CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el liquidatore pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], PEC: giovannimarcozoppi@ordineavvocatiroma.org-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata per fusione da [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC:giustinodicecco@ordineavvocatiroma.org-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C.T.S. [OSCURATO:PERSONA] sociale a r.l. in liquidazione-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 56/2025 depositatail 12/1/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6410/2025Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 24255/2026Data pubblicazione 30/07/20261. — Nel 2019 il Tribunale di Ancona dichiarò il [OSCURATO:PERSONA] di C.T.S.[OSCURATO:PERSONA] cooperativa sociale a r.l. in liquidazione (diseguito C.T.S.), su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. e della dipendente ChiaraCaravaggi. La Corte d’appello di Ancona respinse il reclamo ex art. 18l.fall. di C.T.S. cui aveva resistito solo [OSCURATO:SOCIETA], rimanendo contumaci il2. — Questa Corte, con sentenza n. 33280 del 2023, ha accolto ilprimo motivo di ricorso di C.T.S., cui solo [OSCURATO:SOCIETA] aveva resistito concontroricorso, con assorbimento del secondo (sullo stato di insolvenza exart. 5 l. fall.), ed ha affermato il principio di diritto per cui la cooperativasociale, in quanto impresa sociale di diritto, non può essere assoggettata afallimento, dato che l’art. 14 del d.lgs n. 112/2017, a differenza dell’art.2545-terdecies, c.c., non ammette (anche) la procedura di fallimento.3. — C.T.S. ha quindi riassunto il giudizio, chiedendo alla Corted’appello di Ancona di:A) revocare la sentenza dichiarativa di fallimento ed emettereprovvedimenti consequenziali a tale pronuncia, con sospensione delleoperazioni di liquidazione ex art. 19 l. fall.;B) accertare il diritto alla restituzione della somma corrispondente ai beniaziendali presenti al momento della dichiarazione di fallimento, pari a €96.000,00 nonché riattivare il procedimento pendente dinnanzi alTribunale di Ancona contro [OSCURATO:PERSONA] UnicaRegionale, per il riconoscimento del credito di € 730.861,10;C) accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dei creditori istantiVodafone Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per i danni cagionati con dolo ocolpa grave e, per l’effetto, condannare gli stessi, anche in via solidale traloro, al risarcimento del danno, determinato in via equitativa in base alvalore dei beni e dei crediti che la società aveva al momento delladichiarazione di fallimento o della relativa perdita di valore.Numero registro generale 6410/2025Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 24255/2026Data pubblicazione 30/07/20264. — [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita in sede di rinvio, chiedendo il rigettodelle domande di condanna, mentre il [OSCURATO:PERSONA] C.T.S. e ChiaraCaravaggi sono rimasti contumaci.5. — La Corte d’appello di Ancona, pronunciando sul ricorso inriassunzione proposto da C.T.S. ex art. 392 c.p.c., ha accolto il reclamo exart. 18 l. fall. e per l’effetto ha revocato la sentenza dichiarativa difallimento di C.T.S.Ha invece dichiarato inammissibili tutte le ulteriori domande, in quantoproposte per la prima volta nel giudizio di rinvio, da ritenersi un processo“chiuso”, nel quale non possono essere proposti dalle parti, né presi inesame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano statiformulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, checontinuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stessogravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass.,21/2/2007, n. 4096; conf. 21/2/2019, n. 5137), salvo che le nuovedomande, eccezioni e conclusioni (intese nell'ampio senso di qualsiasisentenza della Cassazione, circostanza esclusa nel caso di specie.Ha infine statuito che «la controvertibilità delle questioni trattate per lamancanza di un indirizzo consolidato circa l’assoggettabilità a fallimentodelle cooperative sociali, nonché il comportamento complessivo delle parti,giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti igradi e della fase innanzi alla Corte di Cassazione».6. — Avverso detta decisione C.T.S. ha proposto nuovamente ricorsoper cassazione in due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso, illustrato da memoria depositata dalla incorporante Fastwebs.p.a.; il [OSCURATO:PERSONA] C.T.S. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.Il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria con richiesta di accoglimento del primo motivo diricorso, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della domandarestitutoria.Numero registro generale 6410/2025Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 24255/2026Data pubblicazione 30/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazionedell’art. 360 comma 3 cpc in relazione all’art. 389 cpc”, in quanto l’art.389 c.p.c. (“Domande conseguenti alla cassazione”) dispone che «Ledomande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguentealla sentenza di cassazione [336 c.2] si propongono al giudice di rinvio[392] e, in caso di cassazione senza rinvio [382 c.3], al giudice che hapronunciato la sentenza cassata [144 att.]». Il ricorrente evoca lagiurisprudenza di legittimità per cui «assolvendo all'esigenza di garantireall'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione dellasituazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dalsuccessivo sviluppo del giudizio», tali domande «si possono (ma non sidevono necessariamente) proporre nell'ambito del giudizio di rinvio, inquanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggettodell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantireall'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione dellasituazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dalsuccessivo sviluppo del giudizio» (Cass. 28036/2024; conf. Cass., Sez. U,12190/2004; Cass. 9229/2005, 1779/2007, 13454/2011, 253550/2018,12365/2024). Sulla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. il ricorrenterileva che il pregiudizio di cui si è chiesto il risarcimento in sede di rinvio èin re ipsa ed è anch’esso conseguente alla decisione di revoca delfallimento.2. — Con il secondo motivo si denunzia “violazione o falsaapplicazione dell’art. 360 comma 3 in relazione all’art 91 e 92 comma 2c.p.c. - illegittimità della sentenza nella parte in cui ha compensato lespese dell’intero giudizio”. Secondo il ricorrente non sussistevano ipresupposti per la compensazione integrale delle spese, ex art. 92,comma 2, c.p.c., in base al quale, nella versione vigente ratione temporis,«se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità dellaquestione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alleNumero registro generale 6410/2025Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 24255/2026Data pubblicazione 30/07/2026questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti,parzialmente o per intero».3. — Va preliminarmente rilevata la tardività del ricorso, che lorende inammissibile.3.1. — Nel ricorso e nel controricorso si legge che la sentenzaimpugnata sarebbe stata pubblicata il 15.1.2025. In realtà, dalla copiaprodotta dal ricorrente risulta che la sentenza è stata pubblicata il12.1.2015 (mentre la data del 15.1.2015 è quella del repertorio).Nel controricorso si legge che il ricorso per cassazione è stato notificato indata 15.3.2025 (pag. 1) ovvero in data 13.3.2025 (pag. 20).Dagli atti di causa emerge che effettivamente il ricorso è stato notificato amezzo PEC in data 15.3.2025 (e alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 140 c.p.c.in data 17-24.3.2015).Tale notifica risulta tardiva.3.1. — Dalla consultazione telematica degli atti di causa emergeinfatti che la sentenza è stata notificata alle parti dalla cancelleria dellaCorte d’appello in data 15.1.2025.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (v. Cass. n. 31175/2025 e n.31178/2025; per la stessa conclusione v. anche Cass. nn. 10885/2020 e13918/2019) che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotatodi autonomia, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma rappresentauna fase ulteriore di quello originario (cfr. Cass. Sez. U., n. 11844/2016;cfr. Cass. n. 25145/2024), regolata, a mente dell’art. 394, comma 1,c.p.c., dalle norme processuali ordinarie stabilite per il procedimentodavanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, tenuto conto delrito applicabile ratione materiae e nei limiti della compatibilità.Di conseguenza, la pronuncia adottata all’esito del giudizio di rinviodoveva essere impugnata avanti a questa Corte negli ordinari terminiprevisti dall’art. 18, commi 13 e 14 l. fall., vale a dire entro trenta giornidalla notifica, e non entro sessanta giorni, come avvenuto nella specie.Numero registro generale 6410/2025Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 24255/2026Data pubblicazione 30/07/20264. — Il rilievo, che comporta l’inammissibilità del ricorso, rendesuperflua la rappresentazione delle ragioni di inammissibilità einfondatezza dei due motivi di ricorso.5. — Seguono le statuizioni sulle spese e sul cd. raddoppio delcontributo unificato, come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 8/7/2026.Il Presidente