CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ForestaleCesenate (in sigla C.L.A.F.C. SOC. COOP.), in persona del CommissarioLiquidatore Dott. [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come da procura in atti- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Forlì, depositato in data 11.12.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.3.2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2422/2021Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 9828/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Con il decreto impugnato il Tribunale di Forlì – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] ForestaleCesenate - ha rigettato l’impugnazione e per l’effetto ha confermatol’esclusione del preteso credito degli opponenti per tardività della domanda,ai sensi degli artt. 209 e 101 l. fall.2. Gli opponenti avevano dedotto a sostegno della loro domanda diammissione al passivo: - di aver acquistato, con atto di compravenditaimmobiliare stipulato in data 23.6.2014, dalla [OSCURATO:PERSONA] ForestaleCesenate in bonis fondi rustici siti nei Comuni di Verghereto e Casteldelci,costituiti da fabbricati e terreni, e di essere venuti a conoscenza, solo dopodiversi anni, dell’esistenza di alcuni abusi edilizi su parte dei predetti immobili,nonché dell’esistenza di una ordinanza ingiunzione del Comune di Vergheretodi demolizione delle predette opere abusive; - che pertanto avevano chiestol’ammissione tardiva alla procedura di L.C.A. in via chirografaria del propriopreteso credito di complessivi euro 380.000, di cui euro 250.000 a titolo diriduzione, ai sensi dell’art. 1489 c.c., del prezzo versato per l’acquisto degliimmobili, euro 80.000 per costi di demolizione ed euro 50.000 a titolorisarcitorio.3. Il Tribunale, nel rigettare l’impugnazione così proposta, ha osservato chela parte ricorrente non aveva fornito la prova di essere incorsa in un ritardo,nella presentazione della domanda tardiva, dovuto ad una causa ad essa nonimputabile, posto che era emerso dalla dispiegata istruttoria giudiziale,completata anche dall’escussione dei testi ammessi, che gli opponenti eranovenuti a conoscenza delle problematiche urbanistiche di alcuni immobili giàprima della stipula del rogito notarile, anche tramite la nomina di un propriotecnico per le necessarie verifiche da espletarsi prima della conclusione delcontratto di compravendita, e che, ciò nonostante, si erano determinati allastipulazione dell’atto di acquisto.4. Il decreto, pubblicato il 11.12.2020, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] eDavide Cocchi con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui laNumero registro generale 2422/2021Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 9828/2026Data pubblicazione 16/04/2026Liquidazione [OSCURATO:PERSONA] Amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] ForestaleCesenate ha resistito con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la “nullità della sentenza per violazione degliartt. 24 Cost., art. 111 Cost. e 101 c.p.c. … per violazione dei diritti di difesa,del principio del giusto processo e del principio del contraddittorio”, sul rilievoche sarebbe stato compromesso il loro diritto di difesa per la mancataconcessione di termini per il deposito di memorie difensive ancheconclusionali.1.1 Il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360bisc.p.c.Va infatti ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenereche, ai sensi dell'art. 99 l.fall. (nella formulazione derivante dalle modifichedi cui al d.lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti diimpugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo statopassivo, e l'investitura del collegio per la decisione sono improntate a ragionidi deformalizzazione del rito tipiche del nuovo rito speciale, ispirate adesigenze di celerità, con la conseguenza che la concessione dei terminiprevisti dall'art. 99, comma 11, l.fall., è puramente eventuale e facoltativa(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12116 del 13/6/2016). Né può invocarsi, peraltro,la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del predettotermine per memorie conclusive, che può essere accordato, o meno, daltribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardoall'andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superfluaun’appendice scritta (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5596 del 6/3/2017).2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 209 e 101 l. fall.,“per erronea applicazione dei principi in materia di ammissibilità delledomande ultratardive di ammissione al passivo”.2.1 Il motivo risulta, in parte, infondato e, per altra parte, inammissibile.Numero registro generale 2422/2021Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 9828/2026Data pubblicazione 16/04/20262.1.1 Richiamano invero i ricorrenti, a sostegno della loro tesi difensiva, unagiurisprudenza da ritenersi, oramai, superata nell’evoluzione esegeticadell’istituto regolato dall’art. 101 l. fall. in materia di domande tardive edultratardive (il richiamo è in riferimento a Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.5596 del 6/3/2017, secondo la quale si riteneva che “le domande diammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento,devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momentoin cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare”).Ebbene, il principio da ultimo menzionato è stato, poi, superato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 11000 del 5/4/2022. È stato infatti affermato nell’arresto daultimo citato che, in tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, ildisposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d."ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non soloa dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale suaabbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattoreimpediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto menol'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque esserepresentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegatal'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore inun termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durataragionevole del procedimento.Ne consegue che, essendosi il decreto impugnato conformato ai principigiurisprudenziali qui da ultimo ricordati e riaffermati, le relative doglianze sulpunto devono ritenersi infondate e non meritevoli di accoglimento.2.1.2 Per il resto le doglianze attingono il merito degli apprezzamenti svoltidal Tribunale in ordine all’imputabilità del ritardo nella presentazione delladomanda ultratardiva e, dunque, non possono essere oggetto di sindacato inquesto giudizio di legittimità.Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è fermanell’affermare che, in caso di domanda cd. supertardiva di ammissione alpassivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la valutazione dellasussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo del creditoreNumero registro generale 2422/2021Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 9828/2026Data pubblicazione 16/04/2026implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice dimerito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato dilegittimità (vedi anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 31/7/2017).3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., “per omesso esame … di fatti decisiviche sono stati oggetto di discussione in ordine al giudizio di non imputabilitàdel ritardo in capo ai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.3.1 Anche in questo caso le censure dei ricorrenti risultano formulate in modoinammissibile perché sollecitano, questa volta sotto l’egida applicativa delvizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., un nuovoapprezzamento di merito sempre sul profilo dell’imputabilità del ritardo nellapresentazione della domanda ultratardiva, e ciò senza neanche declinare conpuntualità i “fatti storici”, decisivi ed oggetto di dibattito processuale, nel cuiomesso esame sarebbero incorsi i giudici del merito, secondo il paradigmaapplicativo declinato dalla norma processuale da ultimo menzionata, percome poi perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità. Su quest’ultimoprofilo va infatti ricordato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 7/4/2014).Numero registro generale 2422/2021Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 9828/2026Data pubblicazione 16/04/2026Oltretutto, la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto daparte del giudice in un senso differente (ed asseritamente erroneo) da quellovoluto dalla parte (cfr. Cass. n. 14929/2012, Cass. n. 23328/2012).Non è dunque possibile denunciare, sotto il canone di critica utilizzato, “unaerrata …. valutazione del materiale probatorio acquisito in atti” (v. pag. 21del ricorso).4. Il quarto mezzo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto e in particolare dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e degliartt. 4 e 5 D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.4.1 Il motivo si compone di varie doglianze che, tuttavia, sonocomplessivamente infondate.4.1.1 Quanto alle prime, contestano i ricorrenti l’applicazione del raddoppiodel contributo unificato da parte del giudice dell’opposizione.La censura è infondata alla luce della giurisprudenza più recente espressada questa Corte. È stato infatti da ultimo affermato (senza ulteriorirevirement) che “il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presuppostoprocessuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottataè inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della naturaimpugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio” (così, Cass. n. 48/2025;in senso contrario in precedenza: Sez. 1, Sentenza n. 1895 del 25/01/2018;Sez. 1, Ordinanza n. 35254 del 18/12/2023).Le considerazioni sopra svolte in ordine alla natura impugnatoria delgiudizio di opposizione allo stato passivo e dunque in relazione allaconseguente applicabilità della normativa sul raddoppio del contributounificato non mutano nel caso di giudizio impugnatorio svolto nel corso dellaprocedura di liquidazione coatta amministrativa, che, sebbenecaratterizzata da una fase cd. amministrativa di verifica dei crediti gestitadal commissario liquidatorio, si caratterizza, nella fase giurisdizionale, purNumero registro generale 2422/2021Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 9828/2026Data pubblicazione 16/04/2026sempre come giudizio di impugnazione delle determinazioni assunte dalcommissario stesso.4.1.2 I ricorrenti si dolgono, infine, della determinazione del valore dellacontroversia al fine della quantificazione delle spese di lite del giudizio diopposizione allo stato passivo.Sul punto soccorrono i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Cortesecondo i quali, nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna alpagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazionealternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso dicausa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa sidetermina sulla base dello scaglione corrispondente alla sommaspecificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensisuperiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile(Cass. Sez. U., 23/07/2025, n. 20805, Rv. 675638 - 01)4.1.3 Da ultimo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 4 e 5 del d.m.n. 55/2014, dolendosi del fatto che il Tribunale, pur avendo affermato di volerapplicare i compensi “minimi” per la fase istruttoria, abbia comunqueliquidato un valore superiore.La doglianza è infondata perché la contestata liquidazione rimane compresaentro i limiti (massimo e minimo) previsti dal d.m. (vedi: Cass. n.18167/2015; Cass. n. 2836/2017; v. anche Cass. n. 21205/2016); semmaisarebbe stato denunciabile una contraddittorietà della motivazione, viziotuttavia non proposto nel motivo qui in esame.5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 2422/2021Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 9828/2026Data pubblicazione 16/04/2026legittimità, che liquida in euro 8.300 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R., n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Presidente