CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 20817/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-PISA,2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 707/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16739/2022Numero di raccolta generale 20817/2026Data pubblicazione 19/06/20261. Con sentenza n. 369/2019 il Tribunale di Livorno, inaccoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]all’ordinanza ingiunzione n. 350/2018, aveva annullato dettaordinanza, condannando l’I.T.L. a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] lespese di lite, come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Firenze, in accoglimento dell’appello proposto dall’IspettoratoTerritoriale del lavoro di Livorno-Pisa, sede di Livorno –Direzione territoriale del lavoro di Firenze contro la suddettasentenza e in sua totale riforma, respingeva il ricorso propostodavanti al Tribunale di Livorno da [OSCURATO:PERSONA], in proprioe quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., condannandol’appellato al pagamento delle spese del doppio grado digiudizio, come liquidate per ogni grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) che dal rapporto di illecito amministrativo del 13.6.2015 dellaDirezione territoriale del lavoro si evinceva che, in data24.5.2015, alle ore 21,10, era stato effettuato un accessopresso il ristorante [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA], della Volvers.r.l., con legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; b) che intale occasione erano stato trovate intente a lavorare quattropersone, in abbigliamento da lavoro: [OSCURATO:PERSONA] (intento acucinare), [OSCURATO:PERSONA] (quale lavapiatti), [OSCURATO:PERSONA](cameriere), [OSCURATO:PERSONA] (aiuto cuoco); lavoratori chedichiaravano agli ispettori di svolgere prestazioni di lavoroaccessorio e di essere pagati con voucher; c) che gli ispettoriavevano effettuato un immediato controllo delle comunicazionidi attivazione dei voucher che non risultavano essere stateNumero registro generale 16739/2022effettuate alle ore 21,10 (momento dell’inizio dell’accesso);N umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026comunicazioni che comparivano solo nel corsDoat a pubblicazione 19/06/2026dell’accertamento ispettivo (infatti, risultavano effettuate tra le21.18 e le 21.35); d) che, stante tale situazione, gli ispettoriconcludevano che – ritenuta l’assenza di comunicazioni – ilavoratori in questione andavano considerati lavoratori “a nero”(il datore di lavoro aveva dichiarato di non sapere i motivi percui le stesse fossero state inviate dopo l’accesso); e) che converbale del 4.8.2015 veniva richiesta dalla DTL al datore dilavoro documentazione varia; f) che con verbale unico diaccertamento DTL/INPS/INAIL dell’1.10.2015 si dichiaravanoconclusi gli accertamenti e si effettuava la diffida e lanotificazione dell’illecito amministrativo; g) che risultava,sempre dagli atti, l’emissione di un’ordinanza ingiunzione indata 16.1.2019 in cui venivano rilevate le varie infrazioni conapplicazione delle relative sanzioni (per l’importo complessivo di€ 18.384,90), ovverosia: - sanzione per mancata consegna allavoratore di una copia della comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro (art. 4 bis, comma 2, d.l.vo 181/2000 esuccessive modificazioni); - sanzione per omessa registrazionedei nominativi di detti lavoratori nel libro unico (art. 39, commi1 e 2, d.l. n. 112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008); - sanzioneper non aver comunicato al centro per l’impiego l’instaurazionedel rapporto di lavoro entro il giorno antecedente a quello diinstaurazione del rapporto medesimo (art. 3, comma 3, d.l. n.12/2002, convertito dalla L. n. 73/2002 e successivemodificazioni).4. La Corte riferiva ancora: I) quanto considerato e decisodal Tribunale; II) i motivi dell’appello proposto dall’Ispettoratoterritoriale del lavoro di Livorno-Pisa, sede di Livorno –Numero registro generale 16739/2022Direzione territoriale del lavoro di Firenze; III) le difese e leN umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026eccezioni dell’appellato nella duplice qualità suddetta. Data pubblicazione 19/06/20265. Tutto ciò premesso, la Corte territoriale, nel giudicarefondato l’appello, osservava preliminarmente che la fattispecieconcreta ricadeva sotto la disciplina di cui al d.l.vo n. 276/2003in vigore sino al 24.6.2015 (prima dell’entrata in vigore deld.l.vo n. 81/2015), trattandosi di violazioni acclarate inrelazione a prestazioni di lavoro svolte nelle giornatedell’accesso ispettivo in data 24.5.2015.5.1. Trascritti in particolare gli artt. 70 e 72 dell’ora cit.d.lgs. n. 276/2003, in tema di prestazioni di lavoro accessorio,riconosceva la Corte che effettivamente tale normativa nullacontemplava in termini sanzionatori per l’ipotesi di anomalienell’instaurazione e nello svolgimento di siffatta tipologia dirapporto, con particolare riferimento alla asserita conversione.5.2. Era, tuttavia, vero che, nella specie, diversamente daquanto affermato nella sentenza allora impugnata, gli ispettorinon avevano operato una conversione del rapporto con voucherin un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,limitandosi a dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro“a nero” per una sola giornata (quella dell’accesso; e chel’accertamento riguardasse una sola giornata per la Corte sievinceva dall’entità esigua dell’imponibile evaso rilevato: €48,00 per ciascun lavoratore). Rilevava, quindi, la Corte che ledifese della parte appellata non apparivano propriamentepertinenti, atteso che si incentravano essenzialmente sul temadella conversione del rapporto lavorativo.5.3. Quanto, poi, alla natura del rapporto, per la Cortedoveva ritenersi che la conclusione degli ispettori che quelNumero registro generale 16739/2022rapporto lavorativo per la giornata in questione non potesse cheN umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026qualificarsi in termini di lavoro subordinato irregolare trovavDaat a pubblicazione 19/06/2026una sua spiegazione nell’insieme di alcune circostanze di fattoche passava ad esaminare.6. Infine, alla Corte appariva infondata l’eccezione ditardività della notifica della contestazione dell’illecitoamministrativo.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e successivamemoria.8. Resiste l’intimato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “Contrastoirriducibile tra le affermazioni contenute in motivazione edillogicità della stessa ex art. 360 co. 1 n. 4”. Deducono che: LaCorte di Appello di Firenze nella parte motiva del proprio“decisum” ha dapprima concluso nel senso che il giudice diprime cure aveva errato a ritenere che gli ispettori avesserooperato la conversione dei rapporti a voucher in rapporti dilavoro subordinato, in quanto gli stessi si erano limitati aconsiderare che i lavoratori avevano solo lavorato a nero peruna giornata.Dopodiché, nel passaggio immediatamente successivo, hatestualmente scritto: “… deve ritenersi che la conclusionedegli ispettori che quel rapporto lavorativo per lagiornata non potesse che qualificarsi in termini di lavoroNumero registro generale 16739/2022subordinato irregolare trova una spiegazione nell’insieme dNi umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026alcune circostanze di fatto …” Data pubblicazione 19/06/2026Effettuando in tal modo affermazioni talmente inconciliabilied in contrasto tra di loro, da non consentire di capire le effettiveragioni del decisum e, comunque, tali da rendere la motivazionepriva di senso logico .2. Il motivo è privo di qualsiasi fondamento.3. Alcun “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” (secondo la definizione delineata anzitutto inCass., Sez. un. n. 8053/2014 e, più di recente, ribadita nellamotivazione di Sez. un. n. 5792/2024) è riscontrabile neipassaggi motivazionali cui i ricorrenti si riferiscono.4. All’opposto, in quella parte di motivazione, già riassuntain narrativa (ma v. in extenso pagg. 5-6 dell’impugnatasentenza), è ben espressa la ratio decidendi in primo luogo indiritto dei giudici di secondo grado; ratio decidendi che iricorrenti in sostanza non colgono anche negli ulteriori motivi diricorso.5. Anche ai fini del successivo scrutino di tali censure, giovapremettere che il Titolo VII del d.lgs. n. 276/2003 (c.d. leggeBiagi), “Tipologie contrattuali a progetto e occasionali”, nel CapoII, rubricato “Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese daparticolari soggetti”, all’art. 70 trascritto in sentenza dalla Cortedi merito, sotto la rubrica “Definizioni e campo di applicazione”,specifica(va) al comma 1 che: “Per prestazioni di lavoroaccessorio si intendono attività lavorative (n.d.r.: “di naturameramente occasionale” si diceva nel testo c.d. storico, ma taliparole erano state espunte già dall’art. 7, comma 2, d.l. n.76/2013, n. 76, conv. con mod. nella l. n. 99/2013) che nonNumero registro generale 16739/2022danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, aN umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solareDa,t a pubblicazione 19/06/2026annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indiceISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degliimpiegati intercorsa nell’anno precedente”, con le ulterioriprecisazioni contenute nel seguito del testo di tale articolo.Il successivo art. 71, che individuava i “Prestatori di lavoroaccessorio”, era stato abrogato già dall’art. 22, comma 4, d.l.n. 112/2008 (conv. con mod. nella L. n. 133/2008).L’art. 72 d.lgs. n. 276/2003 (pure trascritto in sentenzadalla Corte d’appello), sotto la rubrica “Disciplina del lavoroaccessorio”, regola(va) essenzialmente il complesso sistema dipagamento del compenso del “prestatore di lavoro accessorio”mediante “buoni orari” (c.d. vouchers).Completavano tale peculiare normativa gli artt. 73 e 74stesso decreto.Detta normativa è stata, poi, integralmente abrogata (conl’eccezione dell’art. 74) dall’art. 55, comma 1, lett. d), d.lgs. 15giugno 2015; sicché la Corte di merito ha opportunamente postoin luce che la stessa era ancora in vigore all’atto dell’accessoispettivo del 24.5.2015, visto che le violazioni contestate siriferivano solo a quel giorno.6. Venendo, allora, al vizio motivazionale denunciato nelprimo motivo di ricorso, come già accennato in narrativa, laCorte d’appello ha osservato che: “Tale normativa, nelprevedere l’istituto del lavoro accessorio, nulla effettivamentecontemplava in termini sanzionatori per l’ipotesi di anomalieNumero registro generale 16739/2022nell’instaurazione e nello svolgimento di siffatta tipologia dNi umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026rapporto, con particolare riferimento alla asserita conversioneD”a.t a pubblicazione 19/06/2026Ed è alla luce di tale rilievo in diritto che è da leggersi ilpassaggio immediatamente seguente in cui la Corte haconstatato in fatto: “E’ tuttavia vero che, nella specie,diversamente da quanto affermato in sentenza, gli Ispettori nonavevano operato una conversione del rapporto con voucher inun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,limitandosi a dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro“a nero” per una sola giornata (quella dell’accesso; chel’accertamento riguardasse solo quella giornata si evincedall’entità esigua dell’imponibile evaso rilevato: € 48,00, perciascun lavoratore)”.A sua volta, quest’ultimo rilievo è da considerare inrelazione alla ricostruzione fattuale che, come pure riportato innarrativa, la Corte d’appello aveva più compiutamentepremesso alla propria valutazione del caso, e, segnatamente,nel punto in cui era stato evidenziato che, stante la mancatacomunicazione di attivazione di voucher al momento dell’iniziodel loro accesso, gli ispettori avevano concluso appunto che ilavoratori in questione andavano considerati lavoratori “anero” (v. pag. 2 dell’impugnata sentenza).6.1. In altre parole, la Corte d’appello, a fronte di decisionedi primo grado che aveva sostenuto “che nessuna normaprevedeva per l’omissione contestata la conversione delrapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”v. secondo cpv. a pag. 3 della sua sentenza), ha intesorimarcare che gli ispettori non avevano in realtà ritenuto essereoperante nella specie alcuna “conversione” legale dei rapporti inNumero registro generale 16739/2022questione, ma si erano limitati a constatare l’esistenza dNi umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026rapporti di lavoro “a nero”, vale a dire, irregolari. Data pubblicazione 19/06/2026Pertanto, la Corte ha aggiunto che: “… le difese di parteappellata appaiono non propriamente pertinenti, atteso che siincentrano essenzialmente sul tema della conversione delrapporto lavorativo”.6.2. In proposito, mette conto ricordare che lo stesso d.lgs.n. 276/2003 prevedeva sì in origine un caso di conversionelegale in rapporto “di lavoro subordinato a tempo indeterminatosin dalla data di costituzione del rapporto”, ma all’art. 69,comma 1 (per i “rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa instaurati senza l’individuazione di uno specificoprogetto, programma di lavoro o fase di esso”); oppure, sudomanda del lavoratore, “la costituzione di un rapporto dilavoro” alle dipendenze dell’utilizzatore, “con effetto dall’iniziodella somministrazione” all’art. 27, comma 1 (in caso di“somministrazione irregolare”); ma tanto appunto non inrelazione alla tipologia di rapporto occasionale accessorio.7. Rispetto, allora, alle sopra esaminate considerazionidella Corte territoriale non è in benché minimo contrasto lasuccessiva valutazione per cui: “Quanto alla natura di talerapporto, deve ritenersi che la conclusione degli Ispettori chequel rapporto lavorativo per la giornata in questione nonpotesse che qualificarsi in termini di lavoro subordinatoirregolare trova una sua spiegazione nell’insieme di alcunecircostanze di fatto”, che la Corte ha di seguito diffusamenteesposto.E’ di tutta evidenza, difatti, che questo passaggiomotivazionale esprime l’approvazione, non già di unaNumero registro generale 16739/2022conversione legale in senso tecnico dei rapporti lavorativi inN umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026questione (secondo lo schema in termini generali delineatDoat a pubblicazione 19/06/2026nell’art. 1424 c.c. in tema di “Conversione del contratto nullo”),che anzi la Corte ha esplicitamente escluso fosse stata ritenutadagli ispettori, bensì di una mera qualificazione degli stessirapporti come rapporti di lavoro di natura subordinata, sebbeneirregolari. Una qualificazione (sottesa alle diverse contestazionipoi compiutamente elevate con il verbale unico di accertamentodell’1.10.2015: v. pag. 2 della sentenza impugnata), secondo laCorte esatta, in base alle circostanze fattuali di seguito dallastessa esposte.8. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano:“Violazione e falsa applicazione art. 70 e 72 d.lgs. 276/03 esuccessive modificazioni e art. 3 d.l. 12/2012 e (conv. da l.73/2002), così come modificato dal decreto legge 23 dicembre2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio2014, n. 9, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3”. Secondo iricorrenti: “La sentenza impugnata, dopo aver evidenziato(correttamente) che la legge in materia di voucher nonprevedeva sanzioni di alcun tipo in caso di mancata(tempestiva) comunicazione di attivazione degli stessi, haritenuto che tale omissione fosse sufficiente ad integrare lafattispecie di lavoro nero ai fini dell’applicazione della relativamaxi sanzione.Quando al contrario, secondo la legge applicabile rationetemporis, la fattispecie puniva (e tutt’ora punisce)esclusivamente la mancata preventiva comunicazione agliorgani competenti di un rapporto di lavoro subordinato e non,invece, la mancata comunicazione di instaurazione di unNumero registro generale 16739/2022qualsiasi tipo di rapporto, anche di natura diversa da quelloN umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026subordinato”. Data pubblicazione 19/06/20269. Anche questo motivo è infondato.10. Giova premettere che l’art. 4, comma 1, lett. a), l. n.183/2010, ha previsto che il comma 3 dell’art. 3 d.l. n. 12/2002,conv. con mod. dalla l. n. 73/2002, e successive mod., fossesostituito, per quanto qui interessa, dal seguente: “3. Fermarestando l’applicazione delle sanzioni già previstedalla normativa in vigore, in caso di impiego dilavoratori subordinati senza la preventivacomunicazione di instaurazione del rapporto di lavoroda parte del datore di lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavoro domestico, si applicala sanzione amministrativa pecuniaria …”.E questa era la versione dell’art. 3, comma 3, d.l. n.12/2002, vigente all’atto dei fatti di cui è causa (tale previsione,invero, era stata in precedenza modificata rispetto al testooriginario: in proposito v. la motivazione di Cass., sez. lav., ord.30.4.2026, n. 11985).Come riportato in narrativa, infatti, tra le altre violazionicontestate vi era quella di non aver comunicato al Centro perl’impiego l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giornoantecedente a quello di instaurazione del rapporto medesimoappunto ex art. 3, comma 3, d.l. cit. in relazione alla giornatadel 24.5.2015.Invece, il d.l. n. 145/2013, conv. con mod. dalla l. n.9/2014, pure richiamato nella rubrica del motivo in esame, nullaha a che vedere con la fattispecie in esame.Numero registro generale 16739/202211. Tanto chiarito, come già rilevato in altra occasioneN, umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026l’ulteriore nuova versione dell’art. 3, comma 3, d.l. cit., “ancoDrat a pubblicazione 19/06/2026più chiaramente rispetto a quella originaria, fa esplicitoriferimento all’impiego di lavoratori subordinati” (v. di nuovo il§ 11. di Cass. n. 11895/2026 cit.).12. Erroneamente, tuttavia, i ricorrenti assumono che laCorte avrebbe ritenuto che la “mancata (tempestiva)comunicazione di attivazione” dei c.d. vouchers “fossesufficiente ad integrare la fattispecie di lavoro nero ai finidell’applicazione della relativa maxi sanzione”.Invero, un tale giudizio non si riscontra assolutamente nelragionamento decisorio della Corte d’appello.Al contrario, quest’ultima, come s’è visto nell’esaminare ilprimo motivo di ricorso, non ha posto in discussione che lenorme di cui era stata contestata la violazione, compresa quelladell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 nel testo vigente rationetemporis, esigessero la natura subordinata dei rapporti di lavoroin questione, sebbene irregolari.Ma la Corte distrettuale ha appunto condiviso dettaqualificazione dei rapporti nella specie già operata in sedeamministrativa, e non solo perché si trattava di “fattispecie dilavoro nero”.Più nello specifico, la Corte ha considerato che,“nell’assenza di alcuna ragione giustificativa della prestazioneresa in assenza di preventiva attivazione dei voucher”, non vierano “state dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] agli Ispettori cheabbiano spiegato in modo puntuale e specifico le ragioni per cuii voucher, quella sera, non furono attivati se non in corso diaccertamento” e che “il [OSCURATO:PERSONA], in quella sede, si limitò infattiNumero registro generale 16739/2022a riferire di non sapere i motivi della mancata attivazione”; iNl umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026che la Corte ha giudicato “effettivamente inverosimile”; hDaat a pubblicazione 19/06/2026aggiunto che neppure “alcuna giustificazione a tale fatto è statacomunque data in sede giudiziale”.Ha considerato, ancora, che “i lavoratori furono trovatiintenti a svolgere attività lavorativa in mansioni elementari eripetitive, proprie di un rapporto di lavoro subordinato, tuttimuniti di abbigliamento da lavoro evidentemente fornito daldatore di lavoro a seconda delle esigenze lavorative (ungrembiule di diverso colore, seconda delle mansioni: nero pertutti coloro che operavano in cucina; bianco per il lavapiatti;grigio per il cameriere)”.Ha ritenuto, infine, non decisivo in senso contrario: “… ilrilievo di parte appellata in relazione alla genuinità del lavorocome lavoro occasionale con voucher il fatto che, in tempipregressi, si era fatto ricorso a tale tipologia di lavoro, ancheper gli stessi lavoratori coinvolti nell’accertamento in questione;trattasi di circostanza di cui può prendersi atto, ma di per séirrilevante, non potendo trarsi dalla stessa la conclusione che,anche in quella giornata, ebbe a trattarsi di lavoro occasionale”.13. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: “Violazionee falsa applicazione art. 2697 c.c., art. 2094 c.c. e art. 115 co.2, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3”. Deducono che: “[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli ispettori avessero fatto bene aconvertire le prestazioni a voucher nei relativi rapporti di lavorosubordinato, in quanto i prestatori svolgevano mansionielementari e ripetitive tipiche del lavoratore subordinato.Inserendo tra tali attività anche quella del cuoco e dell’aiutocuoco, che, al contrario, sono notoriamente mansioni cheNumero registro generale 16739/2022richiedono una particolare capacità, addestramento eN umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026professionalità, rispetto alle quali sarebbe stata necessaria Dlaat a pubblicazione 19/06/2026prova (completamente assente) della sussistenza degli elementicaratterizzanti il vincolo della subordinazione o quantomeno diuna serie univoca di elementi sussidiari”.14. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano: “Violazionee falsa applicazione art. 2697 c.c., art. 2094 c.c. e art. 115 e116 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3”. Deducono che:“La corte Fiorentina ha posto a base del proprio dictum, inrelazione alla prova della natura subordinata dei rapporti, dauna parte il fatto che il presunto trasgressore [OSCURATO:PERSONA] nonavesse saputo spiegare le ragioni per cui i voucher non eranostati attivati prima dell’inizio della prestazione lavorativa edall’altra lo svolgimento, da parte dei prestatori di lavoro, dimansioni (asseritamente) elementari, tipiche del rapporto dilavoro subordinato.accertate le modalità di svolgimento del rapporto, ha finito perutilizzare quali elementi della subordinazione o circostanzeassolutamente irrilevanti (come il fatto che il datore di lavoronon avesse saputo spiegare come mai i voucher non erano statitempestivamente attivati) o elementi certamente noncaratterizzanti tale vincolo, neanche quale insieme di elementiindiziari”.15. Tali due motivi, riassunti come sopra dagli stessiricorrenti, possono essere congiuntamente esaminati perconnessione, essendovi criticate parti dell’apprezzamentoprobatorio operato dalla Corte di merito (che è stato qui giàcompiutamente riportato nell’esaminare il secondo motivo).Numero registro generale 16739/2022Pure detti motivi sono privi di fondamento con rilevantNi umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026profili d’inammissibilità. Data pubblicazione 19/06/202616. In primo luogo, alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. èriscontrabile nell’impugnata sentenza in quanto, da un lato, iricorrenti neppure deducono che nel proprio giudizio la Corteterritoriale avrebbe illegittimamente invertito l’onere della provaincombente sull’amministrazione opposta, e, dall’altro, la stessaCorte risulta aver formato il proprio convincimento appunto inbase ad elementi di prova indotti in causa da dettaamministrazione, attrice in senso sostanziale.16.1. Inoltre, neanche può ritenersi violato l’art. 115,comma primo, c.p.c. perché la Corte d’appello si è certamenteavvalsa delle “prove proposte dalle parti”, non mancando diconsiderare – come si è visto – che gli appellati avevano allegatoche in tempi pregressi per gli stessi lavoratori si era fatto ricorsoalla tipologia del lavoro occasionale accessorio, ma giudicandotale circostanza di per sé irrilevante.Nell’ambito del terzo motivo i ricorrenti assumono di“evidenziare che la Corte ha ritenuto come notorio il fatto che iprestatori oggetto del verbale svolgessero tutti mansionielementari e ripetitive, anche il cuoco ([OSCURATO:PERSONA]) e l’aiutocuoco ([OSCURATO:PERSONA])” (così a pag. 24 del ricorso); ma – comeben risulta dal testo dell’impugnata sentenza – la Corted’appello neanche per implicito ha fatto ricorso al notorio epiuttosto ha valorizzato in proposito il dato che “i lavoratorifurono trovati intenti a svolgere attività lavorativa in mansionielementari e ripetitive, proprie di un rapporto di lavorosubordinato, tutti muniti di abbigliamento da lavoroevidentemente fornito dal datore di lavoro a seconda delleNumero registro generale 16739/2022esigenze lavorative …”; di talché non può reputarsi violato l’artN. umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026115, comma secondo, c.p.c. Data pubblicazione 19/06/202616.2. Quanto alla violazione dell’art. 116 c.p.c., secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondoil suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, primocomma, n. 5), solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consenteil sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così, ex multis,Cass., sez. un., n. 20867/2020, nonché Cass. n. 20751/2022;n. 15727; n. 31510/2021). Non possono, perciò, i ricorrentidenunciare ammissibilmente in questa sede (nel quarto motivo)la violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte valutato lemansioni svolte dai lavoratori in questioni “elementari eripetitive”.17. Entrambi i motivi in esame, infine, sono inammissibiliper la parte in cui vi si denuncia la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c.17.2. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte,infatti, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai qualiNumero registro generale 16739/2022inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinatoN umero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 20817/2026costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale Dialt a pubblicazione 19/06/2026sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al piùgenerale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo daparte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo allaqualificazione di uno specifico rapporto come subordinato oautonomo è censurabile ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteriidentificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art.2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c., allorché si proponga di criticare ilragionamento (necessariamente presuntivo) concernente lascelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentidenominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, chehanno indotto il giudice del merito ad includere il rapportocontroverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (in talsenso, tra le altre, Cass. n. 13701/2024; n. 22846/2022).17.1. Ebbene, ambedue i motivi in esame non sonoformulati con riferimento all’individuazione dei caratteriidentificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art.2094 c.c.; né sono formulati in base al mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c., a fronte di decisione di merito cheha evidentemente valorizzato un insieme di circostanze fattualiritenute indicative della natura subordinata dei rapporti di lavoroin questione.18. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, sono tenuti al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsNtoum pereo rre gistro generale 16739/2022Numero sezionale 2462/2026il ricorso, ove dovuto. Numero di raccolta generale 20817/2026Data pubblicazione 19/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.5.2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]