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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28036/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 09/2024 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 471 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 471 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M04 H501J ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: STNNCL 59R 1 7 H50 1 S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] N. 7 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore, legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 73S20 H501U) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4178/2019, pubblicatain data 20 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell’amministrazione del condominio del fabbricato di vicolo della Serpe n. 7, in Roma,per ottenere la restituzione di alcu- ne somme versate allo stesso, a titolo di spese di lite, anche Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 all’esito di procedure esecutive, sulla base di pronunzie giudi- ziarie a suo dire annullate con la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 16774 del 2013.

A seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale adito, la causa è stata riassunta davanti alla Corte d’appello di Roma, che ha rigettato la domanda.

Ricorre il Rossi, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’amministrazione del condominio del fabbricato di vicolo della Serpe n. 7, in Roma, che propone a sua volta ricorso in via incidentale, sulla base di un unico mo- tivo.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Il condominio controricorrente e ricorrente in via incidentale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia « viola- zione o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 cpccon riguardo agli artt. 474 e 389 cpc». 1.1Il ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe ritenu- to inammissibile la propria domanda di restituzione di somme versate a titolo di spese legali derivanti da sentenze di con- danna pronunciate nell’ambito di un precedente giudizio e og- getto di cassazione con rinvio da parte di questa Corte di Cas- sazione, in quanto non avanzata nell’ambito del giudizio di rinvio stesso.

Sostiene che, secondo l’indirizzo consolidato di questa stessa Corte, al contrario, tale domanda di restituzione può essere avanzata anche in un giudizio autonomo, come avvenuto nella specie.

Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 1.2 Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dall’ente controricorrente, di inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della carente esposizione dei fatti di causa.

Il condominio controricorrente sostiene, in particolare, che sa- rebbe stata proposta dal Rossi, in sede di merito, esclusiva- mente un’azione risarcitoria e non una domanda di restituzio- ne disomme pagate in adempimento di decisioni di condanna al pagamento di spese processuali successivamente caducate, domanda quest’ultima che costitui sce invece l’ unico oggetto del presente ricorso.

In realtà, nel ricorso si afferma con una certa chiarezza che era stata proposta nel giudizio di merito una domanda di resti- tuzione delle somme oggetto di condanna, a titolo di spese processuali, nelle sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corten. 16774 del 2013.

Anzi, nell’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, il ricorrente fa riferimento esclusivamente a tale domanda, sen- za alcuno specifico richiamo (neanche nelle conclusioni finali, che si riportano genericamente a quanto in precedenza espo- sto)alle altre domande che pure parrebbero essere state, al- meno originariamente, propostenel corso del giudizio di meri- to(segnatamente, le domande risarcitorie e quelle relative al- le somme pagate a titolo di spese processuali in relazione ad altri giudizi, anche di opposizione esecutiva, di cui vi è qualche menzione in altri degli atti di causa).

Tanto emerge dalcontenuto del ricorso stesso (in cui si legge: «Con atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma, no- tificato in data 06/02/14, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il condominio di vicolo della Serpe n. 7 per ivi sentir ottenere la ripetizione delle somme pagate in virtù di titoli esecutivi annullati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA].n. 16774/13») ed è confermato dalla stessa decisione impu- gnata.

Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 1.3Tanto premesso, osserva in primo luogo questa Corte che, sulla base di siffatta esposizione dei fatti, l’oggetto del presen- te ricorso deve ritenersi, di per sé, limitato(dalla stessa parte ricorrente) esclusivamente alla domanda di restituzione delle somme oggetto di condanna, a titolo di spese processuali, nel- le sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corte n. 16774 del 2013: con riguardo ad ogni altra domanda eventualmente proposta, in origine, nel giudizio di merito, il presente ricorso, prima ancora di essere inammissi- bile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, com- ma 1, n. 3, c.p.c. (in quanto, evidentemente, privo dei neces- sari specifici riferimenti agli elementi identificativi di siffatte ulteriori domande), in realtà, non può ritenersi neanche effet- tivamente proposto.

Le questioni relative alle eventuali ulteriori domande, in altri termini, devono ritenersi del tutto estranee all’oggetto del presente ricorso edel processo per come finora proseguito; di conseguenza, sulle stesse – segnatamente sulla pronuncia di mancato accoglimento di esse – deve ritenersi formato il giu- dicato interno. 1.4 Limitatamente alle (uniche) domande che possono rite- nersi rientrare nell’oggetto del presente ricorso, cioè – come già chiarito – esclusivamente quelle relative alle somme per cui vi era stata di condanna al pagamento delle spese proces- suali nelle sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corte n. 16774 del 2013, il ricorso è da ri- tenere sufficientemente specifico, in quanto l’espresso richia- mo di tale ultima pronunzia consente di individuare esatta- mente l’oggetto delle domande in questione.

D’altra parte, che una siffatta domanda fosse stata proposta nel giudizio di merito (contrariamente a quanto sostiene l’ente controricorrente) emerge chiaramente dagli atti processuali e, in particolare, dalla stessasentenza impugnata.

Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 1.5Chiarito quanto precede, è agevole osservare che il ricor- so principale, sia pure con riguardo al suo oggetto come risul- tato limitato in esito alla disamina della sua concreta formula- zione, risulta fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,infatti, le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell’ambito del giudizio di rinvio , in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell’eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all’esigenza di ga- rantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla deci- sione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudi- zio.

Essepossono essere , quindi , proposte anche in un nuovo autonomo giudizio,e ciò a prescindere dall’esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio (cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 12190 del 02/07/2004 , Rv. 574077 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 9229 del 04/05/2005 , Rv. 582088 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 29/01/2007 , Rv. 595732 –01 ; Sez. 1, Sentenza n. 13454 del 20/06/2011 , Rv. 618385 –01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25355 del 11/10/2018 , Rv. 651351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 , Rv. 671453 – 01 ; in alcune pronunzie , come ad es.

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020 , Rv. 657015 – 02 e, prima ancora, Sez. 3, Ordinanza n. 21901 del 29/08/2008, Rv. 604742 - 01 , si precisa, inoltre, che, in tale secondo caso, l’azione di restituzione, anche se avanzata in viaautonoma, va , comunque , proposta al giudice che sarebbe competenteper il rinvio, come pare sia stato statuito, nel pre- sente giudizio, dal tribunale originariamente adìto, con suc- cessiva riassun zione del la causa davanti alla corte d’appello; tale questione di competenza è , peraltro , fuori dal thema de- cidendumdel presente ricorso).

Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 La corte d’appello, discostandosi dai principi di diritto appena richiamati, ha invece affermato l’inammissibilità della doman- da di restituzionedelle somme pagate in virtù delle sentenze di merito successivamente cassate,avanzata in via autonoma dal Rossi, proprio sull’assunto che essa avrebbe dovuto essere proposta necessariamente nell’ambito o, comunque , conte- stualmenterispetto al giudizio di rinvio.

Dunque, tale decisione va cassata, affinché, in sede di rinvio, vengadecisa nel merito l’indicata domanda ( è opportuno riba- dire che si tratta esclusivamente del la domanda relativa all a restituzione dellespese processuali liquidate nelle sentenze di merito poi cassate, sulla base della decisione di questa Corte n. 16774/2013, non dialtre domande, anche se eventualmen- te in origine proposte nel giudiziodi merito, in quanto non og- getto del presente ricorsoe definitivamente restando preclusa dalle sue modalità di formulazione ogni questione al riguardo). 2.Con l’unico motivo del ricorso incidentale , si denunzia « Vio- lazione o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 c.p.c.con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.».

L’ente ricorrente contesta la compensazione delle spese ope- rata dal giudice di merito, per assenza di effettiva motivazio- ne.

Il ricorso incidentale, avente ad oggetto le spese processuali, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale, dovendo la regolamentazione delle spese dell’intero processo essere nuovamente operata all’esito del giudizio di rinvio. 3.Il ricorso principale è accolto , nei limiti di cui in motivazio- ne.Il ricorso incidentale è assorbito.

La sentenza impugnata è cassata,nei limiti indicati in motiva- zione,con rinvio alla Corte d’a ppello di Roma , in diversa com- posizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 La Corte: - a ccoglie il ricorso principale , nei limiti di cui in motiva- zione;dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa , per quanto di ragione,la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 09/2024 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 471 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 471 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M04 H501J ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: STNNCL 59R 1 7 H50 1 S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] N. 7 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore, legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 73S20 H501U) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4178/2019, pubblicatain data 20 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell’amministrazione del condominio del fabbricato di vicolo della Serpe n. 7, in Roma,per ottenere la restituzione di alcu- ne somme versate allo stesso, a titolo di spese di lite, anche Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 all’esito di procedure esecutive, sulla base di pronunzie giudi- ziarie a suo dire annullate con la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 16774 del 2013. A seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale adito, la causa è stata riassunta davanti alla Corte d’appello di Roma, che ha rigettato la domanda. Ricorre il Rossi, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’amministrazione del condominio del fabbricato di vicolo della Serpe n. 7, in Roma, che propone a sua volta ricorso in via incidentale, sulla base di un unico mo- tivo. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il condominio controricorrente e ricorrente in via incidentale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia « viola- zione o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 cpccon riguardo agli artt. 474 e 389 cpc». 1.1Il ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe ritenu- to inammissibile la propria domanda di restituzione di somme versate a titolo di spese legali derivanti da sentenze di con- danna pronunciate nell’ambito di un precedente giudizio e og- getto di cassazione con rinvio da parte di questa Corte di Cas- sazione, in quanto non avanzata nell’ambito del giudizio di rinvio stesso. Sostiene che, secondo l’indirizzo consolidato di questa stessa Corte, al contrario, tale domanda di restituzione può essere avanzata anche in un giudizio autonomo, come avvenuto nella specie. Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 1.2 Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dall’ente controricorrente, di inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della carente esposizione dei fatti di causa. Il condominio controricorrente sostiene, in particolare, che sa- rebbe stata proposta dal Rossi, in sede di merito, esclusiva- mente un’azione risarcitoria e non una domanda di restituzio- ne disomme pagate in adempimento di decisioni di condanna al pagamento di spese processuali successivamente caducate, domanda quest’ultima che costitui sce invece l’ unico oggetto del presente ricorso. In realtà, nel ricorso si afferma con una certa chiarezza che era stata proposta nel giudizio di merito una domanda di resti- tuzione delle somme oggetto di condanna, a titolo di spese processuali, nelle sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corten. 16774 del 2013. Anzi, nell’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, il ricorrente fa riferimento esclusivamente a tale domanda, sen- za alcuno specifico richiamo (neanche nelle conclusioni finali, che si riportano genericamente a quanto in precedenza espo- sto)alle altre domande che pure parrebbero essere state, al- meno originariamente, propostenel corso del giudizio di meri- to(segnatamente, le domande risarcitorie e quelle relative al- le somme pagate a titolo di spese processuali in relazione ad altri giudizi, anche di opposizione esecutiva, di cui vi è qualche menzione in altri degli atti di causa). Tanto emerge dalcontenuto del ricorso stesso (in cui si legge: «Con atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma, no- tificato in data 06/02/14, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il condominio di vicolo della Serpe n. 7 per ivi sentir ottenere la ripetizione delle somme pagate in virtù di titoli esecutivi annullati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA].n. 16774/13») ed è confermato dalla stessa decisione impu- gnata. Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 1.3Tanto premesso, osserva in primo luogo questa Corte che, sulla base di siffatta esposizione dei fatti, l’oggetto del presen- te ricorso deve ritenersi, di per sé, limitato(dalla stessa parte ricorrente) esclusivamente alla domanda di restituzione delle somme oggetto di condanna, a titolo di spese processuali, nel- le sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corte n. 16774 del 2013: con riguardo ad ogni altra domanda eventualmente proposta, in origine, nel giudizio di merito, il presente ricorso, prima ancora di essere inammissi- bile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, com- ma 1, n. 3, c.p.c. (in quanto, evidentemente, privo dei neces- sari specifici riferimenti agli elementi identificativi di siffatte ulteriori domande), in realtà, non può ritenersi neanche effet- tivamente proposto. Le questioni relative alle eventuali ulteriori domande, in altri termini, devono ritenersi del tutto estranee all’oggetto del presente ricorso edel processo per come finora proseguito; di conseguenza, sulle stesse – segnatamente sulla pronuncia di mancato accoglimento di esse – deve ritenersi formato il giu- dicato interno. 1.4 Limitatamente alle (uniche) domande che possono rite- nersi rientrare nell’oggetto del presente ricorso, cioè – come già chiarito – esclusivamente quelle relative alle somme per cui vi era stata di condanna al pagamento delle spese proces- suali nelle sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corte n. 16774 del 2013, il ricorso è da ri- tenere sufficientemente specifico, in quanto l’espresso richia- mo di tale ultima pronunzia consente di individuare esatta- mente l’oggetto delle domande in questione. D’altra parte, che una siffatta domanda fosse stata proposta nel giudizio di merito (contrariamente a quanto sostiene l’ente controricorrente) emerge chiaramente dagli atti processuali e, in particolare, dalla stessasentenza impugnata. Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 1.5Chiarito quanto precede, è agevole osservare che il ricor- so principale, sia pure con riguardo al suo oggetto come risul- tato limitato in esito alla disamina della sua concreta formula- zione, risulta fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,infatti, le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell’ambito del giudizio di rinvio , in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell’eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all’esigenza di ga- rantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla deci- sione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudi- zio. Essepossono essere , quindi , proposte anche in un nuovo autonomo giudizio,e ciò a prescindere dall’esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12190 del 02/07/2004 , Rv. 574077 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 9229 del 04/05/2005 , Rv. 582088 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 29/01/2007 , Rv. 595732 –01 ; Sez. 1, Sentenza n. 13454 del 20/06/2011 , Rv. 618385 –01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25355 del 11/10/2018 , Rv. 651351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 , Rv. 671453 – 01 ; in alcune pronunzie , come ad es. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020 , Rv. 657015 – 02 e, prima ancora, Sez. 3, Ordinanza n. 21901 del 29/08/2008, Rv. 604742 - 01 , si precisa, inoltre, che, in tale secondo caso, l’azione di restituzione, anche se avanzata in viaautonoma, va , comunque , proposta al giudice che sarebbe competenteper il rinvio, come pare sia stato statuito, nel pre- sente giudizio, dal tribunale originariamente adìto, con suc- cessiva riassun zione del la causa davanti alla corte d’appello; tale questione di competenza è , peraltro , fuori dal thema de- cidendumdel presente ricorso). Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 La corte d’appello, discostandosi dai principi di diritto appena richiamati, ha invece affermato l’inammissibilità della doman- da di restituzionedelle somme pagate in virtù delle sentenze di merito successivamente cassate,avanzata in via autonoma dal Rossi, proprio sull’assunto che essa avrebbe dovuto essere proposta necessariamente nell’ambito o, comunque , conte- stualmenterispetto al giudizio di rinvio. Dunque, tale decisione va cassata, affinché, in sede di rinvio, vengadecisa nel merito l’indicata domanda ( è opportuno riba- dire che si tratta esclusivamente del la domanda relativa all a restituzione dellespese processuali liquidate nelle sentenze di merito poi cassate, sulla base della decisione di questa Corte n. 16774/2013, non dialtre domande, anche se eventualmen- te in origine proposte nel giudiziodi merito, in quanto non og- getto del presente ricorsoe definitivamente restando preclusa dalle sue modalità di formulazione ogni questione al riguardo). 2.Con l’unico motivo del ricorso incidentale , si denunzia « Vio- lazione o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 c.p.c.con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.». L’ente ricorrente contesta la compensazione delle spese ope- rata dal giudice di merito, per assenza di effettiva motivazio- ne. Il ricorso incidentale, avente ad oggetto le spese processuali, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale, dovendo la regolamentazione delle spese dell’intero processo essere nuovamente operata all’esito del giudizio di rinvio. 3.Il ricorso principale è accolto , nei limiti di cui in motivazio- ne.Il ricorso incidentale è assorbito. La sentenza impugnata è cassata,nei limiti indicati in motiva- zione,con rinvio alla Corte d’a ppello di Roma , in diversa com- posizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi Ric. n. 471/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 La Corte: - a ccoglie il ricorso principale , nei limiti di cui in motiva- zione;dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa , per quanto di ragione,la senten
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