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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 13796/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8970/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA A. CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i, giusta procura speciale in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 49/2018 depositata il 11/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e S alvatrice Rizza , premettendo di aver e acquistato dai costruttori [OSCURATO:PERSONA] e MariaAssunta Giardina l'appartamento alla prima elevazione fuori terra sito nel complesso condominiale di Ragusa con accesso da via Pasolini , hanno convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] L ibrici , Sabina S apuppo , Gianfranco M endola , Anna M aria G alanti e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare che l'accesso pedonale appartiene al regime di comproprietà indivisa ad essi attori e ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], co m proprietari di altro appartamento alla prima elevazione.

2. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti , proponendo domanda riconvenzionale volta a far dichiarare che l'intera area in questione appartiene in via esclusiva al condominio di via Pasolini n. 7.

3. Con sentenza del 28/01/2013 il T ribunale di Ragusa , dopo averedisposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, ha accolto la domanda attor e a , rigettando implicitamente la domanda riconvenzionale.

4. Contro detta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], Sabina S apuppo , [OSCURATO:PERSONA], Gianfranco M endola e AnnaMaria Galanti, insistendo per il rigetto della domanda attorea e per l’accoglimento della proposta domanda riconvenzionale.

5. Resistevano all'impugnazione gli originari attori; proponevano appello incidentale i coniugi [OSCURATO:PERSONA] F alco e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'ingiustizia della condanna alle spese di lite ; rimanevano contumaci gli altri condomini.

6. Con sentenza n . 49 / 2018 la Corte di A ppello di Catania accoglieva l'appello e in riforma della sentenza appellata rigettava le domande attoree.

In accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava che l'area scoperta destinata a corridoio di collegamento tra la pubblica via Pasolini e il cortile ove sono ubicati i garage e i posti auto, senza elementi di separazione, h a natura condominiale .

Questa conclusione era confermata dalla mancanza di riserva in favore del costruttore nel primo contratto che ha dato vita al condominio e, ad abundantiam, dalla circostanza che, a seguitodel frazionamento del 2006, il vialetto risulta va inglobato nella particella che include il cortilecondominiale.

7. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8. Hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

9. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede.

10. In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie i ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Giardina. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 in relazione all'art . 1117 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di fatti di decisivi per il giudizio, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 2.- Con il secondo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 commi 1 e 2 c.c. e dell'art . 1363 c .c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con conseguente nullità della decisione impugnata.

I motivi vengono dagli stess i ricorrent i trattati congiuntamente , attesa la loro connessione logica.

Sostengono gli istanti che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che il corridoio di accesso alle unità del piano terra dello stabile sia condominiale, in forza dell'art.1117 c.c., non avendo tenuto conto dellaeffettiva concreta destinazione funzionale di tal e area, destinata– per le proprie caratteristiche strutturali - a servizio esclusivo delle unità immobiliari di proprietà dei coniugi Polizzi/Rizza e Cascone/Polizzi.

Inoltre,il vincolo di pertinenzialità con le sole unità immobiliari al piano terra dello stabile era palese nelle intenzioni dell'originario costruttore-venditore, come emergeva nella compravendita del 2006 tra di Falco e Giardina da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro(avente ad oggetto la vendita del primo dei due appartamenti, nella qua le per il corridoio pedonale si specificava che costituiva “ pertinenza dell'appartamento compravenduto la comproprietà dello spazio di accesso pedonale a detta area scoperta e all'appartamento”)e nelle successive compravendite con gli altri comproprietari , nelle qualil'alienante non impiegava clausole contrattuali specifiche nei riguardi del passaggio pedonale in contesa.

La Corte di merito avrebbe dunque violato i canoni esegetici dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c. in tema di interpretazione del contratto, poiché avrebbe ome sso la ricostruzione della reale ed effettiva volontà delle parti, limitandosi ad evidenziare l'omessa riserva di proprietà da parte dell'originario costruttore-venditore sulla porzione di bene in questione. 3.-Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto lo stesso,trattando congiuntamente violazioni di legge afferenti agli artt.2727 e 2729 (in relazione all’art. 1117 c.c.) e 1362 e 1363 c.c. e l'omesso esame di fatti del giudizio (oltreché la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.), non permette a questa Corte di distinguere e comprendere quali parti della sentenza impugnata avrebbero violato e in qual misura le prime norme e quali avrebbero violato le disposizioni di cui agli artt.1362 e 1363 c.c., né di comprendere qualesia l'omesso esame di fatti decisivi del giudizio.

Pur dovendosi ripudiare interpretazioni eccessivamente formaliste, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, riguardo al diritto ad avere la propria causa esaminata da un tribunale (CEDU, causa Succi e altri c/o Italia, 28 ottobre 2021), si deve rilevare che la contemporanea deduzione di differenti censure di diritto sostanziali e processuali, come affermato anche di recente da questa Corte, non consente di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate,dando luogo all'impossibile convivenza nel medesimo motivo di ricorso di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (Cass. n. 36881/21).

Costituisce principio da tempo consolidato che “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (…) Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass., n. 26874/2018; n. 29346/2022). 4.-Si può comunque aggiungere, quanto alla doglianza riguardo all’omesso esame di fatto decisivo, che il ricorso che invochi tale vizio si deve misurare con il seguente principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte: “L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.” (SS.UU.

Cass.8053/2014).

Nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna di queste specificazioni.

Si può più in dettaglio rilevare che il ricorso prospetta per due volte l’omesso esame di fatto decisivo.

Nella prima occasione, come si legge a pag. 7 del ricorso, tale fatto parrebbe riferibile agli atti di vendita che hanno interessato i coniugi Polizzi/Rizza e Polizzi/Cascone(ma il ricorso neppure indica, nel rispetto del principio di specificità, i luoghi e i tempi di produzione della documentazione indicata a suffragio delle tesi dei ricorrenti), che tuttavia sono stati espressamente considerati dalla decis ione impugnata, come si può leggere a pag. 6 della motivazione.La quale ha ritenuto che l’omessa riserva in favore del costruttore nel primo contratto che ha dato vita al condominio della proprietà del vialetto in contestazione esclude ogni rilevanza ai successivi contratti di vendita, che peraltro non consentono di “inferire la natura non condominiale del bene”.

Nella seconda occasione (pag. 9) il fatto omesso sarebbe individuato nella circostanza che il giudice di appello non avrebbe considerato l’elemento fattuale che, in caso di eliminazione del vialetto, a i condomini del piano Polizzi / Rizz a e Cascone / Polizzi sarebbe preclusa ogni possibilità di accesso alle rispettive unità, quando la sentenza impugnata ha anche questa volta scrutinato negativamente tale fatto, ritenendo irrilevante il fatto che su tale corridoio funzionale al cortile si aprano due cancelletti di accesso rispettivamente alle due unità immobiliari alla prima elevazione gli appartamenti Polizzi/Rizza e Cascone/Polizzi.

Come sostenuto dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Sapuppo, Mendola e Tumino, gli odierni ricorrenti si servono –come tutti i condomini –dell’area in questione per raggiungere il cortile condominiale, ed in effetti la decretata condominialità del vialetto [ confermata ad abundantiam , come riconosciuto in sentenza, dal fatto che “il vialetto, a seguito del frazionamento del 2006 risulta inglobato nel mappale 905 sub 38 (particella, questa , che include il cortile comune ) ”] non vale a precluderel’uso da parte dei ricorrenti. 5.-La censura relativa alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 1117 c.c. è del tutto inconferente, posto che le norme denunciate violate attengono a presunzioni giudiziali, mentre a fondamento dell’art. 1117 c.c. è posta una presunzione legale, che può essere vinta dal titolo contrario (ad es., con riferimento al cortile Cass., n. 23316/20).

L’asserita violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., a volerla ricondurre al corretto paradigma di vizio denunciabile ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., manca del puntuale riferimento alle rego le legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti e della precisazione del modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, “con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa”(Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

Di nessuna consistenza, infine, è la censura rivolta agli artt. 115 e 116 c.p.c., non ricorrendo nella specie le uniche condizioni che legittimano la violazione di dette norme, posto che, in tema di ricorso per cassazione, “per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.“ (Cass.

SU n. 20867/20). 6.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoin favore di ciascun controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore di ciascun controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di leggein favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Sapuppo, Tumino e Mendola e in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di leggein favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Giardina.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8970/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA A. CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i, giusta procura speciale in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 49/2018 depositata il 11/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e S alvatrice Rizza , premettendo di aver e acquistato dai costruttori [OSCURATO:PERSONA] e MariaAssunta Giardina l'appartamento alla prima elevazione fuori terra sito nel complesso condominiale di Ragusa con accesso da via Pasolini , hanno convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] L ibrici , Sabina S apuppo , Gianfranco M endola , Anna M aria G alanti e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare che l'accesso pedonale appartiene al regime di comproprietà indivisa ad essi attori e ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], co m proprietari di altro appartamento alla prima elevazione. 2. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti , proponendo domanda riconvenzionale volta a far dichiarare che l'intera area in questione appartiene in via esclusiva al condominio di via Pasolini n. 7. 3. Con sentenza del 28/01/2013 il T ribunale di Ragusa , dopo averedisposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, ha accolto la domanda attor e a , rigettando implicitamente la domanda riconvenzionale. 4. Contro detta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], Sabina S apuppo , [OSCURATO:PERSONA], Gianfranco M endola e AnnaMaria Galanti, insistendo per il rigetto della domanda attorea e per l’accoglimento della proposta domanda riconvenzionale. 5. Resistevano all'impugnazione gli originari attori; proponevano appello incidentale i coniugi [OSCURATO:PERSONA] F alco e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'ingiustizia della condanna alle spese di lite ; rimanevano contumaci gli altri condomini. 6. Con sentenza n . 49 / 2018 la Corte di A ppello di Catania accoglieva l'appello e in riforma della sentenza appellata rigettava le domande attoree. In accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava che l'area scoperta destinata a corridoio di collegamento tra la pubblica via Pasolini e il cortile ove sono ubicati i garage e i posti auto, senza elementi di separazione, h a natura condominiale . Questa conclusione era confermata dalla mancanza di riserva in favore del costruttore nel primo contratto che ha dato vita al condominio e, ad abundantiam, dalla circostanza che, a seguitodel frazionamento del 2006, il vialetto risulta va inglobato nella particella che include il cortilecondominiale. 7. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. Hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 9. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede. 10. In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie i ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Giardina. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 in relazione all'art . 1117 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di fatti di decisivi per il giudizio, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 2.- Con il secondo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 commi 1 e 2 c.c. e dell'art . 1363 c .c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con conseguente nullità della decisione impugnata. I motivi vengono dagli stess i ricorrent i trattati congiuntamente , attesa la loro connessione logica. Sostengono gli istanti che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che il corridoio di accesso alle unità del piano terra dello stabile sia condominiale, in forza dell'art.1117 c.c., non avendo tenuto conto dellaeffettiva concreta destinazione funzionale di tal e area, destinata– per le proprie caratteristiche strutturali - a servizio esclusivo delle unità immobiliari di proprietà dei coniugi Polizzi/Rizza e Cascone/Polizzi. Inoltre,il vincolo di pertinenzialità con le sole unità immobiliari al piano terra dello stabile era palese nelle intenzioni dell'originario costruttore-venditore, come emergeva nella compravendita del 2006 tra di Falco e Giardina da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro(avente ad oggetto la vendita del primo dei due appartamenti, nella qua le per il corridoio pedonale si specificava che costituiva “ pertinenza dell'appartamento compravenduto la comproprietà dello spazio di accesso pedonale a detta area scoperta e all'appartamento”)e nelle successive compravendite con gli altri comproprietari , nelle qualil'alienante non impiegava clausole contrattuali specifiche nei riguardi del passaggio pedonale in contesa. La Corte di merito avrebbe dunque violato i canoni esegetici dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c. in tema di interpretazione del contratto, poiché avrebbe ome sso la ricostruzione della reale ed effettiva volontà delle parti, limitandosi ad evidenziare l'omessa riserva di proprietà da parte dell'originario costruttore-venditore sulla porzione di bene in questione. 3.-Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto lo stesso,trattando congiuntamente violazioni di legge afferenti agli artt.2727 e 2729 (in relazione all’art. 1117 c.c.) e 1362 e 1363 c.c. e l'omesso esame di fatti del giudizio (oltreché la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.), non permette a questa Corte di distinguere e comprendere quali parti della sentenza impugnata avrebbero violato e in qual misura le prime norme e quali avrebbero violato le disposizioni di cui agli artt.1362 e 1363 c.c., né di comprendere qualesia l'omesso esame di fatti decisivi del giudizio. Pur dovendosi ripudiare interpretazioni eccessivamente formaliste, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, riguardo al diritto ad avere la propria causa esaminata da un tribunale (CEDU, causa Succi e altri c/o Italia, 28 ottobre 2021), si deve rilevare che la contemporanea deduzione di differenti censure di diritto sostanziali e processuali, come affermato anche di recente da questa Corte, non consente di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate,dando luogo all'impossibile convivenza nel medesimo motivo di ricorso di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (Cass. n. 36881/21). Costituisce principio da tempo consolidato che “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (…) Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass., n. 26874/2018; n. 29346/2022). 4.-Si può comunque aggiungere, quanto alla doglianza riguardo all’omesso esame di fatto decisivo, che il ricorso che invochi tale vizio si deve misurare con il seguente principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte: “L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.” (SS.UU. Cass.8053/2014). Nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna di queste specificazioni. Si può più in dettaglio rilevare che il ricorso prospetta per due volte l’omesso esame di fatto decisivo. Nella prima occasione, come si legge a pag. 7 del ricorso, tale fatto parrebbe riferibile agli atti di vendita che hanno interessato i coniugi Polizzi/Rizza e Polizzi/Cascone(ma il ricorso neppure indica, nel rispetto del principio di specificità, i luoghi e i tempi di produzione della documentazione indicata a suffragio delle tesi dei ricorrenti), che tuttavia sono stati espressamente considerati dalla decis ione impugnata, come si può leggere a pag. 6 della motivazione.La quale ha ritenuto che l’omessa riserva in favore del costruttore nel primo contratto che ha dato vita al condominio della proprietà del vialetto in contestazione esclude ogni rilevanza ai successivi contratti di vendita, che peraltro non consentono di “inferire la natura non condominiale del bene”. Nella seconda occasione (pag. 9) il fatto omesso sarebbe individuato nella circostanza che il giudice di appello non avrebbe considerato l’elemento fattuale che, in caso di eliminazione del vialetto, a i condomini del piano Polizzi / Rizz a e Cascone / Polizzi sarebbe preclusa ogni possibilità di accesso alle rispettive unità, quando la sentenza impugnata ha anche questa volta scrutinato negativamente tale fatto, ritenendo irrilevante il fatto che su tale corridoio funzionale al cortile si aprano due cancelletti di accesso rispettivamente alle due unità immobiliari alla prima elevazione gli appartamenti Polizzi/Rizza e Cascone/Polizzi. Come sostenuto dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Sapuppo, Mendola e Tumino, gli odierni ricorrenti si servono –come tutti i condomini –dell’area in questione per raggiungere il cortile condominiale, ed in effetti la decretata condominialità del vialetto [ confermata ad abundantiam , come riconosciuto in sentenza, dal fatto che “il vialetto, a seguito del frazionamento del 2006 risulta inglobato nel mappale 905 sub 38 (particella, questa , che include il cortile comune ) ”] non vale a precluderel’uso da parte dei ricorrenti. 5.-La censura relativa alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 1117 c.c. è del tutto inconferente, posto che le norme denunciate violate attengono a presunzioni giudiziali, mentre a fondamento dell’art. 1117 c.c. è posta una presunzione legale, che può essere vinta dal titolo contrario (ad es., con riferimento al cortile Cass., n. 23316/20). L’asserita violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., a volerla ricondurre al corretto paradigma di vizio denunciabile ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., manca del puntuale riferimento alle rego le legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti e della precisazione del modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, “con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa”(Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). Di nessuna consistenza, infine, è la censura rivolta agli artt. 115 e 116 c.p.c., non ricorrendo nella specie le uniche condizioni che legittimano la violazione di dette norme, posto che, in tema di ricorso per cassazione, “per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.“ (Cass. SU n. 20867/20). 6.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoin favore di ciascun controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore di ciascun controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di leggein favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Sapuppo, Tumino e Mendola e in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di leggein favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Giardina. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, d