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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 73/1978

ECLI:IT:COST:1978:73
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con varie ordinanze delle Corti d'Appello di Roma e di Milano, emesse a seguito di appelli proposti avverso sentenze di Tribunale che avevano prosciolto gli imputati dai reati loro ascritti in applicazione di amnistia resa possibile dal giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello dei soli imputati contro siffatte sentenze di proscioglimento.

Tutte le ordinanze, con motivazione sintetica e pressoché uniforme, rilevano, conformemente a quanto già osservato da questa Corte con la sentenza n. 70 del 1975, che la forma impugnata, escludendo l'appello dell'imputato avverso le sentenze di proscioglimento per amnistia applicata a seguito di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, contrasta con gli invocati principi costituzionali perché siffatto tipo di proscioglimento implica un giudizio affermativo di colpevolezza, con eventuali pregiudizi morali e giuridici per il soggetto prosciolto, risultando pertanto ingiustificata la soppressione, per il solo imputato, di taluni modi generali d'esercizio della difesa.

Si osserva infine che le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p. - contenente una disposizione del tutto corrispondente circa il divieto di appellare le sentenze del Pretore - dovrebbe valere anche per la norma impugnata, che si diversifica da quella già esaminata soltanto perché si applica alle sentenze del Tribunale e della Corte d'Assise.

Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede. : 1) Poiché le ordinanze in epigrafe indicate sollevano la medesima questione, i relativi procedimenti vanno riuniti per esser definiti con unica sentenza. 2) La Corte deve decidere se contrasti o meno con il principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

La questione è fondata.

Oggetto del presente giudizio - come di quello deciso con la sentenza di questa Corte n. 70 del 1975 - non è la disposizione escludente il diritto di appellare ogni sentenza dibattimentale che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia, ma la norma che inibisce l'appello quando l'amnistia sia stata applicata per effetto del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Invero, come questa Corte ha già osservato, in tale ultima ipotesi non è sufficiente un giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti, ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di accertare in dibattimento se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso, e se sia previsto dalla legge come reato.

Soltanto sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza può aver luogo il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e l'estinzione del reato per amnistia.

Da ciò consegue che siffatte sentenze di proscioglimento possono implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto.

La norma impugnata, che consente il prodursi di effetti negativi in altri giudizi civili e amministrativi, priva il solo imputato di taluni modi generali d'esercizio del diritto di difesa, contrastando quindi con gli invocati principi costituzionali.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con varie ordinanze delle Corti d'Appello di Roma e di Milano, emesse a seguito di appelli proposti avverso sentenze di Tribunale che avevano prosciolto gli imputati dai reati loro ascritti in applicazione di amnistia resa possibile dal giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello dei soli imputati contro siffatte sentenze di proscioglimento. Tutte le ordinanze, con motivazione sintetica e pressoché uniforme, rilevano, conformemente a quanto già osservato da questa Corte con la sentenza n. 70 del 1975, che la forma impugnata, escludendo l'appello dell'imputato avverso le sentenze di proscioglimento per amnistia applicata a seguito di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, contrasta con gli invocati principi costituzionali perché siffatto tipo di proscioglimento implica un giudizio affermativo di colpevolezza, con eventuali pregiudizi morali e giuridici per il soggetto prosciolto, risultando pertanto ingiustificata la soppressione, per il solo imputato, di taluni modi generali d'esercizio della difesa. Si osserva infine che le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p. - contenente una disposizione del tutto corrispondente circa il divieto di appellare le sentenze del Pretore - dovrebbe valere anche per la norma impugnata, che si diversifica da quella già esaminata soltanto perché si applica alle sentenze del Tribunale e della Corte d'Assise. Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede. : 1) Poiché le ordinanze in epigrafe indicate sollevano la medesima questione, i relativi procedimenti vanno riuniti per esser definiti con unica sentenza. 2) La Corte deve decidere se contrasti o meno con il principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. La questione è fondata. Oggetto del presente giudizio - come di quello deciso con la sentenza di questa Corte n. 70 del 1975 - non è la disposizione escludente il diritto di appellare ogni sentenza dibattimentale che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia, ma la norma che inibisce l'appello quando l'amnistia sia stata applicata per effetto del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Invero, come questa Corte ha già osservato, in tale ultima ipotesi non è sufficiente un giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti, ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di accertare in dibattimento se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso, e se sia previsto dalla legge come reato. Soltanto sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza può aver luogo il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e l'estinzione del reato per amnistia. Da ciò consegue che siffatte sentenze di proscioglimento possono implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto. La norma impugnata, che consente il prodursi di effetti negativi in altri giudizi civili e amministrativi, priva il solo imputato di taluni modi generali d'esercizio del diritto di difesa, contrastando quindi con gli invocati principi costituzionali. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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