CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13669/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L BRN 62C17 E349 W), [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45H01 M172 J), [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 50S03 M172 A), [OSCURATO:PERSONA] ELISA S.S., nella persona del socio e legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), POLICHIARA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63E52 L781 E), rappresentati e difesi, inragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71E14 F861 R).- RICORRENTI –Numero registro generale 13595/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 13669/2026Data pubblicazione 11/05/2026CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- INTIMATO –per la cassazione della sentenza n. 1442/2/2021 della Commissionetributaria regionale del Veneto, depositata in data 26 novembre 2021, nonnotificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 28 gennaio 2026.UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.1. Oggetto di controversia sono i sei avvisi di accertamento in atti concui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] liquidava l’IMU per l’anno diimposta 2016 in relazione a terreni di cui i ricorrenti erano comproprietarie per i quali rivendicano l’esenzione dal pagamento dell’imposta per averedette aree natura agricola ed essere posseduti e condotti dai contribuentiquali coltivatori diretti.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto rigettava l’appelloproposto dagli istanti, ritenendo, con valutazione assorbente rispetto aglialtri motivi di appello, che l’esenzione predicasse la necessità delladichiarazione – nella specie mancante - volta a rappresentare le ragionidell’esenzione con indicazione dei terreni interessati, siccome basata su undato fattuale (la conduzione diretta del terreno) noto al solo contribuentee non anche al Comune e, comunque, di natura variabile.3. Avverso tale pronuncia i suindicati contribuenti proponevano ricorsoper cassazione, notificandolo in data 24 maggio 2022, formulando duemotivi d’impugnazione.Numero registro generale 13595/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 13669/2026Data pubblicazione 11/05/20264. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato.5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 2 luglio 2025 laCorte rinviava la causa per la trattazione in pubblica udienza per larilevanza decisoria della questione, avente valenza nomofilattica, circa lasussistenza o meno dell’obbligo dichiarativo per conseguire l’esenzionedell’imposta da parte del possessore di terreno agricolo che, in base acircostanze fattuali asseritamente note al Comune, sia coltivatore diretto oimprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, hadepositato il 19 dicembre 2025 motivate conclusioni scritte con le quali hachiesto di accogliere il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti hanno dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art.1, comma 13, della legge n. 208/2015, reputando erronea la valutazionedel Giudice regionale in ragione del fatto che la suddetta normativa nonprevede, per i terreni agricoli direttamente coltivati (e diversamentedall’ipotesi di comodato degli stessi a favore di parenti in linea retta entroil primo grado), alcun obbligo dichiarativo a pena di decadenza perbeneficiare dell’agevolazione.2. Con la seconda doglianza gli istanti hanno lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con cui era statadedotta la violazione degli artt. 13, comma 12-ter d.l. n. 201/2011, deld.m. 30 dicembre 2012 e della risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017dell’Agenzia delle Entrate per non aver considerato (il Comune ed il primoGiudice) che le condizioni agevolative erano note all’ente impositore,Numero registro generale 13595/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 13669/2026Data pubblicazione 11/05/2026avendo i contribuenti goduto per gli anni pregressi della riduzionedell’imposta ICI.3. I motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi sultema di fondo concernente la sussistenza o meno dell’obbligo dichiarativoper conseguire l’esenzione dell’imposta da parte del possessore di terrenoagricolo che, in base a circostanze fattuali asseritamente note al Comune,sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nellaprevidenza agricola.4. Il quadro normativo di riferimento è il seguente.L’art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015 ha previsto – per quantooccupa - che «A decorrere dall'anno 2016 […] Sono, altresì, esentidall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti edagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decretolegislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,indipendentemente dalla loro ubicazione […].Prima di tale esenzione, in tema di ICI, l’art. 37, comma 53, d.l.223/2006, aveva stabilito che «A decorrere dall'anno 2007, è soppressol'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunalesugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione previstadall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmenteprevisti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettivaoperatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, daaccertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio,rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai finidell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, commaNumero registro generale 13595/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 13669/2026Data pubblicazione 11/05/20261, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restafermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui glielementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sonoapplicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modellounico informatico».Successivamente, l’art. 13 d.l. n. 201/2011 (Anticipazionesperimentale dell'imposta municipale propria) ha previsto, al comma 53(nella versione ratione temporis applicabile), che «I soggetti passividevono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivoa quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenutevariazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando ilmodello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per glianni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati edelementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'impostadovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deveessere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizionidell'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, edell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ledichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, inquanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sortodal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entronovanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] deldecreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'impostamunicipale propria e delle relative istruzioni.E così, l’art. 1 d.m. 30 ottobre 2012 ha disposto l’approvazione, con lerelative istruzioni, del «modello di dichiarazione agli effetti dell'impostaNumero registro generale 13595/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 13669/2026Data pubblicazione 11/05/2026municipale propria da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, neicasi previsti dall'art. 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 11,n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed espressamenteindicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che costituiscono parteintegrante del presente decreto».Il punto 1.3 del modello di dichiarazione allegato 1 del citato decreto,ha poi elencato i casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata,stabilendo che «l'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sonointervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI giàpresentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che nonsono, comunque conoscibili dal comune» e, per quanto attiene ai terreniagricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoliprofessionali iscritti nella previdenza agricola dispone che «Le riduzionivanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perdeil relativo diritto».5. In detto contesto normativo, la giurisprudenza di questa Corte haaffermato (in tema di IMU, stante il richiamo all’art. 37, comma 53, d.l. n.223/2006 contenuto nell’art. 13, comma 53, d.l. n. 201/2011) che ilcontribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alladichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 507/1992, tranneche nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferentiagli elementi da cui derivi una riduzione di imposta ed a quelli, rilevanti aifini di imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili leprocedure telematiche previste dall'art. 3-bis d.lgs. n. 463/1997,concernente la disciplina del modello unico informatico (cfr., tra le tante,Cass. n. 14904/2025, che richiama Cass. n. 2321/2023; Cass. n.37505/2022; Cass. n. 28043/2018; Cass. n. 20797/2016).In tali termini, l’eccezionale conservazione dell’obbligo delladichiarazione vale soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fattoNumero registro generale 13595/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 13669/2026Data pubblicazione 11/05/2026per beneficiare di una riduzione (ed anche di un’esenzione) siasopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, ma non sia ancoravenuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzionedi informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell’ente impositore(così Cass. n. 6177/2025, che richiama Cass. n. 12226/2023).6. Deve aggiungersi sul punto che la riflessione di questa Corte si èprogressivamente sviluppata, precisando, alla luce del precetto di lealecollaborazione e buona fede che deve permeare la disciplina tributaria, aisensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000, che la menzionata ratio dellasoppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l.n. 223/2006 va individuata nell’irrilevanza della dichiarazione tutte le voltein cui il dato imponibile da dichiarare sia conoscibile attraverso leprocedure telematiche, ma anche quando il dato imponibile sia già aconoscenza dell’ente impositore.In tale direzione, l’obbligo dichiarativo a carico del contribuente nonsopravvive neppure nelle ipotesi di elementi ed informazioni già acquisitialiunde dall’ente impositore, e, dunque, non solo in quelle situazioni in cuiesse siano agevolmente acquisibili tramite le summenzionate proceduretelematiche e banche catastali, ma anche allorquando la presentazionedella dichiarazione si riveli superflua per essere il relativo dato già nellaconoscenza qualificata dell’ente impositore in ragione dell’esercizio dellapropria attività amministrativa, anche per finalità non strettamentetributarie (v., sul principio generale, pur se declinato in differentifattispecie, Cass. n. 26921/2025 e Cass. n. 8280/2025).7. Da quanto precede, vanno allora tratte le seguenti regole e principi:a. a partire dall’anno di imposta 2016, in tema di IMU, per effettodell’art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, i terreni agricoli possedutiNumero registro generale 13595/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 13669/2026Data pubblicazione 11/05/2026e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sonoesenti da imposta;b. l’obbligo dichiarativo posto a carico del contribuente sussiste perrivendicare l’esenzione che derivi da dati non desumibili dalla banca daticatastali o qualora i presupposti dell’esonero derivino da circostanzefattuali di cui l’ente impositore non ne abbia già conoscenza qualificataperchè originata da fonti inerenti la propria attività amministrativa, nonnecessariamente per finalità tributaria;c. la dichiarazione effettuata ha effetti ultrattivi, in assenza divariazioni, valendo cioè anche per i successivi anni.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono possonocomprendersi le ragioni dell’erronea valutazione compiuta dallaCommissione regionale sia nella parte in cui ha ritenuto sempreindispensabile la dichiarazione IMU al fine di ottenere l’esenzionerivendicata dai contribuenti nell’asserita qualità di coltivatori diretti e sialaddove ha erroneamente dichiarato assorbito il motivo di appello con cuigli appellanti avevano dedotto che «in vigenza dell’ICI i ricorrenti hannosempre usufruito dei benefici come coltivatori diretti, di talché non puòsorgere, sulla base della normativa sopra richiamata, alcun successivoobbligo dichiarativo per l’IMU, essendo già note al Comune di San MartinoBuon Albergo le condizioni soggettive e oggettive dei singoli ricorrenti. Dal1992 al 2011 i ricorrenti hanno sempre beneficiato, come è logico chefosse (sono coltivatori diretti da antica data) della relativa riduzione ICIper i terreni» (così nel ricorso, pag. 9, e nell’appello. pag. n. 8).La rilevanza, infatti, di tale circostanza, per quanto sopra detto,esclude che la relativa valutazione possa reputarsi assorbita dalla verificadell’omessa dichiarazione, dovendo in realtà accertarsi, da un lato, se lacircostanza fattuale della conduzione dei terreni agricoli da parte deiNumero registro generale 13595/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 13669/2026Data pubblicazione 11/05/2026ricorrenti/coltivatori diretti fosse nota al Comune per le ragioni addotte daicontribuenti, in tal caso non sussistendo alcun onere dichiarativo da partedi questi e, sotto altro versante, se nell’anno d’imposta 2016 dettasituazione soggettiva/oggettiva effettivamente persisteva.9. Alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto; la sentenzaimpugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione – perl’accertamento fattuale sui suindicati temi, nonché per regolare le spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto – in diversacomposizione – anche per regolare le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]