CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 08991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26862 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa in forza di procura sp eciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Commi ssione tributaria regionale del la Lombardian. 1364/05 /2 022 depositata in data 0 6 / 04/2022 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: accisa– prodotti c.d. “altobollenti” - traslazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva con distinte istanze rispettivamente relativeagli anni d’imposta dal 2008 al 2015 il rimborso dell’accisa sulla percentuale di idrocarburi presenti nei reflui industriali (c.d. altobollenti) a base stirolica e fenolica assimilabili all’olio combustibile, a suo tempo pagata in forza di espresso provvedimentodell’UTF di Brescia; - avverso i silenzi - rifiuti opposti dall’Amministrazione la società ricorrevaalla CTP , che rigettava il ricorso; - la società appellava; la CTR confermava la decisione di primo grado; - ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a quattro motividi impugnazione illustrat o da memoria ; - resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane; Consideratoche: - va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in ragione dell’asseritaoperatività del principio della c.d. “doppia conforme”, postoche i motivi sono calibrati su violazione di legge; - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per motivazioneapparente; quindi , lamenta la violazione dell'art. 3 6 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp.att.ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo partericorrente il giudice di appello avrebbe motivato solo in modo apparente le ragioni che l'hanno condotto a decisione , poiché la motivazione è costituita in massima parte dall’integrale riproduzione, in buona parte financo letterale, del contenuto dell’attodi controdeduzioni in appello dell’Agenzia delle dogane di Mantova, senza alcuna autonoma valutazione da parte della CTR e in assenza di esplicitazione delle ragioni dell’adesione alle tesi dell’Agenzia; - il motivo è infondato; - come ha già avuto modo questa Corte più volte di chiarire, n el processocivile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione silimiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 processualio provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibiliall'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco edesaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali,tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomaticadi un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è impostal'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tantopiù che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato(Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642). Nel caso in esame, il giudice d’appello ha espressamente fatto proprie le ragioniaddotte dall’Agenzia: si legge difatti in sentenza che “…le motivazionidell’Ufficio resistente - condivise ritrascritte e ritenute parteintegrante della presente motivazione - risultano puntuali e precisesui punti fondamentali della controversia in esame”. Non solo:il giudice d’appello ha anche vagliato criticamente le ragioni dell’appellante, ritenendo che “ In particolare le eccezioni dell'Ufficio snaturano tutte le eccezioni sollevate dalla Parte appellante; (…) sia con riferimento alla consapevolezza in capo alla Contribuente che il provvedimento prot. n. 17254/18600/2001 emesso dall’UTF di Brescia fosse - sin dall’origine- illegittimo (e quindi lesivo della propria sfera giuridica), nondimeno essa non ha mai ritenuto di porlo in discussionein alcuna sede, né amministrativa né giurisdizionale. Esso, infatti, non è stato mai impugnato né tantomeno è stato fatto oggetto di una richiesta di modifica o di rimozione in autotutela. Elementi che avvalorano la convinzione che la Contribuente non abbia il diritto al rimborso per carenza di legittimazione attiva a causa di avvenuta traslazione dell’onere tributario sull'acquirente delle sostanze reflue prodotte dalla lavorazionee vendute alla società [OSCURATO:PERSONA] (e in parte alla [OSCURATO:PERSONA])…”. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Applicando i principi di cui innanzi alla fattispecie in esame, l’invocata violazione non sussiste essendo comprensibile il percorsomotivazionale seguito dal giudice di merito; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione dell’art. 19 deld. l gs. n. 546 del 1992 e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la pronuncia di merito violato le ridette dispo sizioni ritenendo che la nota prot. n . 17254/18600/2011 dell’11 aprile 2001 dell’UTF di Brescia costituisse un provvedimento impositivo autonomamente impugnabilee non impugnato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; - il motivo in argomento è in fondato; - va qui fatta applicazione de i principi già espressi da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15/06/2010 ) secondo i quali “ i n tema di contenzioso tributario, sono qualificabili comeavvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensidell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesatributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non siconcluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione"o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltantoad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predettotermine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. Spetta al giudice del merito individuare- mediante l'esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - invero, nel caso in esame il giudice d’appello ha svolto l’esame in questione, con riguardo alle caratteristiche sostanziali del provvedimento:facendo leva sul contenuto dell’atto, riportato in narrativa,col quale l’U.T.F. di Brescia “imponeva a [OSCURATO:SOCIETA] …di a) liquidare l’accisa, per ogni partita di estrazione, applicando l’aliquotaprevista per l’olio combustibile denso ATZ (alto tenore di zolfo) sulla percentuale di idrocarburo presente all’interno del refluo(percentuale da considerarsi pari al 21%, sulla base delle analisi effettuate da [OSCURATO:PERSONA] delle Dogane sui primi campioni inviati); b) ovvero di versare l’accisa relativa alle estrazionigiornaliere il primo giorno lavorativo successivo”, la CTR ha ritenuto che esso fosse immediatamente lesivo della sfera giuridicadella società, la quale, tuttavia, non l’ha impugnato, né neha chiesto la rimozione in autotutela; - tale atto doveva , invece, a suo tempo essere impugnato autonomamente; - i l contenzioso tributario è, infatti, concepito quale processo impugnatoriodi provvedimenti autoritativi. Da tale strutturazione (che risponde al più tipico schema della giurisdizione amministrativa),discende, quale naturale corollario, che l'oggetto del giudizio tributario è rigorosamente circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti già definite e deriva, conseguentemente, che, nell'ambito di detto giudizio, la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, non reso oggetto di direttaed idonea impugnazione, è insuscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale a fine di semplice disapplicazione. Ciò perché, nella giurisdizione di annullamento, attribuire al giudice il potere di disapplicazione (e, quindi, di cognizione meramente incidentale) di atti e provvedimenti che non siano di carattere normativo o generale e, in particolare, di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 quelliche siano comunque autonomamente impugnabili davanti al giudice adito comporterebbe lo scardinamento dello stesso sistema d'impugnazione degli atti autoritativi e del correlativo regimedi decadenza (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 643); - d’altronde, come lo stesso giudice d’appello non manca di sottolineare, la contribuente nel corso degli anni ha liquidato e corrisposto le accise, di cui poi ha chiesto il rimborso, su ogni partita di altobollenti estratta dal proprio sito produttivo giustappunto nella misura stabilita dal suddetto provvedimento dell’U.T.F.;e allora, va ribadito che, in tema di rimborso, qualora ilcontribuente non impugni l'atto col quale l'amministrazione ha azionato la pretesa tributaria e, quindi, presenti istanza di rimborso di quanto già pagato in relazione al titolo impositivo, dalla definitività di quest’ultimo, per difetto di impugnazione, deriva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, perch é contrastantecon il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività diriscossione dell'amministrazione (in termini, tra le più recenti, Cass.,Sez. Trib., ord. 27 luglio 2023, n. 22934); - i l rigetto di questo motivo ha effetto assorbente su ogni doglianza poichécostituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse,la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass.22753/2011; Cass. 18641/2017 , richiamate in motivazione da Cass.Sez. Un. n . 20107/2024 ) ; - infatti, nella sentenza impugnata le due statuizioni di inammissibilità e di rigetto nel merito identificano due rationes decidendi indipendenti e autonome di modo che la conferma di unacomporta l’irrilevanza dell’altra ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 - in ogni caso, i l terzo motivo , che deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 14 e 21 del d. l gs. n. 504 del 1 99 5 (c.d. TUA),dell’art. 2697 c.c. degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. : sostiene la parte ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata abbia negato la legittimazioneal rimborso delle accise avendo ritenuto dimostrata invia presuntiva la traslazione dell’onere tributario sui cessionari dei rifiuti, e il quarto motivo , c on cui la ricorrent e si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR fondato il proprioragionamento su presunzioni priv e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, realizzando una illogica valutazione presuntiva delle risultanze istruttorie , sono inammissibili anche peruna ulteriore ragione ; - gli stessi si appuntano infatti sulle valutazioni esposte dalla CTR in ordinealla prova emersa in giudizio della effettiva traslazione delle accise dalla società contribuente in capo ad altri ai fini della legittimazione e comportano nel concreto valutazioni di merito il cuiesame è precluso a questa Corte ; - la CTR ha difatti fatto leva sia sulla dichiarazione del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], “secondo cui vi era l’intesa tra le parti contrattuali, che il corrispettivo per l’acquisizione dei reflui fossecomprensivo del pagamento delle accisa versata da [OSCURATO:PERSONA]”sia su l fatto , concernente non solo le vendite a [OSCURATO:SOCIETA], ma anche quelle a [OSCURATO:SOCIETA], che “come p rovato dalla documentazioneagli atti prodotta dall’Ufficio, la parte appellante, ad eccezione del trasporto, non paga alcuna cifra (tantomeno esorbitante) per il servizio di smaltimento, ma incassa somme notevoli con la vendita di tali reflui, con un andamento che nel corsodegli anni è andato costantemente incrementandosi…”; - ancora, la CTR ha accertato come “dal 2009 al 2015 la [OSCURATO:SOCIETA]ha incassato dalla vendita degli alto bollenti oltre 16 milioni di euro (per la precisione euro 16.599 . 798,12) senza sostenere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 alcun correlato costo di produzione (essendo tali reflui scarti di lavorazione)”; - a fronte di ciò, il fatto che “la documentazione contrattuale non esplicain alcun punto quali siano le componenti che concorrono a formareil prezzo di vendita” non ha - correttamente - impedito al giudice del merito di valutare come “… trattandosi di prodotti di scarto (per i quali non risultano costi per materie prime, per lavorazione ecc.) l e somme incassate rappresentano una componente di ricavo di capienza tale da ricomprendere sicuramentesia l'imposta de qua, sia l'ampio margine di utile”; - invero, tali affermazioni , lungi dal fondarsi sull’ id quod plerumque accidit(ad es., l’imposta viene traslata perché così sono solite fare le imprese), sono calibrate su elementi concreti - al limite della prova diretta- dai quali il giudice d’appello ha ricavato l’effettiva traslazione dell’imposta , anche con riguardo al l'esistenza di un effettivoarricchimento che l'operatore conseguirebbe per effetto del rimborso , conformemente ai principi fissati da questa Corte (suiquali vedi, da ultimo, Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32982); - in conclusione , quindi, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liqu