CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 04587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27822-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 365/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/07/2022 R.G.N. 713/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 21 luglio 2022, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27822/2022 Cron. Rep. Ud21/01/2026 riforma limitata al riduzione dell’importo dovuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato, non diversamente dal primo giudice, la domanda proposta dal Solfanelli avente ad oggetto l’accertamento negativo della debenza delle somme richiestegli in restituzione dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal marzo 1991 (stante l’estinzione del credito maturato anteriormente al periodo decennale decorso dal primo atto interruttivo della prescrizione notificato dal Comune al Solfanelli il 15 marzo 2001) per l’illegittimità del riconosciuto inquadramento come dirigente, essendo stati annullati, a seguito della pronunzia resa in via definitiva dalla Corte dei [OSCURATO:PERSONA], tanto gli atti relativi all’inquadramento ad personam del 1985, quanto, per difetto del posto vacante, il concorso per la copertura di un posto di dirigente del tipo di quello a suo tempo attribuito al Solfanelli bandito ai sensi della l. n. 127/1997. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto: sussistente l’indebito oggettivo ; ripetibile l’indebito stesso, stante l’irrilevanza della buona fede dell’accipiens; da correggere la quantificazione dell’indebito per la detrazione dell’importo relativo allo straordinario netto virtualmente spettante. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Solfanelli, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. - Entrambe le parti hanno poi presentato memoria . [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2033, 1375 e 1175 c.c., 2 e 97 Cost.,21 quinquies e 21 nonies , l. n. 241/1990 e 1, Prot. 1 CEDU, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per avere questa erroneamente ritenuto la sussistenza e la ripetibilità dell’indebito oggettivo, escludendo la ricorrenza di un affidamento meritevole di tutela tale da fondare la domanda di accertamento negativo del debito. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 c.c., 52 d.lgs. n. 165/2001, 36 Cost., 2, 40 e All. A d.P.R. n. 437/1983, 1362 c.c. in relazione alla Dichiarazione congiunta delle parti del CCNL per l’Area della dirigenza Regioni e Autonomie locali del 10.4.1996, lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione della valenza ostativa alla ripetibilità dell’indebito dell’effettivo svolgimento di mansioni astrattamente riconducibili al livello dirigenziale. - Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.2934, 2943 e 2033 c.c. è prospettata in relazione all’erroneo convincimento maturato dalla Corte territoriale in relazione all’idoneità delle comunicazioni dal Comune fatte pervenire al ricorrente nel febbraio/marzo 2001 a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione e così a consentire la ripetizione dell’indebito dal marzo 1991 - Il primo motivo si rivela infondato in quanto la ripetibilità dell’indebito - che non costituisce esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina relativa ai presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990 ma è atto di natura privatistica – è un diritto - dovere che si impone all’Amministrazione rispondendo di per sé ad un interesse pubblico, senza che possa costituire ostacolo all’esercizio del medesimo l’affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione delle somme. In tal senso questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 23419/2023 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023 che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione ai principi affermati dalla Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza, avendo l’ordinamento nazionale delineato un quadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, in particolare fondate sulla categoria dell’inesigibilità , radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore, rilevando, in conclusione, come la sproporzione dell’interferenza nell’affidamento legittimo sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell’ente cui sia imputabile l’indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale, consentendo in tal modo l’ordinamento di addebitare all’ente pubblico la responsabilità per la commissione dell’errore nell’erogazione della prestazione indebita. Nella specie, peraltro, non risulta proposta l’azione risarcitoria né il ricorrente contesta le modalità di restituzione. - Parimenti infondato risulta il secondo motivo , atteso che la Corte territoriale, coerentemente con l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12106/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione alla quale si rinvia) ha escluso l’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali rilevante ai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendo l’attività svolta ricondursi ad un tale inquadramento per l’assenza nella pianta organica di posizioni dirigenziali, puntualmente fatta oggetto dalla Corte territoriale di un accertamento in fatto incensurabile in questa sede. - Inammissibile, di contro, si appalesa il terzo motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione che la Corte territoriale, nell’esercizio discrezionale del proprio apprezzamento, ha operato circa l’idoneità delle comunicazioni trasmesse dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Solfanelli nel febbraio/marzo del 2001 a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione del credito. - Il ricorso va, dunque, rigettato, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità tenuto conto del consolidarsi dei principi qui accolti in epoca successiva alla proposizione del ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per i