIETA]., condiritto all’inquadramento nel 3^ livello CCNL di settore nel quale eranoriconducibili le mansioni di addetto alla lavorazione e alla notificazione deglidifferenze retributive e al t.f.r., nonché al versamento dei contributiprevidenziali all’INPS; la condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento dei medesimi crediti.2.- Costituitosi il contraddittorio, tutte le convenute eccepivano ladecadenza ex art. 32 L. n. 183/2010. [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] (già TNT [OSCURATO:PERSONA] srl) eccepivano anche la decadenza exart. 29 d.lgs. n. 276/2003. In ogni caso contestavano la fondatezza delladomanda, di cui chiedevano il rigetto.L’INPS si dichiarava pronto a ricevere i contributi non prescritti.La sola [OSCURATO:PERSONA] srl (già TNT [OSCURATO:PERSONA] srl) avanzava domandariconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento del beneficio di escussionenei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di questo ente alrimborso di quanto essa società fosse stata eventualmente condannata apagare al lavoratore ricorrente.Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/20263.- Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione didecadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, poiché il lavoratore aveva propostol’impugnazione con missiva del 04/06/2013, dopo 155 giorni dalla cessazionedel rapporto di lavoro, ed aveva proposto l’azione giudiziaria circa un annodopo. In ogni caso rigettava la domanda anche nel merito, ritenendosussistente l’indicazione, nei contratti di collaborazione, di un valido progettospecifico.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva inparte il gravame interposto dal Mazzone e per l’effetto accertava l’esistenzadi un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in domanda;condannava in solido il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] (nel frattempo intervenuto),il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] (che nel frattempo aveva incorporatoNexive [OSCURATO:SOCIETA] e TNT [OSCURATO:PERSONA] srl) e [OSCURATO:PERSONA] spa a pagareal Mazzone la somma di euro 38.093,03 a titolo di differenze retributive e dieuro 4.663,99 a titolo di t.f.r.; dichiarava che l’azione esecutiva, per i creditisorti dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 5/2012 (conv. in L. n. 35/2012),poteva essere intentata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] solo dopo l’infruttuosaescussione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:SOCIETA]; condannava in solido gli appellati a pagare all’INPS i contributinon prescritti, escluse le sanzioni civili maturate dopo l’entrata in vigore deld.l. n. 5/2012 (conv. in L. n. 35/2012); condannava il Consorzio StabileOlimpo a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] quanto eventualmente da questa pagatoin esecuzione della sentenza d’appello.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto dispecificità dei motivi, poiché l’appellante ha puntualmente individuatole statuizioni del Tribunale censurate e le ragioni della critica;b) l’art. 32 L. n. 183/2010 introduce una decadenza e quindi è una normadi stretta interpretazione, non applicabile oltre i casi espressamenteprevisti;c) nel caso in esame la norma predetta non è applicabile, perché non vi èalcun recesso del committente; dopo la naturale scadenza del rapportodi lavoro a progetto il lavoratore ha chiesto l’accertamento della nullitàNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026del contratto e della conseguente costituzione di un rapporto di lavorosubordinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2012, senza chiedere laprosecuzione del rapporto, ma soltanto la condanna al pagamento delledifferenze retributive;d) come ritenuto dalla Corte di Cassazione, all’azione di nullità delcontratto non si applica la decadenza di cui all’art. 32, co. 4, lett. c), L.n. 183/2010, applicabile ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratoreintenda impugnare al fine di contestarne legittimità o validità (Cass. n.32254/2019; Cass. n. 14131/2020);e) quanto al progetto, le attività oggetto del contratto corrispondono adobbligatorie modalità di esecuzione della notificazione, previste perlegge, e coincidono con l’attività propria della società;f) il progetto allegato al contratto prevede: “il progetto consiste nellanotificazione delle cartelle esattoriali, degli avvisi di mora, delleintimazioni di pagamento e degli altri atti esattoriali emanati dalConcessionario [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (stazione appaltante) … per quantosopra l’[OSCURATO:SOCIETA]. affida al messo notificatore, che fin d’ora loassume, il servizio di notificazione delle cartelle esattoriali, degli avvisidi mora, degli avvisi di intimazione e degli altri atti esattoriali, secondole modalità indicate nell’allegato contratto a progetto e seguentedisciplinare tecnico”;g) tale progetto è perfettamente sovrapponibile all’oggetto della società enon presenta alcun carattere di specificità; ciò trova ulteriore riscontronel fatto, documentato, che nel periodo oggetto del rapporto la societàha svolto la propria attività solo con quattro o cinque lavoratoridipendenti, mentre l’attività propria della società relativa all’esecuzionedell’appalto per la notifica degli atti esattoriali evidentemente venivasvolta con ricorso a fittizi rapporti di lavoro autonomo;h) due precedenti di questa Corte, passati in giudicato, relativi adopposizione a verbale ispettivo dell’INPS relativo a numerosi contratti aprogetto stipulati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., hanno accertato la nullitàdei progetti per mancanza di specificità;i) ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, nel testo vigente rationetemporis, le conseguenze dell’insussistenza di un valido progetto sonoNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026la conversione in un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio, comeinsegna anche la Corte di Cassazione (Cass. n. 27543/2020);j) la conversione automatica del rapporto di lavoro non può essere evitatadal committente – datore di lavoro neppure provando che la prestazionelavorativa sia stata caratterizzata da piena autonomia organizzativa edesecutiva;k) in ordine al quantum, la pretesa relativa a lavoro straordinario,indennità sostitutiva di ferie e festività non godute non può essereaccolta, in difetto di prova rigorosa dei relativi presupposti fattuali;parimenti infondata è la pretesa relativa alla 14^ mensilità e aipermessi previsti dal CCNL, che non è direttamente applicabile, ma puòessere utilizzato solo in via parametrica ex art. 36 Cost.;l) la domanda del lavoratore va quindi accolta limitatamente alledifferenze retributive ordinarie, alla 13^ mensilità e al t.f.r.;m) in via parametrica va utilizzato il CCNL servizi postali in appalto,considerata l’attività svolta dalla società datrice di lavoro, e occorre fareriferimento al 3^ livello di inquadramento, vista l’attività di messonotificatore svolta dall’appellante;n) invero l’attività di notificazione degli atti esattoriali è complessa, tale darichiedere una preparazione professionale estranea alla declaratoria dellivello inferiore (4^);o) le società non hanno contestato in modo specifico i conteggi elaboratidal lavoratore in relazione al 3^ livello CCNL servizi postali in appalto;p) la datrice di lavoro, ora fallita, va quindi condannata a pagare allavoratore le somme di cui al dispositivo e all’INPS i relativi contributinei limiti di quelli non prescritti;q) l’accoglimento della domanda nei confronti della datrice di lavoroimpone di esaminare le altre domande avanzate nei confronti degli altriconvenuti-appellati;r) in materia di appalto di opere o di servizi, in caso di successioni di normeche regolino diversamente il regime della solidarietà, si applica, per lasua natura sostanziale, il regime vigente al momento dell’assunzionedell’obbligazione e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore(Cass. n. 34982/2021; Cass. n. 4237/2019; Cass. n. 29629/2019);Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026s) ne consegue che per i crediti sorti fino a prima del nuovo testo dell’art.29 d.lgs. n. 276/2003 introdotto dal d.l. n. 5/2012 si applica il regimedettato dalla formulazione originaria della norma;t) la limitazione di responsabilità (restando escluso qualunque obbligo delcommittente per le sanzioni civili) ed il beneficio di escussione operanosolo per i crediti del lavoratore sorti dopo l’entrata in vigore del decretolegge del 2012;u) invece l’azione di regresso nei confronti del coobbligato riguarda tutti icrediti, atteso che la norma si limita a fare applicazione dei principigenerali in materia di obbligazioni solidali;v) le domande del lavoratore di condanna solidale del Consorzio, di Nexives.p.a. e della committente [OSCURATO:PERSONA] spa sono fondate, alla lucedell’insegnamento della Corte di Cassazione affermato proprio conriguardo al contratto d’appalto stipulato con un consorzio, nel qual casola responsabilità solidale del committente è da intendersi con le societàconsorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le “vere appaltatrici”(Cass. n. 40782/2021).5.- Avverso tale sentenza Agenzia delle Entrate Riscossione ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un motivo.6.- [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rimessione in termini per l’avvenutodeposito tardivo del suo controricorso, notificato tempestivamente il10/01/2023.7.- Le altre parti indicate in epigrafe sono rimaste intimate.8.- Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoseparato e successivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.9.- [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS hanno resistito con controricorso.10.- Gli altri soggetti giuridici indicati in epigrafe sono rimasti intimati.11.- [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.12.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- In via preliminare il ricorso successivo va convertito in incidentale.Infatti, questa Corte ha più volte affermato che il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, unaNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nelcaso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttaviaquest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cuiogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla formaassunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cuiammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (ventipiù venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione inastratto operativi (Cass. ord. n. 36057/2021; Cas. n. 5695/2015).RICORSO PRINCIPALE2.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.l’Agenzia ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 346c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare chel’appellante non aveva espressamente riproposto la domanda diresponsabilità solidale della committente [OSCURATO:PERSONA] spa, che pertantodoveva ritenersi abbandonata e rinunziata, con conseguente passaggio ingiudicato della sentenza di rigetto pronunziata dal Tribunale.Il motivo è infondato.Come riporta anche la ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 26), nell’attodi appello il lavoratore concludeva richiamando e riproponendo la domandada lui formulata negli stessi termini indicati nel ricorso introduttivo del giudiziodi primo grado. E in quell’originario atto processuale la domanda era stataavanzata anche contro la committente [OSCURATO:PERSONA] spa ai sensi dell’art.29 d.lgs. n. 276/2003.I motivi di appello non avevano riguardato questo profilo poiché il Tribunaleaveva accolto l’eccezione di decadenza ed aveva rigettato la domanda diconversione del rapporto di lavoro anche nel merito, sicché non si eraoccupato in alcun modo della conseguente responsabilità solidale dellacommittente, avendone escluso il presupposto fattuale e giuridico (id estl’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenzedell’appaltatrice). Pertanto i motivi di appello del lavoratore si eranologicamente ed ovviamente appuntati solo su quei due profili, proprio perchéera mancata qualunque statuizione (impugnabile) del Tribunale sullaNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026prospettata responsabilità solidale della committente.Comunque nelle conclusioni dell’atto di appello il lavoratore avevariproposto la domanda, richiamando gli stessi termini in cui era stataarticolata nel ricorso di primo grado, quindi ivi compresa la domanda dicondanna solidale della committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Tantobasta a ritenere soddisfatto l’onere della riproposizione ex art. 346 c.p.c.3.- L’istanza di rimessione in termini del Mazzone, per aver depositato ilsuo controricorso in data 15/02/2023, quindi oltre il termine di venti giornidall’avvenuta notifica in data 10/01/2023, non può essere accolta.In primo luogo, come si evince dall’istanza, il tentativo di deposito delcontroricorso, eseguito più volte nella giornata del 26/01/2023, ha avutoimmediato esito negativo (“fatale”) per avere il difensore indicato nel depositotelematico “Lavoro” piuttosto che “Civile” (v. mail 10/02/2023 dell’Ufficio,allegata all’istanza). Quindi si è trattato di un errore dovuto a fatto propriodella parte e non ad una causa a lei non imputabile.In secondo luogo, sarebbe possibile considerare comunque tempestivo ilsuccessivo deposito a condizione che, a seguito dell'esito negativo del primodeposito e scaduti i relativi termini, la parte avesse riattivato il procedimentotelematico di deposito al massimo entro la metà (dieci giorni) del termine(venti giorni dalla notifica del controricorso) indicato dalla legge perl’adempimento (art. 370, ult. co., c.p.c. nella versione anteriore alla riformaintrodotta con d.lgs. n. 149/2022). Detta misura, infatti, è considerata daquesta Corte rilevante quale parametro di tempestività, ai finidell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento(Cass. ord. n. 8445/2018 e Cass. sez. un. n. 14594/2016 sia pure in relazioneal procedimento di notifica dell’atto processuale non andata a buon fine).Nel caso di specie, il termine di venti giorni per il deposito del controricorso,notificato il 10/01/2023, scadeva il 30/01/2023. Quindi l’onere della diligentereazione, richiesta ai fini della tempestività dell’adempimento, imponeva cheil nuovo e valido deposito avvenisse entro il 09/02/2023 (ossia entro il decimogiorno successivo alla scadenza del 30/01/2023). Invece il deposito delcontroricorso è avvenuto il 15/02/2023.Ne consegue l’improcedibilità del controricorso del Mazzone: questa Corteha affermato che in tema di giudizio di legittimità, pur in assenza diNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorsocomporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generalidel processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i qualila parte porta a conoscenza del giudice le proprie difese, con la conseguenzache non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso,né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1, co. 1, terzoperiodo, c.p.c. (Cass. ord. n. 10608/2025; Cass. n. 2805/2000).RICORSO INCIDENTALE4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 434, 414, 342, 329 c.p.c. per averela Corte territoriale erroneamente ritenuto che la statuizione di primo gradorelativa all’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza fossestata impugnata mediante il primo motivo di appello, omettendo di rilevareche invece, in mancanza di gravame, sul punto si era formato il giudicato.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile per difetto di specificità e, dunque, di autosufficienza, inquanto era onere del ricorrente, infatti, riportare e trascrivere l’atto di appellodel lavoratore per consentire a questa Corte di verificare la fondatezza dellacensura. Tale onere non è stato adempiuto.Nel resto il motivo è manifestamente infondato: come riportato dalcontroricorrente (v. controricorso, p. 34 ss.), alle pagine 26-28 dell’atto diappello il primo motivo di gravame era proprio dedicato alla “falsaapplicazione” dell’art. 32 L. n. 183/2010 da parte del Tribunale. Dunque, inpresenza di specifico motivo di appello, nessun giudicato interno si eraformato al riguardo.5.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 434 c.p.c., nella formulazionedi cui al d.l. n. 82/2012, per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione diinammissibilità dell’atto di appello pur privo dei requisiti prescritti dallanorma.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e, dunque, diautosufficienza.A fronte della specifica motivazione articolata al riguardo dai Giudicid’appello (“… deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello perNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026difetto di specificità dei motivi … Nella fattispecie in esame l’appellante hapuntualmente individuato le statuizioni contestate e le ragioni della critica allasentenza impugnata”: v. sentenza d’appello, p. 7), era onere del ricorrenteriportare l’atto di appello del lavoratore per consentire a questa Corte diverificare la fondatezza della censura. Tale onere non è stato adempiuto.6.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2602, 2603, co. 1, n. 4),2614, 2615 c.c., 414, 416 e 115 c.p.c., nonché omesso esame di fattodecisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti per avere laCorte territoriale omesso di esaminare l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva del Consorzio e conseguentemente affermato la sua corresponsabilitàsolidale in violazione della disciplina dei consorzi fra imprenditori.Il motivo è fondato (in relazione all’ultima censura) per quanto di ragione.Contrariamente all’assunto del ricorrente, i Giudici d’appello hannoevidenziato che il Consorzio aveva riproposto l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva (v. sentenza impugnata, p. 5, par. 2). E poi hannodichiarato la sua responsabilità solidale (v. sentenza impugnata, , alle pagg.14-15), evidentemente rigettando in modo implicito quell’eccezione.Tuttavia al riguardo hanno riportato una massima di questa Corte dilegittimità (Cass. ord. n. 40782/2021) (v. sentenza impugnata, pp. 14-15)per affermare un’indistinta responsabilità solidale del Consorzio, di [OSCURATO:SOCIETA](incorporante le due società che avevano costituito con il Consorzio unraggruppamento temporaneo di imprese) e di [OSCURATO:PERSONA] spaquest’ultima come committente.Orbene, nella ricordata pronunzia (Cass. ord. n. 40782/2021) questa Corteha affermato che nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un consorzio,il vincolo contrattuale sussistente tra il committente e il consorzio, e traquest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il committente sia solidalmenteresponsabile, ex art. 29, co. 2, d.lgs n. 276/2003 (nella versione anteriorealle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. dalla l. n.35/2012, e dalla legge n. 92/2012), per gli inadempimenti delle consorziate,dovendo individuarsi in queste ultime le vere "appaltatrici", rispetto alle qualisorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento dellacitata disposizione. Nella relativa motivazione si legge: “… va premesso che ilNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c., pur non comportandoData pubblicazione 08/06/2026l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, tale daimplicare l'immedesimazione organica in esso delle singole contraenti,comporta pur sempre la costituzione tra le stesse di un'organizzazionecomune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, che fa sì che- ancorché ciascuna di esse sia affidata ad un'organizzazione autonomaavente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna – il consorzio stesso,coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattarecon i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2°, c.c., operi quale mandatario deiconsorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che ogniobbligazione correlata all'esecuzione dei lavori sorge in capo ad essi per il solofatto che sia stata assunta nel loro interesse (così da ult. Cass. n. 6569 del2020); … indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamentodei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltroritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattualeesistente fra il committente e il consorzio e tra consorzio e consorziate, invirtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, non può nonrendere il committente solidalmente responsabile ex art. 29, d.lgs. n.276/2003, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi inqueste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati ilavori) le "appaltatrici" vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesimaesigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art.29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datoredi lavoro; …”.In questa pronunzia, dunque, è stata confermata la responsabilità delcommittente per gli inadempimenti retributivi e contributivi delle singoleconsorziate nei confronti dei dipendenti di queste ultime, ma non è stataaffatto né in alcun modo affermata la corresponsabilità del consorzio (delleimprese appaltatrici) per quegli stessi inadempimenti, atteso che verso ilcommittente il consorzio assume certo l’appalto come mandatario delleimprese consorziate, fermo restando che sono state poi queste ultime astipulare contratti di lavoro con i propri lavoratori (terzi) per l’esecuzionedell’appalto (o di frazioni di appalto).Questa Corte ha infatti affermato che il contratto di consorzio di cui all'art.Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/20262602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in unorganismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazioneorganica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente lacostituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinatefasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa caratterestrumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. Ne consegue che ilconsorzio non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per leobbligazioni assunte da un'impresa consorziata nell'esecuzione di un contrattodi appalto a quest'ultima assegnato dal consorzio, trovando applicazione ilgenerale principio di cui all'art. 1372, co. 2, c.c. (Cass. n. 1636/2014)La responsabilità solidale del consorzio sarebbe stata configurabile solo nelcaso in cui esso avesse assunto i lavoratori come mandatario delle impreseconsorziate (Cass. n. 3664/2006). Tale fattispecie non ricorre nel caso inesame, in cui, stando alla stessa prospettazione articolata dal lavoratore nelladomanda originaria, egli aveva stipulato il contratto di lavoro a progettodirettamente ed esclusivamente con [OSCURATO:SOCIETA]., ossia con la singolaimpresa consorziata. Quindi non può trovare applicazione lo speciale regimedella responsabilità solidale del consorzio, prevista dall’art. 2615, co. 2, c.c.,perché quel regime presuppone che l’atto negoziale, dal quale discendal’obbligazione della singola consorziata, sia stato stipulato, appunto, dalConsorzio nella sua veste di mandatario della singola consorziata. Nel caso inesame, invece, i due contratti di lavoro a progetto sono stati dal lavoratoreconclusi unicamente con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], proprio rispetto all’oggettosociale di tale società egli aveva pure argomentato l’invalidità del progettoindicato in contratto, ritenuto coincidente con l’oggetto sociale, argomentoquest’ultimo poi condiviso dalla Corte d’appello.Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata sul punto senza rinvio,poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, co. 2,c.p.c.), sicché è possibile decidere nel merito e rigettare la domanda dellavoratore nei confronti del Consorzio.7.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 61 e 62 d.lgs.n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente uno specificoprogetto.Numero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 69d.lgs. n. 276/2003 e 24 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territorialeritenuto che la conversione del rapporto operi in maniera automatica, pur afronte di risultanze istruttorie inequivoche sulla natura autonoma del rapportodi lavoro.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. ilricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione fra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto corretto il livellodi inquadramento rivendicato dal lavoratore, omettendo di considerare chel’attività a lui assegnata era la semplice “consegna” dell’atto da notificare(“notifica a mani”), mentre le ulteriori e più complesse attività concernenti ilservizio di notifica erano svolte dagli impiegati di [OSCURATO:SOCIETA]I tre motivi sono assorbiti.8.- Con riguardo al ricorso principale nulla va disposto sulle spese neiconfronti del lavoratore, attesa la tardività del deposito del suo controricorso;l’assenza di posizioni di contrasto fra l’Agenzia delle Entrate Riscossione ed ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] induce a compensare fra loro le spese.Invece, con riguardo al ricorso incidentale, la parziale reciprocasoccombenza fra il Consorzio e il Mazzone induce a compensare metà dellespese di tutti i gradi di giudizio, mentre la residua metà va posta a carico delMazzone, rimasto definitivamente soccombente, liquidata nelle misure di cuial dispositivo; per una ragione analoga a quella indicata in relazione al ricorsoprincipale, anche in quello incidentale l’assenza di posizioni di contrasto fra ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS induce a compensare fra loro le spese.Nulla va disposto sulle spese in relazione alle altre parti, perché rimasteintimate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il terzo motivo del ricorsoincidentale, dichiara inammissibili il primo ed il secondo ed assorbiti il quarto,il quinto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe, decidendo nel merito, rigetta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del ricorso principale fra laNumero registro generale 245/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 18534/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] arimborsare al [OSCURATO:PERSONA] le spese di tutti i gradi di giudizio permetà, liquidata per il primo grado in euro 2.500,00, per l’appello in euro2.500,00 e per il presente giudizio di legittimità in euro 2.000,00, oltre euro100,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessoridi legge, e compensa la residua metà; compensa le spese del ricorsoincidentale fra il [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quelloper il ricorso principale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18534/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris