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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20692/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla via Nomentana n. 403; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri; -intimati- nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CallèGianfranco Paulo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Capezzera MichelaMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CaronzoloFrancesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 pressol’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrente - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma alla via Crescenzio n. 25; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 4 presso lo studio legale Sperti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri; -intimati- avverso la sentenza n. 3446/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo, sul presupposto di avere frequentato la scuola di specializzazione post-laurea in medicina e di avere ricevuto il trattamento economico pari ad Euro 11.103,82, e, previo accertamento della violazione del diritto comunitario, la condanna alla corresponsione del trattamento economico previsto dai DPCM del 7 marzo 2007 e 6 luglio 2007, riconosciuti invece a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e dunque non per gli attori.

Il Tribunale adito, previo riconoscimento della legittimazione della sola [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rigettò la domanda.

Proposto appello, con sentenza di data 22 maggio 2019 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello, reputando, in via assorbente, adeguata la retribuzione corrisposta, alla luce della natura giuridica dell’attività svolta e di Corte cost. n. 432 del 1997.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe sulla base di cinque motivi.

In relazione a tale ricorso le amministrazioni hanno depositato “atto di costituzione” tardivo.

Successivamente sono stati proposti altri ricorsi.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Anche in relazione a tale ricorso le amministrazioni hanno depositato “atto di costituzione” tardivo.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe sulla base di due motivi e resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ilMinistero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi e resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha presentato le conclusioni scritte.

Considerato che: va preliminarmente disposta la riunione delle impugnazioni.

Muovendo dal ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la sentenza è priva di motivazione, risultando carente della succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione, mancando inoltre anche del numero della sentenza oggetto di gravame.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza è stata emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cpc a seguito di trattazione orale.

La lettura al termine della discussione consente di superare la censura in termini di assenza di indicazione dell’oggetto di gravame, ma, soprattutto, il motivo è eccentrico rispetto alla decisione perché non considera la natura di provvedimento emesso ai sensi della disposizione citata, che evoca la concisione dell’esposizione.

E’ appena il caso di aggiungere che si coglie senza alcuna difficoltà la ratio decidendi , basata sulla indicata ragione giuridica di infondatezza dell’appello, assorbente rispetto ad ogni altro profilo anche di fatto, come afferma la corte territoriale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha fatto applicazione della legge, ma di un’interpretazione peraltro neanche pacifica, limitandosi a richiamare il precedente del medesimo ufficio giudiziario.

Il motivo è inammissibile.

La censura è priva di specificità, posto che la stessa parte ricorrente afferma che il giudice ha fatto applicazione di un’interpretazione del diritto, per cui non si comprende a cosa si faccia riferimento denunciando una mancata applicazione della legge.

E’ appena il caso di ricordare che in base all’art. 118 att. cod. proc. civ. la motivazione della decisione può consistere anche del riferimento a precedenti conformi.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 direttiva 82/76, 3 Cost. e 37, 38 e 39 d. lgs. n. 368/1999.

Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1.

La Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa.

Questa Corte a più riprese -e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022, e da ultimo con ordinanza n. 4082 del 2023 -ha chiarito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la L. 29 dicembre 1990, n. 428e con il D.Lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l'opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,comma 300, non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal D.Lgs. n. 257 del 1991, di modo che il modello retributivo introdotto a seguito della L. n. 368 del 1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.

Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come pure si è ripetutamente detto, "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare "nell'esercizio della propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. 30710; 18/10/2022, n. 30506).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d. lgs. n. 257/1991.

Osserva la parte ricorrente che in base alla norma citata la remunerazione per i medici specializzandi è stata agganciata a meccanismi automatici di adeguamento in relazione agli incrementi del valore dell’inflazione ovvero dei costi in generale.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cpc.

Consolidato è il principio di diritto secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36,comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6.

Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.

In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993.

Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco della rideterminazione triennale.

Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3,comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1,comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; della L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22e della L. n. 289 del 2002, art. 36 ; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui "le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 36così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3,comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013") danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghiblocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.

E' stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, abbia stabilito che "a partire dal1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998- 2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1", con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione.

Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale.

Da ultimo, deve essere considerato che il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 è stato abrogato dalla legge finanziaria n. 266 del 2005, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all'anno accademico 2005-2006 (art. 46, comma 2, ultimo inciso, e comma 3).

Tale disposta vigenza a termine non poteva comportare l'adeguamento triennale per l'anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo dell'adeguamento (v.

Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311).

Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.36 Cost..

Osserva la parte ricorrente che ai fini della determinazione della remunerazione deve muoversi dalla qualificazione del rapporto di lavoro dei medici specializzandi come di lavoro subordinato, sulla base della pluralità di indici presenti della subordinazione.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo per estraneità alla ratio decidendi, non essendovi una statuizione, corrispondente al motivo, suscettibile di essere aggredita con la censura in questione, in secondo luogo ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cpc.

L'attività svolta daimedici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto dilavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore deglispecializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessispecializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. n. 18670 del 2017).

Passando al ricorso, da qualificarsi oggettivamente come incidentale perché successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16, degli artt. 2043 c.c., 291 e 297 del Trattato, del d. lgs. n. 257 del 1991, d. lgs. n. 370 del 1999 e del DPCM 7 marzo 2007, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc..Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria.

Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16, degli artt. 3 l. n. 4549/1995, 1, comma 33, l. n. 488 del 1999, 22 e 36 l. n. 289 del 2002, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc.

Osserva la parte ricorrente che l’adeguata remunerazione dei medici specializzandi impone che l’importo sia soggetto a rivalutazione e/o rideterminazione nel corso degli anni e che la questione è meritevole di istanza di rinvio pregiudiziale.

Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale.

Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37,38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1.

Osservano i ricorrenti che il d. lgs. n. 368 del 1999 èstato introdotto per dare attuazione alla direttiva 93/16 per cui, divenuta inadeguata la retribuzione originariamente erogata, non può il giudice sindacare dell’adeguatezza della remunerazione corrisposta fino all’anno 2005/2006 e che spetta il risarcimento del danno alla luce del nuovo trattamento economico previsto.

Concludono nel senso che in presenza di dubbio il giudice nazionale ha l’obbligo di proporre rinvio pregiudiziale.

Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo si denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37,38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1,comma 33, L. n. 488 del 1999, art. 22, e L. n. 289 del 2002, art. 36,dell a L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, e dell' art.112 c.p.c..

Osservano i ricorrenti che le ragioni per le quali Corte cost. n. 432 del 1997 ha rigettato con sentenza interpretativa la questione di costituzionalità, e cioè l’eccezionalità ed il ristretto arco temporale del blocco dell’indicizzazione, sono venute meno, per cui spetta l’adeguamento al tasso annuale di inflazione e la rideterminazione triennale in relazione ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

Il motivo è inammissibile per la stessaragione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale.

Passando infine al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, mancando le ragioni di fatto della decisione e trattandosi di motivazione per relationem.

Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del primo motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. n. 384 del 1992, 3, comma 36, l. n. 537/1993, 1, comma 33, l. n. 549/1995, 1, commi 66 e 67 l. n. 662/1996, 32, comma 12, l. n. 449/1997, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc.

Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha provveduto in modo apparente sul motivo di appello relativo all’adeguamento per rideterminazione triennale della borsa e che infondato è l’orientamento emerso secondo cui tale rideterminazione non spetterebbe a causa della normativa di congelamento.

Con il terzo motivo sidenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, nonché omessa pronuncia su fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc.

Osserva la parte ricorrente che il principio dell’adeguata remunerazione impone la rideterminazione triennale della borsa e che illegittimo è lo sganciamento delle borse di studio dall’andamento dei minimi contrattuali dei medici del SSN.

I motivi secondo e terzo sono inammissibili per la stessa ragione di inammissibilitàdel terzo motivo del ricorso principale.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257/1991, 7 d.l. 384/1992, 3, comma 36, l. n. 537/1993, 1 comma 33 l. n. 549/1995, 3, comma 36, l. n. 289/2002, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., nonché omessa pronuncia su fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc..

Osserva la parte ricorrente che spetta l’adeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo della vita.

Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11e cpc, 39 d. lgs. n. 368/1999, 6 d. lgs. n. 257/1991, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., nonché omessa pronuncia su fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine alla questione della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri evocati in ordine alla domanda di adeguamento e indicizzazione annuale della borsa di studio ed a quella risarcitoria.

Con il sesto motivo si denuncia omessa pronuncia in relazione al riconoscimento della prescrizione decennale.

I motivi sono inammissibili in quanto estranei alla ratio decidendi, e pertanto privi di decisività, perché la motivazione della pronuncia impugnata è di assorbimento in relazione ad ogni altro profilo.

Con il settimo si propone istanza di rinvio pregiudiziale in ordine alla questione dell’adeguamento della borsa di studio al potere di acquisto.

Sul punto si rinvia a quanto osservato a proposito del terzo e quarto motivo del ricorso principale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in relazione al procedimento per il quale è stato depositato il controricorso.

Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente per ciascuno dei ricorsi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi.

Condanna in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla via Nomentana n. 403; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri; -intimati- nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CallèGianfranco Paulo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Capezzera MichelaMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CaronzoloFrancesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 pressol’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrente - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma alla via Crescenzio n. 25; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 4 presso lo studio legale Sperti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri; -intimati- avverso la sentenza n. 3446/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo, sul presupposto di avere frequentato la scuola di specializzazione post-laurea in medicina e di avere ricevuto il trattamento economico pari ad Euro 11.103,82, e, previo accertamento della violazione del diritto comunitario, la condanna alla corresponsione del trattamento economico previsto dai DPCM del 7 marzo 2007 e 6 luglio 2007, riconosciuti invece a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e dunque non per gli attori. Il Tribunale adito, previo riconoscimento della legittimazione della sola [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rigettò la domanda. Proposto appello, con sentenza di data 22 maggio 2019 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello, reputando, in via assorbente, adeguata la retribuzione corrisposta, alla luce della natura giuridica dell’attività svolta e di Corte cost. n. 432 del 1997. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe sulla base di cinque motivi. In relazione a tale ricorso le amministrazioni hanno depositato “atto di costituzione” tardivo. Successivamente sono stati proposti altri ricorsi. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Anche in relazione a tale ricorso le amministrazioni hanno depositato “atto di costituzione” tardivo. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe sulla base di due motivi e resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ilMinistero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi e resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato le conclusioni scritte. Considerato che: va preliminarmente disposta la riunione delle impugnazioni. Muovendo dal ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza è priva di motivazione, risultando carente della succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione, mancando inoltre anche del numero della sentenza oggetto di gravame. Il motivo è inammissibile. La sentenza è stata emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cpc a seguito di trattazione orale. La lettura al termine della discussione consente di superare la censura in termini di assenza di indicazione dell’oggetto di gravame, ma, soprattutto, il motivo è eccentrico rispetto alla decisione perché non considera la natura di provvedimento emesso ai sensi della disposizione citata, che evoca la concisione dell’esposizione. E’ appena il caso di aggiungere che si coglie senza alcuna difficoltà la ratio decidendi , basata sulla indicata ragione giuridica di infondatezza dell’appello, assorbente rispetto ad ogni altro profilo anche di fatto, come afferma la corte territoriale. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha fatto applicazione della legge, ma di un’interpretazione peraltro neanche pacifica, limitandosi a richiamare il precedente del medesimo ufficio giudiziario. Il motivo è inammissibile. La censura è priva di specificità, posto che la stessa parte ricorrente afferma che il giudice ha fatto applicazione di un’interpretazione del diritto, per cui non si comprende a cosa si faccia riferimento denunciando una mancata applicazione della legge. E’ appena il caso di ricordare che in base all’art. 118 att. cod. proc. civ. la motivazione della decisione può consistere anche del riferimento a precedenti conformi. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 direttiva 82/76, 3 Cost. e 37, 38 e 39 d. lgs. n. 368/1999. Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1. La Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa. Questa Corte a più riprese -e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022, e da ultimo con ordinanza n. 4082 del 2023 -ha chiarito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la L. 29 dicembre 1990, n. 428e con il D.Lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l'opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,comma 300, non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal D.Lgs. n. 257 del 1991, di modo che il modello retributivo introdotto a seguito della L. n. 368 del 1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi. Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come pure si è ripetutamente detto, "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare "nell'esercizio della propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. 30710; 18/10/2022, n. 30506). Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d. lgs. n. 257/1991. Osserva la parte ricorrente che in base alla norma citata la remunerazione per i medici specializzandi è stata agganciata a meccanismi automatici di adeguamento in relazione agli incrementi del valore dell’inflazione ovvero dei costi in generale. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cpc. Consolidato è il principio di diritto secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36,comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6. Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3,comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1,comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; della L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22e della L. n. 289 del 2002, art. 36 ; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui "le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 36così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3,comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013") danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghiblocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale. E' stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, abbia stabilito che "a partire dal1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998- 2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1", con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione. Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale. Da ultimo, deve essere considerato che il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 è stato abrogato dalla legge finanziaria n. 266 del 2005, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all'anno accademico 2005-2006 (art. 46, comma 2, ultimo inciso, e comma 3). Tale disposta vigenza a termine non poteva comportare l'adeguamento triennale per l'anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo dell'adeguamento (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311). Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.36 Cost.. Osserva la parte ricorrente che ai fini della determinazione della remunerazione deve muoversi dalla qualificazione del rapporto di lavoro dei medici specializzandi come di lavoro subordinato, sulla base della pluralità di indici presenti della subordinazione. Il motivo è inammissibile, in primo luogo per estraneità alla ratio decidendi, non essendovi una statuizione, corrispondente al motivo, suscettibile di essere aggredita con la censura in questione, in secondo luogo ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cpc. L'attività svolta daimedici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto dilavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore deglispecializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessispecializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. n. 18670 del 2017). Passando al ricorso, da qualificarsi oggettivamente come incidentale perché successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16, degli artt. 2043 c.c., 291 e 297 del Trattato, del d. lgs. n. 257 del 1991, d. lgs. n. 370 del 1999 e del DPCM 7 marzo 2007, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc..Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16, degli artt. 3 l. n. 4549/1995, 1, comma 33, l. n. 488 del 1999, 22 e 36 l. n. 289 del 2002, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. Osserva la parte ricorrente che l’adeguata remunerazione dei medici specializzandi impone che l’importo sia soggetto a rivalutazione e/o rideterminazione nel corso degli anni e che la questione è meritevole di istanza di rinvio pregiudiziale. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale. Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37,38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1. Osservano i ricorrenti che il d. lgs. n. 368 del 1999 èstato introdotto per dare attuazione alla direttiva 93/16 per cui, divenuta inadeguata la retribuzione originariamente erogata, non può il giudice sindacare dell’adeguatezza della remunerazione corrisposta fino all’anno 2005/2006 e che spetta il risarcimento del danno alla luce del nuovo trattamento economico previsto. Concludono nel senso che in presenza di dubbio il giudice nazionale ha l’obbligo di proporre rinvio pregiudiziale. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale. Con il secondo motivo si denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37,38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1,comma 33, L. n. 488 del 1999, art. 22, e L. n. 289 del 2002, art. 36,dell a L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, e dell' art.112 c.p.c.. Osservano i ricorrenti che le ragioni per le quali Corte cost. n. 432 del 1997 ha rigettato con sentenza interpretativa la questione di costituzionalità, e cioè l’eccezionalità ed il ristretto arco temporale del blocco dell’indicizzazione, sono venute meno, per cui spetta l’adeguamento al tasso annuale di inflazione e la rideterminazione triennale in relazione ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore. Il motivo è inammissibile per la stessaragione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale. Passando infine al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, mancando le ragioni di fatto della decisione e trattandosi di motivazione per relationem. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del primo motivo del ricorso principale. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. n. 384 del 1992, 3, comma 36, l. n. 537/1993, 1, comma 33, l. n. 549/1995, 1, commi 66 e 67 l. n. 662/1996, 32, comma 12, l. n. 449/1997, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha provveduto in modo apparente sul motivo di appello relativo all’adeguamento per rideterminazione triennale della borsa e che infondato è l’orientamento emerso secondo cui tale rideterminazione non spetterebbe a causa della normativa di congelamento. Con il terzo motivo sidenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, nonché omessa pronuncia su fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc. Osserva la parte ricorrente che il principio dell’adeguata remunerazione impone la rideterminazione triennale della borsa e che illegittimo è lo sganciamento delle borse di studio dall’andamento dei minimi contrattuali dei medici del SSN. I motivi secondo e terzo sono inammissibili per la stessa ragione di inammissibilitàdel terzo motivo del ricorso principale. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257/1991, 7 d.l. 384/1992, 3, comma 36, l. n. 537/1993, 1 comma 33 l. n. 549/1995, 3, comma 36, l. n. 289/2002, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., nonché omessa pronuncia su fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc.. Osserva la parte ricorrente che spetta l’adeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo della vita. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11e cpc, 39 d. lgs. n. 368/1999, 6 d. lgs. n. 257/1991, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., nonché omessa pronuncia su fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine alla questione della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri evocati in ordine alla domanda di adeguamento e indicizzazione annuale della borsa di studio ed a quella risarcitoria. Con il sesto motivo si denuncia omessa pronuncia in relazione al riconoscimento della prescrizione decennale. I motivi sono inammissibili in quanto estranei alla ratio decidendi, e pertanto privi di decisività, perché la motivazione della pronuncia impugnata è di assorbimento in relazione ad ogni altro profilo. Con il settimo si propone istanza di rinvio pregiudiziale in ordine alla questione dell’adeguamento della borsa di studio al potere di acquisto. Sul punto si rinvia a quanto osservato a proposito del terzo e quarto motivo del ricorso principale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in relazione al procedimento per il quale è stato depositato il controricorso. Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente per ciascuno dei ricorsi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 pe