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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23566/2026

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so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania, n. 4857/2024 del 26.03.2024, depositata il 23.07.2024;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.06.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 16.09.2022, il Comune di Barano d’Ischia notificava allasocietà contribuente l'avviso di pagamento n. 1755/22 con il qualeprovvedeva a calcolare e richiedere la somma di euro 10.815,00 a titolo diTARI per l’anno 2022.2.

Avverso l’avviso la contribuente ha proposto ricorso innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, che lo rigettava.3.

La società contribuente impugnava la decisione di prime curedavanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, cheaccoglieva l’appello, con la seguente motivazione: «…nel caso in esamel’Ente impositore, nonostante le denunce di variazione presentate, anzichéemettere un avviso di accertamento, ha meccanicamente liquidato l’impostadenunce di variazione per l’annualità in discorso.

Viceversa, un avviso diaccertamento avrebbe consentito di verificare se l’atto impositivoconsistesse in una illegittima "rettifica delle dichiarazioni incomplete oinfedeli" ovvero costituiva mero recepimento di dati rinvenienti da pregressedichiarazioni o accertamenti (art. 1, commi 684 e 686, cit.).

E’ documentatoche in data 31 Gennaio 2022 con Prot. n. 634 la Società ha comunicato ilprosieguo della attività per l'anno 2022 per il periodo presunto dal 1 Maggio2022 al 15 Ottobre 2022; in data 13 Aprile 2022 con Prot. n. 2994 hacomunicato all'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Barano d'Ischia la ripresadella attività Bar e ristorante in data 14 Aprile 2022 già sospesa; in data 5Maggio 2022 con Prot. n. 3599 ha comunicato all'[OSCURATO:PERSONA] delComune di Barano d'Ischia la ripresa della attività Stabilimento balneare indata 1 Maggio 2022; in data 14 Aprile 2022 e 1 Maggio 2022, ha iniziato laNumero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026occupazione dei locali ed aree presentando al protocollo del Comune n.2993e 3598, la dichiarazione di inizio della occupazione e produzione rifiuti dacui risulta la data di inizio, i mq. occupati e la destinazione dei locali; in data28/10/2022 e 31/10/2022 ha cessata la occupazione dei locali e areepresentando al protocollo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e UfficioCommercio, apposite dichiarazioni in data 31/10/2022 Prot.9552 e 9553.Contrariamente a quanto assunto dall’appellante, il Comune ha sempreriscontrato e respinto queste dichiarazioni, ma ciò non toglie che era suoonere emettere un avviso di accertamento e non un avviso di pagamento.»4.

Avverso la decisione di appello ha sporto ricorso per cassazionel’ente impositore, affidando le proprie doglianze a tre motivi di ricorso.5.

La società contribuente si è costituita con controricorso.6.

È stata fissata la camera di consiglio del 09.06.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Devono, in primo luogo, essere esaminate le due eccezioni diinammissibilità proposte dal controricorrente.2.

Con la prima, la contribuente deduce il difetto di autosufficienza delricorso, evidenziando che il Comune non ha prodotto, né trascritto, l’avvisodi pagamento «ed altri atti» citati nel ricorso.3.

L’eccezione è priva di pregio.3.1.

Parte ricorrente, che, nella veste di Ente impositore, haimpugnato la sentenza di secondo grado che aveva a sua volta accoltol’appello della contribuente, si è attenuta ai principi espressi da questa Cortein punto di autosufficienza, da ultimo espressi da Cass. n. 13358/2025 -Rv. 675063 – 01, secondo la quale «In base al principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nelgiudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di unaCommissione Tributaria Regionale, sotto il profilo del vizio di motivazionenel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, ènecessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione diNumero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, alfine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esamedel ricorso», trascrivendo le parti della motivazione oggetto di censure.

Laparte ha, altresì, prodotto le concessioni sulle quali si fondava l’avvisooriginariamente impugnato dal contribuente, il cui sommario contenuto èstato riportato nella sentenza impugnata – anch’essa regolarmente prodotta– e le delibere comunali delle quali ha assunto la violazione.Deve, tra l’altro, osservarsi che i motivi di ricorso fanno leva su questionidi diritto la cui verifica poteva essere effettuata solo mediante la letturadella motivazione della gravata sentenza, senza la necessità di attingere alcontenuto dell’avviso di pagamento (tra l’altro prodotto in allegato alcontroricorso).4.

Con la seconda eccezione, il controricorrente deducel’inammissibilità del ricorso perché afferente a questioni di merito consindacato non ammesso in sede di legittimità.5.

L’eccezione deve essere disattesa, essendo stata, tra l’altro,sollevata in maniera assolutamente generica e rientrando le questionisollevate dal ricorrente nell’ambito della violazione di legge (in particolareper il primo motivo, che viene accolto con assorbimento degli altri, per ilquale si rinvia alle argomentazioni di seguito illustrate).6.

Deve, inoltre, darsi atto della richiesta, da parte delcontroricorrente, di applicazione del “giudicato esterno” con riferimento adalcune sentenze già intervenute tra le parti e relative alla medesima impostaper altre annualità (nr. 14168/46/2015 CTP di Napoli; n. 21376/15 CTP diNapoli, n. 2658 del 2016 CTP di Napoli, n. 6706 del 2017 CTP di Napoli e n.3054/1/2018 CTR di Napoli), passate in giudicato, relative alle annualità2016, 2015, 2014 e 2013, nonché una sentenza della Corte di Cassazionenr. 29539/2021, depositata in data 22.10.2021, relativa alla TARI 2017.7.

Anche tale eccezione deve essere disattesa.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/20267.1.

Deve rilevarsi che nell’ambito delle pronunce richiamate le varieCommissioni adite avevano stabilito il principio per il quale, a fronte diprecise dichiarazioni protocollate all’Ente, quest’ultimo non poteva emettereavviso di pagamento discostandosi da quanto dichiarato dalla contribuente,essendo obbligato ad emettere, invece, avviso di accertamento motivato.All’uopo, secondo le sentenze, in virtù di una dichiarata superficie, l’Enteavrebbe dovuto utilizzare la suddetta superficie ai fini della tassazionenell’avviso di pagamento e, ove la si fosse ritenuto errata, avrebbe dovutoprocedere con atto di accertamento.7.2.

Orbene, appare chiaro sulla base della stessa deduzione dellaricorrente che la doglianza invoca l’operatività di un “giudicatointerpretativo”, cioè di un giudicato che si pretenderebbe applicabile ad ognifattispecie, tale, quindi, da vincolare il giudice nell’interpretazione eapplicazione della legge.Tale tipologia di giudicato esterno si porrebbe, in contrasto con ilprincipio inviolabile del libero convincimento di cui all’art. 116 c.p.c., e nonpuò essere ammesso, pertanto, nell’ordinamento giuridico italiano.Come statuito da questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicatoesterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della normatributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione delcaso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allostesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire unlimite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare ingiudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce,assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione(Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass.,1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre2013, n. 23723), non operando nell’ordinamento italiano il principio dello“stare decisis”, tipico di alcuni ordinamenti stranieri.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026Analogamente deve ritenersi con riferimento alla sentenza della Cortedi Cassazione citata dal ricorrente – relativa a controversia riguardante lestesse parti per la Tari 2017 –, la cui motivazione così si esprime: «… inassenza di denunce di variazioni la superficie tassabile è quella indicatanell'originaria dichiarazione.

Ciò posto risulta agli atti che con riferimentoalle pregresse annualità 2012 e 2013 il Comune ha applicato la superficietassabile dichiarata dal contribuente nella denuncia e quindi per quantoriguarda l'arenile una superficie pari a mq 257 come risulta dallariproduzione del contenuto degli avvisi di accertamento debitamentetrascritti dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza.

Va poiconsiderato che l'art. 10 comma terzo del Regolamento comunale stabilisceche la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili ove inferiore aquella data in concessione è quella risultante dalla media delle misurazioninon inferiori alle tre annualità che l'ente effettuerà in contraddittorio con ilcontribuente a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficieprodotte dalla parte nel corso dell'anno. del contribuente, che ha efficaciafino ad una successiva denuncia.

E' di tutta evidenza che nel caso dicontestazione in merito alla superficie tassabile era onere del Comuneprovvedere ad effettuare le necessarie misurazioni.

Onere questo che nellaspecie non era stato assolto.

La CTR non si è pertanto conformata alleprevisioni regolamentari pur in presenza di una espressa contestazione sulpunto riprodotta nella parte narrativa della sentenza impugnata.

Va,conseguentemente accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibilequello principale».Anche con riferimento a tale pronuncia, non può invocarsi il giudicatoesterno in quanto la questione della quale si discute (individuazione dellasuperficie tassabile a fini TARI, nell’alternativa tra superficie di cui allaconcessione – come sostenuto dal Comune – o superficie dichiarata nellaprima denuncia – come sostenuto dalla contribuente –) è questionegiuridico/interpretativa.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/20268.

Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 e 10 del regolamento del Comune di Barano, inrelazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.L’Ente impositore, in particolare, lamenta il fatto che la Corte disecondo grado abbia disatteso, riformandola, la decisione di prime cure, cheaveva ritenuto corretta l’imposizione, dato che la tariffa dovuta era statagià ridotta del 30%, visto il carattere stagionale dell’attività, come previstodal regolamento comunale per la tassazione degli stabilimenti balneari.Secondo la C.T.P., infatti, non erano previste ulteriori detrazioni, nonpotendo, inoltre, essere ritenute le dichiarazioni della contribuente conformial regolamento in quanto prive di alcuni requisiti formali.Il Comune ha dedotto, conformemente a quanto ritenuto dalla Cortedi primo grado, che le dichiarazioni non potevano essere considerateregolari, non dovendo, tra l’altro, a suo parere, essere emesso avviso diaccertamento.Secondo la Corte di secondo grado, invece, nel caso in esame l’Enteimpositore, nonostante le denunce di variazione presentate, anzichéemettere un avviso di accertamento, aveva meccanicamente liquidatol’imposta attraverso un avviso di pagamento, ignorando la presentazionedelle denunce di variazione per l’annualità in discorso.Viceversa, un avviso di accertamento avrebbe consentito di verificarese l’atto impositivo consistesse in una illegittima "rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli", ovvero costituisse mero recepimento di datirinvenienti da pregresse dichiarazioni o accertamenti (art. 1, commi 684 e686, cit.).Il Comune aveva sempre riscontrato e respinto queste dichiarazioni,ma, secondo il giudice di appello, in ogni caso sarebbe stato suo onereemettere un avviso di accertamento e non un avviso di pagamento: l’avvisodi pagamento era, infatti, stato notificato il 7 luglio 2022 per tuttal’annualità 2022 e il Comune non aveva tenuto conto, come avrebbe dovutoNumero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026mediante lo strumento dell’avviso di accertamento, delle denunce divariazione già presentate dal contribuente.9.

Il motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.9.1.

Deve premettersi che questa Corte ha ripetutamente affermatoche, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, laCassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così,accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettatadal ricorrente, purché la riqualificazione sia operata sulla base dei fatti percome accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l'eserciziodel potere di qualificazione non deve confliggere con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in sensostretto (Cass., 5 ott2.obre 2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n.22037; Cass., 28 luglio 2017, n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867;Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass.,29 settembre 2005, n. 19132).9.2.

Alla luce di tale possibilità e nei limiti indicati dalla Corte, devecensurarsi la sentenza impugnata, - in quanto emessa in violazione deiprincipi immanenti al processo tributario e alla sua natura di impugnazione-merito, nonché della disciplina della riscossione in materia di TARI, - nellaparte in cui fonda le proprie conclusioni, con ciò definendo la propria ratiodecidendi, sulle seguenti affermazioni: «l’Ente impositore, nonostante ledenunce di variazione presentate, anziché emettere un avviso diaccertamento, ha meccanicamente liquidato l’imposta attraverso un avvisodi pagamento ignorando la presentazione delle denunce di variazione perl’annualità in discorso», osservando, altresì che «E’ documentato che in data31 gennaio 2022, con prot. n. 634, la società ha comunicato il prosieguodell'attività per l'anno 2022 per il periodo presunto dal 1° maggio 22 al 15ottobre

22. In data 13 aprile 2022 con prot. n. 2994 ha comunicato l'ufficiocommercio del Comune di Barano d'Ischia la ripresa dell'attività barristorante in data 14 aprile 22 già sospesa; in data 5 maggio 2022 con prot.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026n. 3599 ha comunicato all'ufficio del commercio di Barano d'ischia, la ripresa2022 e 1° maggio 2022 ha iniziato l'occupazione locali ed aree presentandoal protocollo del comune numero 2993 e 3598 la dichiarazione di iniziooccupazione e produzione di rifiuti da cui risulta la data di inizio, i metriquadri occupati e la destinazione dei locali.

In data 28/10/2022 e31/10/2022 a cessata l'occupazione dei locali e aree presentando alprotocollo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], appositedichiarazioni in data 31/10/2022, protocollo 9552 e 9553… Il Comune hasempre riscontrato e respinto queste dichiarazioni, ma ciò non toglie cheera suo onere emettere un avviso di accertamento e non un avviso dipagamento».Il Comune si duole della correttezza di tale parte della motivazioneosservando che: «La Corte campana non ha quindi verificato che le denuncedi variazione fossero avvenute secondo le modalità previste dalregolamento comunale».Deve invero ritenersi che, a prescindere da valutazioni sullaconformità delle denunce di variazione al modello legale previsto dalregolamento, la motivazione sia fondata su violazione e falsa applicazionedelle norme che definiscono la natura e le caratteristiche del processotributario, nonché l’impugnabilità dell’atto di esercizio della potestàimpositiva.In buona sostanza, la ratio decidendi della pronuncia fa perno sullascelta del Comune di emettere un avviso di pagamento (dovendo, secondola Corte, qualificarsi tale quello avente come base di imposta la superficieoggetto di concessione demaniale senza valutazioni relative alle “correzioni”comunicate dalla contribuente mediante le denunce di variazione) in luogodi un avviso di accertamento (dovendosi qualificare tale, secondo lo stessogiudice di appello, quello emesso a seguito di istruttoria che tenesse contodelle medesime denunce di variazione).Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026Il giudice di appello dà al contempo atto, in motivazione, che l’Enteha «sempre riscontrato e respinto» le dichiarazioni del contribuente, maavrebbe dovuto utilizzare uno strumento diverso da quello adottato per lariscossione per avanzare la pretesa impositiva.9.3.

Si tratta di una motivazione intrinsecamente contraddittoria ederrata in diritto per diverse ragioni.9.4.

In primo luogo, si osserva che è la stessa sentenza a dare attodel fatto che il Comune ha valutato e ritenuto irricevibili, o comunque nonrilevanti, le dichiarazioni della contribuente, al contempo,contraddittoriamente, sostenendo che lo stesso ente, emettendo l’avviso dipagamento, ha “ignorato” le dichiarazioni medesime.9.5.

Si rileva che, a fronte della valutazione da parte del Comune diinidoneità alla determinazione della superficie tassabile delle denunce divariazione, della quale dà atto la sentenza, la logica conseguenza nonpoteva che essere quella della individuazione della superficie risultante dallaconcessione demaniale come base di calcolo della TARI.Una volta eletta tale area come base di calcolo, la denominazioneformale dell’atto con il quale è stata esercitata la pretesa impositiva appareirrilevante, non trovando alcun fondamento giuridico la considerazione chela potestà autoritativa – che la C.T.R. pare a questo punto ritenere fondatasu un disconoscimento di elementi forniti dal contribuente, pur valutati –dovesse trovare espressione necessariamente in un atto chiamato “avvisodi accertamento” piuttosto che “avviso di liquidazione” o di pagamento.9.6.

Deve osservarsi, inoltre, che nessuna incidenza negativa sullaposizione del contribuente può derivare dalla adozione di un “avviso diliquidazione”, piuttosto che da un “avviso di accertamento”.L’avviso di pagamento, infatti, nella fattispecie, sarebbe atto adimpugnazione facoltativa: ciò vuol dire che, in caso di impugnazione, l’attoè idoneo a sostenere la lite contestata, che andrà risolta sulla base dellapretesa come esplicitata nell’atto stesso.

In altre parole, una volta che ilNumero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026Comune ha valutato di individuare come base di imposizione la superficieindicata nella concessione emettendo un atto di richiesta al contribuente(bonario o coattivo, ad impugnazione facoltativa o obbligatoria), lacontestazione del fondamento della pretesa impositiva si sposta dalla faseistruttoria alla fase giudiziale, nella quale è onere del contribuentedimostrare l’illegittimità di tale valutazione e della pretesa.9.7.

L’annullamento dell’avviso di pagamento in ragione del fatto chedovesse essere emesso un avviso di accertamento non ha alcun fondamentoin diritto, in quanto, una volta impugnato, anche l’atto in questione(appunto ad impugnazione facoltativa) era idoneo ad introdurre un giudizio,da definire nel merito della pretesa impositiva esposta.

Appare, infatti, incontrasto con la natura di giudizio di impugnazione-merito del processotributario l’annullamento di un atto per mere ragioni formali, senza che ilgiudice si spinga a valutare la fondatezza della pretesa impositiva e adeterminare, eventualmente, qualora la pretesa medesima sia fondata(come nel caso di specie, trattandosi di questione incontestata), il quantumdebeatur in ragione dell’individuazione della corretta base di tassazione.

Deltutto irrilevante, in ragione delle caratteristiche immanenti del processotributario, deve ritenersi l’alternativa, considerata invece dirimente dallaCorte di secondo grado, tra l’ipotesi che «l’atto impositivo consistesse inuna illegittima "rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli"» ovvero«costituisse] mero recepimento di dati rinvenienti da pregresse dichiarazionio accertamenti»: una volta definita la pretesa impositiva del Comune sullabase della superficie indicata nella concessione demaniale, era possibile peril contribuente contestare la legittimità di tale individuazione, medianteimpugnazione, il cui esito doveva essere non l’annullamento dell’atto in sé– in quanto era incontestato l’an della pretesa –, bensì la precisadelimitazione dell’ambito del lecito esercizio dei poteri autoritatividell’amministrazione in ambito tributario, con l’individuazione dell’importodella TARI da corrispondere all’Ente.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/20269.8.

Si osserva, altresì, che questa Corte ha, in particolare, rimarcatoche sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione,impugnabili ai sensi dell'art. 19, cit., «tutti quegli atti con cuil'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormaidefinita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formaleintimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevidell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto»(Cass. Sez.

U., 24 luglio 2007, n. 16293); e che, a tal fine, deve aversiriguardo agli effetti giuridici che l'atto concretamente produce nella sferagiuridica del contribuente, quali effetti astrattamente suscettibili a fondarel'interesse del contribuente all'impugnazione ex art. 100 c.p.c.Ancora di recente, si è ribadito che sono qualificabili come avvisi diaccertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica alcontribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché talecomunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento,sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensìcon un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievola mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso dipagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme daosservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, lequali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo afar decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in terminidel contribuente per errore scusabile (Cass. n. 8991/2025).9.9.

Deve, inoltre, rilevarsi che in materia TARI non è previsto (népuò essere introdotto con norma regolamentare) un contraddittorioanticipato sulla pretesa impositiva, contemplato solo per i tributiarmonizzati e da disposizioni specifiche (v.

Cass., 23 luglio 2025, n. 20859;Cass., 14 maggio 2025, n. 12896; Cass., 12 febbraio 2024, n. 3885; Cass.,5 maggio 2022, n. 14357; Cass., 15 aprile 2021, n. 9978 ).Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/202610.

L’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso rimane assorbitonelle ragioni decisorie sopra esposte.In particolare, con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 639 e ss. del d.lgs. 147 del2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3: il Comune si duoledell’errata interpretazione della portata della dichiarazione del contribuentein ordine alla limitazione temporale dell’attività, in quanto la mancatautilizzazione dei locali per alcuni mesi dell’anno, di per sé non puòcorrispondere all’esenzione del tributo di cui all’art. 62 comma 2 del d.lgs.507 del 1993.Con il terzo motivo di ricorso, l’ente impositore deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di secondo grado avrebbe fondato la decisionesu elementi probatori non introdotti dalla contribuente, ossia le tredichiarazioni della contribuente asseritamente carenti dei requisiti formaliprevisti dal regolamento comunale.11.

L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questogiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione,assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09.06.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania, n. 4857/2024 del 26.03.2024, depositata il 23.07.2024;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.06.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 16.09.2022, il Comune di Barano d’Ischia notificava allasocietà contribuente l'avviso di pagamento n. 1755/22 con il qualeprovvedeva a calcolare e richiedere la somma di euro 10.815,00 a titolo diTARI per l’anno 2022.2. Avverso l’avviso la contribuente ha proposto ricorso innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, che lo rigettava.3. La società contribuente impugnava la decisione di prime curedavanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, cheaccoglieva l’appello, con la seguente motivazione: «…nel caso in esamel’Ente impositore, nonostante le denunce di variazione presentate, anzichéemettere un avviso di accertamento, ha meccanicamente liquidato l’impostadenunce di variazione per l’annualità in discorso. Viceversa, un avviso diaccertamento avrebbe consentito di verificare se l’atto impositivoconsistesse in una illegittima "rettifica delle dichiarazioni incomplete oinfedeli" ovvero costituiva mero recepimento di dati rinvenienti da pregressedichiarazioni o accertamenti (art. 1, commi 684 e 686, cit.). E’ documentatoche in data 31 Gennaio 2022 con Prot. n. 634 la Società ha comunicato ilprosieguo della attività per l'anno 2022 per il periodo presunto dal 1 Maggio2022 al 15 Ottobre 2022; in data 13 Aprile 2022 con Prot. n. 2994 hacomunicato all'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Barano d'Ischia la ripresadella attività Bar e ristorante in data 14 Aprile 2022 già sospesa; in data 5Maggio 2022 con Prot. n. 3599 ha comunicato all'[OSCURATO:PERSONA] delComune di Barano d'Ischia la ripresa della attività Stabilimento balneare indata 1 Maggio 2022; in data 14 Aprile 2022 e 1 Maggio 2022, ha iniziato laNumero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026occupazione dei locali ed aree presentando al protocollo del Comune n.2993e 3598, la dichiarazione di inizio della occupazione e produzione rifiuti dacui risulta la data di inizio, i mq. occupati e la destinazione dei locali; in data28/10/2022 e 31/10/2022 ha cessata la occupazione dei locali e areepresentando al protocollo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e UfficioCommercio, apposite dichiarazioni in data 31/10/2022 Prot.9552 e 9553.Contrariamente a quanto assunto dall’appellante, il Comune ha sempreriscontrato e respinto queste dichiarazioni, ma ciò non toglie che era suoonere emettere un avviso di accertamento e non un avviso di pagamento.»4. Avverso la decisione di appello ha sporto ricorso per cassazionel’ente impositore, affidando le proprie doglianze a tre motivi di ricorso.5. La società contribuente si è costituita con controricorso.6. È stata fissata la camera di consiglio del 09.06.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Devono, in primo luogo, essere esaminate le due eccezioni diinammissibilità proposte dal controricorrente.2. Con la prima, la contribuente deduce il difetto di autosufficienza delricorso, evidenziando che il Comune non ha prodotto, né trascritto, l’avvisodi pagamento «ed altri atti» citati nel ricorso.3. L’eccezione è priva di pregio.3.1. Parte ricorrente, che, nella veste di Ente impositore, haimpugnato la sentenza di secondo grado che aveva a sua volta accoltol’appello della contribuente, si è attenuta ai principi espressi da questa Cortein punto di autosufficienza, da ultimo espressi da Cass. n. 13358/2025 -Rv. 675063 – 01, secondo la quale «In base al principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nelgiudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di unaCommissione Tributaria Regionale, sotto il profilo del vizio di motivazionenel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, ènecessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione diNumero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, alfine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esamedel ricorso», trascrivendo le parti della motivazione oggetto di censure. Laparte ha, altresì, prodotto le concessioni sulle quali si fondava l’avvisooriginariamente impugnato dal contribuente, il cui sommario contenuto èstato riportato nella sentenza impugnata – anch’essa regolarmente prodotta– e le delibere comunali delle quali ha assunto la violazione.Deve, tra l’altro, osservarsi che i motivi di ricorso fanno leva su questionidi diritto la cui verifica poteva essere effettuata solo mediante la letturadella motivazione della gravata sentenza, senza la necessità di attingere alcontenuto dell’avviso di pagamento (tra l’altro prodotto in allegato alcontroricorso).4. Con la seconda eccezione, il controricorrente deducel’inammissibilità del ricorso perché afferente a questioni di merito consindacato non ammesso in sede di legittimità.5. L’eccezione deve essere disattesa, essendo stata, tra l’altro,sollevata in maniera assolutamente generica e rientrando le questionisollevate dal ricorrente nell’ambito della violazione di legge (in particolareper il primo motivo, che viene accolto con assorbimento degli altri, per ilquale si rinvia alle argomentazioni di seguito illustrate).6. Deve, inoltre, darsi atto della richiesta, da parte delcontroricorrente, di applicazione del “giudicato esterno” con riferimento adalcune sentenze già intervenute tra le parti e relative alla medesima impostaper altre annualità (nr. 14168/46/2015 CTP di Napoli; n. 21376/15 CTP diNapoli, n. 2658 del 2016 CTP di Napoli, n. 6706 del 2017 CTP di Napoli e n.3054/1/2018 CTR di Napoli), passate in giudicato, relative alle annualità2016, 2015, 2014 e 2013, nonché una sentenza della Corte di Cassazionenr. 29539/2021, depositata in data 22.10.2021, relativa alla TARI 2017.7. Anche tale eccezione deve essere disattesa.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/20267.1. Deve rilevarsi che nell’ambito delle pronunce richiamate le varieCommissioni adite avevano stabilito il principio per il quale, a fronte diprecise dichiarazioni protocollate all’Ente, quest’ultimo non poteva emettereavviso di pagamento discostandosi da quanto dichiarato dalla contribuente,essendo obbligato ad emettere, invece, avviso di accertamento motivato.All’uopo, secondo le sentenze, in virtù di una dichiarata superficie, l’Enteavrebbe dovuto utilizzare la suddetta superficie ai fini della tassazionenell’avviso di pagamento e, ove la si fosse ritenuto errata, avrebbe dovutoprocedere con atto di accertamento.7.2. Orbene, appare chiaro sulla base della stessa deduzione dellaricorrente che la doglianza invoca l’operatività di un “giudicatointerpretativo”, cioè di un giudicato che si pretenderebbe applicabile ad ognifattispecie, tale, quindi, da vincolare il giudice nell’interpretazione eapplicazione della legge.Tale tipologia di giudicato esterno si porrebbe, in contrasto con ilprincipio inviolabile del libero convincimento di cui all’art. 116 c.p.c., e nonpuò essere ammesso, pertanto, nell’ordinamento giuridico italiano.Come statuito da questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicatoesterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della normatributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione delcaso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allostesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire unlimite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare ingiudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce,assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione(Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass.,1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre2013, n. 23723), non operando nell’ordinamento italiano il principio dello“stare decisis”, tipico di alcuni ordinamenti stranieri.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026Analogamente deve ritenersi con riferimento alla sentenza della Cortedi Cassazione citata dal ricorrente – relativa a controversia riguardante lestesse parti per la Tari 2017 –, la cui motivazione così si esprime: «… inassenza di denunce di variazioni la superficie tassabile è quella indicatanell'originaria dichiarazione. Ciò posto risulta agli atti che con riferimentoalle pregresse annualità 2012 e 2013 il Comune ha applicato la superficietassabile dichiarata dal contribuente nella denuncia e quindi per quantoriguarda l'arenile una superficie pari a mq 257 come risulta dallariproduzione del contenuto degli avvisi di accertamento debitamentetrascritti dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza. Va poiconsiderato che l'art. 10 comma terzo del Regolamento comunale stabilisceche la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili ove inferiore aquella data in concessione è quella risultante dalla media delle misurazioninon inferiori alle tre annualità che l'ente effettuerà in contraddittorio con ilcontribuente a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficieprodotte dalla parte nel corso dell'anno. del contribuente, che ha efficaciafino ad una successiva denuncia. E' di tutta evidenza che nel caso dicontestazione in merito alla superficie tassabile era onere del Comuneprovvedere ad effettuare le necessarie misurazioni. Onere questo che nellaspecie non era stato assolto. La CTR non si è pertanto conformata alleprevisioni regolamentari pur in presenza di una espressa contestazione sulpunto riprodotta nella parte narrativa della sentenza impugnata. Va,conseguentemente accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibilequello principale».Anche con riferimento a tale pronuncia, non può invocarsi il giudicatoesterno in quanto la questione della quale si discute (individuazione dellasuperficie tassabile a fini TARI, nell’alternativa tra superficie di cui allaconcessione – come sostenuto dal Comune – o superficie dichiarata nellaprima denuncia – come sostenuto dalla contribuente –) è questionegiuridico/interpretativa.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/20268. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 e 10 del regolamento del Comune di Barano, inrelazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.L’Ente impositore, in particolare, lamenta il fatto che la Corte disecondo grado abbia disatteso, riformandola, la decisione di prime cure, cheaveva ritenuto corretta l’imposizione, dato che la tariffa dovuta era statagià ridotta del 30%, visto il carattere stagionale dell’attività, come previstodal regolamento comunale per la tassazione degli stabilimenti balneari.Secondo la C.T.P., infatti, non erano previste ulteriori detrazioni, nonpotendo, inoltre, essere ritenute le dichiarazioni della contribuente conformial regolamento in quanto prive di alcuni requisiti formali.Il Comune ha dedotto, conformemente a quanto ritenuto dalla Cortedi primo grado, che le dichiarazioni non potevano essere considerateregolari, non dovendo, tra l’altro, a suo parere, essere emesso avviso diaccertamento.Secondo la Corte di secondo grado, invece, nel caso in esame l’Enteimpositore, nonostante le denunce di variazione presentate, anzichéemettere un avviso di accertamento, aveva meccanicamente liquidatol’imposta attraverso un avviso di pagamento, ignorando la presentazionedelle denunce di variazione per l’annualità in discorso.Viceversa, un avviso di accertamento avrebbe consentito di verificarese l’atto impositivo consistesse in una illegittima "rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli", ovvero costituisse mero recepimento di datirinvenienti da pregresse dichiarazioni o accertamenti (art. 1, commi 684 e686, cit.).Il Comune aveva sempre riscontrato e respinto queste dichiarazioni,ma, secondo il giudice di appello, in ogni caso sarebbe stato suo onereemettere un avviso di accertamento e non un avviso di pagamento: l’avvisodi pagamento era, infatti, stato notificato il 7 luglio 2022 per tuttal’annualità 2022 e il Comune non aveva tenuto conto, come avrebbe dovutoNumero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026mediante lo strumento dell’avviso di accertamento, delle denunce divariazione già presentate dal contribuente.9. Il motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.9.1. Deve premettersi che questa Corte ha ripetutamente affermatoche, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, laCassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così,accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettatadal ricorrente, purché la riqualificazione sia operata sulla base dei fatti percome accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l'eserciziodel potere di qualificazione non deve confliggere con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in sensostretto (Cass., 5 ott2.obre 2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n.22037; Cass., 28 luglio 2017, n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867;Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass.,29 settembre 2005, n. 19132).9.2. Alla luce di tale possibilità e nei limiti indicati dalla Corte, devecensurarsi la sentenza impugnata, - in quanto emessa in violazione deiprincipi immanenti al processo tributario e alla sua natura di impugnazione-merito, nonché della disciplina della riscossione in materia di TARI, - nellaparte in cui fonda le proprie conclusioni, con ciò definendo la propria ratiodecidendi, sulle seguenti affermazioni: «l’Ente impositore, nonostante ledenunce di variazione presentate, anziché emettere un avviso diaccertamento, ha meccanicamente liquidato l’imposta attraverso un avvisodi pagamento ignorando la presentazione delle denunce di variazione perl’annualità in discorso», osservando, altresì che «E’ documentato che in data31 gennaio 2022, con prot. n. 634, la società ha comunicato il prosieguodell'attività per l'anno 2022 per il periodo presunto dal 1° maggio 22 al 15ottobre 22. In data 13 aprile 2022 con prot. n. 2994 ha comunicato l'ufficiocommercio del Comune di Barano d'Ischia la ripresa dell'attività barristorante in data 14 aprile 22 già sospesa; in data 5 maggio 2022 con prot.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026n. 3599 ha comunicato all'ufficio del commercio di Barano d'ischia, la ripresa2022 e 1° maggio 2022 ha iniziato l'occupazione locali ed aree presentandoal protocollo del comune numero 2993 e 3598 la dichiarazione di iniziooccupazione e produzione di rifiuti da cui risulta la data di inizio, i metriquadri occupati e la destinazione dei locali. In data 28/10/2022 e31/10/2022 a cessata l'occupazione dei locali e aree presentando alprotocollo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], appositedichiarazioni in data 31/10/2022, protocollo 9552 e 9553… Il Comune hasempre riscontrato e respinto queste dichiarazioni, ma ciò non toglie cheera suo onere emettere un avviso di accertamento e non un avviso dipagamento».Il Comune si duole della correttezza di tale parte della motivazioneosservando che: «La Corte campana non ha quindi verificato che le denuncedi variazione fossero avvenute secondo le modalità previste dalregolamento comunale».Deve invero ritenersi che, a prescindere da valutazioni sullaconformità delle denunce di variazione al modello legale previsto dalregolamento, la motivazione sia fondata su violazione e falsa applicazionedelle norme che definiscono la natura e le caratteristiche del processotributario, nonché l’impugnabilità dell’atto di esercizio della potestàimpositiva.In buona sostanza, la ratio decidendi della pronuncia fa perno sullascelta del Comune di emettere un avviso di pagamento (dovendo, secondola Corte, qualificarsi tale quello avente come base di imposta la superficieoggetto di concessione demaniale senza valutazioni relative alle “correzioni”comunicate dalla contribuente mediante le denunce di variazione) in luogodi un avviso di accertamento (dovendosi qualificare tale, secondo lo stessogiudice di appello, quello emesso a seguito di istruttoria che tenesse contodelle medesime denunce di variazione).Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026Il giudice di appello dà al contempo atto, in motivazione, che l’Enteha «sempre riscontrato e respinto» le dichiarazioni del contribuente, maavrebbe dovuto utilizzare uno strumento diverso da quello adottato per lariscossione per avanzare la pretesa impositiva.9.3. Si tratta di una motivazione intrinsecamente contraddittoria ederrata in diritto per diverse ragioni.9.4. In primo luogo, si osserva che è la stessa sentenza a dare attodel fatto che il Comune ha valutato e ritenuto irricevibili, o comunque nonrilevanti, le dichiarazioni della contribuente, al contempo,contraddittoriamente, sostenendo che lo stesso ente, emettendo l’avviso dipagamento, ha “ignorato” le dichiarazioni medesime.9.5. Si rileva che, a fronte della valutazione da parte del Comune diinidoneità alla determinazione della superficie tassabile delle denunce divariazione, della quale dà atto la sentenza, la logica conseguenza nonpoteva che essere quella della individuazione della superficie risultante dallaconcessione demaniale come base di calcolo della TARI.Una volta eletta tale area come base di calcolo, la denominazioneformale dell’atto con il quale è stata esercitata la pretesa impositiva appareirrilevante, non trovando alcun fondamento giuridico la considerazione chela potestà autoritativa – che la C.T.R. pare a questo punto ritenere fondatasu un disconoscimento di elementi forniti dal contribuente, pur valutati –dovesse trovare espressione necessariamente in un atto chiamato “avvisodi accertamento” piuttosto che “avviso di liquidazione” o di pagamento.9.6. Deve osservarsi, inoltre, che nessuna incidenza negativa sullaposizione del contribuente può derivare dalla adozione di un “avviso diliquidazione”, piuttosto che da un “avviso di accertamento”.L’avviso di pagamento, infatti, nella fattispecie, sarebbe atto adimpugnazione facoltativa: ciò vuol dire che, in caso di impugnazione, l’attoè idoneo a sostenere la lite contestata, che andrà risolta sulla base dellapretesa come esplicitata nell’atto stesso. In altre parole, una volta che ilNumero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/2026Comune ha valutato di individuare come base di imposizione la superficieindicata nella concessione emettendo un atto di richiesta al contribuente(bonario o coattivo, ad impugnazione facoltativa o obbligatoria), lacontestazione del fondamento della pretesa impositiva si sposta dalla faseistruttoria alla fase giudiziale, nella quale è onere del contribuentedimostrare l’illegittimità di tale valutazione e della pretesa.9.7. L’annullamento dell’avviso di pagamento in ragione del fatto chedovesse essere emesso un avviso di accertamento non ha alcun fondamentoin diritto, in quanto, una volta impugnato, anche l’atto in questione(appunto ad impugnazione facoltativa) era idoneo ad introdurre un giudizio,da definire nel merito della pretesa impositiva esposta. Appare, infatti, incontrasto con la natura di giudizio di impugnazione-merito del processotributario l’annullamento di un atto per mere ragioni formali, senza che ilgiudice si spinga a valutare la fondatezza della pretesa impositiva e adeterminare, eventualmente, qualora la pretesa medesima sia fondata(come nel caso di specie, trattandosi di questione incontestata), il quantumdebeatur in ragione dell’individuazione della corretta base di tassazione. Deltutto irrilevante, in ragione delle caratteristiche immanenti del processotributario, deve ritenersi l’alternativa, considerata invece dirimente dallaCorte di secondo grado, tra l’ipotesi che «l’atto impositivo consistesse inuna illegittima "rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli"» ovvero«costituisse] mero recepimento di dati rinvenienti da pregresse dichiarazionio accertamenti»: una volta definita la pretesa impositiva del Comune sullabase della superficie indicata nella concessione demaniale, era possibile peril contribuente contestare la legittimità di tale individuazione, medianteimpugnazione, il cui esito doveva essere non l’annullamento dell’atto in sé– in quanto era incontestato l’an della pretesa –, bensì la precisadelimitazione dell’ambito del lecito esercizio dei poteri autoritatividell’amministrazione in ambito tributario, con l’individuazione dell’importodella TARI da corrispondere all’Ente.Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/20269.8. Si osserva, altresì, che questa Corte ha, in particolare, rimarcatoche sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione,impugnabili ai sensi dell'art. 19, cit., «tutti quegli atti con cuil'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormaidefinita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formaleintimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevidell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto»(Cass. Sez. U., 24 luglio 2007, n. 16293); e che, a tal fine, deve aversiriguardo agli effetti giuridici che l'atto concretamente produce nella sferagiuridica del contribuente, quali effetti astrattamente suscettibili a fondarel'interesse del contribuente all'impugnazione ex art. 100 c.p.c.Ancora di recente, si è ribadito che sono qualificabili come avvisi diaccertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica alcontribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché talecomunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento,sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensìcon un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievola mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso dipagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme daosservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, lequali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo afar decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in terminidel contribuente per errore scusabile (Cass. n. 8991/2025).9.9. Deve, inoltre, rilevarsi che in materia TARI non è previsto (népuò essere introdotto con norma regolamentare) un contraddittorioanticipato sulla pretesa impositiva, contemplato solo per i tributiarmonizzati e da disposizioni specifiche (v. Cass., 23 luglio 2025, n. 20859;Cass., 14 maggio 2025, n. 12896; Cass., 12 febbraio 2024, n. 3885; Cass.,5 maggio 2022, n. 14357; Cass., 15 aprile 2021, n. 9978 ).Numero registro generale 4914/2025Numero sezionale 4850/2026Numero di raccolta generale 23566/2026Data pubblicazione 20/07/202610. L’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso rimane assorbitonelle ragioni decisorie sopra esposte.In particolare, con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 639 e ss. del d.lgs. 147 del2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3: il Comune si duoledell’errata interpretazione della portata della dichiarazione del contribuentein ordine alla limitazione temporale dell’attività, in quanto la mancatautilizzazione dei locali per alcuni mesi dell’anno, di per sé non puòcorrispondere all’esenzione del tributo di cui all’art. 62 comma 2 del d.lgs.507 del 1993.Con il terzo motivo di ricorso, l’ente impositore deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di secondo grado avrebbe fondato la decisionesu elementi probatori non introdotti dalla contribuente, ossia le tredichiarazioni della contribuente asseritamente carenti dei requisiti formaliprevisti dal regolamento comunale.11. L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questogiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione,assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09.06.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 23566/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris