CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 03621/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1386-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, -intimati - avverso la sentenza n. 3321/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2019 R.G.N. 5147/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1386/2020 Cron. Rep. Ud.10/01/2024 CC -che, con sentenza del 17 maggio 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, avente ad oggetto la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive maturate per la corresponsione per l’intero periodo di frequenza del corso di specializzazione medica, anni 1994-1998, della sola borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991 in luogo del trattamento economico spettante ai sensi del d.lgs. n. 368/1999 quale remunerazione adeguata in adempimento della direttiva comunitaria 93/16/CEE; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, tenuto conto che la direttiva 93/16/CEE si limitava a prescrivere l’erogazione di una adeguata remunerazione, rimettendone l’importo alle normative nazionali, che non sussiste alcuna disparità di trattamento con gli iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, ai quali soltanto è applicabile il trattamento di cui al d.lgs. n. 368/1999, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, né, stante la natura del rapporto di lavoro degli specializzandi, con i medici neoassunti nell’ambito del SSN, non sia ravvisabile alcuna inadeguatezza nel mero differimento degli aumenti previsti dal d.lgs. n. 368/1999 né dalla sterilizzazione parziale del meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257//1999; -che per la cassazione di tale decisione ricorre la Scalise, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale nessuna delle Amministrazioni intimate ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO -che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/1999 nonché degli artt. 3 e 36 Cost. lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale asserendo doversi individuare nel trattamento economico di cui all’invocato decreto legislativo la remunerazione adeguata prevista in sede comunitaria e la spettanza di quel trattamento retroattivamente a decorrere dal termine di recepimento delle prime direttive fissato al 31.12.1982, derivandone, diversamente, illegittime discriminazioni; -che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 76/82/CEE e 93/16/CEE, la ricorrente ribadisce la spettanza del diritto all’adeguata remunerazione, quale risultante dal tardivo e parziale adempimento delle stesse da parte dello Stato italiano con il d.lgs. n. 368/1999, in favore degli iscritti ai corsi di specializzazione medica già a decorrere dal termine di recepimento delle prime direttive fissato al 31.12.1982; -che, rilevata la procedibilità del ricorso tempestivamente notificato, essendo l’impugnazione rivolta averso una sentenza soggetta al rito ordinario, che prevede l’interruzione feriale dei termini e venendo all’esame dei motivi, è a dirsi come entrambi i motivi formulati, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelino inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, per essersi la Corte territoriale pronunciata in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 35613/2023 e Cass. n. 20692/2023) per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al citato d.lgs. n, 257/1991; -che improcedibile è la domanda avanzata dalla ricorrente, soltanto in sede di conclusioni del ricorso per cassazione, sulla questione relativa alla spettanza, sull’importo della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991, dell’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 del medesimo d.lgs., per non aver la questione, del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, formato oggetto di specifica censura; -che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità non avendo le Amministrazioni intimate svolto alcuna attività difensiva P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto