Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31239/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nallo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/11/2025 emessa dal Tribunale di Palermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;lette le memorie e le conclusioni depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedelle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cutrario, nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppaAngela [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle particivili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; che hanno conclusoper l’annullamento della sentenza impugnata e condanna dell’imputato alle speserelative al grado per la costituzione e rappresentanza in giudizio delle parti civili;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse dell’imputatoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha assoltopeculato a lui rivolte ai capi 1), 2), 3) e 4) dell’imputazione e dall’accusa diautoriciclaggio a lui contestata al capo 5).1.1.

Le accuse di peculato erano relative all’appropriazione di somme didanaro che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] AssistenzaSociale – di cui [OSCURATO:PERSONA] era presidente – che era stata accreditatadall’ente territoriale per l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamentofinanziati con i fondi della Regione stessa.Dagli atti emerge che, in data 27/07/2012, all’esito di un lungo contenzioso,la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Assessorato hanno bonificato oltre sei milioni di euro allaSecondo l’ipotesi d’accusa il ricorrente – con le condotte descritte ai capi 1),2), 3), 4) – si sarebbe appropriato di larga parte di quelle somme, che eranodestinate anche al pagamento del T.F.R. dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] cheavevano preso parte all’attività formativa espletata dalla [OSCURATO:PERSONA] C.A.S.L’accusa di autoriciclaggio formulata al capo 5) era relativa ad operazioni ditrasferimento di danaro, utili a dissimulare la provenienza di quelle somme daldelitto di peculato oggetto di contestazione al capo 4).1.2.

La sentenza del Tribunale di Palermo è giunta all’esito assolutorio sullabase di un ragionamento che può essere schematizzato come segue.Con determina della Giunta regionale del 15/12/2011, pubblicata sullaGazzetta [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Regione [OSCURATO:PERSONA] harevocato alla [OSCURATO:PERSONA] C.A.S. l’accreditamento per lo svolgimento delle attivitàfinanziate dalla Regione.Ne discende che, quando (in data 27/07/2012) la Regione ha accreditato allanon era più investito della qualità di incaricato di pubblico servizio, da ritenersi«cessata al momento della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] delcennato provvedimento, ovvero in data 27/01/2012», essendo necessaria lapersistenza di un rapporto «tuttora efficace con la pubblica amministrazione»(sentenza impugnata, pag. 28) ed essendo non decisivo il fatto che il denarooggetto di appropriazione sia di provenienza pubblica, posto che – ai finidell’integrazione del peculato – assume rilievo «la connotazione oggettiva efunzionale dell’attività e non già il carattere pubblico della pecunia» (si cita Sez.6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 – 01; sentenzaimpugnata, pag. 29).Le condotte appropriative ascritte a [OSCURATO:PERSONA] potrebbero, al più, essereeventualmente qualificate come appropriazione indebita; tuttavia, si tratterebbedi ipotesi di reato comunque prescritte (sentenza impugnata, pag. 29).Il Tribunale ha altresì escluso che la condotta contestata al capo 4) –costituendo l’effetto naturale di un’operazione di fusione tra persone giuridiche,ritenuta regolare dal punto di vista strettamente civilistico – possa esserequalificata come appropriazione di denaro altrui (sentenza impugnata, pag. 30).Conseguentemente, ritenuta l’insussistenza del delitto presupposto, ilTribunale ha altresì ritenuto insussistente il delitto di autoriciclaggio contestato alcapo 5) (sentenza impugnata, pag. 30-31).2.

Il Pubblico ministero ricorrente impugna con ricorso diretto in cassazionela sentenza del Tribunale di Palermo, proponendo un unico motivo di ricorso, quisintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e, inparticolare, dell’art. 360 cod. pen.

L’eventuale cessazione della qualifica diincaricato di pubblico servizio non esclude la sussistenza del delitto di peculato, inconseguenza del fatto che egli era sicuramente titolare di detta qualifica primadella revoca dell’accreditamento e, altrettanto sicuramente, le somme di danarodella cui appropriazione egli è accusato sono somme di cui la [OSCURATO:PERSONA] C.A.S.aveva la disponibilità, perché derivanti «direttamente dall’esercizio del serviziopubblico di formazione svolto negli anni dell’accreditamento e dai connessi rapportipubblicistici (finanziamenti regionali, gestione della provvista in funzione delservizio)», accreditati dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], all’esito del “lungo contenzioso”.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è appropriato di somme di danaro di cui la Fondazioneaveva la disponibilità per ragioni riferibili al pubblico servizio svolto e tale condottaappropriativa risulta sussumibile nella fattispecie di peculato (in forza dell’art. 360cod. pen.), a prescindere dal fatto che l’imputato non fosse più attualmente titolaredella qualifica soggettiva (essendo ancora però Presidente della [OSCURATO:PERSONA]).3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha aderito alla prospettazione del Pubblicoministero ricorrente, concludendo con la richiesta di annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.4.

Le parti civili indicate in epigrafe – con le memorie e le conclusionidepositate – hanno a loro volta sollecitato l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.5.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

L’art. 360 cod. pen. dispone che l’eventuale cessazione della qualitàpubblicistica non esclude la sussistenza di un delitto nel quale la medesima èelemento costitutivo del reato «se il fatto si riferisce al servizio esercitato».La precisazione posta in conclusione di tale disposizione mette in evidenza lanecessità di un collegamento tra la qualifica (ancorché cessata) e il fatto di reato,che deve pur sempre essere di ordine funzionale, ossia, capace di incideresull’esercizio della funzione o del servizio di rilievo pubblicistico.

Si tratta di un«peculiare criterio di collegamento tra la specificità del bene giuridico tutelato dallerelative fattispecie incriminatrici»; seppure non vi sia più, per l’autore dellacondotta, la possibilità formale di esercitare le prerogative connesse alla funzioneo al servizio, ciò che assume rilievo è, dunque, «la concreta capacità offensiva diuna condotta, la cui realizzazione è in concreto resa possibile proprio dalla naturadell'attività precedentemente esercitata» (Sez. 6, n. 27392 del 19/05/2016,Bisignano, Rv. 267234 – 01, considerato in diritto n. 2).Del resto, la previsione dell’art. 360 cod. pen.

«è disposta nel pubblicointeresse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo incui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggettoinvestito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallostesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato» (Sez. 6, n. 39010 del10/04/2013, Baglivo, Rv. 256596 - 01).L’art. 360 cod. pen., dunque, richiede non solo che l’autore della condottaabbia rivestito la qualifica pubblicistica, ma anche che detta qualità, ancorchéformalmente cessata, lo metta in condizioni di arrecare una concreta offesaall’esercizio della pubblica funzione o del servizio pubblico.Deve, pertanto, risultare la sussistenza e persistenza di un fatto che, in sé,risulti lesivo del bene giuridico protetto dalle fattispecie incriminatrici oggetto dicontestazione.3.

Il delitto di peculato incrimina la condotta del titolare della qualificasoggettiva che si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui, di cui questiaveva il possesso o, comunque, la disponibilità «per ragione del suo ufficio oservizio».La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata più volte a chiarire i confinitra la commissione di un delitto di peculato rispetto alla commissione di altri delitticontro il patrimonio (soprattutto nei settori in cui l’esercizio di pubblici servizi èaffidato a soggetti formalmente privati).

Sono noti gli approdi raggiunti dallagiurisprudenza di legittimità.La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di ritenere sussistentela qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio inrelazione a condotte poste in essere da persone incardinate in enti che, dal puntodi vista formale, avevano natura privata.

Si allude, per esempio, alle vicendegiudiziarie che hanno interessato la [OSCURATO:PERSONA] (sucui Sez. 6, n. 18241 del 15/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288055; Sez. 6, n. 3037dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, Barachetti, Rv. 289290; Sez. 6, n. 33779 del21/06/2021, Scillieri, Rv. 282107) o, ancora più di recente, quelle relative allaRv. 289299).È stato tuttavia evidenziato che – ai fini del riconoscimento di un’attività comeservizio pubblico (tale da determinare l’assunzione della qualifica pubblicistica) –è necessario che vi sia una «conformazione in senso “pubblicistico” dell’agire delsoggetto agente», posto che è in tale tratto distintivo (la conformazionedell’attività dell’ente) «che si rinviene la ratio giustificatrice dello statuto di tutelatipico dei reati contro la Pubblica amministrazione» (Sez. 6, n. 18508 del20/04/2026, Montalcini, Rv. 290084 – 01, considerato in diritto n. 4.7).La conformazione in senso pubblicistico dell’agire dell’ente non assume rilievosolo ai fini dell’accertamento della sussistenza (in astratto) della qualificasoggettiva; la concezione oggettivo-funzionale assume evidentemente rilievoanche ai fini dell’accertamento della sussistenza di un nesso funzionale tral’oggetto delle condotte appropriative e l’esercizio della pubblica funzione o delpubblico servizio; è infatti necessario che anche la disponibilità del denaro o dellecose mobili oggetto di appropriazione sia conformata da norme di diritto pubblicoe da atti autoritativi (nel senso chiarito da ultimo da Sez.

U, n. 34036 del29/05/2025, Prete, Rv. 288731, considerato in diritto 11.3) e sia rivolta asoddisfare un interesse di rilievo pubblicistico.Perché è sotto tale profilo che si rinviene il tratto distintivo utile a discriminarele ipotesi di commissione di un delitto contro la pubblica amministrazione rispettoalla commissione di un delitto contro il patrimonio.

D’altra parte, la giurisprudenzadi questa Corte ha già avuto modo di evidenziare il profilo appena considerato,ritenendone la decisività ai fini della individuazione del discrimine tra l’addebito dipeculato e quello di appropriazione indebita.Si allude a Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453.In quel caso, si discuteva – tra le altre imputazioni – di alcuni atti di appropriazionedi denaro ascritti al presidente della [OSCURATO:PERSONA].

Èopportuno evidenziare che – nella citata decisione – questa Corte ha: (i) ritenutoche la [OSCURATO:PERSONA] è una associazione senza fini dilucro, con personalità giuridica di diritto privato, che svolge attività pubblicisticain relazione alla propria natura di ente di promozione dell'attività sportiva; (ii)ribadito che, ai fini dell’attribuzione al soggetto agente della qualifica pubblicistica“agli effetti penali”, «non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui lo stessodipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenzadi un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, ma devevalutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletatadall'agente, ancorché lo stesso sia un soggetto "privato"»; (iii) rilevato che unaparte degli atti appropriativi ascritti all’imputato in quel giudizio ricadeva in unasfera regolata da norme di stampo pubblicistico, con conseguente configurabilità– per quei casi – del delitto di peculato; (iv) rilevato che altra parte degli attiappropriativi di cui si discuteva in quel giudizio, invece, non assumevano rilievopubblicistico, ma erano regolati dalle regole del diritto privato, con conseguenteesclusione della qualifica pubblicistica (con conseguente esclusione dellafattispecie di peculato, essendo stata ritenuta in quel caso l’appropriazioneindebita; cfr. Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453,considerato in diritto 3.3).Non conta, dunque, l’ “origine” della provvista, ma il fatto che la disponibilitàdella predetta sia condizionata da regole di stampo pubblicistico.È alla luce di tale inquadramento ricostruttivo che la decisione ora citata –opportunamente richiamata dalla sentenza impugnata – ha affermato che ai finidell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato dipubblico servizio, e ai fini dell’integrazione del delitto di peculato «rileva laconnotazione oggettiva e funzionale dell'attività concretamente svolta dall'agente,e non già il carattere pubblico della "pecunia"» (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024,dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 - 01).4.

Alla luce delle premesse appena svolte, si deve dichiarare infondato ilricorso del Pubblico ministero, non sussistendo la dedotta violazione della leggepenale.Va premesso che la ricostruzione effettuata in sede di merito risulta quiintangibile, essendo stati dedotti solo vizi di legittimità e non la adeguatezza dellamotivazione nella ricostruzione del fatto, in ossequio al dettato dell’art. 569,comma 1, cod. proc. pen..Come evidenziato nella sentenza impugnata, le somme della cuiappropriazione è accusato l’imputato erano somme accreditate dalla RegioneSicilia alla [OSCURATO:PERSONA] C.A.S. e bonificate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito del “lungocontenzioso” che ha visto vittoriosa la [OSCURATO:PERSONA] e dopo la revocadell’accreditamento.Ciò posto, sulla scorta della ricostruzione effettuata in sede di merito, si deveprendere atto del fatto che non risulta dimostrato che l’utilizzo delle predettesomme di danaro fosse conformato da norme di diritto pubblico e da attiautoritativi nel senso sopra chiarito; né vi è prova – secondo l’accertamento dimerito – del fatto che quelle somme fossero destinate all’esercizio del serviziopubblico, risultando piuttosto che esse rappresentassero l’accredito di corrispettiviriconosciuti all’esito della controversia civile per precedenti servizi resi dallaCorrettamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l’appropriazione di quellesomme non abbia compromesso il bene giuridico protetto dall’art. 314 cod. pen.,ma, piuttosto, il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] C.A.S. (e, di conseguenza, le ragionidi interesse economico dei suoi dipendenti).5.

Va aggiunto, infine, che il ricorso del Pubblico ministero risulta infondatosotto un ulteriore profilo.Il Pubblico ministero denuncia l’illegittimità della decisione impugnata nellaparte in cui ha assolto l’imputato per il delitto contestato al capo 5), sulpresupposto che, essendo venuto meno il delitto di peculato presuppostodell’autoriciclaggio, sarebbe venuto meno anche quest’ultimo.Le considerazioni svolte al considerato in diritto n. 4, che precede, portano adescludere la sussistenza del vizio dedotto dal Pubblico ministero.Si deve solo aggiungere, con riferimento al capo 4), delitto presuppostodell’autoriciclaggio contestato al capo 5), che il Tribunale ha altresì escluso anchela sussistenza di un’ipotesi di appropriazione di danaro; la condotta ascrittaall’imputato è stata ritenuta un effetto naturale di un’operazione di fusione trapersone giuridiche, ritenuta regolare dal punto di vista strettamente civilistico; ciòha portato il Tribunale ad escludere – con affermazione non censurata in modospecifico dal Pubblico ministero ricorrente – che la condotta dell’imputato possaessere qualificata come appropriazione di denaro altrui (sentenza impugnata, pag.30).Sicché verrebbe meno anche la possibilità di ravvisare – sul punto – un’ipotesidi appropriazione indebita (quale possibile delitto presupposto dell’autoriciclaggiocontestato al capo 5).6.

Ne discende il rigetto del ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nallo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/11/2025 emessa dal Tribunale di Palermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;lette le memorie e le conclusioni depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedelle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cutrario, nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppaAngela [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle particivili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; che hanno conclusoper l’annullamento della sentenza impugnata e condanna dell’imputato alle speserelative al grado per la costituzione e rappresentanza in giudizio delle parti civili;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse dell’imputatoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha assoltopeculato a lui rivolte ai capi 1), 2), 3) e 4) dell’imputazione e dall’accusa diautoriciclaggio a lui contestata al capo 5).1.1. Le accuse di peculato erano relative all’appropriazione di somme didanaro che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] AssistenzaSociale – di cui [OSCURATO:PERSONA] era presidente – che era stata accreditatadall’ente territoriale per l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamentofinanziati con i fondi della Regione stessa.Dagli atti emerge che, in data 27/07/2012, all’esito di un lungo contenzioso,la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Assessorato hanno bonificato oltre sei milioni di euro allaSecondo l’ipotesi d’accusa il ricorrente – con le condotte descritte ai capi 1),2), 3), 4) – si sarebbe appropriato di larga parte di quelle somme, che eranodestinate anche al pagamento del T.F.R. dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] cheavevano preso parte all’attività formativa espletata dalla [OSCURATO:PERSONA] C.A.S.L’accusa di autoriciclaggio formulata al capo 5) era relativa ad operazioni ditrasferimento di danaro, utili a dissimulare la provenienza di quelle somme daldelitto di peculato oggetto di contestazione al capo 4).1.2. La sentenza del Tribunale di Palermo è giunta all’esito assolutorio sullabase di un ragionamento che può essere schematizzato come segue.Con determina della Giunta regionale del 15/12/2011, pubblicata sullaGazzetta [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Regione [OSCURATO:PERSONA] harevocato alla [OSCURATO:PERSONA] C.A.S. l’accreditamento per lo svolgimento delle attivitàfinanziate dalla Regione.Ne discende che, quando (in data 27/07/2012) la Regione ha accreditato allanon era più investito della qualità di incaricato di pubblico servizio, da ritenersi«cessata al momento della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] delcennato provvedimento, ovvero in data 27/01/2012», essendo necessaria lapersistenza di un rapporto «tuttora efficace con la pubblica amministrazione»(sentenza impugnata, pag. 28) ed essendo non decisivo il fatto che il denarooggetto di appropriazione sia di provenienza pubblica, posto che – ai finidell’integrazione del peculato – assume rilievo «la connotazione oggettiva efunzionale dell’attività e non già il carattere pubblico della pecunia» (si cita Sez.6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 – 01; sentenzaimpugnata, pag. 29).Le condotte appropriative ascritte a [OSCURATO:PERSONA] potrebbero, al più, essereeventualmente qualificate come appropriazione indebita; tuttavia, si tratterebbedi ipotesi di reato comunque prescritte (sentenza impugnata, pag. 29).Il Tribunale ha altresì escluso che la condotta contestata al capo 4) –costituendo l’effetto naturale di un’operazione di fusione tra persone giuridiche,ritenuta regolare dal punto di vista strettamente civilistico – possa esserequalificata come appropriazione di denaro altrui (sentenza impugnata, pag. 30).Conseguentemente, ritenuta l’insussistenza del delitto presupposto, ilTribunale ha altresì ritenuto insussistente il delitto di autoriciclaggio contestato alcapo 5) (sentenza impugnata, pag. 30-31).2. Il Pubblico ministero ricorrente impugna con ricorso diretto in cassazionela sentenza del Tribunale di Palermo, proponendo un unico motivo di ricorso, quisintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e, inparticolare, dell’art. 360 cod. pen. L’eventuale cessazione della qualifica diincaricato di pubblico servizio non esclude la sussistenza del delitto di peculato, inconseguenza del fatto che egli era sicuramente titolare di detta qualifica primadella revoca dell’accreditamento e, altrettanto sicuramente, le somme di danarodella cui appropriazione egli è accusato sono somme di cui la [OSCURATO:PERSONA] C.A.S.aveva la disponibilità, perché derivanti «direttamente dall’esercizio del serviziopubblico di formazione svolto negli anni dell’accreditamento e dai connessi rapportipubblicistici (finanziamenti regionali, gestione della provvista in funzione delservizio)», accreditati dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], all’esito del “lungo contenzioso”.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è appropriato di somme di danaro di cui la Fondazioneaveva la disponibilità per ragioni riferibili al pubblico servizio svolto e tale condottaappropriativa risulta sussumibile nella fattispecie di peculato (in forza dell’art. 360cod. pen.), a prescindere dal fatto che l’imputato non fosse più attualmente titolaredella qualifica soggettiva (essendo ancora però Presidente della [OSCURATO:PERSONA]).3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha aderito alla prospettazione del Pubblicoministero ricorrente, concludendo con la richiesta di annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.4. Le parti civili indicate in epigrafe – con le memorie e le conclusionidepositate – hanno a loro volta sollecitato l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.5. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. L’art. 360 cod. pen. dispone che l’eventuale cessazione della qualitàpubblicistica non esclude la sussistenza di un delitto nel quale la medesima èelemento costitutivo del reato «se il fatto si riferisce al servizio esercitato».La precisazione posta in conclusione di tale disposizione mette in evidenza lanecessità di un collegamento tra la qualifica (ancorché cessata) e il fatto di reato,che deve pur sempre essere di ordine funzionale, ossia, capace di incideresull’esercizio della funzione o del servizio di rilievo pubblicistico. Si tratta di un«peculiare criterio di collegamento tra la specificità del bene giuridico tutelato dallerelative fattispecie incriminatrici»; seppure non vi sia più, per l’autore dellacondotta, la possibilità formale di esercitare le prerogative connesse alla funzioneo al servizio, ciò che assume rilievo è, dunque, «la concreta capacità offensiva diuna condotta, la cui realizzazione è in concreto resa possibile proprio dalla naturadell'attività precedentemente esercitata» (Sez. 6, n. 27392 del 19/05/2016,Bisignano, Rv. 267234 – 01, considerato in diritto n. 2).Del resto, la previsione dell’art. 360 cod. pen. «è disposta nel pubblicointeresse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo incui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggettoinvestito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallostesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato» (Sez. 6, n. 39010 del10/04/2013, Baglivo, Rv. 256596 - 01).L’art. 360 cod. pen., dunque, richiede non solo che l’autore della condottaabbia rivestito la qualifica pubblicistica, ma anche che detta qualità, ancorchéformalmente cessata, lo metta in condizioni di arrecare una concreta offesaall’esercizio della pubblica funzione o del servizio pubblico.Deve, pertanto, risultare la sussistenza e persistenza di un fatto che, in sé,risulti lesivo del bene giuridico protetto dalle fattispecie incriminatrici oggetto dicontestazione.3. Il delitto di peculato incrimina la condotta del titolare della qualificasoggettiva che si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui, di cui questiaveva il possesso o, comunque, la disponibilità «per ragione del suo ufficio oservizio».La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata più volte a chiarire i confinitra la commissione di un delitto di peculato rispetto alla commissione di altri delitticontro il patrimonio (soprattutto nei settori in cui l’esercizio di pubblici servizi èaffidato a soggetti formalmente privati). Sono noti gli approdi raggiunti dallagiurisprudenza di legittimità.La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di ritenere sussistentela qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio inrelazione a condotte poste in essere da persone incardinate in enti che, dal puntodi vista formale, avevano natura privata. Si allude, per esempio, alle vicendegiudiziarie che hanno interessato la [OSCURATO:PERSONA] (sucui Sez. 6, n. 18241 del 15/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288055; Sez. 6, n. 3037dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, Barachetti, Rv. 289290; Sez. 6, n. 33779 del21/06/2021, Scillieri, Rv. 282107) o, ancora più di recente, quelle relative allaRv. 289299).È stato tuttavia evidenziato che – ai fini del riconoscimento di un’attività comeservizio pubblico (tale da determinare l’assunzione della qualifica pubblicistica) –è necessario che vi sia una «conformazione in senso “pubblicistico” dell’agire delsoggetto agente», posto che è in tale tratto distintivo (la conformazionedell’attività dell’ente) «che si rinviene la ratio giustificatrice dello statuto di tutelatipico dei reati contro la Pubblica amministrazione» (Sez. 6, n. 18508 del20/04/2026, Montalcini, Rv. 290084 – 01, considerato in diritto n. 4.7).La conformazione in senso pubblicistico dell’agire dell’ente non assume rilievosolo ai fini dell’accertamento della sussistenza (in astratto) della qualificasoggettiva; la concezione oggettivo-funzionale assume evidentemente rilievoanche ai fini dell’accertamento della sussistenza di un nesso funzionale tral’oggetto delle condotte appropriative e l’esercizio della pubblica funzione o delpubblico servizio; è infatti necessario che anche la disponibilità del denaro o dellecose mobili oggetto di appropriazione sia conformata da norme di diritto pubblicoe da atti autoritativi (nel senso chiarito da ultimo da Sez. U, n. 34036 del29/05/2025, Prete, Rv. 288731, considerato in diritto 11.3) e sia rivolta asoddisfare un interesse di rilievo pubblicistico.Perché è sotto tale profilo che si rinviene il tratto distintivo utile a discriminarele ipotesi di commissione di un delitto contro la pubblica amministrazione rispettoalla commissione di un delitto contro il patrimonio. D’altra parte, la giurisprudenzadi questa Corte ha già avuto modo di evidenziare il profilo appena considerato,ritenendone la decisività ai fini della individuazione del discrimine tra l’addebito dipeculato e quello di appropriazione indebita.Si allude a Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453.In quel caso, si discuteva – tra le altre imputazioni – di alcuni atti di appropriazionedi denaro ascritti al presidente della [OSCURATO:PERSONA]. Èopportuno evidenziare che – nella citata decisione – questa Corte ha: (i) ritenutoche la [OSCURATO:PERSONA] è una associazione senza fini dilucro, con personalità giuridica di diritto privato, che svolge attività pubblicisticain relazione alla propria natura di ente di promozione dell'attività sportiva; (ii)ribadito che, ai fini dell’attribuzione al soggetto agente della qualifica pubblicistica“agli effetti penali”, «non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui lo stessodipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenzadi un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, ma devevalutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletatadall'agente, ancorché lo stesso sia un soggetto "privato"»; (iii) rilevato che unaparte degli atti appropriativi ascritti all’imputato in quel giudizio ricadeva in unasfera regolata da norme di stampo pubblicistico, con conseguente configurabilità– per quei casi – del delitto di peculato; (iv) rilevato che altra parte degli attiappropriativi di cui si discuteva in quel giudizio, invece, non assumevano rilievopubblicistico, ma erano regolati dalle regole del diritto privato, con conseguenteesclusione della qualifica pubblicistica (con conseguente esclusione dellafattispecie di peculato, essendo stata ritenuta in quel caso l’appropriazioneindebita; cfr. Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453,considerato in diritto 3.3).Non conta, dunque, l’ “origine” della provvista, ma il fatto che la disponibilitàdella predetta sia condizionata da regole di stampo pubblicistico.È alla luce di tale inquadramento ricostruttivo che la decisione ora citata –opportunamente richiamata dalla sentenza impugnata – ha affermato che ai finidell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato dipubblico servizio, e ai fini dell’integrazione del delitto di peculato «rileva laconnotazione oggettiva e funzionale dell'attività concretamente svolta dall'agente,e non già il carattere pubblico della "pecunia"» (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024,dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 - 01).4. Alla luce delle premesse appena svolte, si deve dichiarare infondato ilricorso del Pubblico ministero, non sussistendo la dedotta violazione della leggepenale.Va premesso che la ricostruzione effettuata in sede di merito risulta quiintangibile, essendo stati dedotti solo vizi di legittimità e non la adeguatezza dellamotivazione nella ricostruzione del fatto, in ossequio al dettato dell’art. 569,comma 1, cod. proc. pen..Come evidenziato nella sentenza impugnata, le somme della cuiappropriazione è accusato l’imputato erano somme accreditate dalla RegioneSicilia alla [OSCURATO:PERSONA] C.A.S. e bonificate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito del “lungocontenzioso” che ha visto vittoriosa la [OSCURATO:PERSONA] e dopo la revocadell’accreditamento.Ciò posto, sulla scorta della ricostruzione effettuata in sede di merito, si deveprendere atto del fatto che non risulta dimostrato che l’utilizzo delle predettesomme di danaro fosse conformato da norme di diritto pubblico e da attiautoritativi nel senso sopra chiarito; né vi è prova – secondo l’accertamento dimerito – del fatto che quelle somme fossero destinate all’esercizio del serviziopubblico, risultando piuttosto che esse rappresentassero l’accredito di corrispettiviriconosciuti all’esito della controversia civile per precedenti servizi resi dallaCorrettamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l’appropriazione di quellesomme non abbia compromesso il bene giuridico protetto dall’art. 314 cod. pen.,ma, piuttosto, il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] C.A.S. (e, di conseguenza, le ragionidi interesse economico dei suoi dipendenti).5. Va aggiunto, infine, che il ricorso del Pubblico ministero risulta infondatosotto un ulteriore profilo.Il Pubblico ministero denuncia l’illegittimità della decisione impugnata nellaparte in cui ha assolto l’imputato per il delitto contestato al capo 5), sulpresupposto che, essendo venuto meno il delitto di peculato presuppostodell’autoriciclaggio, sarebbe venuto meno anche quest’ultimo.Le considerazioni svolte al considerato in diritto n. 4, che precede, portano adescludere la sussistenza del vizio dedotto dal Pubblico ministero.Si deve solo aggiungere, con riferimento al capo 4), delitto presuppostodell’autoriciclaggio contestato al capo 5), che il Tribunale ha altresì escluso anchela sussistenza di un’ipotesi di appropriazione di danaro; la condotta ascrittaall’imputato è stata ritenuta un effetto naturale di un’operazione di fusione trapersone giuridiche, ritenuta regolare dal punto di vista strettamente civilistico; ciòha portato il Tribunale ad escludere – con affermazione non censurata in modospecifico dal Pubblico ministero ricorrente – che la condotta dell’imputato possaessere qualificata come appropriazione di denaro altrui (sentenza impugnata, pag.30).Sicché verrebbe meno anche la possibilità di ravvisare – sul punto – un’ipotesidi appropriazione indebita (quale possibile delitto presupposto dell’autoriciclaggiocontestato al capo 5).6. Ne discende il rigetto del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris