CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 10886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Firenze, alla via Cavour, n. 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Perugia, alla via Guardabassi, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del 29.6.2021 del Tribunale di Perugia, udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 8 febbraio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 93 l.fall . l’architetto [OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Perugiacon sentenza del 13.7.2013. Esponeva che aveva svolto attività di progettazione di impianti di distribuzione di energia termica su incarico e per conto della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,successivamente incorporata dalla società poi fallita. Esponevache il compenso a lui dovuto era rimasto insoluto. Chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento in privilegio per la somma di euro 1.056.526,82. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 98 l.fall. Resisteva il curatore del fallimento. 4. Assunta la prova per testimoni , espletata la c.t.u. , con decreto del 29.6.2021 il tribunale accoglieva l’opposizione ed ammetteva l’opponente al passivo in privilegio per l’importo di euro 827.529,02; compensava le spese di lite e ripartiva tra le parti in pari misura le spese di c.t.u. Ribadiva previamente il tribunale le statuizioni di cui alproprio provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove aveva chiarito, da un canto, che i l deposito da parte del Cardinali in sede di opposizione della documentazione già allegata nella fase sommaria d i verifica del passivo era valso a sanare qualsivoglia pregressa irritualità; e, d’altro canto, che nulla ostava al riconoscimento dei compensi correlati all’attività professionale oggetto del contenzioso definito con verbale di conciliazione del 10.5.2011, verbale costituente titolo esecutivo e senz’altro opponibile al curatore(cfr. decreto impugnato, pag. 2).Ribadiva previamente,inoltre, che con propri o provvedimento del 1 7 . 11 .2015 aveva dato atto che gli esiti della prova per testimoni deponevano nel senso che l’opponente aveva eseguito, oltre alle prestazioni professionali di cui al verbale di conciliazione, altresì il “proget to per la realizzazione d ell a rete di teleriscaldamento, denominata rete FIGC, in località Prepo (…) nonché la consulenza e progettazione dei lavori elencati ai punti 8d, 8e e punto 12 del ricorso introduttivo”; ed ancorala “progettazionedella prima e seconda centrale di cogenerazione area Giò effettuando anche il deposito in Comune per le relative autorizzazioni; redazione delle istanze di sospensione progetto (…)” (cfr. decreto impugnato, pag. 3). Indi,il tribunale, e videnziava che il quantum del credito di cui al verbale di conciliazione da ammettere al passivo era pari essenzialmente alla quantificazione di cui al punto n. 7 del ricorso in opposizione (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Evidenziava infine , in ordine al quantum delle ulteriori ragioni di credito riconosciute come dovute, che le accurate conclusioni , ampiamente argomentate, del c.t.u., il quale aveva replicato alle osservazioni delle parti, erano appieno da condividere e recepire (cfr. decreto impugnato, pag. 4). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso il curatore del fallimento; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. CONSIDERATO CHE7.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 99 l.fall.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.la nullità della sentenza o del procedimento. Premette che controparte non aveva a tteso nella fase somma ria di verifica del passivo alla rituale allegazione della documentazione ad asserito riscontro del proprio credito(cfr. ricorso, pag. 9). Indi deduce che ha errato il tribunale a ritenere -con il provvedimento in data 11.3.2015, poi richiamato nel decreto impugnato - che l’opponente a vesse sanato la precedente irritualità mercè la produ zione della documentazione a pretesa comprova del credito con il deposito dell’atto di opposizione(cfr. ricorso, pag. 10). 8.Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., siccome il tribunale ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 9.E difatti è sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. il rinvio all’insegnamento di questo Giudice. Ovvero all’insegnamento secondo cui la produzione di documenti non è sottoposta, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, al divieto di cui all’art.345 c od . p roc . c iv ., neppure, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 101, 2° co., l.fall., nell’ipotesi di insinuazione tardiva, avendo detto giudizio disciplina propria e diversa da quella del processo ordinario di cognizione e non può, pur assumendo naturaimpugnatoria, essere qualificato come un appello; infatti, ilrimedio dell’opp osizione mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto,acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall., e solo gli atti introduttivi di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., con l ’ onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e deidocumenti prodotti, segnano il termine preclusivo per l’articolazionedei mezzi istruttori (cfr. Cass. (ord.) 13.9.2017, n. 21201; Cass. 25.2.2011, n. 4708). 10.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese. Deduce che il tribunale avrebbe dovuto, limitatamente alla frazione del credito ammessa al passivo, far luogo alla compensazione delle spese di litein dipendenza della mancata produzione della documentazione in fase sommaria, avrebbe dovuto, limitatamente alla frazione di credito non ammessa, far luogo alla condanna di controparte alle spese di lite, in dipendenza della sua parziale soccombenza, giacché, appunto, il credito è stato ammesso per un importo inferiore a quello inizialmente preteso (cfr. ricorso, pagg. 12- 13 ) . 11.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome analogamente il tribunale ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 12.Sono sufficienti i rilievi che seguono. Per un verso, il tribunale, in linea con l’operato riscontro della ritualità della produzione documentale in sede di opposizione ex art. 98 l.fall. , ha ineccepibilmente individuato la parte soccombente alla stregua del principio di causalità (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141, secondo cui l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi; Cass. 15.10.2004, n. 20335). Per altro verso, i n tema di spese processuali, il sindacato della Cor te di cassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ. , è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013, n. 15317). 13.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Premette che nel verbale di conciliazione datato 10.5.2011 “[OSCURATO:PERSONA]” -poi incorporata dalla società fallita – si era r iconosc iuta debitrice per l’importo di euro 472.037,04 indistintamente ed in pari tempo dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] e della “Arch e Life” s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 13). Premette che nel verbale di conciliazione si eraprevisto altresì che, qualora il pagamento fosse avvenuto entro il 30.9.2011, l’importo da pagare sarebbe stato pari ad euro 350.000,00, di cui euro 250.000,00 da corrispondere all’architetto [OSCURATO:PERSONA] ed euro 100.000,00 da corrispondere alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 14).Indi deduce che – così come ha prontamente e reiteratamente eccepito - “[OSCURATO:PERSONA]” entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ebbe a provvedere ad alcun pagamento, cosicché [OSCURATO:PERSONA] ha indebitamente invocato l’ammissione per lasomma di euro 372.037,04, ossia ha indebitamente detratto la minor quota di euro 100.000,00, benché la porzione di spettanza della “[OSCURATO:PERSONA]”, in relazione al maggior importo di euro 472.037,04, fosse maggiore e tale da rendere la porzione del lo stesso Cardinali inferiore all’importo di euro 372.037,04 (cfr. ricorso, pag. 14). 14.Il terzo motivo parimenti è inammissibile. 15.L’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. ( nella riformula zione risultante dall’art. 54 del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito in legge 7.8.2012, n. 134, ed applicabile nella specie) ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629831); cfr. altresì Cass. 8.10.2014, n. 21152, secondo cui l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2.2.2006, n. 40, prevede[va] l’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate;Cass. 8.9.2016, n. 17761). 16. Su tale scorta non può non rilevarsi che la circostanza asseritamente decisivaper il giudizio, il cui esame – assume il ricorrente con il mezzo in esame -sarebbe stato omess o , di certo non integra gli estremi di un fatto storico, di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico.Del resto, lo stesso ricorrente dà atto che trattasi non già di un fatto storico bensì di una “questione”, tant’è che adduce che “la questione ha carattere decisivo stante la sua evidente incidenza sul quantume sul riconoscimento del privilegio” (così ricorso, pag.14). 17.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il tribunale non ha tenuto conto –nonostante l’eccezione all’uopo sollevata - che la “Si e nergy Pro j ect” s.r.l., società partecipata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” e debitrice in solido con la società poi fallita, aveva provveduto al pagamento di una cospicua parte del debito nei confronti dell’architetto Cardinali (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce in particolare che dal bilancio della “[OSCURATO:PERSONA] j ect” relativo all’esercizio 2014 si è desunto che [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto in pagamento dalla partecipata la somma di euro 467.421,00 (cfr. ricorso, pag. 15). 18.Il quarto motivo di ricorso analogamente è inammissibile. 19.Evidentemente con il mezzo in disamina il ricorrente si duole per l’omesso esame di un esito istruttorio. E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque –è senz’altro il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415 ; Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629831)).20. Al contempo , va ribadi to che il tribunale ha determinato il “ quantum debeatur” sulla scorta dei riscontridell’ausiliario d’ufficio. Cosicché la doglianza veicolata dal mezzo in esame è astratta, è avulsa dai passaggi motivazionali in parte qua agiturde l dictum perugino , ch e, appunto, rimandano agliaccurati ed argomentati rilievi del c.t.u. 21.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. Premette che il c.t.u. ha dichiarato “di aver tenuto in considerazione il presupposto della buona fede del professionista(…) ”, allorché ha opinato nel senso che l’opponenteavesse assolto l’onere della prova che le incombeva (cfr. ricorso, pag. 17). Premette che ha immediatamente censurato l’abnorme riferimento alla “buona fede del professionista” (cfr. ricorso, pag. 17). Indi deduceche ha errato il tribunale a recepire le conclus i oni dell’ausiliario ed a ritenere in tal guisa assolto l’onere della prova gravante sucontroparte, benché controparte avesse prodotto documenti non firmati e non riconducibili in modo certo alla sua attività(cfr. ricorso, pag. 18). 22.Il quinto motivo di ricorso similmente è inammissibile. 23.Il mezzo in disamina non si correla compiutamente alla “ratio decidendi”. Invero, il tribunale ha disposto c.t.u. non già ai fini del riscontro dell’ “an debeatur”, profilo, quest’ultimo,che involge a pieno titoloil tema dell’onere della prova, bensì “per la quantificazione del compenso relativo alle prestazioni indicate ai punti 1 e 2” (così decreto impugnato, pag. 3. Ossia con riferimento al “1. progetto per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, denominata rete FIGC, in località Prepo (…) nonché la consulenza e progettazione dei lavori elencati ai punti 8d, 8e e punto 12 del ricorso introduttivo”; alla “2. progettazione della prima e seconda centrale di cogenerazione area Giò effettuando anche il deposito in Comune per le relative autorizzazioni; redazione delle istanze di sospensione progetto (…)”). Del resto, con il decreto in questa sede impugnato, il tribunale ha richiamato il suo precedente provvedimento del 17.11.2015, ove si era dato atto che gli esiti della prova per testimoni avevano fornit o riscontro, oltre che delle prestazioni professionali di cui al verbale di conciliazione del 10.5.2011, altresì delle attività professionali, testé menzionate , di cui ai punti n. 1 e n. 2 (cfr. decreto impugnato, pag. 3). 24.In ogni caso, la prospettazione secondo cui controparte avesse prodotto documenti non firmati e non riconducibili in modo certo alla sua attività, involge, inammissibilmente, il tema della valutazione degli esiti probatori (cfr. Cass.(ord.) 7.12.2017, n. 29404). 25.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il curatore ricorrenteva condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 26.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del curatore ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso;condanna ilricorrent e, curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare alcontroricorrent e, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 10 . 2 00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di co