CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20832/2020proposto da: COMUNEDI GlJIDONIA MONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:CCRRNT67Cl9Al23Z) del Poro di Frosinone edelettivamente dom icilia to in Roma, alla V ia Panisperna n. 95, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., con sede in Tivoli (R O ), alla [OSCURATO:PERSONA] 25- 150 (C.F. e P . IVA: 038944 11002 ) , in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro temporeMirco Volpe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RO), al [OSCURATO:PERSONA]Acquisto n. 3 (C.F.: VLPMRC 75D11H501S), rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA] – Decadenza quinquennale potere impositivo –Dies a quo di decorrenza dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di T ivoli ( C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata pressolo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ( C.F.: GMBCR L 66 P47H501J), inRoma alla Via N icola Ricciotti n. 11, giusta procura speciale allegata in calce alcontroricorso; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - - avverso l a sente nza n. 6198 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Lazi o in data 07/11/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso alla CTP di Roma avverso l’avviso di accertamento per Ici 2009 relativa ad alcuni immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo l’atto impugnato tempestivamente notificato nel termine di legge (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati) previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 ed infondati gli elementi addotti dalla contribuente. 3. Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la CTR Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che, dovendo il versamento dell’imposta relativo all’anno 2009 effettuarsi entro il 31.12.2009, il termine quinquennale era scaduto il 31.12.2014, laddove l’avviso di accertamento in esame risultava notificato a mezzo del servizio postale solo il 29.12.2015, sicchè era intervenuta la decadenza da parte dell’amministrazione dal potere impositivo. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 161 e 171, l. n. 296/2006, 1, n. 2, lett. b), 3 e 10, n. 4, d.lgs. n. 504/1992, 3 e 7 dPR n. 380/2001, 112 e 132 c.p.c., e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto l’atto di accertamento emesso successivamente allo spirare del termine decadenziale previsto dal comma 161 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, facendolo decorrere dalla data in cui la contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento, anziché da quella di presentazione della dichiarazione. 1.1. Il motivo è infondato. In tema diICI, l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2007, la soppressione dell'obbligo della dichiarazione (venuto quindi effettivamente meno a partire dall'anno 2009), sicché la decadenzadalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5362 del 2017; conf. Sez . 6 -5, Ordinanza n. 28043 del 02/11/2018). Invero, l'art. 37, comma 53 del d.l. n. 223/2006, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2007, la soppressione degli obblighi della dichiarazione o comunicazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992. L'art. 1, comma 174 della legge n. 296/2006 ha aggiunto alla menzionata disposizione dell'art. 37, comma 53, del citato decreto n. 223/2006 il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico». L'efficacia della soppressione dell'obbligo di dichiarazione o comunicazione era collegata dal citato art.37, comma 53 del d.l. n. 223/2006 e successive modifiche alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'allora Agenzia del Territorio, al fine di consentire ai Comuni di usufruire delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi agli accertamenti ICI, che altrimenti avrebbero potuto essere noti agli enti locali solo attraverso la dichiarazione o comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992. Il provvedimento direttoriale in questione è intervenuto in data 18 dicembre 2007, alla quale è stata quindi accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per il Comune. Ciò comporta che per l’anno 2009, cui è riferito l'accertamento in esame - per il quale lo stesso Comune non aveva, infatti, applicato sanzioni -, l'obbligo di dichiarazione deve intendersi effettivamente venuto meno (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2 marzo 2017, n. 5362). Nella fattispecie in esame, dunque, la decadenza non può che essere riferita, ex art. 1, comma 161, della 1. n. 296/2006, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, dovendo quindi la decadenza dell'Amministrazione comunale dalla pretesa impositiva intendersi compiuta al 31 dicembre 2014, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato alla destinataria solo in data 29 dicembre 2015 (fatto incontroverso). Da ultimo, è vero che l’obbligo informativo è sopravvissuto pur a seguito della novella di cui all'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006, quale convertito in legge n. 248/2006 che, pur sopprimendo il generale obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI con decorrenza dall'anno 2007, ha fatto salve le ipotesi delle modificazioni soggettive e oggettive comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale, ma è altrettanto vero che giammai né la concessionaria né il Comune (il quale, anzi, è rimasto contumace in entrambi i gradi di merito del giudizio) hanno sollevato la relativa questione in precedenza. Senza tralasciare che l’ente pubblico, anche nella presente sede, non ha neppure indicato quali variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell’imposta (e tali da comportare l’obbligo della denuncia in quanto non conoscibili dal Comune) avrebbero subito i fabbricati in possesso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. oggetto di accertamento. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta i l ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.