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CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24305/2026

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ta e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2783 - controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1829/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026Data pubblicazione 31/07/20261.

Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di NapoliNord, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso inopposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proposto da [OSCURATO:PERSONA].2.

Per quanto qui interessa, il Tribunale riferiva: I) che laricorrente, nell’opporsi al provvedimento del giudice delegato indata 22.1.2021, aveva rappresentato: a) di essere statadipendente della fallita società sino al 31.12.2013, e che ilrapporto, secondo la sua prospettazione, si era interrotto inseguito al sequestro di natura penale che aveva interessatol’azienda della società stessa, e che il licenziamento le fucomunicato dagli indicati amministratori giudiziari, poco dopo illoro insediamento; b) che, successivamente, in data26.11.2018, ella presentava domanda di ammissione al passivoex art. 93 l. fall., per l’importo di € 78.966,20, composto per €75.272,88 a titolo di TFR, maturato nell’ambito del rapporto dilavoro intercorso con la SIME dal 21.1.1999 al 31.12.2013, oltreal tasso legale sino alla dichiarazione di fallimento, pari ad €1.510,41, e alla rivalutazione monetaria, pari ad € 2.280,91; c)che la sua domanda veniva rigettata dagli organi dellaprocedura, in sede di verifica, in quanto sprovvista del relativoestratto contributivo, attestante la sussistenza del rapporto dilavoro subordinato e la durata dello stesso; d) che facevarilevare che l’esistenza di un valido rapporto di lavoro alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. poteva agevolmenteevincersi dalla lettera con cui gli amministratori giudiziari leavevano comunicato l’interruzione del rapporto in seguitoall’attuazione del provvedimento di sequestro; e) che ellaprecisava, inoltre, di aver prodotto, sin dalla fase di verifica, laNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026documentazione in dettaglio indicata in decreto; IIN)u mecroh dei r,a ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026costituitasi la curatela del fallimento, insistendo per il rigetto delricorso, era stata ammessa e poi assunta la prova testimonialerichiesta dalla ricorrente; III) che, nelle more, col deposito del14.9.2022, la ricorrente produceva in atti l’estratto contributivorelativo alla sua posizione previdenziale.4.

Tutto ciò premesso, il Tribunale rilevavapreliminarmente la tardività appunto della documentazionedepositata soltanto in data 14.9.2022 dalla ricorrente, eriteneva che la documentazione prodotta in allegato al ricorsonon appariva sufficiente a comprovare la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]5.

Passando, perciò, ad esaminare la prova testimonialeespletata, il Tribunale parimenti riteneva che l’istruttoriacompiuta non aveva offerto validi elementi, in quanto anzi lesue risultanze apparivano del tutto insufficienti.6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e successivamemoria.7.

Resiste il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazionedell’obbligo di astensione ex art. 51, 1° co n. 4 cpc in relazioneall’art. 360 1° co n. 3 e 4”.

Deduce che: “Preliminarmente, ilNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026provvedimento impugnato va censurato nella parte in cuiN iulm Deroo dtit r.a ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente del Collegioche ha deciso (e rigettato) la Ns. opposizione alla (denegata)ammissione al passivo del fallimento SIME, si sarebbe dovutoastenere ai sensi dell’art. 51 1° co. n. 4 cpc per aver conosciutola causa come Magistrato in altro grado del processo.

Ed infatti,posto che, come è pacifico, la opposizione ex art. 99 L.F. èconsiderata alla pari di una impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DiGiorgio era componente del Collegio del medesimo Tribunale diNapoli Nord che ebbe a dichiarare, con la sentenza n. 177/2015(che si produce) il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], anchequale giudice delegato nella procedura fallimentare: il tutto,quindi, nell’ambito di quello ben è a considerarsi come “altrogrado del processo”, tenuto conto che il provvedimento dirigetto della ammissione allo stato passivo costituisce partedella procedura fallimentare originata dalla sentenzadichiarativa di fallimento e la mancata astensione è,conseguentemente, causa di nullità del provvedimentoimpugnato”.2.

Il primo motivo è inammissibile.3.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è fermanel ritenere che l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cuiall’art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimentoemesso solo ove il componente dell’organo decidente abbia uninteresse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualitàdi parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, laviolazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo diricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza,qualsiasi incidenza, sulla regolare costituzione dell’organodecidente e sulla validità della decisione, con la conseguenzaNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026che la mancata proposizione di detta istanza nei terminNiu mee roc odi nra ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizioin sede di impugnazione quale motivo di nullità delprovvedimento (cfr. Cass. n. 5321/2026; Cass. n. 2270/2019;Cass. n. 21094/2017; Cass., sez. un., n. 1545/2017).4.

Ebbene, nello sviluppo della censura in esame laricorrente riconosce di non aver proposto istanza di ricusazionedel giudice suddetto, ma deduce che non era stato possibileproporla, in quanto, della mancata astensione e dellacomposizione del collegio giudicante, relativamente al Ns.provvedimento, si è venuti a conoscenza solo, ora,successivamente e tramite approfondite ricerche in cancelleriaper poter prendere visione della sentenza integrale, in quantoquella agli atti non riportava i componenti del Collegio – v’era insuo luogo un “omissis”) (così a pag. 6 del ricorso).5.

Tuttavia, secondo altro univoco indirizzo di questa Cortel’istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata nonoltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazionedell’art. 51, comma 2, c.p.c., atteso che la fattispeciecontemplata da tale norma – quella cioè in cui “al ricusante ènoto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa”– resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio cheil ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezionedell’avviso di udienza, in correlazione alla sua facoltà diconsultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria.

Peraltro,non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacitàdel giudice, la parte, che non abbia esercitato l’onere diricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, laviolazione dell’obbligo di astensione del giudice come motivo dinullità della sentenza (così da ultimo Cass., sez. 2, sent.Numero registro generale 582/202310.3.2026, n. 5364, che richiama nello stesso senso Cass. nN. umero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 24305/202616831/2022, Cass., sez. un., n. 55/1984).Data pubblicazione 31/07/20265.1.

Dunque, anche a voler accreditare l’assunto dellaricorrente secondo il quale inizialmente aveva potuto visionareun’esemplare della sentenza dichiarativa del fallimento in cuierano ‘coperti’ da omissis i nominativi dei componenti delcollegio che avevano preso parte a quella pregressa decisione,esso sarebbe ininfluente in quanto la ricorrente neppure allegainvece di non aver tempestivamente avuto conoscenza deigiudici che avrebbero deciso la sua opposizione allo statopassivo.6.

Solo per completezza di disamina, mette contoaggiungere che è assertivo, e non sostenuto da alcunprecedente di legittimità, l’assunto dell’obbligo di astensionedell’indicato magistrato, componente del collegiodell’opposizione allo stato passivo, perché egli avrebbe presoparte in un “altro grado del processo” ex art. 51, comma primo,n. 4), c.p.c. al collegio che aveva deciso la declaratoria delfallimento (v. in senso contrario per un caso simile nel §

2. dellamotivazione di Cass., sez. 6-1, n. 15878/2022).7.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Falsa ederronea applicazione dell’art. 99/2° co. n. 4 della leggefallimentare in relazione all’art. 360 n. 1 cpc”.

Si duole del fattoche il Tribunale “ha ritenuto la tardività del deposito del c.d.“estratto contributivo” INPS, per non essere stato depositatoinsieme all’atto introduttivo, sicché non poteva tenerseneconto”, in “rigida, intransigente e formalistica applicazione del2° comma dell’att. 99 L.F.”, che la ricorrente giudica “erroneain diritto” e che non poteva “plausibilmente essere condivisa”.Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/20268.

Il motivo è manifestamente infondato.

Numero di raccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/20269.

Il Tribunale dell’opposizione, come già accennato innarrativa, ha dato conto della documentazione che l’attualericorrente per cassazione aveva prodotto con il suo ricorso inopposizione e che, dopo l’assunzione della prova testimoniale,“col deposito del 14 settembre 2022, parte ricorrente producevain atti l’estratto contributivo relativo alla posizione previdenzialedella sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” (v. tra la facciata 2 e la facciata 3dell’impugnato decreto).Lo stesso Tribunale ha, quindi, considerato che:“Preliminarmente va rilevata la tardività della documentazionedepositata soltanto in data 14 settembre 2022 dalla ricorrente(estratto contributivo INPS).

Come è noto, infatti, nelleopposizioni allo stato passivo il ricorrente è tenuto, a pena didecadenza, già con l’atto introduttivo ad indicare i mezzi diprova di cui intende avvalersi e a produrre la documentazionedi cui intende avvalersi.

Ne consegue che il Tribunale non puòtenere conto della documentazione prodotta tardivamente”.10.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, talestatuizione è perfettamente conforme ad una consolidatagiurisprudenza di questa Corte, anche di recente confermata.In particolare, l’art. 99, comma secondo, n. 4), l. fall., comenovellato e nella versione applicabile ratione temporis in causa,prevede che il ricorso in opposizione “deve contenere … a penadi decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabilid’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cuiil ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”.Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026Dunque, in materia di opposizione allo stato Npuamsersoi dvi ora ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre idocumenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a penadi decadenza, dalla l. fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cuiinosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottrattaalla disponibilità delle parti (così ex plurimis, di recente, Cass.n. 23074/2025, che richiama Cass. n. 25174/2015 e15037/2016).E in proposito è stato specificato che: “Il giudizio diopposizione allo stato passivo ha una disciplina propria e diversada quella del processo ordinario di cognizione, tanto da nonpoter essere qualificato come un appello, nonostante la suanatura impugnatoria.Trattandosi di rimedio diretto a rimuovere unprovvedimento emesso sulla base di una cognizione sommariache, se non opposto, acquista efficacia di giudicatoendofallimentare ex art. 96 l. fall., manca un divieto analogo aquello previsto dall’art. 345 cod. proc. civ., potendo entrambele parti produrre nuovi documenti con i rispettivi atti introduttivi– il ricorso (art. 99, comma 2, n. 4 l. fall.) e la memoria difensivadi costituzione (art. 99, comma 7, l. fall.) – i quali segnano iltermine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori (Cass.10886/2024, Cass. 21201/2017, Cass. 4708/2011).La ratio di concentrazione processuale sottesa all’art. 99 l.fall. spiega, al tempo stesso, i rigorosi termini di decadenzaimposti alle parti per indicare negli atti introduttivi i mezzi diprova e i documenti prodotti di cui intendono avvalersi innanzial tribunale e l’esclusione della possibilità di introdurne diulteriori nel corso del giudizio (Cass. 29282/2023, Cass.Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/20269593/2021, Cass. 5570/2018, Cass. 12548/2017)” N(uimne ro tdai ral ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026senso, da ultimo, nel §

5.3. di Cass. n. 19232/2025).11.

Per completezza di disamina, nota il Collegio che laricorrente non allega che la produzione dell’ “estrattocontributivo INPS”, che riconosce essere stata eseguita, non conil ricorso in opposizione, ma solo nel corso dello stesso giudizio,fosse divenuta indispensabile a seguito e per effetto di unanuova eccezione della curatela fallimentare, e che anzi non ponein discussione il rilievo del Tribunale in composizione collegialeche la sua domanda nella fase sommaria era stata rigettatadagli organi della procedura, in sede di verifica, appunto “inquanto sprovvista del relativo estratto contributivo”.12.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione dell’art. 115 in esso inclusa la violazione delprincipio di non contestazione e dell’art. 116 CPC in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc”.

Deduce che i giudici del Tribunale, “deltutto erroneamente, quanto ai documenti depositati, hannoritenuto che anche quella documentazione prodotta in allegatoal ricorso non apparisse sufficiente a comprovare la sussistenzadi un rapporto di lavoro subordinato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SIMECOSTRUZIONI (ignorando volutamente, …, che ciò fosse giàdimostrato, per tabulas, dall’estratto contributivo, benchédepositato tardivamente)”.

Lamenta, ancora, che “del tuttocarente … è stata la decisione del collegio di non escutere altritesti, …”.

Assume, infine, che il decreto impugnato è censurabileanche perché non ha fatto applicazione del principio di noncontestazione introdotto nell’art. 115 c.p.c., primo comma,novellato, perché, in particolare, con riferimento alla “lettera direcesso” la curatela si era limitata “ad eccepire – e solo nellamemoria difensiva ex art. 99 co. 3 L.F. a pag. 2/2° cpv. (E NONNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026PRIMA) la sua inopponibilità alla massa sol perché pNruimvearo ddi ria ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026data certa, nulla (però) rilevando in ordine ad una suamancata sottoscrizione!”.13.

Tale motivo, proposto esclusivamente con il mezzo dicui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., è inammissibile.14.

Quanto alla dedotta violazione e, nel contempo, falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., è consolidato l’indirizzo diquesta Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo questa attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.(così, ex multis, Cass. n. 13796/2023; n. 6774/2022).15.

Circa, poi, la contemporanea dedotta violazione e falsaapplicazione anche dell’art. 116 c.p.c., secondo le Sezioni unitedi questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversaindicazione normativa – secondo il suo “prudenteapprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta Naudm eruo ndi ara ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo, comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (in tal senso v., per tutte,Cass., sez. un., 30.8.2020, n. 20867).16.

Ebbene, la ricorrente non deduce la violazione o la falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini ora espostiin cui i relativi vizi possono essere denunciati in sede dilegittimità; né denuncia anomalie motivazionali nel gravatodecreto, oppure ancora si riferisce al mezzo di cui all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c.Piuttosto, come emerge chiaramente dallo svolgimentodella censura (v. in particolare pagg. 10-11 del ricorso), laricorrente propone una critica nel merito dell’apprezzamentoprobatorio operato dai giudici dell’opposizione e, ancor prima, siduole dei mezzi istruttori cui essi hanno dato corso, e,segnatamente, della “decisione del collegio di non escutere altritesti”; laddove, secondo un costante indirizzo di questa Corte,sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllodell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idoneealla formazione del proprio convincimento (v. ex multis Cass. n.5732/2022).Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/202616.1.

Pertanto, è inammissibile anche il conclusivoN urmielireo dvi ora ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026della ricorrente nel motivo ora in esame circa il principio di non(specifica) contestazione ex art. 115, comma primo, c.p.c. cheriguarda “fatti”; laddove, a fronte dell’eccezione dell’“inopponibilità alla curatela ex art. 2704 c.c. di tutta ladocumentazione prodotta dalla ricorrente”, sollevata così dallastessa curatela, in relazione a tali fonti di prova (e non a fatti),il Tribunale dell’opposizione, circa la “lettera di licenziamentoprodotta dalla ricorrente”, incensurabilmente ha osservato: “Inprimis si rileva che la stessa non è dotata di data certa, inquanto, secondo la prospettiva offerta in ricorso, la stessasarebbe stata consegnata a mano alla [OSCURATO:PERSONA]”.

Ma al Tribunalenon era certo precluso di precisare in ordine al medesimodocumento: “che, anche a prescindere dalla effettivaopponibilità della stessa alla curatela, alcun valido elementoprobatorio può trarsi da tale documento, che non recasottoscrizione alcuna.

Contrariamente a quanto sostenuto daparte ricorrente, deve pertanto concludersi che lo scritto inoggetto non appare concretamente riferibile all’amministrazionegiudiziaria”.17.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione dell’art. 245 CPC, sempre in relazioneall’art. 360 n. 3 CPC”.

Secondo la ricorrente, le risultanze delledue deposizioni assunte dal Tribunale, “in concorso con gli altrielementi acquisiti al procedimento, avrebbero dovutoconvincere il Tribunale di Aversa della fondatezza della richiestadella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], accogliendo così la sua domanda”.18.

Con il quinto motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 245 oltre che dell’art. 257/2° cpc inrelazione all’art. 360 n. 3 cpc”.

Deduce essere “ingiusta,Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026illegittima ed incongrua” “la drastica riduzione della liNsutmae rod dei rai ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026testimoni, da un numero di 10 a soli 2 e, soprattutto in un caso,come nella fattispecie, in cui i soli due testi escussi erano statiritenti non così esaurienti ai fini del merito della domanda”.19.

I due motivi, esaminabili congiuntamente per evidenteconnessione, sono inammissibili.20.

Circa il quarto motivo, come risulta chiaramente dal suosvolgimento (v. pagg. 12-15 del ricorso per cassazione), laricorrente non deduce alcunché che possa integrare laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 245 c.p.c. in tema di“Ordinanza di ammissione” della prova per testimoni; bensìpropone una propria diversa valutazione delle due deposizioniassunte dal Tribunale, contrapposta a quella operata daquest’ultimo (v. facciata 5 dell’impugnato decreto); si assume,poi, che le stesse testimonianze dovevano essere considerate“in concorso con gli altri elementi acquisiti al procedimento”,alludendo verosimilmente alle risultanze documentali (tuttepure negativamente valutate dal Tribunale, come premesso innarrativa).21.

In ordine, infine, al quinto ed ultimo motivo, occorrericordare che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondantiex art. 245, comma primo, c.p.c. costituisce un poteretipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabilein sede di legittimità (cfr. Cass. n. 23074/2025; n. 9551/2009;n 6361/2000).In ogni caso, la censura, anche in ordine alla pur dedottaviolazione dell’art. 257, secondo comma, c.p.c. (nella parte incui prevede che: “Il giudice può anche disporre che siano sentitii testimoni dei quali ha ritenuto l’audizione superflua a normaNumero registro generale 582/2023dell’art. 245 …”), difetta dei requisiti dNi umero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 24305/2026specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, perché laData pubblicazione 31/07/2026ricorrente non trascrive in ricorso l’ordinanza con la quale erastata ammessa la prova testimoniale dalla stessa richiesta (néne richiama le parti salienti), e neppure accenna ad un propriodi altri testimoni; neanche specifica se quelli non ascoltatifossero stati indicati in relazione a capitoli diversi da quelli sucui erano stati escussi i due testi le cui deposizioni sono statevalutate dal Tribunale.

Del resto, in proposito la ricorrente nondichiara di aver depositato atti di sorta (cfr. pagg. 16-17 delricorso in esame).22.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2783 - controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1829/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026Data pubblicazione 31/07/20261. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di NapoliNord, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso inopposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. Per quanto qui interessa, il Tribunale riferiva: I) che laricorrente, nell’opporsi al provvedimento del giudice delegato indata 22.1.2021, aveva rappresentato: a) di essere statadipendente della fallita società sino al 31.12.2013, e che ilrapporto, secondo la sua prospettazione, si era interrotto inseguito al sequestro di natura penale che aveva interessatol’azienda della società stessa, e che il licenziamento le fucomunicato dagli indicati amministratori giudiziari, poco dopo illoro insediamento; b) che, successivamente, in data26.11.2018, ella presentava domanda di ammissione al passivoex art. 93 l. fall., per l’importo di € 78.966,20, composto per €75.272,88 a titolo di TFR, maturato nell’ambito del rapporto dilavoro intercorso con la SIME dal 21.1.1999 al 31.12.2013, oltreal tasso legale sino alla dichiarazione di fallimento, pari ad €1.510,41, e alla rivalutazione monetaria, pari ad € 2.280,91; c)che la sua domanda veniva rigettata dagli organi dellaprocedura, in sede di verifica, in quanto sprovvista del relativoestratto contributivo, attestante la sussistenza del rapporto dilavoro subordinato e la durata dello stesso; d) che facevarilevare che l’esistenza di un valido rapporto di lavoro alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. poteva agevolmenteevincersi dalla lettera con cui gli amministratori giudiziari leavevano comunicato l’interruzione del rapporto in seguitoall’attuazione del provvedimento di sequestro; e) che ellaprecisava, inoltre, di aver prodotto, sin dalla fase di verifica, laNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026documentazione in dettaglio indicata in decreto; IIN)u mecroh dei r,a ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026costituitasi la curatela del fallimento, insistendo per il rigetto delricorso, era stata ammessa e poi assunta la prova testimonialerichiesta dalla ricorrente; III) che, nelle more, col deposito del14.9.2022, la ricorrente produceva in atti l’estratto contributivorelativo alla sua posizione previdenziale.4. Tutto ciò premesso, il Tribunale rilevavapreliminarmente la tardività appunto della documentazionedepositata soltanto in data 14.9.2022 dalla ricorrente, eriteneva che la documentazione prodotta in allegato al ricorsonon appariva sufficiente a comprovare la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]5. Passando, perciò, ad esaminare la prova testimonialeespletata, il Tribunale parimenti riteneva che l’istruttoriacompiuta non aveva offerto validi elementi, in quanto anzi lesue risultanze apparivano del tutto insufficienti.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e successivamemoria.7. Resiste il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazionedell’obbligo di astensione ex art. 51, 1° co n. 4 cpc in relazioneall’art. 360 1° co n. 3 e 4”. Deduce che: “Preliminarmente, ilNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026provvedimento impugnato va censurato nella parte in cuiN iulm Deroo dtit r.a ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente del Collegioche ha deciso (e rigettato) la Ns. opposizione alla (denegata)ammissione al passivo del fallimento SIME, si sarebbe dovutoastenere ai sensi dell’art. 51 1° co. n. 4 cpc per aver conosciutola causa come Magistrato in altro grado del processo. Ed infatti,posto che, come è pacifico, la opposizione ex art. 99 L.F. èconsiderata alla pari di una impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DiGiorgio era componente del Collegio del medesimo Tribunale diNapoli Nord che ebbe a dichiarare, con la sentenza n. 177/2015(che si produce) il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], anchequale giudice delegato nella procedura fallimentare: il tutto,quindi, nell’ambito di quello ben è a considerarsi come “altrogrado del processo”, tenuto conto che il provvedimento dirigetto della ammissione allo stato passivo costituisce partedella procedura fallimentare originata dalla sentenzadichiarativa di fallimento e la mancata astensione è,conseguentemente, causa di nullità del provvedimentoimpugnato”.2. Il primo motivo è inammissibile.3. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è fermanel ritenere che l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cuiall’art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimentoemesso solo ove il componente dell’organo decidente abbia uninteresse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualitàdi parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, laviolazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo diricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza,qualsiasi incidenza, sulla regolare costituzione dell’organodecidente e sulla validità della decisione, con la conseguenzaNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026che la mancata proposizione di detta istanza nei terminNiu mee roc odi nra ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizioin sede di impugnazione quale motivo di nullità delprovvedimento (cfr. Cass. n. 5321/2026; Cass. n. 2270/2019;Cass. n. 21094/2017; Cass., sez. un., n. 1545/2017).4. Ebbene, nello sviluppo della censura in esame laricorrente riconosce di non aver proposto istanza di ricusazionedel giudice suddetto, ma deduce che non era stato possibileproporla, in quanto, della mancata astensione e dellacomposizione del collegio giudicante, relativamente al Ns.provvedimento, si è venuti a conoscenza solo, ora,successivamente e tramite approfondite ricerche in cancelleriaper poter prendere visione della sentenza integrale, in quantoquella agli atti non riportava i componenti del Collegio – v’era insuo luogo un “omissis”) (così a pag. 6 del ricorso).5. Tuttavia, secondo altro univoco indirizzo di questa Cortel’istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata nonoltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazionedell’art. 51, comma 2, c.p.c., atteso che la fattispeciecontemplata da tale norma – quella cioè in cui “al ricusante ènoto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa”– resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio cheil ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezionedell’avviso di udienza, in correlazione alla sua facoltà diconsultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro,non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacitàdel giudice, la parte, che non abbia esercitato l’onere diricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, laviolazione dell’obbligo di astensione del giudice come motivo dinullità della sentenza (così da ultimo Cass., sez. 2, sent.Numero registro generale 582/202310.3.2026, n. 5364, che richiama nello stesso senso Cass. nN. umero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 24305/202616831/2022, Cass., sez. un., n. 55/1984).Data pubblicazione 31/07/20265.1. Dunque, anche a voler accreditare l’assunto dellaricorrente secondo il quale inizialmente aveva potuto visionareun’esemplare della sentenza dichiarativa del fallimento in cuierano ‘coperti’ da omissis i nominativi dei componenti delcollegio che avevano preso parte a quella pregressa decisione,esso sarebbe ininfluente in quanto la ricorrente neppure allegainvece di non aver tempestivamente avuto conoscenza deigiudici che avrebbero deciso la sua opposizione allo statopassivo.6. Solo per completezza di disamina, mette contoaggiungere che è assertivo, e non sostenuto da alcunprecedente di legittimità, l’assunto dell’obbligo di astensionedell’indicato magistrato, componente del collegiodell’opposizione allo stato passivo, perché egli avrebbe presoparte in un “altro grado del processo” ex art. 51, comma primo,n. 4), c.p.c. al collegio che aveva deciso la declaratoria delfallimento (v. in senso contrario per un caso simile nel § 2. dellamotivazione di Cass., sez. 6-1, n. 15878/2022).7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Falsa ederronea applicazione dell’art. 99/2° co. n. 4 della leggefallimentare in relazione all’art. 360 n. 1 cpc”. Si duole del fattoche il Tribunale “ha ritenuto la tardività del deposito del c.d.“estratto contributivo” INPS, per non essere stato depositatoinsieme all’atto introduttivo, sicché non poteva tenerseneconto”, in “rigida, intransigente e formalistica applicazione del2° comma dell’att. 99 L.F.”, che la ricorrente giudica “erroneain diritto” e che non poteva “plausibilmente essere condivisa”.Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/20268. Il motivo è manifestamente infondato. Numero di raccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/20269. Il Tribunale dell’opposizione, come già accennato innarrativa, ha dato conto della documentazione che l’attualericorrente per cassazione aveva prodotto con il suo ricorso inopposizione e che, dopo l’assunzione della prova testimoniale,“col deposito del 14 settembre 2022, parte ricorrente producevain atti l’estratto contributivo relativo alla posizione previdenzialedella sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” (v. tra la facciata 2 e la facciata 3dell’impugnato decreto).Lo stesso Tribunale ha, quindi, considerato che:“Preliminarmente va rilevata la tardività della documentazionedepositata soltanto in data 14 settembre 2022 dalla ricorrente(estratto contributivo INPS). Come è noto, infatti, nelleopposizioni allo stato passivo il ricorrente è tenuto, a pena didecadenza, già con l’atto introduttivo ad indicare i mezzi diprova di cui intende avvalersi e a produrre la documentazionedi cui intende avvalersi. Ne consegue che il Tribunale non puòtenere conto della documentazione prodotta tardivamente”.10. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, talestatuizione è perfettamente conforme ad una consolidatagiurisprudenza di questa Corte, anche di recente confermata.In particolare, l’art. 99, comma secondo, n. 4), l. fall., comenovellato e nella versione applicabile ratione temporis in causa,prevede che il ricorso in opposizione “deve contenere … a penadi decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabilid’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cuiil ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”.Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026Dunque, in materia di opposizione allo stato Npuamsersoi dvi ora ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre idocumenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a penadi decadenza, dalla l. fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cuiinosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottrattaalla disponibilità delle parti (così ex plurimis, di recente, Cass.n. 23074/2025, che richiama Cass. n. 25174/2015 e15037/2016).E in proposito è stato specificato che: “Il giudizio diopposizione allo stato passivo ha una disciplina propria e diversada quella del processo ordinario di cognizione, tanto da nonpoter essere qualificato come un appello, nonostante la suanatura impugnatoria.Trattandosi di rimedio diretto a rimuovere unprovvedimento emesso sulla base di una cognizione sommariache, se non opposto, acquista efficacia di giudicatoendofallimentare ex art. 96 l. fall., manca un divieto analogo aquello previsto dall’art. 345 cod. proc. civ., potendo entrambele parti produrre nuovi documenti con i rispettivi atti introduttivi– il ricorso (art. 99, comma 2, n. 4 l. fall.) e la memoria difensivadi costituzione (art. 99, comma 7, l. fall.) – i quali segnano iltermine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori (Cass.10886/2024, Cass. 21201/2017, Cass. 4708/2011).La ratio di concentrazione processuale sottesa all’art. 99 l.fall. spiega, al tempo stesso, i rigorosi termini di decadenzaimposti alle parti per indicare negli atti introduttivi i mezzi diprova e i documenti prodotti di cui intendono avvalersi innanzial tribunale e l’esclusione della possibilità di introdurne diulteriori nel corso del giudizio (Cass. 29282/2023, Cass.Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/20269593/2021, Cass. 5570/2018, Cass. 12548/2017)” N(uimne ro tdai ral ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026senso, da ultimo, nel § 5.3. di Cass. n. 19232/2025).11. Per completezza di disamina, nota il Collegio che laricorrente non allega che la produzione dell’ “estrattocontributivo INPS”, che riconosce essere stata eseguita, non conil ricorso in opposizione, ma solo nel corso dello stesso giudizio,fosse divenuta indispensabile a seguito e per effetto di unanuova eccezione della curatela fallimentare, e che anzi non ponein discussione il rilievo del Tribunale in composizione collegialeche la sua domanda nella fase sommaria era stata rigettatadagli organi della procedura, in sede di verifica, appunto “inquanto sprovvista del relativo estratto contributivo”.12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione dell’art. 115 in esso inclusa la violazione delprincipio di non contestazione e dell’art. 116 CPC in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc”. Deduce che i giudici del Tribunale, “deltutto erroneamente, quanto ai documenti depositati, hannoritenuto che anche quella documentazione prodotta in allegatoal ricorso non apparisse sufficiente a comprovare la sussistenzadi un rapporto di lavoro subordinato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SIMECOSTRUZIONI (ignorando volutamente, …, che ciò fosse giàdimostrato, per tabulas, dall’estratto contributivo, benchédepositato tardivamente)”. Lamenta, ancora, che “del tuttocarente … è stata la decisione del collegio di non escutere altritesti, …”. Assume, infine, che il decreto impugnato è censurabileanche perché non ha fatto applicazione del principio di noncontestazione introdotto nell’art. 115 c.p.c., primo comma,novellato, perché, in particolare, con riferimento alla “lettera direcesso” la curatela si era limitata “ad eccepire – e solo nellamemoria difensiva ex art. 99 co. 3 L.F. a pag. 2/2° cpv. (E NONNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026PRIMA) la sua inopponibilità alla massa sol perché pNruimvearo ddi ria ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026data certa, nulla (però) rilevando in ordine ad una suamancata sottoscrizione!”.13. Tale motivo, proposto esclusivamente con il mezzo dicui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., è inammissibile.14. Quanto alla dedotta violazione e, nel contempo, falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., è consolidato l’indirizzo diquesta Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo questa attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.(così, ex multis, Cass. n. 13796/2023; n. 6774/2022).15. Circa, poi, la contemporanea dedotta violazione e falsaapplicazione anche dell’art. 116 c.p.c., secondo le Sezioni unitedi questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversaindicazione normativa – secondo il suo “prudenteapprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta Naudm eruo ndi ara ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo, comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (in tal senso v., per tutte,Cass., sez. un., 30.8.2020, n. 20867).16. Ebbene, la ricorrente non deduce la violazione o la falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini ora espostiin cui i relativi vizi possono essere denunciati in sede dilegittimità; né denuncia anomalie motivazionali nel gravatodecreto, oppure ancora si riferisce al mezzo di cui all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c.Piuttosto, come emerge chiaramente dallo svolgimentodella censura (v. in particolare pagg. 10-11 del ricorso), laricorrente propone una critica nel merito dell’apprezzamentoprobatorio operato dai giudici dell’opposizione e, ancor prima, siduole dei mezzi istruttori cui essi hanno dato corso, e,segnatamente, della “decisione del collegio di non escutere altritesti”; laddove, secondo un costante indirizzo di questa Corte,sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllodell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idoneealla formazione del proprio convincimento (v. ex multis Cass. n.5732/2022).Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/202616.1. Pertanto, è inammissibile anche il conclusivoN urmielireo dvi ora ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026della ricorrente nel motivo ora in esame circa il principio di non(specifica) contestazione ex art. 115, comma primo, c.p.c. cheriguarda “fatti”; laddove, a fronte dell’eccezione dell’“inopponibilità alla curatela ex art. 2704 c.c. di tutta ladocumentazione prodotta dalla ricorrente”, sollevata così dallastessa curatela, in relazione a tali fonti di prova (e non a fatti),il Tribunale dell’opposizione, circa la “lettera di licenziamentoprodotta dalla ricorrente”, incensurabilmente ha osservato: “Inprimis si rileva che la stessa non è dotata di data certa, inquanto, secondo la prospettiva offerta in ricorso, la stessasarebbe stata consegnata a mano alla [OSCURATO:PERSONA]”. Ma al Tribunalenon era certo precluso di precisare in ordine al medesimodocumento: “che, anche a prescindere dalla effettivaopponibilità della stessa alla curatela, alcun valido elementoprobatorio può trarsi da tale documento, che non recasottoscrizione alcuna. Contrariamente a quanto sostenuto daparte ricorrente, deve pertanto concludersi che lo scritto inoggetto non appare concretamente riferibile all’amministrazionegiudiziaria”.17. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione dell’art. 245 CPC, sempre in relazioneall’art. 360 n. 3 CPC”. Secondo la ricorrente, le risultanze delledue deposizioni assunte dal Tribunale, “in concorso con gli altrielementi acquisiti al procedimento, avrebbero dovutoconvincere il Tribunale di Aversa della fondatezza della richiestadella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], accogliendo così la sua domanda”.18. Con il quinto motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 245 oltre che dell’art. 257/2° cpc inrelazione all’art. 360 n. 3 cpc”. Deduce essere “ingiusta,Numero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026illegittima ed incongrua” “la drastica riduzione della liNsutmae rod dei rai ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026testimoni, da un numero di 10 a soli 2 e, soprattutto in un caso,come nella fattispecie, in cui i soli due testi escussi erano statiritenti non così esaurienti ai fini del merito della domanda”.19. I due motivi, esaminabili congiuntamente per evidenteconnessione, sono inammissibili.20. Circa il quarto motivo, come risulta chiaramente dal suosvolgimento (v. pagg. 12-15 del ricorso per cassazione), laricorrente non deduce alcunché che possa integrare laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 245 c.p.c. in tema di“Ordinanza di ammissione” della prova per testimoni; bensìpropone una propria diversa valutazione delle due deposizioniassunte dal Tribunale, contrapposta a quella operata daquest’ultimo (v. facciata 5 dell’impugnato decreto); si assume,poi, che le stesse testimonianze dovevano essere considerate“in concorso con gli altri elementi acquisiti al procedimento”,alludendo verosimilmente alle risultanze documentali (tuttepure negativamente valutate dal Tribunale, come premesso innarrativa).21. In ordine, infine, al quinto ed ultimo motivo, occorrericordare che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondantiex art. 245, comma primo, c.p.c. costituisce un poteretipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabilein sede di legittimità (cfr. Cass. n. 23074/2025; n. 9551/2009;n 6361/2000).In ogni caso, la censura, anche in ordine alla pur dedottaviolazione dell’art. 257, secondo comma, c.p.c. (nella parte incui prevede che: “Il giudice può anche disporre che siano sentitii testimoni dei quali ha ritenuto l’audizione superflua a normaNumero registro generale 582/2023dell’art. 245 …”), difetta dei requisiti dNi umero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 24305/2026specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, perché laData pubblicazione 31/07/2026ricorrente non trascrive in ricorso l’ordinanza con la quale erastata ammessa la prova testimoniale dalla stessa richiesta (néne richiama le parti salienti), e neppure accenna ad un propriodi altri testimoni; neanche specifica se quelli non ascoltatifossero stati indicati in relazione a capitoli diversi da quelli sucui erano stati escussi i due testi le cui deposizioni sono statevalutate dal Tribunale. Del resto, in proposito la ricorrente nondichiara di aver depositato atti di sorta (cfr. pagg. 16-17 delricorso in esame).22. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 582/2023Numero sezionale 2783/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 24305/2026Data pubblicazione 31/07/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]