CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1503/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione -intimato – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 7156 /2017 depositatoil 7/12/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 694.852,99 vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ragione della tardività dell’insinuazione, dato che l’istante non aveva dimostrato che il ritardo non era dipeso da causa a lui non imputabile, nonché «perché gli estratti di ruolo prodotti si riferivano a cartelle notificate in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento, allorquando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era ancora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già insinuatasi al passivo» (v. decreto impugnato, pag. 2). 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rilevava che il G.D. aveva rigettato la domanda non solo perché tardiva, ma anche perché altrimenti si sarebbe duplicata l’ammissione degli stessi crediti, attesa l’avvenuta insinuazione tempestiva di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che la società opponente non aveva impugnato quest’ultimo specifico motivo di rigetto, essendosi limitata a eccepire il fatto che non le fosse stato inviato avviso ai sensi dell’art. 92 l. fall. e a rappresentare la differente soggettività giuridica di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, l’opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 7 dicembre 2017, prospettando tre motivi di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione del principio dispositivo previsto dagli artt. 95, comma 3, e 99, comma 7, l. fall. nonché del disposto degli artt. 115, comma 1, e 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.: il tribunale ha escluso l’accoglimento della domanda di insinuazione tardiva presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in mancanza di prova della differenza tra gli estratti di ruolo oggetto della domanda e quelli già ammessi su istanza di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà il curatore, pur avendone l’onere, non aveva mai eccepito, in sede di verifica dei crediti, l’identità del credito per il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva domandato l’insinuazione al passivo rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA] già ammesso. Il G.D. aveva escluso la domanda tardiva perché l’istante non aveva provato la non imputabilità del ritardo, disattendendo le osservazioni dell’istante, relative alla tardività della domanda, in quanto gli estratti di ruolo si riferivano a cartelle notificate in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento, quando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era ancora [OSCURATO:PERSONA], soggetto che si era già insinuato al passivo fallimentare. A fronte di questi erronei rilievi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto opposizione assumendo che il G.D. aveva erroneamente identificato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con [OSCURATO:PERSONA], malgrado fossero due soggetti differenti e indipendenti, e spiegando di aver provveduto essa stessa ad emettere e notificare gli estratti di ruolo. Ciò nonostante, il tribunale ha erroneamente e illegittimamente posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in violazione del principio dispositivo, l’onere di provare una circostanza, ossia la diversità dei propri estratti di ruolo e dei crediti presupposti, rispetto a quelli già insinuati al passivo da Equitalia, della quale non poteva né doveva essere a conoscenza, stante l’assenza di qualsiasi rilievo in merito del curatore nella fase di formazione del passivo e nella fase di opposizione, dove questi era rimasto contumace. Il tribunale, perciò, non poteva – in tesi di parte ricorrente - né rilevare d’ufficio la presunta duplicazione delle istanze di ammissione al passivo, né porre a carico dell’opponente un onere probatorio impossibile da assolvere. 4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 24 d.P.R. 602/1973. Queste norme evidenziano come la caratteristica della riscossione mediante ruolo deve essere ravvisata nella separazione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva; non era, dunque, possibile al concessionario conoscere l’esistenza di ruoli insinuati al passivo da un altro agente della riscossione e le relative causali e dimostrarne la diversità rispetto a quelli ad essa affidati. Il tribunale ha addossato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le conseguenze del mancato assolvimento di un onere probatorio a cui questa non era tenuta, dando per scontato che il rischio di duplicazione fosse fondato, quando l’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che vi era stata soltanto una riscossione frazionata affidata a concessionari differenti. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, risultano inammissibili. Il tribunale non ha affatto addossato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’onere di dimostrare la diversità dei propri estratti di ruolo da quelli già ammessi al passivo su richiesta di un altro concessionario, bensì –e ben diversamente – ha constatato che il p rovvedimento del G.D. si fondava su due distinte ed autonome rationes decidendi (giacché la domanda era stata giudicata da un lato tardiva, dall’altro come volta a duplicare l’ammissione degli stessi crediti, già insinuati su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rilevando poi come quest’ultimo specifico motivo di rigetto non fosse stato impugnato. Il collegio di merito ha così fatto applicazione del principio secondo cui l'omessa impugnazione di una ratio decidendi del provvedimento impugnato rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della decisione. Le censure in esame muovono dal presupposto che il G.D. avesse disposto l’esclusione del credito in ragione della sola tardività della domanda;non sollevano però alcuna specifica contestazione in merito all’interpretazione offerta dal tribunale al contenuto del provvedimento in quella sede impugnato,con riguardo al fatto che la decisione del G.D. fosse formata da due capi completamente autonomi. Ne discendono, da un lato, la definitività dell’accertamento compiuto in sede di verifica in ordine al fatto che la domanda costituisse la duplicazione di una richiesta di ammissione al passivo già accolta, dall’altro l’inammissibilità delle doglianze in esame, che non colgono appieno le ragioni fondanti il provvedimento impugnato e che (contestando l’inesistenza di un onere probatorio dell’istante circa la diversità dei propri estratti di ruolo da quelli già insinuati dal concessionario in precedenza incaricato) si sviluppano sul presupposto che il provvedimento di esclusione del G.D. fosse fondato sul solo rilievo della tardività della domanda. 6. Il terzo motivo di ricorso lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 e 91 cod. proc. civ.: la statuizione impugnata ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione senza che ne ricorressero i presupposti, poiché l’opposizione non era stata rigettata integralmente, in quanto il tribunale aveva riconosciuto l’ammissibilità della domanda di insinuazione tardiva in considerazione del mancato invio dell’avviso previsto dall’art. 92 l. fall. Inoltre, il tribunale avrebbe dovuto condannare la procedura al pagamento delle spese processuali, dato che l’opposizione doveva essere accolta e non respinta. 7. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 7.1 Le Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. 4315/2020) hanno enunciato il principio secondo cui è riservata al giudice la valutazione del “presupposto processuale” che determina in astratto il raddoppio del contributo, ossia l’aver adottato una pronuncia integrale di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione; il che è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato tale statuizione dopo aver rigettato l’opposizione allo stato passivo. Questa Corte (cfr. Cass. 4346/2024) si è poi orientata nel senso di ritenere che anche il giudice dell’opposizione allo stato passivo exart. 98 l fall., stante la natura impugnatoria, sia pur sui generis, del giudizio, debba rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. 7.2 Il profilo di doglianza relativo alla regolamentazione delle spese di lite non considera l’esito della lite, di totale rigetto dell’opposizione, ed assume la necessità di una diversa decisione a tal riguardo sul presupposto della fondatezza delle critiche mosse al contenuto della decisione impugnata. L’assunto risulta così inammissibile, perché prospettato in termini incoerenti rispetto al contenuto della decisione impugnata e solo nell’auspicio di un accoglimento del ricorso in esame. 8. Il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament