CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14448/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria I I Grado d ella Lombardia n.121/2023 depositata i l 12/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II di Milano notificava in data 7 ottobre 2017 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di accertamento (n. T9D032F02178/2017 per l’anno d’imposta 2008 e n. T9D032F01870/2017 per l’anno d’imposta 2011), recanti sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, imputate anche al contribuente [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto. Gli avvisi venivano notificati alla società, ma non personalmente al contribuente, che ne veniva a conoscenza a seguito del rilascio di un estratto di ruolo e di una richiesta di accesso agli atti, evasa dall’Ufficio il 25 marzo 2021. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, eccependo la nullità per inesistenza della notificazione degli avvisi, la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, nonché l’illegittimità delle sanzioni per difetto di notifica. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4074/2021, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per intempestività, ritenendo che il contribuente avesse avuto conoscenza della pretesa tributaria attraverso avvisi di presa in carico e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, deducendo la ritualità e tempestività dell’impugnazione e la nullità degli atti per omessa notifica. L’Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. La Corte regionale, con sentenza n. 121/2023 depositata il 12 gennaio 2023, accoglieva l’appello, dichiarando l’inesistenza della notificazione degli avvisi e la nullità delle iscrizioni a ruolo e delle procedure di riscossione, compensando le spese. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivodi ricorso si lamenta violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di Giustizia Tributaria ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo nonostante la pregressa conoscenza della pretesa tributaria da parte del contribuente, derivante dagli avvisi di presa in carico e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; si deduce che il ricorso, proposto a seguito dell’ottenimento di un estratto di ruolo, doveva essere dichiarato inammissibile, essendo il contribuente già a conoscenza degli atti impositivi e comunque tenuto a rispettare il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di rilascio dell’estratto. Osserva questa Corte che l’impugnazione è stata proposta dal contribuente a seguito dell’acquisizione dell’estratto di ruolo, all’interno del quale figurano gli atti impositivi presupposti di cui egli deduce la mancata conoscenza. Risulta, inoltre, che anteriormente all’acquisizione in parola l’agente della riscossione aveva trasmesso al contribuente talune comunicazioni, tra cui i c.d. avvisi di presa in carico. La modalità di attivazione della tutela giurisdizionale nel caso di specie presenta profili che, anche alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, richiedono un approfondimento nel pieno contraddittorio tra le parti. La giurisprudenza nomofilattica ha infatti progressivamente affinato la distinzione tra l’estratto di ruolo – qualificato costantemente come mero documento riepilogativo privo di natura provvedimentale – e gli atti impositivi o riscossivi in esso menzionati. Tale distinzione è stata diffusamente indagata e ricostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno chiarito come l’estratto, in quanto tale, non sia impugnabile e come debba piuttosto valutarsi la possibilità di un’impugnativa “diretta” dell’atto presupposto nei soli limiti e alle specifiche condizioni individuate dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 (v. Cass., Sez. Un., n. 26283/2022 anche per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Lagiurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato il ruolo di taluni atti comunicativi e preparatori, anche non ricompresi espressamente nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, come possibili momenti di conoscenza della pretesa, qualora ne emergano elementi idonei a rendere nota l’esistenza e la consistenza del debito. È in questa prospettiva che si collocano, ad esempio, le pronunce che hanno riconosciuto natura sostanzialmente informativa e idonea alla piena conoscenza tributaria ad atti quali l’“invito bonario” o analoghi atti di comunicazione, valorizzandone il contenuto concreto rispetto alla forma (v. da ultimo, Cass. n. 8991/2025; v. a monte Cass. n. 14373/2010). In questo l’eventuale idoneità informativa degli avvisi di presa in carico è suscettibile di costituire uno dei profili da valutare, nelle sue ricadute effettive, in relazione alla dinamica conoscitiva del contribuente. Parallelamente, è d’uopo rilevare che l’intervento normativo operato con l’introduzione del comma 4-bisdell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 ha inciso sul tema dell’interesse ad agire nei giudizi instaurati a seguito dell’acquisizione dell’estratto di ruolo, fattispecie cui pare riconducibile anche la presente vicenda ove gli avvisi sono stati impugnati in relazione alla loro indicazione nell’estratto di ruolo acquisito dalla parte. Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale interesse assume una dimensione “dinamica”, condizionata e subordinata alla presenza di specifici pregiudizi tipizzati dalla norma stessa (e, in ispecie, “a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”), la cui sussistenza deve essere oggetto di allegazione e dimostrazione nel corso del giudizio, con possibilità di integrazione anche nei procedimenti pendenti (Cass., S.U., n. 26283/2022 cit.). Questo principio è stato successivamente ribadito, con dovizia di argomentazioni, con riferimento all’azione proposta avverso estratti di ruolo contenenti crediti previdenziali (Cass. n. 10595/2023). L’insieme di tali elementi – il quadro normativo sopravvenuto, l’elaborazione giurisprudenziale sui limiti dell’impugnabilità degli atti restituiti dall’estratto di ruolo, la funzione conoscitiva attribuita ad alcuni atti anteriori e la configurazione attuale dell’interesse ad agire – impone una valutazione che non può prescindere da una piena condivisione dei profili in questione con le parti, le quali vanno poste nella condizione di esprimere compiutamente le proprie osservazioni sulla qualificazione dell’azione, sui presupposti dell’interesse ad agire nel caso concreto, sulla sussistenza di eventuali ragioni di pregiudizio di cui all’art. 12, comma 4 bis, cit., nonché sulle eventuali implicazioni dei principi affermati nelle citate pronunce della Corte di cassazione. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo. Invita le parti a contraddire con memoria scritta sui profili enucleati in motivazione nel termine d