CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 20751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21273/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, Via G. Bettolo n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Sez. I - RG 21273/ 2017 camera di consiglio 18.1.2022 rappresenta e difende giuste procure speciali per [OSCURATO:PERSONA] - Rep.n. 7375 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n.7376 del 15/10/2021; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2415/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con tre distinti atti di citazione [OSCURATO:PERSONA], Lorena, Laura, Arianna ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione ai decreti ingiuntivi pronunciati nei loro confronti su ricorsi depositati rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi sono stati riuniti e decisi dal Tribunale di Roma, il quale ha respinto le proposte opposizioni. 2. — In sede di gravame la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado e revocato i decreti ingiuntivi pronunciati a fronte delle domande monitorie proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che i due assegni posti a fondamento delle pretese distintamente azionate risalivano ai giorni immediatamente precedenti al decesso del traente, [OSCURATO:PERSONA] (di cui erano eredi Sez. I - RG 21273/2017 camera di consiglio 18.1.2022 2 gli opponenti): ad un periodo, cioè, in cui doveva ritenersi essere significativamente compromessa la capacità di autodeterminarsi del sottoscrittore dei titoli. 3. — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduta a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, hanno proposto un primo ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno impugnato la stessa sentenza con un secondo ricorso per cassazione notificato ad [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con distinti controricorsi tutti gli intimati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — I due ricorsi presentano lo stesso contenuto. Col primo motivo è lamentata la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. E' rilevato che in data 20 maggio 2012, successivamente al deposito della sentenza di primo grado, era deceduta in [OSCURATO:PERSONA], di cui erano eredi legittimi il marito [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA]. Viene esposto che l'atto di citazione di appello era stato notificato solo a quest'ultima e che nel corso del giudizio non era stata formulata alcuna istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro erede. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.p.c. e la carenza di motivazione. Si sostiene che correttamente il consulente d'ufficio aveva ritenuto decisiva la sottoscrizione delle diverse dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] ai fini del consenso informato. Viene dedotto che la Corte di appello aveva giustificato la riforma della pronuncia di primo grado Sez. I - RG 21273/2017 camera di consiglio 18.1.2022 3 «utilizzando le medesime conclusioni con le quali il giudicante di prime cure aveva rigettato le opposizioni» e che non risulterebbe pertanto chiara la motivazione posta a fondamento della revisione totale della decisione assunta dal Tribunale. Col terzo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché la carenza di motivazione. Si osserva che «il ragionamento del giudice appellato è stato ineccepibile, ove ha privilegiato le risultanze peritali alle risposte del testimone, soggetto che frequentava l'abitazione del de cuius in momenti differenti e senza soluzione di continuità». La censura investe la valorizzazione di una deposizione testimoniale da cui la Corte di merito aveva tratto riscontri quanto all'incapacità di [OSCURATO:PERSONA]. 2. — Non ricorre l'eccepita inammissibilità del ricorso notificato ad [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero, infatti, che in forza del principio di consumazione dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto ricorso per cassazione può proporne un altro, in pendenza del termine per impugnare, solo quando il primo ricorso sia viziato ed il successivo miri a sostituire il precedente, dovendo altrimenti il secondo ricorso essere considerato inammissibile (Cass. 12 aprile 2011, n. 8306; Cass. 26 settembre 2005, n. 18756), è altrettanto vero che l'attività processuale svolta dai ricorrenti è consistita, in pratica, nell'instaurazione del contradittorio sull'impugnazione nei confronti di una parte del giudizio di appello cui il ricorso per cassazione non era stato ancora notificato: con la notifica di un distinto, ma identico, atto di impugnazione la parte ricorrente ha in sintesi realizzato un effetto equivalente a quello che avrebbe dovuto attuarsi estendendo la notifica del primo ricorso ad [OSCURATO:PERSONA]. Non si è trattato, Sez. I - RG 21273/2017 camera di consiglio 18.1.2022 4 dunque, dell'introduzione di una seconda impugnazione, ma del sostanziale reimpiego della prima nei confronti di una parte cui questa non era stata notificata. 3. — Il primo motivo è inammissibile. La parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere non solo di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche di documentare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione (Cass. 18 ottobre 2001, n. 12740; Cass. 12 giugno 2006; più di recente cfr. Cass. 18 luglio 2019, n. 19400). Nel corpo del motivo ci si limita ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il marito di [OSCURATO:PERSONA] e si richiama, a tal fine, una dichiarazione di successione che non si deduce, però, sia stata prodotta nel corso del giudizio di merito. Il mezzo di censura si rivela, così, carente della necessaria specificità, in quanto non reca menzione degli elementi probatori che si dovrebbero prendere in considerazione per procedere all'integrazione del contraddittorio (incombente, questo, che del resto gli stessi istanti affermano non essere stato nemmeno sollecitato dalle parti nel corso del giudizio di merito). 4. — Il secondo motivo è pure inammissibile. Esso si risolve in una non consentita revisione del giudizio di fatto demandato al giudice del merito. Si rammenta, al riguardo, che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art.360, n. 3 c.p.c., ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che Sez. I- RG 212 73/ 201 7 camera di consiglio 18.1.2022 5 sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n. 4 c.p.c., i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348). In particolare, l'onere di specificità dei motivi, sancito dalla norma testé richiamata, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). Né può farsi questione del vizio di motivazione, giacché, come è noto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, «a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054): nella fattispecie, invece, si dibatte del valore che avrebbe dovuto essere conferito a questa o a quella emergenza istruttoria. Ed è da aggiungere che il giudice di appello compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d'impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza di primo grado (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28487): ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale è in altri termini sufficiente il riferimento alle ragioni in Sez. I - RG 21273/2017 camera di consiglio 18.1.2022 6 ( fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l'atto di appello avverso la sentenza, di segno opposto, resa dal primo giudice, non essendo necessaria altresì la compiuta esposizione della motivazione data dal medesimo primo giudice e l'esplicita esternazione delle ragioni del dissenso da quella motivazione, poiché tale dissenso risulta implicitamente dal confronto tra le due sentenze (Cass. 17 giugno 2003, n. 9670). 5. — E' infine inammissibile il terzo motivo. Del vizio motivazionale si è appena detto. Quanto alla denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c., è sufficiente osservare che siffatta doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato — in assenza di diversa indicazione normativa — secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867). Il mezzo di ricorso non risulta essere stato svolto nei termini che si sono indicati. 6. — Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la pronuncia sulle spese, regolata dal principio di soccombenza. Sez. I - RG 21273/2017 camera di consiglio 18.1.2022 7 r WW‘>4.9.1 P.Q.M. La Corte dichiara i due ricorsi inammissibili; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura testé indicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore imp