CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 18467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23113/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 41/2020, depositata il 29/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 41/2020, emessa dalla Corte d’Appello di Messina, resa pubblica il 29/01/2020, formulando sette motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di essere stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Patti, da [OSCURATO:PERSONA], perché fosse condannata al rilascio immediato dell’area attigua all’immobile sito in Capo d’Orlando, via [OSCURATO:PERSONA] n 142, ritenuta non compresa nel contratto di locazione stipulato con l’attore il 18 aprile 1997, avente ad oggetto il piano cantinato, il piano terreno ed una struttura precaria all’esterno come pertinenza, ed al risarcimento del danno per averla detenuta sine titulo; il Tribunale, con sentenza n. 571/2017, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di rilascio dell’immobile e, accertata l’occupazione sine titulo dell’area, riteneva il danno in re ipsa, essendo il pregiudizio ricollegabile alla perdita della disponibilità dell’immobile e all’impossibilità di trarne utilità, e liquidava a favore dell’attore, benché avesse chiesto solo una sentenza di condanna generica, l’importo di euro 16.000,00, determinato in via equitativa, avuto riguardo per il valore locativo dell’immobile; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto parzialmente l’appello, pronunziando condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede; ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito come proprietario del bene, il quale ne chiedeva la restituzione per mancanza di alcun titolo che ne giustificasse la titolarità da parte del [OSCURATO:SOCIETA]., ha escluso che rilevasse l’inadempimento dell’onere probatorio dell’azione di rivendica da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ha modificato la sentenza del Tribunale che aveva identificato la struttura precaria oggetto del contratto nel preesistente corpo di fabbrica piuttosto che nel pergolato; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1)con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 112, 329, 342 e 347 cod.proc.civ. anche in relazione all’art. 948 cod.civ. nonché la violazione dell’art. 2697 cod.civ.; secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe d’ufficio nonché erroneamente riqualificato la domanda originaria come rivendicazione, benché entrambe le parti avessero fatto acquiescenza circa la qualificazione come azione personale di rilascio contenuta nella decisione del Tribunale; 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod.civ. la tesi rappresentata è che comunque il giudice abbia erroneamente riqualificato la domanda come rivendicazione; infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di essere divenuto proprietario dell’area di cui chiedeva il rilascio con atto di compravendita del 19 maggio 2003 e la Corte d'Appello del tutto erroneamente avrebbe negato che costituisse motivo di gravame il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del rivendicante, nonostante fosse stato contestato che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in rivendica e che fossero stati allegati i fatti tipici dell’azione di cui all’art. 948 cod.civ.; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n.3 e n. 4 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 112, 342 e 347 cod.proc.civ. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 278 cod.proc.civ., dell’art. 2043 cod.civ. e la violazione dell’art. 2909 cod.civ.; in particolare, posto che il danno lamentato era quello consistente nell’impossibilità di onorare gli accordi che hanno formato oggetto delle pattuizioni contrattuali con la ditta 3A [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto rigettare la domanda; invece, ha ritenuto indubbia la potenzialità dell’occupazione abusiva alla produzione del danno e sulla scorta di ciò ha pronunciato condanna generica, senza accertare “sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa (Cass. n. 4516/2020), ed ha ritenuto sussistente il danno in re ipsa, non esigendo la allegazione e la prova dello stesso; 3.1.) i primi tre motivi sono tutti inammissibili per la stessa ragione: non rispettano le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ. : in particolare, il primo è incentrato sulla sentenza di primo grado e contiene riferimenti agli atti del giudizio di appello, ma essi non sono stati localizzarli in questo giudizio di legittimità; il secondo motivo si fonda su riferimenti al ricorso introduttivo di primo grado ed all’appello, ma parimenti non li localizza in questo giudizio di legittimità; lo stesso è a dirsi per il terzo motivo che fa anche riferimento alla sentenza di primo grado, parimenti senza localizzarla; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo sela parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); 4) con il quarto motivo la società ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1571 e 1575 cod.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. cod.civ., anche in reazione all’art. 812 cod.civ.; premesso che, come ritenuto dal Tribunale, il contratto di locazione non conteneva la indicazione dei dati catastali del bene locato, descritto genericamente come immobile composto da piano cantinato, piano terra e struttura precaria all’esterno, la Corte d'Appello ha ritenuto che, non essendo stato dimostrato che la struttura precaria identificasse il pergolato piuttosto che il preesistente corpo di fabbrica in blocchi di tufo, era possibile che con il termine “struttura precaria” i contraenti avessero inteso riferirsi al corpo di fabbrica, anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva sì la disponibilità del pergolato quando aveva stipulato il contratto di locazione, ma non in quanto proprietario, bensì in quanto concessionario con il divieto di sublocarla e, pertanto, sarebbe stato azzardato da parte sua includerla nel contratto di locazione; né era ragionevole ritenere che avrebbe tollerato senza alcuna reazione, data la consistenza del secondo corpo di fabbrica, che di esso [OSCURATO:SOCIETA]. facesse uso senza alcuna reazione; detta interpretazione del contratto contraddice, ad avviso della ricorrente, tutti i criteri codicistici di interpretazione: a) quello letterale, perché un corpo di fabbrica non può essere indicato con l’espressione struttura precaria né il corpo di fabbrica potrebbe essere all’esterno; b) quello che impone di tener conto del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, per determinare la loro comune intenzione, atteso che aveva da subito iniziato ad utilizzare il pergolato e l’area adibita a parcheggio senza che [OSCURATO:PERSONA] se ne lamentasse; il motivo è inammissibile, oltre che per la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma n. 6, cod.proc.civ. sotto il profilo della localizzazione dell’atto richiamato, anche perché, essendo oggetto di censura l’esito dell’attività interpretativa della Corte d'Appello, non basta che parte ricorrente indichi la violazione dell’art. 1362, 1° e 2° comma, cod.civ., occorrendo l’assolvimento dell'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9461); 5) con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1571 e 1575 cod.civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ.; la Corte d'Appello, non avendo accertato l’originaria consistenza dell’immobile alla data della stipula del contratto, avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie richieste allo scopo di accertare che la struttura precaria esterna di legno era stata realizzata più di dieci anni prima, che l’area adiacente al fabbricato era stata utilizzata sin dal 1997 come sala pizzeria e come parcheggio; il motivo è inammissibile sia per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., sempre sotto il profilo della localizzazione, sia nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per il mancato assolvimento degli oneri di allegazione posti a carico di chi lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo, nonché per la mancata dimostrazione della decisività dei fatti asseritamente omessi; deve altresì rilevarsi che non ricorrono i presupposti, come declinati dalla giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; per Cass.10/06/2016, 11892 (e la successiva giurisprudenza) che riprende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass. Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087, affinché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, vale a dire giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo; per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 116 cod.proc.civ. è necessario che il giudice di merito abbia valutato una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria oppure dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola (Cass.10/06/2016, n. 11892); quanto, invece, al dedotto error in iudicando imputato alla Corte territoriale, si ritiene che, essendo rimasto incerto non già il fatto costitutivo, ma l’eccezione della odierna ricorrente, su di essa è stato correttamente posto il rischio della mancata dimostrazione che il contratto comprendesse il pergolato o anche il pergolato oltre al corpo di fabbrica; pertanto, non vi è stata, da parte della Corte d'Appello, violazione della distribuzione dell’onere probatorio; in relazione al rigetto delle istanze istruttorie, la società ricorrente non ha soddisfatto l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentireil controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass.10/08/2017, n. 19985); 6) con il sesto motivo è lamentata la violazione degli artt. 1571 e 1575 cod.civ. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. cod.civ. e la violazione dell’art. 132 n. 4 cod.proc.civ. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.3, n. 4 e n. 5, cod.proc.civ.; la Corte d‘appello non avrebbe spiegato perché l’espressione struttura precaria non potesse riferirsi al pergolato e potesse, invece, riferirsi al corpo di fabbrica, tutt’altro che precario, né perché il contratto avrebbe dovuto comprendere alternativamente il secondo corpo di fabbrica ovvero il pergolato; il giudice d’appello “per giustificare il permanere del dubbio” circa cosa dovesse intendersi per struttura precaria all’esterno –sostiene la ricorrente – ha ritenuto che se [OSCURATO:PERSONA] avesse incluso nel contratto l’area su cui insisteva il pergolato l’avrebbe fatto in maniera azzardata, stante il divieto di sublocazione previsto dal suo titolo concessorio, ed ha aggiunto che sarebbe stato incomprensibile che [OSCURATO:PERSONA] tollerasse l’utilizzo di un’area non prevista nel contratto – il riferimento della Corte è al corpo di fabbrica - senza reazione; gli errori consisterebbero: nell’aver dato ingresso a rilievi inutili, nel non avere ammesso una prova decisiva, nell’avere ignorato la relazione tecnica che descriveva il corpo di fabbrica come il locale secondario a piano terra , costruito sul retro in aderenza a quello principale, con muratura perimetrale in blocchetti di tufo, della superficie di mq 92,00 ove era ubicata la sala pizzeria, nell’avere erroneamente valutato le deposizioni testimoniali; ciò che nella sostanza la ricorrente invoca è una diversa ricostruzione dei fatti di causa, fatta valere in via surrettizia lamentando il rigetto di prove testimoniale di cui non ha dimostrato la decisività né di avere coltivato la relativa istanza, l‘omesso esame della relazione tecnica, di cui la Corte non ha dato atto, ma che indubbiamente dimostra di avere considerato, giacché ha ritenuto il corpo di fabbrica di notevoli dimensioni, l’inammissibile doglianza circa la valutazione delle prove testimoniali; detta richiesta non può essere accolta, perché si può discutere del se sia logico il ragionamento seguito dal giudice di merito, tenendo comunque conto che non si può chiedere a questa Corte di stabilire se la il giudice di merito abbia proposto effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti né di condividerne la giustificazione, ma solo di verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti d una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 17/06/2017, n.14098); 7) con il settimo motivo si censura la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per l’ingiusta condanna al pagamento delle spese che, in applicazione del principio di causalità, avrebbero dovuto essere poste a carico di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo non può accogliersi, perché la denuncia di erronea compensazione delle spese di lite si basa sull’assunto che questa Corte cassi la decisione impugnata, per le ragioni indicate dalla ricorrente; nella sostanza, parte ricorrente chiede in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento di alcuno dei motivi di ricorso, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, 1° comma, cod.proc.civ.; si tratta, in sostanza, di un “non motivo”; 8) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 9) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo la resistente svolto attività difensiva in questa sede; 10) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i