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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 20120/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

MO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMAURA SALANDIN;2026 - controricorrente -1992 nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 6/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 497/2022;Numero registro generale 12517/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/202622/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUIGDIat a pubblicazione 16/06/2026CASO.1.

Con sentenza n. 152/2022 il Tribunale di Vercelli avevacosì provveduto: aveva dichiarato l’estromissione dell’INPS;aveva condannato il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondereall’attrice [OSCURATO:PERSONA] l’importo lordo di € 6.323,76dovuto per differenze retributive e spettanze di fine rapporto dilavoro subordinato dal settembre 2011 sino al 31 dicembre2015, quale collaboratrice domestica livello B CCNLcolf/badanti; aveva condannato il Malfi a corrispondere alla DeRonzo la somma di € 14.410,34 a titolo di risarcimentocontributivo; aveva rigettato le domande riconvenzionali delconvenuto; aveva rigettato la domanda di condanna ex art. 96c.p.c., avanzata dalla ricorrente; aveva dichiarato integralmentecompensate le spese di lite.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Torino respingeva l’appello principale proposto dal Malficontro la suddetta sentenza di primo grado; in accoglimentodell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], condannava ilMalfi a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] le spese del primo grado, comeliquidate; condannava, altresì, il Malfi a rimborsare alla DeRonzo le spese del secondo grado, come liquidate.3.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) l’esito del primo grado di giudizio; b) una sintesi dei motividell’appello principale del Malfi; c) che la lavoratrice appellata,oltre ad eccepire l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nelmerito dell’impugnazione principale, aveva chiesto, in viad’appello incidentale, la riforma della sentenza di prime curenella parte in cui aveva compensato integralmente le speNusmee rod rie gistro generale 12517/2023Numero sezionale 1992/2026lite pur a fronte della totale soccombenza del convenuto;N udm)e roc hdi era ccolta generale 20120/2026l’INPS si era costituito evidenziando di essere stato estromessDoat a pubblicazione 16/06/2026dal processo e di non essere stato avanzato sul punto alcunmotivo d’appello.4.

Tanto premesso, la Corte d’appello, superata l’eccezioned’inammissibilità dell’appello principale sollevata dalla DeRonzo, riteneva che non poteva essere accolto il primo motivodell’appello principale con il quale il Malfi lamentava che il primogiudice aveva pronunciato una sentenza insanabilmente nulla,non essendone stata data lettura del dispositivo.5.

Secondo la Corte, era infondato anche il secondo motivodello stesso appello con il quale si addebitava al Tribunale diaver reso una decisione priva di effettiva e sufficientemotivazione su taluni snodi decisivi della vertenza.6.

La Corte giudicava infondato il corposo e articolatissimo(e, perciò, difficilmente leggibile) terzo motivo dell’appelloprincipale, con il quale si lamentava che il primo giudice avevaritenuto che i fatti di causa fossero pacifici e incontestati(nonostante, invece, le specifiche contestazioni contenute nellescritture di primo grado), e omesso immotivatamente sia diaccogliere le istanze di ammissione delle prove orali e diacquisizione documentale (vulnerando il diritto di difesa delconvenuto) sia di sospendere il processo visto l’esitopregiudiziale e risolutivo di quello penale ‘parallelo’ iscritto al n.841/19 del Tribunale di Vercelli (che nell’ambito della medesimavicenda, lo vedeva imputato, tra gli altri, dei delitti ex artt. 612-bis e 629 c.p.), mancando così di valutare le prove ivi raccolte,e, anzi, erroneamente valorizzando, quanto alle mansioni e allaqualificazione del presunto debito retributivo e contributivo, laNumero registro generale 12517/2023relazione del c.t. del P.M., nonostante fosse priva di efficaceN umero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/2026valore probatorio e affetta da varie imprecisioni contabili.

Data pubblicazione 16/06/20267.

La Corte territoriale disattendeva il motivo dell’appelloprincipale con il quale ci si doleva che il primo giudice avevarigettato le domande riconvenzionali sull’assunto, per il Malfiinfondato, della loro mancata prova, nonostante le intollerabililacune e le incompletezze istruttorie dell’accertamentogiudiziale.8.

Infine, la Corte accoglieva l’appello incidentale dellalavoratrice circa la compensazione totale delle spese del primogrado.9.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.10.

Resiste l’intimata con controricorso e successivamemoria.11.

Per l’INPS è stata depositata procura in favore deidifensori indicati in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente “aggredisce ilragionamento del Collegio di cui ai punti del secondo motivo diappello, sopra richiamati con i nn.1) – cfr. cpv.

5.1. della impugnata sentenza, pagina 7.2) – cfr. cpv. 5.2 dell’impugnata sentenza, pagina 11.3) – cfr. cpv. 5.2 dell’impugnata sentenza, pagina 11.Numero registro generale 12517/2023Per violazione/falsa applicazione di norme di diritto 360 n. 3 –N umero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/2026segnatamente all’applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c.”.

Data pubblicazione 16/06/20262.

“Con il secondo motivo si prova la resistenza delragionamento del Collegio sul terzo motivo di appello, soprarichiamato con il n. 4) – cfr. cpv.

6.2. della gravata sentenza,pagina 13.Per violazione/falsa applicazione di norme di diritto 360 n. 3 –segnatamente all’applicazione dell’art. 115 e 116 Cpc.”.3.

“Con il terzo motivo di ricorso si prova la resistenza delragionamento del Collegio sul quinto motivo di appello, soprarichiamato con il n. 5) – cfr. cpv.

6.4. della gravata sentenza,pagina 16 e ss.

Per violazione/falsa applicazione di norme didiritto 360 n. 3 – segnatamente all’applicazione dell’art. 115 e116 Cpc.”.4.

“Con il quarto motivo di ricorso si passa a scrutinare ilsesto motivo di appello, sopra richiamato con n. 6) – cfr. cpv. 7della gravata sentenza, pagina 20 e ss.

Per violazione/falsaapplicazione di norme di diritto 360 n. 3 – segnatamenteall’applicazione dell’art. 115 e 116 Cpc.”.5.

I quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamenteper evidente connessione, sono inammissibili.6.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti(così ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 13796/2023).Inoltre, è costante nella giurisprudenza di legitNtiummeirto àre gistro generale 12517/2023Numero sezionale 1992/2026l’affermazione che il motivo di ricorso per cassazione con Niul mqeuroa dli era ccolta generale 20120/2026si denunci violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.

Dèat a pubblicazione 16/06/2026ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondoil suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore, oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensure è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, delc.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità suo vizi di motivazione (v., tra le tante,Cass. n. 20751/2022; n. 31510/2021; n. 15727/2022; Sez. un.n. 20867/2020).Giova, infine, ricordare che sono riservate al giudice delmerito l’interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute alla formazione del proprio convincimento (in talsenso, ad es., Cass. n. 5732/2022).7.

Ebbene, tutti i motivi di ricorso, che peraltro fannoesclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c., sono formulati in chiaro contrasto con i suespostiprincipi di diritto, in quanto la violazione o la falsa applicazione,Numero registro generale 12517/2023nel contempo, dell’art. 115 e 116 c.p.c. non è mai dedotta neNi umero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/2026termini in cui è ammissibile in questa sede di legittimità.

Data pubblicazione 16/06/20267.1.

Nota, inoltre, il Collegio che in nessuna delle censurein esame è denunciata la violazione o la falsa applicazionedell’art. 115, comma primo, c.p.c. dal punto di vista del principiodella non specifica contestazione.7.2.

Del resto, le doglianze non risultano affatto chiare.

Inparticolare, non è dato comprendere cosa intenda significare ilricorrente quando assume: “Con il secondo motivo di ricorso siprova la resistenza del ragionamento del Collegio sul terzomotivo di appello …” e, analogamente, “Con il terzo motivo diricorso si prova la resistenza del ragionamento del Collegio sulquinto motivo di appello …”.8.

Infine, come ben risulta dall’esteso svolgimento diognuna delle quattro censure (cfr. pagg. 8-18 per il primomotivo; pagg. 18-27 per il secondo; pagg. 27-35 per il terzo, epagg. 35-41 per il quarto), esse mirano in realtà ad unacompleta (quanto obiettivamente confusa) rivisitazione dellerisultanze processuali (non consentita in questa sede dilegittimità: cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 34476/2019).9.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.9.1.

Nulla va disposto quanto alle spese rispetto all’INPS,che non ha svolto difese in questa sede di legittimità.

P.Q.MNumero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilData pubblicazione 16/06/2026ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed in € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMAURA SALANDIN;2026 - controricorrente -1992 nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 6/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 497/2022;Numero registro generale 12517/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/202622/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUIGDIat a pubblicazione 16/06/2026CASO.1. Con sentenza n. 152/2022 il Tribunale di Vercelli avevacosì provveduto: aveva dichiarato l’estromissione dell’INPS;aveva condannato il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondereall’attrice [OSCURATO:PERSONA] l’importo lordo di € 6.323,76dovuto per differenze retributive e spettanze di fine rapporto dilavoro subordinato dal settembre 2011 sino al 31 dicembre2015, quale collaboratrice domestica livello B CCNLcolf/badanti; aveva condannato il Malfi a corrispondere alla DeRonzo la somma di € 14.410,34 a titolo di risarcimentocontributivo; aveva rigettato le domande riconvenzionali delconvenuto; aveva rigettato la domanda di condanna ex art. 96c.p.c., avanzata dalla ricorrente; aveva dichiarato integralmentecompensate le spese di lite.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Torino respingeva l’appello principale proposto dal Malficontro la suddetta sentenza di primo grado; in accoglimentodell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], condannava ilMalfi a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] le spese del primo grado, comeliquidate; condannava, altresì, il Malfi a rimborsare alla DeRonzo le spese del secondo grado, come liquidate.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) l’esito del primo grado di giudizio; b) una sintesi dei motividell’appello principale del Malfi; c) che la lavoratrice appellata,oltre ad eccepire l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nelmerito dell’impugnazione principale, aveva chiesto, in viad’appello incidentale, la riforma della sentenza di prime curenella parte in cui aveva compensato integralmente le speNusmee rod rie gistro generale 12517/2023Numero sezionale 1992/2026lite pur a fronte della totale soccombenza del convenuto;N udm)e roc hdi era ccolta generale 20120/2026l’INPS si era costituito evidenziando di essere stato estromessDoat a pubblicazione 16/06/2026dal processo e di non essere stato avanzato sul punto alcunmotivo d’appello.4. Tanto premesso, la Corte d’appello, superata l’eccezioned’inammissibilità dell’appello principale sollevata dalla DeRonzo, riteneva che non poteva essere accolto il primo motivodell’appello principale con il quale il Malfi lamentava che il primogiudice aveva pronunciato una sentenza insanabilmente nulla,non essendone stata data lettura del dispositivo.5. Secondo la Corte, era infondato anche il secondo motivodello stesso appello con il quale si addebitava al Tribunale diaver reso una decisione priva di effettiva e sufficientemotivazione su taluni snodi decisivi della vertenza.6. La Corte giudicava infondato il corposo e articolatissimo(e, perciò, difficilmente leggibile) terzo motivo dell’appelloprincipale, con il quale si lamentava che il primo giudice avevaritenuto che i fatti di causa fossero pacifici e incontestati(nonostante, invece, le specifiche contestazioni contenute nellescritture di primo grado), e omesso immotivatamente sia diaccogliere le istanze di ammissione delle prove orali e diacquisizione documentale (vulnerando il diritto di difesa delconvenuto) sia di sospendere il processo visto l’esitopregiudiziale e risolutivo di quello penale ‘parallelo’ iscritto al n.841/19 del Tribunale di Vercelli (che nell’ambito della medesimavicenda, lo vedeva imputato, tra gli altri, dei delitti ex artt. 612-bis e 629 c.p.), mancando così di valutare le prove ivi raccolte,e, anzi, erroneamente valorizzando, quanto alle mansioni e allaqualificazione del presunto debito retributivo e contributivo, laNumero registro generale 12517/2023relazione del c.t. del P.M., nonostante fosse priva di efficaceN umero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/2026valore probatorio e affetta da varie imprecisioni contabili. Data pubblicazione 16/06/20267. La Corte territoriale disattendeva il motivo dell’appelloprincipale con il quale ci si doleva che il primo giudice avevarigettato le domande riconvenzionali sull’assunto, per il Malfiinfondato, della loro mancata prova, nonostante le intollerabililacune e le incompletezze istruttorie dell’accertamentogiudiziale.8. Infine, la Corte accoglieva l’appello incidentale dellalavoratrice circa la compensazione totale delle spese del primogrado.9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.10. Resiste l’intimata con controricorso e successivamemoria.11. Per l’INPS è stata depositata procura in favore deidifensori indicati in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente “aggredisce ilragionamento del Collegio di cui ai punti del secondo motivo diappello, sopra richiamati con i nn.1) – cfr. cpv. 5.1. della impugnata sentenza, pagina 7.2) – cfr. cpv. 5.2 dell’impugnata sentenza, pagina 11.3) – cfr. cpv. 5.2 dell’impugnata sentenza, pagina 11.Numero registro generale 12517/2023Per violazione/falsa applicazione di norme di diritto 360 n. 3 –N umero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/2026segnatamente all’applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c.”. Data pubblicazione 16/06/20262. “Con il secondo motivo si prova la resistenza delragionamento del Collegio sul terzo motivo di appello, soprarichiamato con il n. 4) – cfr. cpv. 6.2. della gravata sentenza,pagina 13.Per violazione/falsa applicazione di norme di diritto 360 n. 3 –segnatamente all’applicazione dell’art. 115 e 116 Cpc.”.3. “Con il terzo motivo di ricorso si prova la resistenza delragionamento del Collegio sul quinto motivo di appello, soprarichiamato con il n. 5) – cfr. cpv. 6.4. della gravata sentenza,pagina 16 e ss. Per violazione/falsa applicazione di norme didiritto 360 n. 3 – segnatamente all’applicazione dell’art. 115 e116 Cpc.”.4. “Con il quarto motivo di ricorso si passa a scrutinare ilsesto motivo di appello, sopra richiamato con n. 6) – cfr. cpv. 7della gravata sentenza, pagina 20 e ss. Per violazione/falsaapplicazione di norme di diritto 360 n. 3 – segnatamenteall’applicazione dell’art. 115 e 116 Cpc.”.5. I quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamenteper evidente connessione, sono inammissibili.6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti(così ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 13796/2023).Inoltre, è costante nella giurisprudenza di legitNtiummeirto àre gistro generale 12517/2023Numero sezionale 1992/2026l’affermazione che il motivo di ricorso per cassazione con Niul mqeuroa dli era ccolta generale 20120/2026si denunci violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. Dèat a pubblicazione 16/06/2026ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondoil suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore, oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensure è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, delc.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità suo vizi di motivazione (v., tra le tante,Cass. n. 20751/2022; n. 31510/2021; n. 15727/2022; Sez. un.n. 20867/2020).Giova, infine, ricordare che sono riservate al giudice delmerito l’interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute alla formazione del proprio convincimento (in talsenso, ad es., Cass. n. 5732/2022).7. Ebbene, tutti i motivi di ricorso, che peraltro fannoesclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c., sono formulati in chiaro contrasto con i suespostiprincipi di diritto, in quanto la violazione o la falsa applicazione,Numero registro generale 12517/2023nel contempo, dell’art. 115 e 116 c.p.c. non è mai dedotta neNi umero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/2026termini in cui è ammissibile in questa sede di legittimità. Data pubblicazione 16/06/20267.1. Nota, inoltre, il Collegio che in nessuna delle censurein esame è denunciata la violazione o la falsa applicazionedell’art. 115, comma primo, c.p.c. dal punto di vista del principiodella non specifica contestazione.7.2. Del resto, le doglianze non risultano affatto chiare. Inparticolare, non è dato comprendere cosa intenda significare ilricorrente quando assume: “Con il secondo motivo di ricorso siprova la resistenza del ragionamento del Collegio sul terzomotivo di appello …” e, analogamente, “Con il terzo motivo diricorso si prova la resistenza del ragionamento del Collegio sulquinto motivo di appello …”.8. Infine, come ben risulta dall’esteso svolgimento diognuna delle quattro censure (cfr. pagg. 8-18 per il primomotivo; pagg. 18-27 per il secondo; pagg. 27-35 per il terzo, epagg. 35-41 per il quarto), esse mirano in realtà ad unacompleta (quanto obiettivamente confusa) rivisitazione dellerisultanze processuali (non consentita in questa sede dilegittimità: cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 34476/2019).9. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.9.1. Nulla va disposto quanto alle spese rispetto all’INPS,che non ha svolto difese in questa sede di legittimità. P.Q.MNumero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 20120/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilData pubblicazione 16/06/2026ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed in € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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