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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 09022/2023

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. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso22594-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] b. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] A seguito della verifica ispettiva eseguita presso [OSCURATO:PERSONA] – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, da Banca d’Italia, Area di vigilanza bancaria e finanziaria, nel periodo compreso tra il 5.12.2011 ed il 23.3.2012, venivano riscontrate irregolarità a carico del direttore, [OSCURATO:PERSONA], del presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], e dei componenti del Consiglio predetto e del Collegio sindacale, in ragione della loro inerzia colpevole.

Con nota del 7.1.2014 la [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rapporto ricevuto da Banca d’Italia, avviava il procedimento sanzionatorio nei confronti di 35 esponenti della banca, tra cui anche i consiglieri di amministrazione privi di delega, contestando agli stessi: - irregolarità nella profilatura della cli entela e dei prodotti della banca ed omessa adozione di misure adeguate ad evitare che la rete commerciale aziendale facesse un uso distorto degli strumenti a disposizione, modificando, in particolare, il profilo di rischio dei clienti al fine di renderlo adeguato alle specifiche operazioni di investimento proposte agli stessi, così da inficiare l’effettività della valutazione di adeguatezza degli investimenti medesimi; - irregolarità nella tenuta delle registrazioni relative all’attività dell’intermediario e alla natura e caratteristiche delle operazioni di investimento eseguite; - irregolarità nella disciplina delle ipotesi di conflitto di interesse, anche in riferimento all’omessa adozione di misure adeguate a contenere il fenomeno derivante dalla distribuzione al pubblico di prodotti propri.

Con deliberazione n. 19456 del 4.12.2015 la [OSCURATO:PERSONA] irrogava a carico di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione dell’istituto, la sanzione amministrativa di € 2.500 per ciascuna violazione contestata, per un totale di €

7.500. Con la sentenza impugnata, n. 80 del 17.1.2018, la Corte di Appello di L’Aquila l’opposizione interposta avverso il predetto provvedimento sanzionatorio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza, ambo le parti hanno depositato memoria.

Il P.Gha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 6, T.U.F. e 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la seconda memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA], con relativa documentazione, non considerando che il potere di difendersi era stato preventivamente consumato dall’autorità di vigilanza mediante deposito di una prima memoria, priva di allegati.

La censura è infondata.

La Corte di Appello da atto che l’art. 195 T.U.F. non prevede alcuna preclusione circa la possibilità di depositare una seconda memoria (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), la quale comunque, secondo quanto chiarito nel controricorso, è stata prodotta nel termine di 10 giorni prima dell’udienza di prima trattazione dell’opposizione (cfr. pag. 6 del controricorso). [OSCURATO:PERSONA] chiarisce anche (cfr. pag. 5 del controricorso) che il primo atto depositato non era memoria difensiva, ma una mera costituzione, onde l’atto difensivo vero e proprio era il secondo, che correttamente era stato esaminato dal giudice di merito.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che il procedimento sanzionatorio, avviato con la contestazione del 7.1.2014, si era concluso con l’adozione del provvedimento conclusivo del 4.12.2015, notificato poi al ricorrente in data 9.2.2016, e dunque dopo il decorso del termine di 360 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia invece l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe rilevato il mancato rispetto del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio.

Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 4, commi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] adottato con deliberazione n. 18388/2015, nonché dell’art. 2 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] adottato con deliberazione n. 15086/2005 e dell’art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe dato atto del mancato rispetto del termine massimo previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio, il quale avrebbe potuto essere sospeso solo nelle specifiche ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2015 dianzi richiamato, le quali non ricorrevano nel caso di specie.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.

La sentenza da atto che il ricorrente aveva mosso il rilievo relativo al mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento (cfr. pag. 11 della sentenza) ed afferma che soltanto con le note del commissario straordinario nominato per la gestione coattiva della banca del 22.7.2013 e del 22.8.2013 la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto definitiva e completa contezza delle criticità rilevate in relazione alla pregressa gestione dell’istituto.

Di conseguenza, ritiene tempestiva la contestazione del 7.1.2014, perché avvenuta entro un anno dal momento in cui l’autorità di vigilanza aveva avuto a disposizione tutti gli elementi per procedere alle verifiche del caso ed alla contestazione di eventuali ipotesi sanzionatorie (cfr. pag. 21 della sentenza).

Trattasi di accertamento di fatto, basato peraltro sulla corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte.

E’ opportuno ribadire, sul punto, che nella materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va, poi, individuata nel giorno in cui la Banca d'Italia o la [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siano in grado di adottare le decisioni di loro competenza.

La pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento: nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio.

Ciò tuttavia non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto –e quindi dovuto– esserlo.

In proposito, va tenuto conto che nella materia della regolazione di attività economiche quali quella dell'intermediazione finanziaria sussistono diversificate modalità di cognizione da parte delle autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: tra queste la cd. vigilanza cartolare, rappresentata dall'acquisizione di flussi informativi di natura periodica frequente e tendenzialmente documentale; la vigilanza ispettiva, consistente nell'accesso diretto e anch'esso periodico, ma meno frequente, di incaricati dell'autorità di supervisione presso l'impresa in funzione di verifica, pur sempre ab extra, dell'effettività delle informazioni acquisite; la gestione coattiva, ossia l'accesso diretto, in soli casi straordinari, di incaricati dell'autorità di supervisione in funzione sostitutiva degli organi di amministrazione e controllo interno dell'impresa, per accertare l’effettiva situazione aziendale ab intra, per il mezzo della stessa gestione (tale è il portato dell'amministrazione straordinaria, inquadrabile tra gli interventi precoci di cui all'art. 13 del regolamento n. 806/2014 del parlamento europeo e del consiglio UE del 15 luglio 2014, la quale affida, intra alia, ai commissari il compito di accertare la situazione aziendale e rimuovere le irregolarità riscontrate, nonché di trasmettere a intervalli periodici e al termine delle loro funzioni rapporti all'autorità di supervisione); ed infine, lo scambio di informazioni con altri organi o uffici che stiano indagando sui medesimi fatti oggetto del sindacato dell’autorità di supervisione, prima tra tutti la Procura della Repubblica territorialmente competente, ove i fatti contestati siano idonei ad integrare anche illeciti di natura penale.

Ne consegue che il momento dell'accertamento degli illeciti amministrativi, in materia di intermediazione finanziaria, non coincide, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività accertativa è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, o sono state comunque rese disponibili le informazioni relative ai fatti contestati, e neppure con la data in cui l'autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione.

In particolare, non con il primo, perché la pura constatazione dei fatti non comporta di per sé il loro accertamento, se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione delle relazioni o rapporti, o la trasmissione delle informazioni, sia il loro esame da parte dell'autorità di supervisione, devono essere compiuti in un momento necessariamente successivo alla disponibilità del materiale istruttorio, ancorché nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (cfr., sul punto, Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 27095 del 15/11/ 2017 , non massimata; in particolare, pagg. 7 e ss. della motivazione).

Ne discende che occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, indipendentemente dalle date di deposito delle relazioni o rapporti, di disponibilità delle informazioni o di sottoposizione o convocazione rispetto agli organi volitivi dell'autorità di supervisione, il momento – necessariamente successivo alla conclusione delle verifiche– in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (sul punto, cfr. Cass. Sez.

U , Sentenza n. del 09/03/2007, Rv.596028; Cass. Sez. 1 , Senten za n. del 18/03/2008, Rv.602333; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 08/04/2009, Rv.607538; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 02/12/2011, Rv. 620363; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 03/05/2016, Rv.639747 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 16/04/2018, Rv.648081; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 08/08/2019, Rv.655194; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 25/10/2019, Rv.655686).

La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi evidentemente rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato consentito ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Ipotesi, quest’ultima che nel caso di specie non ricorre, posto che –come visto– la Corte di merito ha tenuto conto del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha avuto definitiva contezza dei fatti (22.8.2013).

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 190-bis T.U.F., 6 e 7 della [OSCURATO:PERSONA] E.D.U., 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., 117e 25 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare il principio del favor rei, in relazione alla modifica dell’art. 190 T.U.F. introdotta dal D. Lgs. n. 72 del 2015, che ha limitato l’applicabilità della sanzione per la violazione dell’art. 21 T.U.F. a carico dei soli soggetti abilitati e titolari di funzioni operative.

La censura è infondata.

La sentenza da atto che questa Corte ha limitato l’efficacia dei principi convenzionali enunciati dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], nel senso che essi non possono condurre a ritenere sostanzialmente penale qualsiasi disposizione che sia qualificata dal diritto interno come sanzione amministrativa (cfr. pag. 6 della sentenza).

In proposito, va ribadito che “ In materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del D. Lgs. n. 58 del 1998 apportate dal D. Lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca d'Italia, poiché in tal senso dispone l'art. 6 del D. Lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio cd. del favor rei, di matrice penalistica.

Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia) –secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del ne bis in idem– atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.”(Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 30/06/2016 , Rv. 640354; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 02/03/2016 , Rv. 638803; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 09/08/2018 , Rv. 650004; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 24/09/2019 , Rv. 655356).

Inoltre, la Corte distrettuale rileva che nel caso di specie si discute di una sanzione amministrativa del complessivo importo di € 7.500, che corrisponde al minimo edittale previsto (cfr. pag. 7 della sentenza).

Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato la mancanza assoluta della motivazione del provvedimento sanzionatorio adottato da [OSCURATO:PERSONA].

La censura è infondata.

La Corte di Appello afferma che “… il provvedimento impugnato consta di 184 pagine, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] non solo dà atto, diffusamente e, anzi, non senza prolissità, dei motivi che l’hanno indotta ad applicare le sanzioni suddette, ma anche della partecipazione degli attori, con più atti, al procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento” (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).

Trattasi di motivazione che rinvia al contenuto del provvedimento opposto ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, giacché essa è idonea a dare atto, sia pure per relationem, delle ragioni sulla cui base il giudice di merito ha formato il suo convincimento.

Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 1, della legge n. 262 del 2005, 195 T.U.F., 6 della [OSCURATO:PERSONA] E.D.U., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., 117 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale ha omesso di rilevare la sussistenza, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, della violazione dei principi del contraddittorio, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie e della terzietà dell’organo giudicante.

La censura è infondata, dovendosi ribadire, sul punto, il principio secondo cui “ In t ema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della [OSCURATO:PERSONA] e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo di procedimento giurisdizionale” (Cass. Sez.

U , Sentenza n. del 30/09/2009 , Rv. 610516; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 04/09/2014, Rv.632302; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 22/04/2016, Rv.639663).

Peraltro, anche laddove si può configurare la natura sostanzialmente penale della sanzione –il che non è nel caso di specie–va ribadito che “… la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie -ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provve dimento suscettibile di controllo giurisdizionale”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 13/01/2017 , Rv. 642217; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 09/08/2018, Rv.650004).

Nè si configura alcuna violazione dell’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] E.D.U. per il solo fatto che la regolamentazione secondaria dell’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] preveda in capo alla stessa, nell’ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell’attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito); per un verso, infatti, detta garanzia è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3734 del 15/02/2018, Rv.647799; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 17/02/2020 , Rv. 657103).

Con l’ottavo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame volto ad ottenere la riduzione dell’importo della sanzione.

La censura è infondata.

Come già evidenziato in occasione dello scrutinio del quinto motivo, nel caso di specie è stata irrogata al ricorrente la sanzione di € 2.500 per ciascuna violazione contestata, che corrisponde al minimo edittale previsto (cfr. pag. 7 della sentenza).

Con il nono motivo, il ricorrente lamenta infine laviolazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art., 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere insussistenti i presupposti per l’irrogazione della sanzione a carico del ricorrente, in ragione dell’assenza del nesso di causalità tra il comportamento assunto dallo steso ed i fatti contestati.

La censura è infondata.

La Corte di Appello da atto che le condotte sanzionate sono state realizzate da dicembre 2010, quanto alla profilatura della clientela, e da luglio 2009, quanto alla profilatura dei prodotti propri offerti dalla banca agli investitito, e che “Tali condotte discendono da carenze negli aspetti procedurali adottati dalla Banca nel periodo in cui gli attori erano parte del consiglio” (cfr. pag. 27 della sentenza).

Aggiunge poi che “Considerazioni analoghe valgono per la seconda e terza contestazione, per ciascuna delle quali il periodo dell’irregolarità decorre dal 1 febbraio 2009.

Le suddette violazioni sono state addebitate ai componenti del consiglio, quale organo amministrativo della banca, in quanto attinenti ad aspetti di carattere istituzionale e funzionale che rientrano nella competenza diretta dell’organo e caratterizzate da una significativa diffusione ed estensione sia qualitativa che quantitativa per l’intermediario” (cfr. pag. 28 della sentenza).

Inoltre, afferma la legittimità della contestazione della sanzione per l’inosservanza delle regole di salvaguardia“… secondo un criterio di agire o di omettere doveroso … in assenza di prove idonee a superare la presunzione di volta in relazione proprio a quei soggetti che il testo unico individua come potenziali responsabili delle violazioni (cioè di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in capo ai quali grava una presunzione relativa di colpevolezza che essi hanno l’onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti, o l’impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alle cariche ricoperte …” (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata, che richiama a sua volta Cass. Sez.U, Sentenza n. del 30/09/2009 , Rv. 610513).

Il ricorrente attinge la valutazione della Corte distrettuale, invocando la sua estraneità ai fatti contestati, anche in ragione del doloso occultamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali, agli altri membri del C.d.A. ed agli organi di controllo interni alla società, delle reali condizioni inerenti la gestione della banca (cfr. pag. 49 del ricorso), ma non indica alcun elemento specifico che egli avrebbe fornito, nel corso del giudizio di merito, per superare la presunzione relativa di colpa omissiva gravante su tutti i componenti del C.d.A., in ragione della loro carica apicale all’interno della banca.

Nè si confronta, il ricorrente, con i decisivi passaggi contenuti a pagg. 62 e 63 della sentenza impugnata, ove si evidenzia che le anomalie poi oggetto delle sanzioni applicate da [OSCURATO:PERSONA] erano state reiteramente rilevate, e segnalate agli organi interni competenti (primo tra tutti, il C.d.A.), sia dalla Funzione di conformità, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] del 2009, del 2010 e del 2011, sia dall’[OSCURATO:PERSONA], che nella relazione inviata proprio al C.d.A. in data 8.2.2011 aveva evidenziato l’esistenza di carenze sistematiche nei controlli, che non venivano eseguiti conformemente alle circolari interne, di anomalie negli investimenti, per errata sottoscrizione e fascicolazione dei contratti, che non era assicurato il complete adeguamento alle direttive MIFID e che vi erano carenze nell’archiviazione interna dei documenti, per assenza di disposizioni precise al riguardo.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso22594-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] b. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] A seguito della verifica ispettiva eseguita presso [OSCURATO:PERSONA] – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, da Banca d’Italia, Area di vigilanza bancaria e finanziaria, nel periodo compreso tra il 5.12.2011 ed il 23.3.2012, venivano riscontrate irregolarità a carico del direttore, [OSCURATO:PERSONA], del presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], e dei componenti del Consiglio predetto e del Collegio sindacale, in ragione della loro inerzia colpevole. Con nota del 7.1.2014 la [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rapporto ricevuto da Banca d’Italia, avviava il procedimento sanzionatorio nei confronti di 35 esponenti della banca, tra cui anche i consiglieri di amministrazione privi di delega, contestando agli stessi: - irregolarità nella profilatura della cli entela e dei prodotti della banca ed omessa adozione di misure adeguate ad evitare che la rete commerciale aziendale facesse un uso distorto degli strumenti a disposizione, modificando, in particolare, il profilo di rischio dei clienti al fine di renderlo adeguato alle specifiche operazioni di investimento proposte agli stessi, così da inficiare l’effettività della valutazione di adeguatezza degli investimenti medesimi; - irregolarità nella tenuta delle registrazioni relative all’attività dell’intermediario e alla natura e caratteristiche delle operazioni di investimento eseguite; - irregolarità nella disciplina delle ipotesi di conflitto di interesse, anche in riferimento all’omessa adozione di misure adeguate a contenere il fenomeno derivante dalla distribuzione al pubblico di prodotti propri. Con deliberazione n. 19456 del 4.12.2015 la [OSCURATO:PERSONA] irrogava a carico di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione dell’istituto, la sanzione amministrativa di € 2.500 per ciascuna violazione contestata, per un totale di € 7.500. Con la sentenza impugnata, n. 80 del 17.1.2018, la Corte di Appello di L’Aquila l’opposizione interposta avverso il predetto provvedimento sanzionatorio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, ambo le parti hanno depositato memoria. Il P.Gha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 6, T.U.F. e 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la seconda memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA], con relativa documentazione, non considerando che il potere di difendersi era stato preventivamente consumato dall’autorità di vigilanza mediante deposito di una prima memoria, priva di allegati. La censura è infondata. La Corte di Appello da atto che l’art. 195 T.U.F. non prevede alcuna preclusione circa la possibilità di depositare una seconda memoria (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), la quale comunque, secondo quanto chiarito nel controricorso, è stata prodotta nel termine di 10 giorni prima dell’udienza di prima trattazione dell’opposizione (cfr. pag. 6 del controricorso). [OSCURATO:PERSONA] chiarisce anche (cfr. pag. 5 del controricorso) che il primo atto depositato non era memoria difensiva, ma una mera costituzione, onde l’atto difensivo vero e proprio era il secondo, che correttamente era stato esaminato dal giudice di merito. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che il procedimento sanzionatorio, avviato con la contestazione del 7.1.2014, si era concluso con l’adozione del provvedimento conclusivo del 4.12.2015, notificato poi al ricorrente in data 9.2.2016, e dunque dopo il decorso del termine di 360 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia invece l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe rilevato il mancato rispetto del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 4, commi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] adottato con deliberazione n. 18388/2015, nonché dell’art. 2 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] adottato con deliberazione n. 15086/2005 e dell’art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe dato atto del mancato rispetto del termine massimo previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio, il quale avrebbe potuto essere sospeso solo nelle specifiche ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2015 dianzi richiamato, le quali non ricorrevano nel caso di specie. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La sentenza da atto che il ricorrente aveva mosso il rilievo relativo al mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento (cfr. pag. 11 della sentenza) ed afferma che soltanto con le note del commissario straordinario nominato per la gestione coattiva della banca del 22.7.2013 e del 22.8.2013 la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto definitiva e completa contezza delle criticità rilevate in relazione alla pregressa gestione dell’istituto. Di conseguenza, ritiene tempestiva la contestazione del 7.1.2014, perché avvenuta entro un anno dal momento in cui l’autorità di vigilanza aveva avuto a disposizione tutti gli elementi per procedere alle verifiche del caso ed alla contestazione di eventuali ipotesi sanzionatorie (cfr. pag. 21 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, basato peraltro sulla corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte. E’ opportuno ribadire, sul punto, che nella materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va, poi, individuata nel giorno in cui la Banca d'Italia o la [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siano in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento: nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò tuttavia non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto –e quindi dovuto– esserlo. In proposito, va tenuto conto che nella materia della regolazione di attività economiche quali quella dell'intermediazione finanziaria sussistono diversificate modalità di cognizione da parte delle autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: tra queste la cd. vigilanza cartolare, rappresentata dall'acquisizione di flussi informativi di natura periodica frequente e tendenzialmente documentale; la vigilanza ispettiva, consistente nell'accesso diretto e anch'esso periodico, ma meno frequente, di incaricati dell'autorità di supervisione presso l'impresa in funzione di verifica, pur sempre ab extra, dell'effettività delle informazioni acquisite; la gestione coattiva, ossia l'accesso diretto, in soli casi straordinari, di incaricati dell'autorità di supervisione in funzione sostitutiva degli organi di amministrazione e controllo interno dell'impresa, per accertare l’effettiva situazione aziendale ab intra, per il mezzo della stessa gestione (tale è il portato dell'amministrazione straordinaria, inquadrabile tra gli interventi precoci di cui all'art. 13 del regolamento n. 806/2014 del parlamento europeo e del consiglio UE del 15 luglio 2014, la quale affida, intra alia, ai commissari il compito di accertare la situazione aziendale e rimuovere le irregolarità riscontrate, nonché di trasmettere a intervalli periodici e al termine delle loro funzioni rapporti all'autorità di supervisione); ed infine, lo scambio di informazioni con altri organi o uffici che stiano indagando sui medesimi fatti oggetto del sindacato dell’autorità di supervisione, prima tra tutti la Procura della Repubblica territorialmente competente, ove i fatti contestati siano idonei ad integrare anche illeciti di natura penale. Ne consegue che il momento dell'accertamento degli illeciti amministrativi, in materia di intermediazione finanziaria, non coincide, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività accertativa è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, o sono state comunque rese disponibili le informazioni relative ai fatti contestati, e neppure con la data in cui l'autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione. In particolare, non con il primo, perché la pura constatazione dei fatti non comporta di per sé il loro accertamento, se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione delle relazioni o rapporti, o la trasmissione delle informazioni, sia il loro esame da parte dell'autorità di supervisione, devono essere compiuti in un momento necessariamente successivo alla disponibilità del materiale istruttorio, ancorché nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (cfr., sul punto, Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 27095 del 15/11/ 2017 , non massimata; in particolare, pagg. 7 e ss. della motivazione). Ne discende che occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, indipendentemente dalle date di deposito delle relazioni o rapporti, di disponibilità delle informazioni o di sottoposizione o convocazione rispetto agli organi volitivi dell'autorità di supervisione, il momento – necessariamente successivo alla conclusione delle verifiche– in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (sul punto, cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. del 09/03/2007, Rv.596028; Cass. Sez. 1 , Senten za n. del 18/03/2008, Rv.602333; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 08/04/2009, Rv.607538; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 02/12/2011, Rv. 620363; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 03/05/2016, Rv.639747 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 16/04/2018, Rv.648081; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 08/08/2019, Rv.655194; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 25/10/2019, Rv.655686). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi evidentemente rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato consentito ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ipotesi, quest’ultima che nel caso di specie non ricorre, posto che –come visto– la Corte di merito ha tenuto conto del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha avuto definitiva contezza dei fatti (22.8.2013). Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 190-bis T.U.F., 6 e 7 della [OSCURATO:PERSONA] E.D.U., 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., 117e 25 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare il principio del favor rei, in relazione alla modifica dell’art. 190 T.U.F. introdotta dal D. Lgs. n. 72 del 2015, che ha limitato l’applicabilità della sanzione per la violazione dell’art. 21 T.U.F. a carico dei soli soggetti abilitati e titolari di funzioni operative. La censura è infondata. La sentenza da atto che questa Corte ha limitato l’efficacia dei principi convenzionali enunciati dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], nel senso che essi non possono condurre a ritenere sostanzialmente penale qualsiasi disposizione che sia qualificata dal diritto interno come sanzione amministrativa (cfr. pag. 6 della sentenza). In proposito, va ribadito che “ In materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del D. Lgs. n. 58 del 1998 apportate dal D. Lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca d'Italia, poiché in tal senso dispone l'art. 6 del D. Lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio cd. del favor rei, di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia) –secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del ne bis in idem– atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.”(Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 30/06/2016 , Rv. 640354; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 02/03/2016 , Rv. 638803; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 09/08/2018 , Rv. 650004; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 24/09/2019 , Rv. 655356). Inoltre, la Corte distrettuale rileva che nel caso di specie si discute di una sanzione amministrativa del complessivo importo di € 7.500, che corrisponde al minimo edittale previsto (cfr. pag. 7 della sentenza). Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato la mancanza assoluta della motivazione del provvedimento sanzionatorio adottato da [OSCURATO:PERSONA]. La censura è infondata. La Corte di Appello afferma che “… il provvedimento impugnato consta di 184 pagine, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] non solo dà atto, diffusamente e, anzi, non senza prolissità, dei motivi che l’hanno indotta ad applicare le sanzioni suddette, ma anche della partecipazione degli attori, con più atti, al procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento” (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Trattasi di motivazione che rinvia al contenuto del provvedimento opposto ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, giacché essa è idonea a dare atto, sia pure per relationem, delle ragioni sulla cui base il giudice di merito ha formato il suo convincimento. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 1, della legge n. 262 del 2005, 195 T.U.F., 6 della [OSCURATO:PERSONA] E.D.U., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., 117 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale ha omesso di rilevare la sussistenza, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, della violazione dei principi del contraddittorio, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie e della terzietà dell’organo giudicante. La censura è infondata, dovendosi ribadire, sul punto, il principio secondo cui “ In t ema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della [OSCURATO:PERSONA] e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo di procedimento giurisdizionale” (Cass. Sez. U , Sentenza n. del 30/09/2009 , Rv. 610516; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 04/09/2014, Rv.632302; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 22/04/2016, Rv.639663). Peraltro, anche laddove si può configurare la natura sostanzialmente penale della sanzione –il che non è nel caso di specie–va ribadito che “… la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie -ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provve dimento suscettibile di controllo giurisdizionale”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 13/01/2017 , Rv. 642217; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 09/08/2018, Rv.650004). Nè si configura alcuna violazione dell’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] E.D.U. per il solo fatto che la regolamentazione secondaria dell’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] preveda in capo alla stessa, nell’ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell’attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito); per un verso, infatti, detta garanzia è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3734 del 15/02/2018, Rv.647799; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 17/02/2020 , Rv. 657103). Con l’ottavo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame volto ad ottenere la riduzione dell’importo della sanzione. La censura è infondata. Come già evidenziato in occasione dello scrutinio del quinto motivo, nel caso di specie è stata irrogata al ricorrente la sanzione di € 2.500 per ciascuna violazione contestata, che corrisponde al minimo edittale previsto (cfr. pag. 7 della sentenza). Con il nono motivo, il ricorrente lamenta infine laviolazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art., 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere insussistenti i presupposti per l’irrogazione della sanzione a carico del ricorrente, in ragione dell’assenza del nesso di causalità tra il comportamento assunto dallo steso ed i fatti contestati. La censura è infondata. La Corte di Appello da atto che le condotte sanzionate sono state realizzate da dicembre 2010, quanto alla profilatura della clientela, e da luglio 2009, quanto alla profilatura dei prodotti propri offerti dalla banca agli investitito, e che “Tali condotte discendono da carenze negli aspetti procedurali adottati dalla Banca nel periodo in cui gli attori erano parte del consiglio” (cfr. pag. 27 della sentenza). Aggiunge poi che “Considerazioni analoghe valgono per la seconda e terza contestazione, per ciascuna delle quali il periodo dell’irregolarità decorre dal 1 febbraio 2009. Le suddette violazioni sono state addebitate ai componenti del consiglio, quale organo amministrativo della banca, in quanto attinenti ad aspetti di carattere istituzionale e funzionale che rientrano nella competenza diretta dell’organo e caratterizzate da una significativa diffusione ed estensione sia qualitativa che quantitativa per l’intermediario” (cfr. pag. 28 della sentenza). Inoltre, afferma la legittimità della contestazione della sanzione per l’inosservanza delle regole di salvaguardia“… secondo un criterio di agire o di omettere doveroso … in assenza di prove idonee a superare la presunzione di volta in relazione proprio a quei soggetti che il testo unico individua come potenziali responsabili delle violazioni (cioè di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in capo ai quali grava una presunzione relativa di colpevolezza che essi hanno l’onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti, o l’impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alle cariche ricoperte …” (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata, che richiama a sua volta Cass. Sez.U, Sentenza n. del 30/09/2009 , Rv. 610513). Il ricorrente attinge la valutazione della Corte distrettuale, invocando la sua estraneità ai fatti contestati, anche in ragione del doloso occultamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali, agli altri membri del C.d.A. ed agli organi di controllo interni alla società, delle reali condizioni inerenti la gestione della banca (cfr. pag. 49 del ricorso), ma non indica alcun elemento specifico che egli avrebbe fornito, nel corso del giudizio di merito, per superare la presunzione relativa di colpa omissiva gravante su tutti i componenti del C.d.A., in ragione della loro carica apicale all’interno della banca. Nè si confronta, il ricorrente, con i decisivi passaggi contenuti a pagg. 62 e 63 della sentenza impugnata, ove si evidenzia che le anomalie poi oggetto delle sanzioni applicate da [OSCURATO:PERSONA] erano state reiteramente rilevate, e segnalate agli organi interni competenti (primo tra tutti, il C.d.A.), sia dalla Funzione di conformità, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] del 2009, del 2010 e del 2011, sia dall’[OSCURATO:PERSONA], che nella relazione inviata proprio al C.d.A. in data 8.2.2011 aveva evidenziato l’esistenza di carenze sistematiche nei controlli, che non venivano eseguiti conformemente alle circolari interne, di anomalie negli investimenti, per errata sottoscrizione e fascicolazione dei contratti, che non era assicurato il complete adeguamento alle direttive MIFID e che vi erano carenze nell’archiviazione interna dei documenti, per assenza di disposizioni precise al riguardo. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d