Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 70/1975
ECLI:IT:COST:1975:70
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento d'appello il tribunale di Napoli ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui
esclude l'appello dell'imputato avverso la sentenza del pretore che
l'abbia prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di
equiparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (generiche), in
riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza ed al diritto di
difesa.
osserva il giudice a quo che la sentenza di proscioglimento per
amnistia pronunciata a seguito del giudizio di comparazione previsto
dall'art. 69 c.p., implicando il riconoscimento della responsabilità
dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli, gli reca pregiudizio sia
sotto il profilo morale, sia sotto quello giuridico per gli effetti del
giudicato penale nel giudizio di danno o in altri giudizi civili o
amministrativi (artt. 27 e 28 c.p.p.).
La violazione dell'art. 3 Cost. risulterebbe dalla diversa
disciplina apprestata nei confronti dell'analoga situazione in cui
versa il minore prosciolto per concessione del perdono giudiziale, cui
è riconosciuto il diritto d'appello, mentre la privazione di tale
impugnativa, e per giunta nei confronti della sola parte privata,
lederebbe l'inviolabilità del diritto alla difesa.
Nessuna parte si è costituita in questa sede.
:
La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il
principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 512, n. 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del solo
imputato di appellare contro la sentenza del pretore che l'abbia
prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, anche in raffronto alla diversa
disciplina vigente per colui cui sia stato concesso il perdono
giudiziale, ed ai maggiori poteri attribuiti all'accusa.
La questione è fondata.
Va innanzitutto precisato che oggetto del presente giudizio non è
la disposizione escludente il diritto di appellare ogni sentenza che in
dibattimento abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta
amnistia, bensì la più limitata norma che impedisce l'appello
dell'imputato prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
Mentre di regola, ove non sussistano le condizioni previste
dall'art. 152 c.p.p., l'applicazione dell'amnistia postula il
riconoscimento, da parte dell'organo giudicante, che le ipotesi di
reato addebitate agli imputati rientrino, astrattamente considerate,
tra quelle per le quali è stata concessa amnistia, sicché alla
relativa applicazione può procedersi anche in istruttoria, nei casi in
esame, occorre procedere al dibattimento. Invero non è sufficiente un
giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti, ma occorre
valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di accertare in
quella sede se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso e se
sia previsto dalla legge come reato; è soltanto sul presupposto di un
giudizio affermativo di colpevolezza che potranno aver luogo la
concessione delle attenuanti generiche ed il proscioglimento
dell'imputato per estinzione del reato. Da ciò discende la
possibilità che le sentenze di proscioglimento per amnistia arrechino,
a seconda dei casi, un diverso pregiudizio morale e giuridico al
soggetto prosciolto. Può corrispondentemente giustificarsi, a favore
dello stesso, una maggiore o minore tutela, pur nella imprescindibile
rinunciabilità all'amnistia (sent. n. 175 del 1971).
La norma in esame concerne dunque un proscioglimento caratterizzato
da un riconoscimento di colpevolezza, idoneo a produrre effetti
negativi in altri giudizi civili e amministrativi. Essa quindi
sopprime ingiustificatamente taluni modi generali d'esercizio della
difesa, escludendo il solo imputato dal diritto di appellare la
sentenza di primo grado.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di appellare la sentenza del pretore che l'abbia
prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
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[OSCURATO:PERSONA] Cancelliere