CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14812/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1724 - controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso la sentenza n. 169/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 19904/2022Numero sezionale 1724/2026ANCONA, depositata il 04/07/2022 R.G.N. 356/2021; Numero di raccolta generale 14812/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 18/05/202609/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 167/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],previa riunione delle cause iscritte ai nn. 66/2019, 964/2017 e333/2017 R.G., aveva così provveduto: 1) aveva rigettato ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnativa dellicenziamento disciplinare a lui intimato dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., comunicatogli con nota del 13.5.2016; 2) aveva respintol’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto ingiuntivo n.23/2017 del medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale,ad istanza del [OSCURATO:PERSONA], era stata ad essa ingiunto di pagare lasomma lorda di € 40.155,79 per il trattamento di fine rapportomaturato alla data di cessazione del rapporto lavorativo; 3)aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di €36.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA] quale risarcimentodel danno, con gli interessi dalla data della pronuncia al saldo;4) aveva compensato i crediti reciproci tra le parti per l’importodi € 36.000,00 ed aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento della minor somma risultante dalla differenza traquanto ingiunto e la somma di € 36.000,00 con gli interessi e larivalutazione dal sorgere del credito al saldo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Ancona, nella dichiarata contumacia della [OSCURATO:PERSONA].r.l., rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro la suddetta sentenza; compensava integralmente leNumero registro generale 19904/2022spese del secondo grado tra le parti costituite e nulla disponevaN umero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14812/2026per le spese rispetto all’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 18/05/20263. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) che l’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva censurato lapalese violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il primo giudiceomesso l’esame della domanda risarcitoria spiegata da dettasocietà nell’ambito del giudizio n. 964/2017 nei confronti diGaudino [OSCURATO:PERSONA]; b) che a tal fine aveva evidenziato che illavoratore aveva proposto reclamo ex art. 1, comma 58 e segg.L. 92/2012 avverso la statuizione del Tribunale, limitandoesplicitamente la propria impugnazione ai giudizi n. 333/2017 en. 66/2019 R.G. e che, con sentenza n. 270/2021, la Corted’appello di Ancona aveva respinto detto reclamo, mentre avevacondannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di €415.123.46 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inaccoglimento dell’impugnazione incidentale da detta societàproposta; c) che l’appellante aveva stigmatizzato l’approcciodel primo giudice, il quale, alla stregua delle emergenzeprobatorie, sarebbe dovuto pervenire all’accertamento positivodell’an debeatur della domanda risarcitoria spiegata dallaBorgioni [OSCURATO:SOCIETA]., per conto della quale il [OSCURATO:PERSONA] avevasostanzialmente gestito la cliente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nel lasso di tempo in cui quest’ultima avevaricevuto le forniture dalla [OSCURATO:PERSONA] con le“manipolazioni” in fase di fatturazione, ascrivibili all’illecitacondotta del dipendente licenziato; d) che la stessa avevasottolineato che tali circostanze di fatto, non contestate ed inogni caso adeguatamente documentate, erano statecorrettamente poste a fondamento della reiezionedell’impugnativa di licenziamento e della liquidazione del dannolamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così che anche laNumero registro generale 19904/2022domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbeN umero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14812/2026dovuto trovare sicuro accoglimento, in punto di quantumDat a pubblicazione 18/05/2026debeatur, in conseguenza delle condotte abusive del Gaudinopienamente provate; e) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito algravame, di cui chiedeva il rigetto, ed in via incidentale, avevareiterato le eccezioni processuali e di merito rimaste assorbitedalla pronuncia di primo grado.4. Tanto premesso, la Corte d’appello, nel giudicareinfondato l’appello principale, considerava in sintesi: I) che laresponsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] per i danni lamentati dallaBorgioni [OSCURATO:SOCIETA]. era di natura contrattuale; II) che ilcomplesso degli elementi acquisiti agli atti, ed in particolare gliesiti dell’attività istruttoria svolta in primo grado, ma anchequanto considerato nella propria precedente sent. n. 270/2021,evidenziava la sicura esistenza di un centro unico di imputazionedi interessi nel Gruppo societario [OSCURATO:PERSONA], così che, aprescindere dal ruolo datoriale rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., era possibile affermare che il [OSCURATO:PERSONA] negli anni dal 2012al 2015 avesse reso in maniera indifferenziata l’attivitàlavorativa nell’interesse e sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA],rappresentante legale di entrambe le società, pienamenteincardinato nella complessa organizzazione al medesimofacente capo, tanto che, per tutta la durata dei rapporticommerciali intercorsi tra tali società e la cliente Orsini, ilGaudino era stato l’unico operatore addetto a curarne gli ordiniper l’intero Gruppo; III) che, se, a base della domandarisarcitoria avanzata dall’appellante vi era senza dubbiol’abusiva condotta del [OSCURATO:PERSONA], elevata a giusta causa dilicenziamento, era pur vero che i danni patiti in conseguenza ditale illecito disciplinare dalla parte datoriale avevano formatooggetto di domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionaleNumero registro generale 19904/2022dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio di impugnativa dNi umero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14812/2026licenziamento proposto dal dipendente, e sfociato nella cit. senDta.t a pubblicazione 18/05/2026n. 270/2021, in seno alla quale erano stati esaminati e valutatitutti i riflessi pregiudizievoli della condotta del lavoratore inquella sede denunciati dalla datrice di lavoro; IV), che in ognicaso ostava all’accoglimento della domanda anche il difettoassoluto di minime allegazioni, in seno all’atto di costituzione inprimo grado ed alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.,necessarie all’esatta quantificazione del credito azionato inquesta sede, tenuto conto che ivi si giungeva a chiederel’esorbitante somma di € 1.314.223,69 a titolo di dannopatrimoniale, in base al generico riferimento alle fatture divendita, agli ordini, ai documenti di trasporto, alle schedetecniche, ai costi (di ammortamento e di trasformazione, delpersonale, di produzione, ecc.) evincibili dai bilanci e dalle visurecamerali in atti complessivamente riferibili ad “una impresadelle dimensioni delle convenute …”; V) che a fortiori nonmeritava accoglimento la domanda di risarcimento del dannonon patrimoniale, prospettato in termini estremamente genericied indeterminati, del quale per giunta si invocava la liquidazionein via equitativa, senza minimo riferimento ad oggettivielementi di valutazione parametrica.5. Secondo la Corte, infine, l’appello incidentale delGaudino era inammissibile.6. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.7. Resiste l’intimato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenentericorso incidentale condizionato con tre motivi, cui la ricorrenteprincipale ha replicato con controricorso.Numero registro generale 19904/20228. L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha volto difeseN umero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14812/2026in questa sede. Data pubblicazione 18/05/20269. Le due parti qui costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente principale denuncia la“Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1 n. 4 c.p.c.”. Deduce che “lasentenza qui impugnata è nulla per violazione dell’art. 115c.p.c., per avere la Corte di Appello di Ancona posto afondamento della decisione prove reputate assenti ma, in realtà,offerte dalla società appellante, odierna ricorrente”.2. Tale censura è inammissibile.3. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti(così ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 13796/2023).Nella censura in esame, invece, la ricorrente assume che laCorte d’appello erroneamente avrebbe ritenuto l’assenza diprove, che erano state in realtà dalla stessa offerte.E va sottolineato che la ricorrente, anche nello svolgimentodella censura, deduce la violazione esclusivamente dell’art. 115c.p.c. (non dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. o di ulteriori ediverse norme di diritto).4. Osserva, inoltre, il Collegio che la ricorrente non cogliepienamente che la sentenza impugnata, come risulta dallasintesi che se ne è proposta in narrativa, è fondata suNu mdeuroe re gistro generale 19904/2022Numero sezionale 1724/2026distinte rationes decidendi. Numero di raccolta generale 14812/2026Data pubblicazione 18/05/2026In particolare, un primo ragionamento decisorio della Corted’appello (sviluppato tra la facciata 3 e la facciata 5), sulla basedel “complesso” degli indicati “elementi acquisiti”, è stata nelsenso di ritenere che nella peculiare fattispecie descritta nonfosse consentita in diritto un’ulteriore liquidazione delrisarcimento del danno vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.rispetto alla condanna al risarcimento del danno come liquidatoin favore della società del medesimo Gruppo societario [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formale datrice di lavoro del [OSCURATO:PERSONA],giusta la precedente sent. n. 270/2021 della medesima Corteterritoriale.Una seconda ratio decidendi (espressa tra la metà dellafacciata 5 e la successiva facciata 6) s’incentra, invece, nontanto su una mancanza di prove ai fini della “esattaquantificazione” del credito risarcitorio azionato, bensì, ancorprima, sul sostenuto “difetto assoluto di minime allegazioni” inproposito, e analogamente, con precipuo riferimento al dannonon patrimoniale, su una prospettazione “in terminiestremamente generici ed indeterminati”.5. Inoltre, come ben risulta dall’intero ed estesosvolgimento della censura (v. in particolare pagg. 14-33 delricorso), essa mira in realtà ad una completa rivisitazione dellerisultanze processuali (non consentita in questa sede dilegittimità: cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 34476/2019).6. L’inammissibilità del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA],esplicitamente definito da quest’ultimo come condizionato.7. La ricorrente principale, in quanto soccombNeumnetroe r,e gistro generale 19904/2022Numero sezionale 1724/2026dev’essere condannata al pagamento, in favorNeum erod dei ral ccolta generale 14812/2026controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimitàDa,t a pubblicazione 18/05/2026liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.7.1. Nulla va disposto quanto alle spese tra le particostituite e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qui rimasta mera intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale eassorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna laricorrente principale al pagamento in favore delcontroricorrente/ricorrente incidentale delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in €10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]