Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 73/1978
ECLI:IT:COST:1978:73
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con varie ordinanze delle Corti d'Appello di Roma e di Milano,
emesse a seguito di appelli proposti avverso sentenze di Tribunale che
avevano prosciolto gli imputati dai reati loro ascritti in applicazione
di amnistia resa possibile dal giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, è stata sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello dei
soli imputati contro siffatte sentenze di proscioglimento.
Tutte le ordinanze, con motivazione sintetica e pressoché
uniforme, rilevano, conformemente a quanto già osservato da questa
Corte con la sentenza n. 70 del 1975, che la forma impugnata,
escludendo l'appello dell'imputato avverso le sentenze di
proscioglimento per amnistia applicata a seguito di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, contrasta con gli invocati
principi costituzionali perché siffatto tipo di proscioglimento
implica un giudizio affermativo di colpevolezza, con eventuali
pregiudizi morali e giuridici per il soggetto prosciolto, risultando
pertanto ingiustificata la soppressione, per il solo imputato, di
taluni modi generali d'esercizio della difesa.
Si osserva infine che le ragioni che hanno indotto la Corte a
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p.
- contenente una disposizione del tutto corrispondente circa il divieto
di appellare le sentenze del Pretore - dovrebbe valere anche per la
norma impugnata, che si diversifica da quella già esaminata soltanto
perché si applica alle sentenze del Tribunale e della Corte d'Assise.
Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede.
:
1) Poiché le ordinanze in epigrafe indicate sollevano la medesima
questione, i relativi procedimenti vanno riuniti per esser definiti con
unica sentenza.
2) La Corte deve decidere se contrasti o meno con il principio
d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, Cost.) l'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la
sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito
del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
La questione è fondata.
Oggetto del presente giudizio - come di quello deciso con la
sentenza di questa Corte n. 70 del 1975 - non è la disposizione
escludente il diritto di appellare ogni sentenza dibattimentale che
abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia, ma la
norma che inibisce l'appello quando l'amnistia sia stata applicata per
effetto del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti.
Invero, come questa Corte ha già osservato, in tale ultima ipotesi
non è sufficiente un giudizio ipotetico, formulato allo stato degli
atti, ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine
di accertare in dibattimento se il fatto sussista, se l'imputato lo
abbia commesso, e se sia previsto dalla legge come reato. Soltanto sul
presupposto di un riconoscimento di colpevolezza può aver luogo il
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e
l'estinzione del reato per amnistia.
Da ciò consegue che siffatte sentenze di proscioglimento possono
implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto.
La norma impugnata, che consente il prodursi di effetti negativi in
altri giudizi civili e amministrativi, priva il solo imputato di taluni
modi generali d'esercizio del diritto di difesa, contrastando quindi
con gli invocati principi costituzionali.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado
che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere