CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25492del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente Oggetto: Tributi –dazi dogane-Motivazione apparente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 253 /02/2021, depositata il 2 5 marzo 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso per cassazione affidato a tre motiv i avverso la sentenza n. 253/02/2021, depositata il 25 marzo 2021, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, previa riunione, aveva rigettato gli appelli proposti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso : 1) l a sentenza n. 22 5/02/2016 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] aveva acco lto il ricorso della suddetta società avverso il provvedimento di rigetto dei ricorsi amministrativi presentati per l’annullamento dei certificati delleanalisi svolte dai [OSCURATO:PERSONA] delle Dogane in ordine a lle merci di cu i a diverse bollette dogan ali di importazione perl’anno 2014; 2) la sentenza n. 142/02/2018 della CTP di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso una serie di avvisi di definizione dell’accertamento con i quali l’Ufficio aveva ripreso dazi antidumping a seguito della riclassificazione della merce importata (sale di acido sulfanilico) nella voce n. 2921.4200.60 in luogo che in quella residuale indicata dalla società n. 2921.4200.90 al momento delle importazioni; 3) la sentenza n. 84/02/2018 della CTP di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di pagamento relativo agli interessi di mora sulle maggior somme dovute a titolo di diritti doganalidi cui ai suddetti avvisi di definizione dell’accertamento; - la società contribuente ha depositato il controricorso illustrato con successiva memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; Considerato che -va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società contribuente ai sensi dell’art. 369, commi 2 e 3, c.p.c. per non avere l’Agenzia depositato, unitamente al ricorso per cassazione,copia autentica della sentenza impugnata nonché l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio; - a tal riguardo deve ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10648 del 2/5/2017, Rv. 643945; v. anche Cass. sez un.n. 21349 del 2022) hanno affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio; in motivazione il principio è stato esteso anche ad altri adempimenti, previsti dall'art. 369, secondo comma, c.p.c., omessi da una parte ed espletati dall'altra, nell'ambito della medesima fase iniziale dell'impugnazione.In tali casi, infatti, lo scopo di attivare la sequenza procedimentale, sotteso al compimento degli adempimenti de quibus, "non potrebbe dirsi impedito, néapprezzabilmente ritardato (l'esame del fascicolo non può aver luogo se non si èatteso il tempo utile per il deposito del controricorso)”. Si è ritenuto, infatti, che, alla luce delle normative della Carte europee, rifiutare l'accesso al giudice dell'impugnazione, pur se l'atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe "inun inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di renderegiustizia" (in questi termini la citata pronuncia delle S.U.); -questa Corte ha quindi precisato che, il ricorso di cassazione non è improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass., sez.5, 14 febbraio 2019, n. 4370; Cass.sez. 5, n. 1313 del 2022). Nella specie, è, comunque, agli atti la copia autenticata della sentenza impugnata(asseritamente non notificata); -né tale sanzione può discendere dalla mancata richiesta di trasmissione delfascicolo di ufficio. -questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7621 del 24/3/2017, Rv. 643472) ha giàavuto modo di affermare che, in tema di ricorso per cassazione, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d'ufficio del giudice "aquo", ex art. 369 c.p.c., non determina l'improcedibilità dell'impugnazione ovel'esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest'ultima; -nel caso di specie, la controricorrente neppure deduce che il fascicolo d'ufficio sia necessario per la soluzione delle questioni devolute con l'impugnazione, sicché - già sul piano delle allegazioni - la censura si appalesa non meritevole diaccoglimento; - priva di pregio è poi l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., palesandosi quest’ultimo autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda; -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, riunendo tre giudizi di appello, omesso di pronunciare su alcune eccezioni sollevate dall’Ufficio nel procedimento definito con la sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA] n. 225/02/2016 (non impugnabilità del provvedimento di diniego dei ricorsi amministrativi avverso i certificati di analisi dei [OSCURATO:PERSONA] delle Dogane sulle merci importate; natura complessa del detto provvedimentoe legittimità dell’atto di diniego di autotutela ) ; -con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 comma 2, del Dlgs. n. 546/92 e 118 disp. att. c.p.c.per avere la CTR rigettato gli appelli riuniti, con una motivazione apparente,affermando la non correttezza della riclassificazione operata dall’Ufficio “in quantola v. 2921.4200.60 fa[ceva] esclusivo riferimento all’acido sulfanilico e non anche ai derivati dell’acido sulfanilico, qual [era] il sale in questione (sodio solfanilato) senza esplicitare l’iter logico - giuridico sotteso alla decisione; -con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei Reg. CE n.n. 575/2002, 1339/2002, 1000/2008, 1010/2008 e del Reg. UE 1346/2014istituenti il dazio antidumping sull’acido sulfanilico di origine cinese o indiana, per avere la CTR ritenuto erronea la riclassificazione operata dall’Agenzia delle dogane sebbene la Regolamentazione comunitaria vigente al momento delle importazioni effettuate dalla società classificasse chiaramente il prodotto importato (sale derivante dall’acido sulfanilico) nella voce 2921.4200.60 che, all’epoca delle importazioni (2014) comprendeva non solo l’acido sulfanilico ma anche il suo sale, atteso che il Reg. UE n. 982/2015 che aveva introdotto una voce specifica per il sodio solfanilato (sale di acido sulfanilico), era divenuto operativo in data 1/7/2015 successivamente a tutte le operazioni di importazione in contestazione; -il secondo motivo è fondato con assorbimento dei restanti; -la classificazione doganale delle merci importate nell'Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione (SA) delle merci che è stato elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato didesignazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità, con ladecisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987,L 198, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] CE n. 2658/1987 costituisce il riferimento normativofondamentale per la nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata" (NC); -le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale, che figurano nella parte prima di quest'ultima, titolo 1, parte A,dispongono in particolare quanto segue: [...] «La classificazione dellemerci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci enote". Qualora una merce rientri simultaneamente in due voci distinte, inbase alla regola generale 3, lettera a), della nomenclatura medesima,essa va classificata nella voce più specifica. Occorreprecisare che, secondo le note esplicative del SA relative a detta regola generale, «una voce che designa nominatamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una famiglia di oggetti» In base al punto 3 lett. b) della NC «I prodotti misti, i lavori composti dimaterie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti ele merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazionedella regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questadeterminazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce aglistessi il loro carattere essenziale. Infine, ai sensi del punto 3, lett. c) della NC: «Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono dieffettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, inordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione»; -la Regola n. 6 dispone: «La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizionicontrarie, parimenti applicabili»; -va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenzedel 28 aprile 2022, «PRODEX» SIA, C-72/21, punto 28;del 3 giugno 2021, Flavourstream, C-822/19, EU:C:2021:444, punto 34, e del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper, C-197/20 e C-216/20, EU:C:2021:892, punto 31; sentenze del 20 settembre 2018, 2M-Locatel A/S, punto 27; 14 aprile 2011, BritishSky [OSCURATO:PERSONA] e Pace, C-288/09 e C-289/09, EU:C:2011:248, punto 60, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C - 320/11, C - 330/11, C-382/11 e C-383/11, EU:C:2012:745, punto27); -peraltro, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietàoggettive del prodotto all a data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C - 198/15, [OSCURATO:PERSONA] e altre, punto24; Corte giust. 12 aprile 2018, C-227/17, Medtronic GmbH contro[OSCURATO:PERSONA], punto 36). Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti (Corte di giustizia, sentenza del 4 marzo 2015, causa C - C - 547/13 «[OSCURATO:PERSONA]» SIA contro [OSCURATO:PERSONA] iegmumu dienests, punto 72 ; nella giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 29538 del 2018). Inoltre, come già ricordato da questa Corte (Cass. n.31062 del 2017; Cass n. 30905/2019), secondo la Corte di Giustizia, ai fini dell'interpretazione della tariffadoganale comune, le note esplicative della nomenclatura costituiscono mez zi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l'interpretazionedella stessa ([OSCURATO:PERSONA] GmbH, p. 22; conf.Wiener SI, p. 11, Peacock, p. 10) ; - per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017, Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); -nella specie, la motivazione della sentenza impug nata non attinge la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. essendosi il giudice di appello limitato apoditticamente ad affermare che “come già evidenziato dai giudici di prime cure l’applicazione della voce 60 pretesa dalla Dogana non poteva ritenersi corretta in quanto la v. 2921.4200.60 fa[ceva] esclusivo riferimento all’acido sulfanilico e non anche ai derivati dell’acido sulfanilico, qual [era] il sale in questione (sodio solfanilato); con ciò , omettendo di riprodurre le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado richiamata per relationeme senza spiegare le ragioni (ad es. diverse caratteristiche fisichee composizione chimica) per le quali nella voce accertata dall’Ufficio 2921.4200.60 fac ente riferimento all’acido sulfanilico non potesse essere ricompreso anche il suo sale , come invece eccepito dall’ Agenzia in base ai Reg. CE n. 1000 e 1010 del 2008 non dovendosi , a suo avviso , far e applicazio ne della voce residualeindicata dalla società n. 2921.4200.90 ; la motivazione della sentenza, come reso evidente dal contenuto della stessa, come sopra trascritto, «non solo non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione)» (Cass.n. 777 del 2011), ma le considerazioni svolte «non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente» per risolvere la questione posta con uno dei motivi di appello (ovvero il difetto di motivazione degli atti impositivi), e di certo non «può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di "motivazione apparente" innanzi delineata» (Cass. S.U. citate); -in conclusione, va accolto il secondo mo tivo di ricorso , assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte acc