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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2023/2026

ECLI:EU:T:2026:522
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0120_RES

Causa T‑120/24

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA] (CAN-[OSCURATO:PERSONA])

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Nona Sezione, a cinque giudici) del 2 settembre 2026 «Ambiente – Regolamento (UE) 2018/842 – Riduzioni annuali delle emissioni di GES – Revisione delle assegnazioni annuali di emissioni di GES degli Stati membri per il periodo 2023‑2030 – Decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 – Rigetto della richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Convenzione di Aarhus – Motivi di riesame dei regolamenti (UE) 2021/1119 e (UE) 2023/857 che stabiliscono gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES dell’Unione per il 2030 – Competenze di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Motivi di riesame diretti contro una valutazione d’impatto – Iniziativa legislativa» Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Controllo integrale della corretta comprensione da parte dell’istituzione della motivazione della richiesta di riesame – Controllo limitato delle valutazioni complesse (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 44‑51, 68‑73) Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione alla luce delle disposizioni di detta Convenzione – Presupposti – Disposizioni che non possiedono carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Esclusione (Convenzione di Aarhus, art. 9, §§ 2 e 3) (v. punti 75‑80) Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla [OSCURATO:PERSONA] – Limiti – Valutazione in funzione degli obiettivi generali dell’atto legislativo di cui trattasi nonché della necessità o dell’utilità delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato – Portata – Attuazione di un atto legislativo che stabilisce obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra per l’Unione – Obbligo di fissare assegnazioni annuali di emissioni per gli Stati membri sulla base degli obiettivi stabiliti nell’atto legislativo (Art. 13, § 2, TUE; art. 291, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/842, modificato dal regolamento 2023/857, considerando 13 e 19 e artt. 1 e 4, § 3; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2023/1319) (v. punti 93‑107) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Motivazione del riesame – Incompatibilità della normativa di base dell’atto amministrativo oggetto di riesame con il diritto ambientale derivante dal diritto primario dell’Unione o dal diritto internazionale – Irricevibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 109‑113) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame – Atti amministrativi adottati ai sensi del diritto ambientale – Nozione – Atto legislativo ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, del TFUE – Esclusione [Art. 289, §§ 1 e 3, TFUE; convenzione di Aarhus, artt. 2 e 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 1, 2, § 1, c) e g), e 10, § 1] (v, punti 114‑120, 126‑129) Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento n. 1367/2006 alla luce della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) (Convenzione di Aarhus, art. 9, §§ 3 e 4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, considerando 3) (v. punti 121‑125) Eccezione di illegittimità – Presupposti per la ricevibilità – Eccezione sollevata nell’ambito della valutazione di una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Irricevibilità (Art. 277 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 132‑136) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame – Atti aventi effetti esterni e giuridicamente vincolanti – Nozione – Atti preparatori – Esclusione – Profili di illegittimità di un atto preparatorio, che costituisce una fase di elaborazione dell’atto definitivo, invocati a sostegno della richiesta di riesame interno contro quest’ultimo – Ricevibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, § 1] (v. punti 142‑146) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Motivazione del riesame – Incompatibilità dell’atto in questione con il diritto ambientale – Nozione di diritto ambientale [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10, § 1] (v. punti 147‑156) Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione fondata su più motivi, uno dei quali costituisce di per sé una base valida e sufficiente a sostenerla – Invalidità di altri motivi della decisione – Assenze di incidenza sulla validità della decisione (Art. 263 TFUE) (v. punto 157) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame – Valutazione d’impatto effettuata per modificare norme legislative – Nesso sostanziale con le norme legislative – Iniziativa che costituisce esercizio di poteri legislativi – Esclusione [Art. 17, § 2, TUE; articolo 293, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 2, § 1, c)] (v. punti 159‑166) Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante (Art. 263 TFUE) (v. punti 182, 183) [OSCURATO:PERSONA] conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che respinge una richiesta di riesame interno della sua decisione di esecuzione 2023/1319 ( 1 ) che rivede le assegnazioni annuali di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: «GES») degli Stati membri per il periodo 2023‑2030.

In tal modo, il Tribunale constata che una siffatta richiesta non può mettere in discussione gli atti legislativi attuati dalla decisione in questione.

Il regolamento 2018/842 ( 2 ) ha fissato i contributi minimi degli Stati membri per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 30% delle emissioni di GES dell’Unione entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005.

In applicazione di tale regolamento, la decisione di esecuzione 2020/2126 ( 3 ) ha stabilito le assegnazioni annuali di emissioni di GES degli Stati membri per il periodo 2021‑2030.

Conformemente alla valutazione d’impatto che correda una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 2020 ( 4 ) (in prosieguo: la «valutazione d’impatto del 17 settembre 2020»), la normativa europea sul clima ( 5 ) ha fissato un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di GES del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (in prosieguo: il «secondo obiettivo 2030/1990»).

Il regolamento 2018/842 è stato quindi modificato dal regolamento 2023/857 ( 6 ) affinché vi fosse inserito il nuovo obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni di GES dell’Unione entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005 (in prosieguo: il «secondo obiettivo 2030/2005») e la decisione di esecuzione 2023/1319 ha fissato nuove assegnazioni annuali di emissioni di GES per gli Stati membri per il periodo 2023‑2025.

Le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus ( 7 ), una richiesta di riesame interno di tale decisione a causa di vizi procedurali e sostanziali che inficiavano quest’ultima, nonché il secondo obiettivo 2030/1990 e il secondo obiettivo 2030/2005. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di riesame in quanto irricevibile e, in subordine, infondata con decisione del 14 dicembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Giudizio del Tribunale Poiché le ricorrenti eccepiscono un errore di interpretazione della motivazione della loro richiesta di riesame da parte della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva innanzitutto di essere tenuto ad esercitare un controllo integrale sulla questione se la decisione impugnata rifletta una corretta comprensione di detta motivazione.

Tale considerazione non pregiudica l’ampio potere discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] nell’effettuare valutazioni complesse, il quale è soggetto a un controllo circoscritto all’errore manifesto di valutazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia travisato la motivazione della domanda di riesame.

Per quanto riguarda, poi, la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus respingendo in quanto irricevibile la motivazione della richiesta di riesame riguardante il secondo obiettivo 2030/1990 e il secondo obiettivo 2030/2005, il Tribunale osserva che, al momento dell’adozione della decisione di esecuzione 2023/1319, la [OSCURATO:PERSONA] esercitava una competenza di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

Pertanto, essa non poteva fissare quote per gli Stati membri basandosi su obiettivi di riduzione delle emissioni di GES diversi da quelli stabiliti dal regolamento 2023/857 e dalla normativa europea sul clima, che costituiscono gli atti legislativi di base della decisione di esecuzione 2023/1319.

Inoltre, conformemente a tale disposizione del regolamento Aarhus, la richiesta di riesame interno di un atto amministrativo va presentata all’istituzione competente per la sua adozione e per la sua modifica in caso di illegittimità.

Tuttavia, poiché tale richiesta non consente di mettere in discussione la normativa di base adottata da altre istituzioni e che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad applicare in virtù della propria competenza esecutiva, la [OSCURATO:PERSONA] non può esaminare la fondatezza della motivazione relativa a tale normativa di base nel corso del riesame interno di tale atto amministrativo senza violare i principi dell’equilibrio istituzionale, della leale cooperazione e dell’attribuzione delle competenze, nonché il principio della certezza del diritto.

Tale constatazione si impone a maggior ragione in quanto, conformemente al combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, l’azione delle istituzioni è esclusa dall’ambito di applicazione di detto regolamento qualora esse esercitino poteri legislativi.

In particolare, un atto legislativo non può essere oggetto di una richiesta di riesame interno, che può riguardare solo un «atto amministrativo» contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.

Allo stesso modo, gli atti legislativi sono esclusi anche dal campo di applicazione della Convenzione di Aarhus, alla luce della quale il regolamento Aarhus deve essere interpretato.

Pertanto, in occasione di una richiesta di riesame che abbia ad oggetto la decisione di esecuzione 2023/1319, la quale costituisce un atto non legislativo, non è possibile eccepire la contrarietà alle norme ambientali di disposizioni legislative quali quelle che fissano i due obiettivi sopra menzionati.

È vero che la nozione di «diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus deve essere interpretata estensivamente e comprende qualsiasi atto dell’Unione che, a prescindere dalla sua base giuridica e dalla sua natura legislativa o meno, partecipa alla realizzazione degli obiettivi di tale politica.

Tuttavia, tale interpretazione deve restare compatibile con la rigorosa delimitazione della competenza di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] e con i principi dell’attribuzione delle competenze, dell’equilibrio istituzionale, nonché di leale cooperazione e di certezza del diritto.

Pertanto, l’autore di una richiesta di riesame interno di un atto di esecuzione non è legittimato a eccepire norme del diritto ambientale che produrrebbero l’effetto, se una siffatta richiesta fosse accolta, di derogare alla normativa di base di tale atto di esecuzione, e così facendo di modificare tale normativa integrandola o modificandola, anche nei suoi elementi non essenziali.

Per quanto riguarda le censure con cui le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver respinto come irricevibili i motivi della loro richiesta di riesame rivolti contro la valutazione d’impatto del 17 settembre 2020, il Tribunale statuisce, da un lato, che nessuna disposizione del regolamento Aarhus, interpretato alla luce della convenzione di Aarhus, impedisce di invocare eventuali profili di illegittimità di un atto preparatorio, quale la suddetta valutazione, a sostegno del ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione esso costituisce un momento preparatorio Dall’altro lato, il Tribunale dichiara che le ricorrenti potevano far valere i profili di illegittimità che viziavano la decisione di esecuzione 2023/1319 alla luce di disposizioni diverse da quelle del regolamento 2018/842 ( 8 ), senza tuttavia che ciò possa indurre la [OSCURATO:PERSONA] a derogare alle disposizioni della normativa europea sul clima e dei regolamenti 2018/842 e 2023/857.

La decisione impugnata è quindi viziata da errori di diritto alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 10 del regolamento Aarhus, nella parte in cui indica che le ricorrenti non potevano invocare, in via incidentale, l’illegittimità della valutazione d’impatto del 17 settembre 2020 a causa del carattere preparatorio di tale atto, e che il regolamento 2018/842 costituiva «il diritto ambientale» al fine di valutare la legittimità della decisione di esecuzione 2023/1319.

Tali vizi non possono tuttavia comportare l’annullamento della decisione impugnata, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente respinto le allegazioni delle ricorrenti dirette contro la suddetta valutazione d’impatto in ragione del suo nesso sostanziale con la normativa europea sul clima e il regolamento 2018/842.

Infatti, poiché l’analisi è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di integrare il secondo obiettivo 2030/1990 e il secondo obiettivo 2030/2005 nell’ordinamento giuridico dell’Unione, essa corrisponde a un’iniziativa legislativa ed esprime quindi l’esercizio di poteri legislativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Aarhus.

Infine, il Tribunale respinge in quanto inconferenti le argomentazioni delle ricorrenti volte a contestare la decisione impugnata nella parte in cui respingeva la richiesta di riesame in quanto infondata, poiché esse vertono su motivi di detta decisione presentati ad abundantiam .

Pertanto, esso respinge il ricorso in toto . ( 1 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 giugno 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2023‑2030 ( GU 2023, L 163, pag. 9 ) ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/842, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di GES a carico degli Stati membri nel periodo 2021‑2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ( GU 2018, L 156, pag. 26 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2021 al 2030 a norma del regolamento (UE) n. 2018/842 ( GU 2020, L 426, pag. 58 ). ( 4 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] COM(2020) 562 final al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», del 17 settembre 2020. ( 5 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ( GU 2021, L 243, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842 e il regolamento (UE) 2018/1999 ( GU 2023, L 111, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 ( GU 2021, L 356, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»). ( 8 ) Talune disposizioni del regolamento(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di GES e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ( GU 2013, L 165, pag. 13 ) e del regolamento n. 2018/1999 UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, l. 328, pag. 1), nonché le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2011, L 55, pag. 13 ), applicabili mediante rinvio a detti regolamenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0120_RES Causa T‑120/24 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CAN-[OSCURATO:PERSONA]) contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Nona Sezione, a cinque giudici) del 2 settembre 2026 «Ambiente – Regolamento (UE) 2018/842 – Riduzioni annuali delle emissioni di GES – Revisione delle assegnazioni annuali di emissioni di GES degli Stati membri per il periodo 2023‑2030 – Decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 – Rigetto della richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Convenzione di Aarhus – Motivi di riesame dei regolamenti (UE) 2021/1119 e (UE) 2023/857 che stabiliscono gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES dell’Unione per il 2030 – Competenze di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Motivi di riesame diretti contro una valutazione d’impatto – Iniziativa legislativa» Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Controllo integrale della corretta comprensione da parte dell’istituzione della motivazione della richiesta di riesame – Controllo limitato delle valutazioni complesse (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 44‑51, 68‑73) Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione alla luce delle disposizioni di detta Convenzione – Presupposti – Disposizioni che non possiedono carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Esclusione (Convenzione di Aarhus, art. 9, §§ 2 e 3) (v. punti 75‑80) Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla [OSCURATO:PERSONA] – Limiti – Valutazione in funzione degli obiettivi generali dell’atto legislativo di cui trattasi nonché della necessità o dell’utilità delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato – Portata – Attuazione di un atto legislativo che stabilisce obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra per l’Unione – Obbligo di fissare assegnazioni annuali di emissioni per gli Stati membri sulla base degli obiettivi stabiliti nell’atto legislativo (Art. 13, § 2, TUE; art. 291, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/842, modificato dal regolamento 2023/857, considerando 13 e 19 e artt. 1 e 4, § 3; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2023/1319) (v. punti 93‑107) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Motivazione del riesame – Incompatibilità della normativa di base dell’atto amministrativo oggetto di riesame con il diritto ambientale derivante dal diritto primario dell’Unione o dal diritto internazionale – Irricevibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 109‑113) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame – Atti amministrativi adottati ai sensi del diritto ambientale – Nozione – Atto legislativo ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, del TFUE – Esclusione [Art. 289, §§ 1 e 3, TFUE; convenzione di Aarhus, artt. 2 e 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 1, 2, § 1, c) e g), e 10, § 1] (v, punti 114‑120, 126‑129) Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento n. 1367/2006 alla luce della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) (Convenzione di Aarhus, art. 9, §§ 3 e 4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, considerando 3) (v. punti 121‑125) Eccezione di illegittimità – Presupposti per la ricevibilità – Eccezione sollevata nell’ambito della valutazione di una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Irricevibilità (Art. 277 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 132‑136) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame – Atti aventi effetti esterni e giuridicamente vincolanti – Nozione – Atti preparatori – Esclusione – Profili di illegittimità di un atto preparatorio, che costituisce una fase di elaborazione dell’atto definitivo, invocati a sostegno della richiesta di riesame interno contro quest’ultimo – Ricevibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, § 1] (v. punti 142‑146) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Motivazione del riesame – Incompatibilità dell’atto in questione con il diritto ambientale – Nozione di diritto ambientale [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10, § 1] (v. punti 147‑156) Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione fondata su più motivi, uno dei quali costituisce di per sé una base valida e sufficiente a sostenerla – Invalidità di altri motivi della decisione – Assenze di incidenza sulla validità della decisione (Art. 263 TFUE) (v. punto 157) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame – Valutazione d’impatto effettuata per modificare norme legislative – Nesso sostanziale con le norme legislative – Iniziativa che costituisce esercizio di poteri legislativi – Esclusione [Art. 17, § 2, TUE; articolo 293, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 2, § 1, c)] (v. punti 159‑166) Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante (Art. 263 TFUE) (v. punti 182, 183) [OSCURATO:PERSONA] conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che respinge una richiesta di riesame interno della sua decisione di esecuzione 2023/1319 ( 1 ) che rivede le assegnazioni annuali di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: «GES») degli Stati membri per il periodo 2023‑2030. In tal modo, il Tribunale constata che una siffatta richiesta non può mettere in discussione gli atti legislativi attuati dalla decisione in questione. Il regolamento 2018/842 ( 2 ) ha fissato i contributi minimi degli Stati membri per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 30% delle emissioni di GES dell’Unione entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. In applicazione di tale regolamento, la decisione di esecuzione 2020/2126 ( 3 ) ha stabilito le assegnazioni annuali di emissioni di GES degli Stati membri per il periodo 2021‑2030. Conformemente alla valutazione d’impatto che correda una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 2020 ( 4 ) (in prosieguo: la «valutazione d’impatto del 17 settembre 2020»), la normativa europea sul clima ( 5 ) ha fissato un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di GES del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (in prosieguo: il «secondo obiettivo 2030/1990»). Il regolamento 2018/842 è stato quindi modificato dal regolamento 2023/857 ( 6 ) affinché vi fosse inserito il nuovo obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni di GES dell’Unione entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005 (in prosieguo: il «secondo obiettivo 2030/2005») e la decisione di esecuzione 2023/1319 ha fissato nuove assegnazioni annuali di emissioni di GES per gli Stati membri per il periodo 2023‑2025. Le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus ( 7 ), una richiesta di riesame interno di tale decisione a causa di vizi procedurali e sostanziali che inficiavano quest’ultima, nonché il secondo obiettivo 2030/1990 e il secondo obiettivo 2030/2005. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di riesame in quanto irricevibile e, in subordine, infondata con decisione del 14 dicembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Giudizio del Tribunale Poiché le ricorrenti eccepiscono un errore di interpretazione della motivazione della loro richiesta di riesame da parte della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva innanzitutto di essere tenuto ad esercitare un controllo integrale sulla questione se la decisione impugnata rifletta una corretta comprensione di detta motivazione. Tale considerazione non pregiudica l’ampio potere discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] nell’effettuare valutazioni complesse, il quale è soggetto a un controllo circoscritto all’errore manifesto di valutazione. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia travisato la motivazione della domanda di riesame. Per quanto riguarda, poi, la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus respingendo in quanto irricevibile la motivazione della richiesta di riesame riguardante il secondo obiettivo 2030/1990 e il secondo obiettivo 2030/2005, il Tribunale osserva che, al momento dell’adozione della decisione di esecuzione 2023/1319, la [OSCURATO:PERSONA] esercitava una competenza di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, essa non poteva fissare quote per gli Stati membri basandosi su obiettivi di riduzione delle emissioni di GES diversi da quelli stabiliti dal regolamento 2023/857 e dalla normativa europea sul clima, che costituiscono gli atti legislativi di base della decisione di esecuzione 2023/1319. Inoltre, conformemente a tale disposizione del regolamento Aarhus, la richiesta di riesame interno di un atto amministrativo va presentata all’istituzione competente per la sua adozione e per la sua modifica in caso di illegittimità. Tuttavia, poiché tale richiesta non consente di mettere in discussione la normativa di base adottata da altre istituzioni e che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad applicare in virtù della propria competenza esecutiva, la [OSCURATO:PERSONA] non può esaminare la fondatezza della motivazione relativa a tale normativa di base nel corso del riesame interno di tale atto amministrativo senza violare i principi dell’equilibrio istituzionale, della leale cooperazione e dell’attribuzione delle competenze, nonché il principio della certezza del diritto. Tale constatazione si impone a maggior ragione in quanto, conformemente al combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, l’azione delle istituzioni è esclusa dall’ambito di applicazione di detto regolamento qualora esse esercitino poteri legislativi. In particolare, un atto legislativo non può essere oggetto di una richiesta di riesame interno, che può riguardare solo un «atto amministrativo» contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. Allo stesso modo, gli atti legislativi sono esclusi anche dal campo di applicazione della Convenzione di Aarhus, alla luce della quale il regolamento Aarhus deve essere interpretato. Pertanto, in occasione di una richiesta di riesame che abbia ad oggetto la decisione di esecuzione 2023/1319, la quale costituisce un atto non legislativo, non è possibile eccepire la contrarietà alle norme ambientali di disposizioni legislative quali quelle che fissano i due obiettivi sopra menzionati. È vero che la nozione di «diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus deve essere interpretata estensivamente e comprende qualsiasi atto dell’Unione che, a prescindere dalla sua base giuridica e dalla sua natura legislativa o meno, partecipa alla realizzazione degli obiettivi di tale politica. Tuttavia, tale interpretazione deve restare compatibile con la rigorosa delimitazione della competenza di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] e con i principi dell’attribuzione delle competenze, dell’equilibrio istituzionale, nonché di leale cooperazione e di certezza del diritto. Pertanto, l’autore di una richiesta di riesame interno di un atto di esecuzione non è legittimato a eccepire norme del diritto ambientale che produrrebbero l’effetto, se una siffatta richiesta fosse accolta, di derogare alla normativa di base di tale atto di esecuzione, e così facendo di modificare tale normativa integrandola o modificandola, anche nei suoi elementi non essenziali. Per quanto riguarda le censure con cui le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver respinto come irricevibili i motivi della loro richiesta di riesame rivolti contro la valutazione d’impatto del 17 settembre 2020, il Tribunale statuisce, da un lato, che nessuna disposizione del regolamento Aarhus, interpretato alla luce della convenzione di Aarhus, impedisce di invocare eventuali profili di illegittimità di un atto preparatorio, quale la suddetta valutazione, a sostegno del ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione esso costituisce un momento preparatorio Dall’altro lato, il Tribunale dichiara che le ricorrenti potevano far valere i profili di illegittimità che viziavano la decisione di esecuzione 2023/1319 alla luce di disposizioni diverse da quelle del regolamento 2018/842 ( 8 ), senza tuttavia che ciò possa indurre la [OSCURATO:PERSONA] a derogare alle disposizioni della normativa europea sul clima e dei regolamenti 2018/842 e 2023/857. La decisione impugnata è quindi viziata da errori di diritto alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 10 del regolamento Aarhus, nella parte in cui indica che le ricorrenti non potevano invocare, in via incidentale, l’illegittimità della valutazione d’impatto del 17 settembre 2020 a causa del carattere preparatorio di tale atto, e che il regolamento 2018/842 costituiva «il diritto ambientale» al fine di valutare la legittimità della decisione di esecuzione 2023/1319. Tali vizi non possono tuttavia comportare l’annullamento della decisione impugnata, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente respinto le allegazioni delle ricorrenti dirette contro la suddetta valutazione d’impatto in ragione del suo nesso sostanziale con la normativa europea sul clima e il regolamento 2018/842. Infatti, poiché l’analisi è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di integrare il secondo obiettivo 2030/1990 e il secondo obiettivo 2030/2005 nell’ordinamento giuridico dell’Unione, essa corrisponde a un’iniziativa legislativa ed esprime quindi l’esercizio di poteri legislativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Aarhus. Infine, il Tribunale respinge in quanto inconferenti le argomentazioni delle ricorrenti volte a contestare la decisione impugnata nella parte in cui respingeva la richiesta di riesame in quanto infondata, poiché esse vertono su motivi di detta decisione presentati ad abundantiam . Pertanto, esso respinge il ricorso in toto . ( 1 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 giugno 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2023‑2030 ( GU 2023, L 163, pag. 9 ) ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/842, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di GES a carico degli Stati membri nel periodo 2021‑2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ( GU 2018, L 156, pag. 26 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2021 al 2030 a norma del regolamento (UE) n. 2018/842 ( GU 2020, L 426, pag. 58 ). ( 4 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] COM(2020) 562 final al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», del 17 settembre 2020. ( 5 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ( GU 2021, L 243, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842 e il regolamento (UE) 2018/1999 ( GU 2023, L 111, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 ( GU 2021, L 356, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»). ( 8 ) Talune disposizioni del regolamento(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di GES e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ( GU 2013, L 165, pag. 13 ) e del regolamento n. 2018/1999 UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, l. 328, pag. 1), nonché le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2011, L 55, pag. 13 ), applicabili mediante rinvio a detti regolamenti.