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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29352/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 07/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 17/06/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di arresto ed € 3.500 di ammenda in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), e 259, d.

Igs. 152/2006.IL

2. Avverso la sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in riferimento alle norme sulla competenza per territorio, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l'eccezione in tal senso proposta.

Ed infatti: -il reato di spedizione si consuma nel luogo ove inizia il trasporto ed ha natura istantanea; - i reati sono stati accertati a Genova, laddove l'imputato si stava imbarcando per il Marocco; - l'imputato non risiede a Genova ma a Parabiago; - l'imputato ha consegnato nell'immediatezza le fatture di acquisto dei rifiuti presso aziende lom ba rd e.

Inoltre, qualora non fosse possibile ravvisare la competenza in relazione al reato più grave, doveva farsi riferimento al reato meno grave.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta mancanza e comunque vizio di motivazione laddove è stato ritenuto provato il requisito della colpevolezza oggettiva e della colpa in capo al ricorrente.

In primo luogo, egli è ambulante e quindi si sarebbe dovuta applicare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 266, comma 5, del testo unico ambientale.

Inoltre, l'aver ricevuto i mezzi con regolare fattura avrebbe dovuto consentire di inferire l'assenza di colpa in capo al medesimo.

2.3. Con il terzo motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione di misure alternative alla detenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, in primo luogo vengono riproposte in sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale (v. pag. 2-3, in cui si evidenzia che la condotta del più grave reato di cui all'art. 259 d.

Igs. 152/2006 è stata parzialmente commessa nel circondario genovese).

E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non nnassimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Nel merito, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato.

Come evidenziato anche dal Procuratore generale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibide individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40537 del 16/07/2009 Rv. 2443.30 - 01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha rilevato che la competenza è stata correttamente radicata in capo al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p. ed ha ritenuto, con una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, che la presenza di alcune fatture fosse inidonea a radicare la competenza presso altra A.G..

Il motivo è pertanto inammissibile.

3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.

Questa Corte ritiene che, in tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere, ai fini dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma 5, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017 Rv. 270226 - 01).

Nel caso di specie, la circostanza che l'imputato eserciti commercio di rifiuti in forma «ambulante» trova il proprio fondamento solo sulle sue affermazioni: il ricorrente nulla deduce t sul possesso di titolo abilitativo, sul tipo di rifiuti che gestisce e sulla non pericolosità dei rifiuti (basti pensare che le vetture, ove non bonificate, contengono batterie ed olii esausti).

Il motivo risulta, pertanto, inammissibile per genericità.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, in tema di sanzioni sostitutive, il d.

Igs. 150/2022, rispetto alla disciplina previgente, ha notevolmente mutato la disciplina delle sanzioni penali in modo da comportare una maggiore ponderazione, da parte del giudice della cognizione, della scelta della pena da irrogare, essendo state ridotte e contenute le preclusioni previste dall'art.59 della 1.24 novembre 1981, n. 689 nel suo testo originario, attraverso una estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo della sostituibilità delle pene detentive e pecuniarie.

Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01), l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive, richiama pur sempre i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., e configura la scelta in ordine all'applicazione della pena sostitutiva quale esercizio di un potere/dovere che impone al giudice di soppesare adeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio le finalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo.

Per conseguenza, il giudice può negare la sostituzione della pena zinche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, a condizione c:he ne spieghi le ragioni sotto il profilo dell'adeguatezza della pena alle finalità di rieducazione sociale del condannato.

La Corte ha anche precisato (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01) che la motivazione resa dal giudice della cognizione attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81: laddove essa è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di esame La Corte d'appello ha considerato i criteri indicati nell'art. 133 c.p. e in particolare il quantitativo non minimale di rifiuto oggetto dell'illecito traffico e i dubbi sulla lecita provenienza di alcune parti delle autovetture, elementi ritenuti in grado di denotare la gravità del fatto ostativa alla sostituzione della pena detentiva, motivazione non manifestamente illogica con cui il ricorrente non si confronta affatto, destinando il motivo all'inammissibilità.

Il motivo, oltre che manifestamente infondato, è peraltro anche inammissibile per genericità, venendo nuovamente riproposta la tesi della vendita «ambulante» quale elemento che affievolirebbe l'elemento psicologico del reato, che si è visto dianzi essere totalmente privo di fondamento.

5. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 07/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 17/06/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di arresto ed € 3.500 di ammenda in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), e 259, d. Igs. 152/2006.IL 2. Avverso la sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in riferimento alle norme sulla competenza per territorio, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l'eccezione in tal senso proposta. Ed infatti: -il reato di spedizione si consuma nel luogo ove inizia il trasporto ed ha natura istantanea; - i reati sono stati accertati a Genova, laddove l'imputato si stava imbarcando per il Marocco; - l'imputato non risiede a Genova ma a Parabiago; - l'imputato ha consegnato nell'immediatezza le fatture di acquisto dei rifiuti presso aziende lom ba rd e. Inoltre, qualora non fosse possibile ravvisare la competenza in relazione al reato più grave, doveva farsi riferimento al reato meno grave. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta mancanza e comunque vizio di motivazione laddove è stato ritenuto provato il requisito della colpevolezza oggettiva e della colpa in capo al ricorrente. In primo luogo, egli è ambulante e quindi si sarebbe dovuta applicare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 266, comma 5, del testo unico ambientale. Inoltre, l'aver ricevuto i mezzi con regolare fattura avrebbe dovuto consentire di inferire l'assenza di colpa in capo al medesimo. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione di misure alternative alla detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, in primo luogo vengono riproposte in sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale (v. pag. 2-3, in cui si evidenzia che la condotta del più grave reato di cui all'art. 259 d. Igs. 152/2006 è stata parzialmente commessa nel circondario genovese). E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non nnassimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Nel merito, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato. Come evidenziato anche dal Procuratore generale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibide individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009 Rv. 2443.30 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha rilevato che la competenza è stata correttamente radicata in capo al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p. ed ha ritenuto, con una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, che la presenza di alcune fatture fosse inidonea a radicare la competenza presso altra A.G.. Il motivo è pertanto inammissibile. 3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile. Questa Corte ritiene che, in tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere, ai fini dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma 5, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017 Rv. 270226 - 01). Nel caso di specie, la circostanza che l'imputato eserciti commercio di rifiuti in forma «ambulante» trova il proprio fondamento solo sulle sue affermazioni: il ricorrente nulla deduce t sul possesso di titolo abilitativo, sul tipo di rifiuti che gestisce e sulla non pericolosità dei rifiuti (basti pensare che le vetture, ove non bonificate, contengono batterie ed olii esausti). Il motivo risulta, pertanto, inammissibile per genericità. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, in tema di sanzioni sostitutive, il d. Igs. 150/2022, rispetto alla disciplina previgente, ha notevolmente mutato la disciplina delle sanzioni penali in modo da comportare una maggiore ponderazione, da parte del giudice della cognizione, della scelta della pena da irrogare, essendo state ridotte e contenute le preclusioni previste dall'art.59 della 1.24 novembre 1981, n. 689 nel suo testo originario, attraverso una estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo della sostituibilità delle pene detentive e pecuniarie. Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01), l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive, richiama pur sempre i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., e configura la scelta in ordine all'applicazione della pena sostitutiva quale esercizio di un potere/dovere che impone al giudice di soppesare adeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio le finalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo. Per conseguenza, il giudice può negare la sostituzione della pena zinche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, a condizione c:he ne spieghi le ragioni sotto il profilo dell'adeguatezza della pena alle finalità di rieducazione sociale del condannato. La Corte ha anche precisato (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01) che la motivazione resa dal giudice della cognizione attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81: laddove essa è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di esame La Corte d'appello ha considerato i criteri indicati nell'art. 133 c.p. e in particolare il quantitativo non minimale di rifiuto oggetto dell'illecito traffico e i dubbi sulla lecita provenienza di alcune parti delle autovetture, elementi ritenuti in grado di denotare la gravità del fatto ostativa alla sostituzione della pena detentiva, motivazione non manifestamente illogica con cui il ricorrente non si confronta affatto, destinando il motivo all'inammissibilità. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, è peraltro anche inammissibile per genericità, venendo nuovamente riproposta la tesi della vendita «ambulante» quale elemento che affievolirebbe l'elemento psicologico del reato, che si è visto dianzi essere totalmente privo di fondamento. 5. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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