CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 02333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n.11346/2022, R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (p.i. 07599620635 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 291/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. Ric. 2022 n. 11346 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -2- Rilevato che: con sentenza emessa il 29 gennaio 2016, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda propostada [OSCURATO:PERSONA], quale intestatario di una utenza del servizio idrico integrato, gestito dalla Goris.p.a., dichiarò illegittima la richiesta inoltratagli da quest’ultima, a mezzo di specifica fattura, relativa al pagamento di partite anteriori al 2012 e condannò la gestrice del servizio idrico a corrispondere all’utente la somma di Euro 25,82, a titolo di indennizzo; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sul rilievo che essa società aveva ottenuto il rilascio di copia autentica della sentenza di primo grado in data 27 aprile 2016 ma aveva notificato l’atto di gravame solo il 19 luglio successivo, così decadendo dall’impugnazione per decorrenza del relativo termine; secondo il Tribunale, l’estrazione di copia autentica della sentenza costituirebbe una forma equipollente alla comunicazione di cancelleria e, comportando la conoscenza formale del provvedimento impugnando, implicherebbe l’applicazione del termine “breve” previsto dall’art.325 c.p.c. (termine che, ai fini della proposizione dell’appello, è di trenta giorni), in luogo di quello “lungo” semestrale, di cui all’art.327 c.p.c.; ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo; non svolge difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA]; non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. l ’unico motivo di ricorso denuncia « violazi one e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.»; Ric. 2022 n. 11346 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -3- la società ricorrente deduce che la decorrenza del termine “breve”di cui all’art.325 c.p.c. postula la notifica della sentenza al procuratore costituito, la quale non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti; pertanto, in assenza di tale notifica, il termine per la proposizione del gravame resterebbe quello “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art.327 c.p.c.; termine che, nel caso di specie, sarebbe stato debitamente osservato, atteso che la sentenza impugnata era stata depositata in data 29 gennaio 2016 e il gravame avverso di essa era stato notificato il 19 luglio successivo; 1.1.il motivo è fondato; erroneamente il Tribunale ha applicato alla fattispecie della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla diversa fattispecie della comunicazione di cancelleria (Cass. 02/10/2008, n. 24418; Cass. 11/06/2012, n. 9421); invece, ai fini della decorrenza del termine “breve” per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l’art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato (Cass. 19/09/2017, n. 21625), salvo che sussista un’attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario della notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di “reagire” alla statuizione (Cass. 30/06/2021, n.18607); circostanza che non può ritenersi emersa in seguito alla mera estrazione di copia autentica della sentenza(cfr. Cass.17/12/2004, n. 23501); l’appello proposto dalla Gori s,p.a., notificato nel pieno rispetto del termine semestrale di cui all’art.327 c.p.c., era Ric. 2022 n. 11346 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -4- dunque ammissibile e avrebbe dovuto essere delibato nel merito dal Tribunale; 2.il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, che procederà all’esame del merito dell’impugnazione erroneamente dichiarata inammissibile; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato. Così deciso nella cam