CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 13481/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23265/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale V.I.P. INFISSI -intimato- Avverso la sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 782/2023depositata il 13/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 7425/2016 dichiarò inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, avverso la sentenza n. 293/2016 del Giudice di Pace di Sarno. Il giudice di merito affermò che in data 23.05.2016, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (quale difensore dell’odierno ricorrente) ottenne il rilascio di copia della sentenza n. 293/2016 e notificò l’atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale osservò che “con l’estrazione di copia autentica la forma di conoscenza è acquisita in via formale” ed affermò “… ne consegue che, in tali casi, avendo la parte avuto conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non può applicarsi il termine semestrale per proporre appello di cui all’art. 327 c.p.c. ma deve applicarsi il termine breve di trenta giorni previsto dall’art.325 c.p.c. Pertanto, il termine per proporre appello decorreva dal giorno 11.05.2016 e deve ritenersi spirato decorsi i successivi trenta giorni (ovverosia è spirato in data 10.06.2016)”. Secondo il Tribunale, quindi, l’estrazione di copia autentica della sentenza costituiva una forma equipollente alla comunicazione di cancelleria e, comportando la conoscenza formale del provvedimento impugnando, implicava l’applicazione del termine “breve” previsto dall’art.325 c.p.c. (termine che, ai fini della proposizione dell’appello, è di trenta giorni), in luogo di quello “lungo” semestrale, di cui all’art.327 c.p.c. Ricorre avverso la prefata decisione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale V.I.P. Infissi, è rimastointimata. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Il Tribunale non avrebbe considerato che i termini di cui all’art 325 c.p.c. decorrono dalla notifica della sentenza al procuratore costituito. Pertanto, “in mancanza, avrebbe dovuto considerare l’appello proposto ritualmente nel termine semestrale previsto dall’art 327 c.p.c.” A sostegno della doglianza viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte circa la decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, nel senso che la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti(Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/03/2018) 14/06/2018, n. 15626 e, soprattutto, Cass.Civ. SS.UU. sent n. 6278/2019). 2. Con la seconda doglianza si censura la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. nonché dell’art. 132 n. 4 c.p.c. - vizio di motivazione apparente della sentenza - in riferimento all’art. 360 c.p.c. La sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata per motivazione meramente apparente. Si evidenzia che, il dies a quo per la decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello ex art. 325 c.p.c. indicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] “([OSCURATO:DATA_NASCITA]) non coincide né con il giorno della richiesta di rilascio della copia autentica della sentenza (23.05.2016) né con il giorno di rilascio della copia autentica (30.05.2016). Né tantomeno potrebbe ipotizzarsi che il Giudice abbia inteso far riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, poiché essa ricade il 04.05.2016”. La motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi meramente apparente, “perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, detta motivazione è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato”. 3. Il primo motivo del ricorso è fondato. Trova applicazione nella specie il principio, affermato da Cass. n. 2333/2023, secondo cui ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata”. Il Tribunale ha applicato alla fattispecie della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla diversa fattispecie della comunicazione di cancelleria (Cass. n. 24418/2008; Cass., n. 9421/2012) così violando le disposizioni di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. 4. Il secondo motivo è assorbito. 5. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, che procederà all’esame del merito dell’impugnazione erroneamente dichiarata inammissibile; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato