Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19603/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26567/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procu ra speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3532/2017depositata il 04/08/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 15.04.2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. citava innanzi al Tribunale di Napoli l'[OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO e deduceva che con contratto di cessione dei crediti, ex art. 1260 cod.c iv., la società [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva ceduto pro soluto crediti, per l'importo complessivo di € 11.599.647,88, nascenti da prestazioni rese dalla cedente nei confronti della suddetta A.S.L., sino a tutto il 31.12.2005.

L'attrice, inoltre, sul presupposto che il credito preteso fosse fondato su prova scritta e fosse certo, liquido ed esigibile, in citazione formulava richiesta di immediata adozione di provvedimento di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutivo, ex art. 186 ter c.p.c., sempre per l'importo di €. 11.599.647,88.

In via gradata, per la denegata ipotesi di contestazione di singole voci oggetto della cessione del credito, chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento di ogni singolo importo accertato come dovuto.

Alla prima udienza del 18.09.2009, si costituiva in giudizio l’A.S.L. [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, chiedendo il rigetto della richiesta di provvedimento monitorio ex art. 186-ter c.p.c..

La convenuta chiedeva, in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, nonché accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'illegittimità della domanda avanzata dalla società attrice e, in ogni caso, nel merito, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito in lite azionato.

Il Tribunale, rigettate sia la richiesta di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c, che le richieste istruttorie esuperata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava la domanda, ritenendo non opponibile alla convenuta, quale ente pubblico, l'intervenuta cessione del credito in favore della società istante.

Il Tribunale ritenevaapplicabile alla fattispecie in esame gli artt. 9 e 339 della L. 2248 All.

E del 20.03.186S, nonché gli art. 69 e 70 del RD. n. 2440/1923 (T.U. sulla contabilità generale dello Stato), che prevedono un divieto generale di cessione dei crediti verso la p.a, in mancanza dell’adesione di quest'ultima.

2. Con sentenza n.3532/2017, pubblicata il 4-8-2017 e notificata il 4-9-2017,la Corte d’appello di Napoli ha acco lto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e , in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’A.S.L.

NAPOLI 1 Centro al pagamento in favore dell’appellante della somma di €11.599.647,88, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all’effettivo soddisfo.

La Corte territor iale , ritenendo fondate le censure svolte dalla parte appellante, ha applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18339/2014), secondo i quali il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), e rispetto ad essi il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.

Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto fondata la domanda rilevando che: a) l'appellante aveva allegato di aver dato compiuta prova, mediante la copiosa documentazione allegata in atti (contenuta in ben 10 faldoni) del fondamento della sua pretesa, poiché i crediti ceduti erano relativi a: 1) corrispettivi dovuti per prestazioni sanitarie regolarmente effettuate e fatturate, ma contestate per presunte irregolarità formali dall'A.S.L.

Na 1, mentre nessuna irregolarità era ravvisabile nella contabilizzazione effettuata dalla società cedente il credito, [OSCURATO:SOCIETA]., evincendosi dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra il Centro SDN stesso e la [OSCURATO:PERSONA] 1 che questa del tutto arbitrariamente ed illegittimamente aveva applicato le detrazioni in contestazione per i periodi: Maggio- dicembre 2001; novembre e dicembre 2002; gennaio e febbraio 2004; giugno e novembre 2005, per un importo di £. 591.277,83; 2) crediti per differenze di tariffe su prestazioni sanitarie regolarmente effettuate, fatturate e non contestate dall'[OSCURATO:PERSONA] 1, a seguito di variazione del nomenclatore tariffario, in virtù della sentenza TAR Campania n. 7858 del 6 dicembre 2002, relativamente agli anni 2004 e 2005, per l'importo complessivo di £. 6.125.712,93; 3) crediti per differenze tariffarie su prestazioni sanitarie regolarmente effettuate, non fatturate, in quanto maturate solo a seguito della variazione del nomenclatore tariffario di cui sopra, in base a quanto statuito dalla citata sentenza TAR Campania n. 7858/2002, relativamente agli anni dal 1998 al 2003, per l'importo complessivo di £ 3.969.073,14.

La Corte di merito ha affermato che l’appellanteaveva fornito adeguata prova documentale delle proprie pretese, rispetto a tutti crediti indicati e, per contro, la parte appellata non aveva formulato alcuna specifica contestazione in ordine al contenuto di detta documentazione, del tutto trascurata nei suoi scritti difensivi.

Ha, qui ndi , ritenuto senz ' altro fondate le richieste relative ai corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie regolarmente effettuate e fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente ai periodi: Maggio-dicembre 2001; novembre e dicembre 2002; gennaio e febbraio 2004; giugno e novembre 2005, per un importo di E. 591.277,83.

S empre in ragione della suddetta mancata contestazione, la Corte di merito ha ritenutoaccertata la sussistenza di regolare rapporto di accreditamento, in regime di convenzionamento nell'ambito del S.S.N.fra la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:PERSONA] 1 C entro.

Riguardo alla C .

O .

M . (capacità operativa massima) relativa a ciascuna delle branche di riferimento per le prestazioni medico sanitarie e diagnostiche rese in regime di accreditamento dalla cedente, la Corte di merito ha rilevato che l’appellante aveva evidenziato il mancato superamento della C.O.M. come risultante dalla completa e rituale produzione, sin dal primo grado di giudizio, di tutta la documentazione idonea a dare prova di tale aspetto.

L’appellante aveva, quindi, di nuovo sottoposto la questione in sede di gravame, adeguatamente indicando nell'atto di appello sia la documentazione comprovante la pretesa oggetto di lite che l'entità degli specifici limiti non superati, mentre neppure rispetto a dette specifiche deduzioni, contenute nell'atto di appello, e alla indicazione della documentazione allegata alla produzione, l'A.S.L. aveva preso posizione ed eccepito alcunché.

La Corte territoriale ha ritenuto fondate anche le pretese creditorie relativ e a differenze di tariffe su prestazioni sanitarie regolarmente effettuate, fatturate e non contestate dall'A.S.L., a seguito di variazione del nomenclatore tariffario in virtù della citata sentenza del TAR Campania n. 7858/2002, anche relativamente agli anni 2004 e 2005, per l'importo complessivo di E 6.125.712,93, nonché quelle relative a differenze tariffarie su prestazioni sanitarie regolarmente effettuate, non fatturate, poiché maturate successivamente alla loro esecuzione e fatturazione, sempre a seguito di variazione delle relative tariffe come stabilito in via definitiva dalla citata sentenza TAR Campania, relativamente agli anni dal 1998 al 2003, per l'importo di € 3.969.073,14.

In particolare, la Corte di merito, nel richiamare il contenuto della citata sentenza del TAR Campania, ha rilevato che l'appellata non aveva affatto contestato la riconducibilità degli importi pretesi alla differenza spettante per il mutare del nomenclatore tariffario applicabile a seguito della citata sentenza amministrativa.

Quanto ai crediti per prestazioni sanitarie regolarmente effettuate e fatturate, ma non pagate per presunto sforamento del cd.

"tetto di spesa", per l'importo complessivo di € 913.583,98, la pretesa di parte appellante era ritenuta dalla Corte di merito parimenti fondata, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sulla A.S.L. la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito del superamento del tetto di spesa (Cass. 17437/2016) e nella specie nulla era stato provato, e neppure allegato dalla parte eccepiente ASL.

Infine, per quanto ora di interesse, la Corte d’appello ha affermato che, sul complessivo importo del credito accertato di €11.599.647,88, erano dovuti gli interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo, e non "da ogni singola scadenza", come chiesto dall’appellante, che non aveva allegato, neppure in via di mera deduzione difensiva, quali fossero gli atti di costituzione in mora diversi ed anteriori rispetto alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sicché solo a decorrere da tale data erano da computarsi gli interessi in questione.

3. Avverso questa sentenza la A.S.L.Napoli 1 Centro (di seguito per brevità ASL) propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]), che propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo di ricorso principale la ASL denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, terzo comma, L. 1034 del 1971, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,anche in relazione all'art, 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata, seppur implicitamente, la giurisdizione del Giudice ordinario nonostante la controversia appartenga alla cognizione del GA, concernendo diritti patrimoniali consequenziali all'annullamento, da parte del TAR [OSCURATO:PERSONA], di un provvedimento amministrativo».

Lamenta che la Corte di Appello abbia omesso di considerare che la complessiva pretesa rivendicata dalla [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., scaturisce da distinte voci che trarrebbero origine, principalmente, dal presunto diritto a ottenere differenze tariffarie su prestazioni radiologiche erogate dal 1998 al 2005.

Su tale parte della domanda, tuttavia, ad avviso dell’ASL il giudice ordinario difetta di giurisdizione, che è devoluta al giudice amministrativo, proprio in quanto la pretesa di U smen tra rrebbe origine da una pronuncia del giudice amministrativo, che, riconoscendo come illegittimo il contegno della Regione Campania in sede di approvazione delle nuove tariffe delle prestazioni afferenti all'area radiologica, avevaannullato la d.g.r.c. 1874/98 in parte qua.

Il petitum sostanziale, in altri termini, si risolverebbe in un'azione diretta a conseguire i diritti patrimoniali consequenziali all'annullamento del citato provvedimento amministrativo ad opera del TAR.

Sennonché, l'art. 7, comma 3, della legge 1034/1971 stabilisce che "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

5.1. Il motivo è inammissibile perché la questione di giurisdizione è preclusa dal giudicato interno.

Il Tribunale aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, la relativa questione era stata decisa in primo grado e l’odierna ricorrente in via principale , parte appellata nel giudizio di secondo grado, non l’aveva più posta in discussione in quest’ultimo giudizio , sicché l'effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione (tra le tante Cass.SU 8095/2020; Cass.

SU 28503/2017).

La Corte di meritonon si è, infatti, pronunciata sulla questione di giurisdizione perché la stessa non era statadevoluta in appello, come rimarcato anche dalla controricorrente.

6. Con il secondo motivo l’ASL denuncia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 all.

E e 339 all.

E,

I. n. 2248 del 1865, 69 e 70, R.D. n. 2240 del 1923.

Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione sollevata dall'ASL Napoli 1 di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto che la cessione del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata espressamente accettata dall'azienda sanitaria».

Deduce che la Corte d'Appello parte dall'assunto secondo cui i crediti ceduti a Usmennon rientrano tra quelli per i quali la disciplina speciale di cui all'art. 70 del r.d. 2240/1923 pone un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 1260 cod. civ.,ma, ad avviso dell’ASL, tale impostazione non è condivisibile alla luce della natura e delle caratteristiche delle prestazioni sanitarie rese da [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ceduto il proprio credito a U smen , in regime di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che i contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti di una pubblica amministrazione sfuggano alla disciplina generale prevista dall'art. 1260 cod. civ., secondo cui l'accettazione del debitore ceduto è irrilevante ai fini del perfezionamento del negozio di cessione e della sua opponibilità a quest'ultimo.

L'art. 69, comma 1, del R.D. 2440/1923, invero, stabilisce espressamente che gli atti di cessione che coinvolgono la p.a. devono essere a essa notificati.

Per il perfezionamento della cessione dei crediti vantati nei confronti dell'ASL, dunque, oltre alla notifica del relativo contratto, era necessaria l'accettazione da parte dell'azienda sanitaria, nel caso di specie mai intervenuta.

Ne conseguirebbela carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Il motivo è inammissibile sia perché genericamente formulato, senza che sia espressa una critica compiutae pertinente al decisum, sia ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ..

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923 (T.U. sulla contabilità generale dello Stato), si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. c iv.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica e pertanto non richiede l’adesione dell’amministrazione debitrice ( Cass. 24758/2021 ; Cass.18339/2014 citata nella sentenza impugnata;Cass. 981/2002).

L’ASL si limita a riproporre la tesi difensiva prospettata nei giudizi di merito, senza compiutamente confrontarsi con le argomentazioni espresse dalla Corte di merito, che si è attenuta ai suesposti principi, e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento di cui si è detto.

7. Con il terzo motivo l’ASL denuncia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta provata la fondatezza della pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA].».

Ad avviso dell’ASL la struttura sanitaria privata accreditata che agisca per conseguire la condanna di un'azienda sanitaria locale al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario regionale è onerata della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, quali l'accreditamento, da dimostrarsi esibendo i relativi provvedimenti emessi all'esito di procedimenti amministrativi contenenti le indicazioni relative al tipo, alla qualità, alla quantità ed ai corrispettivi delle prestazioni sanitarie che è titolato ad erogare per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale, il contratto stipulato con l'Asl per il recepimento del sistema di remunerazione cd. a tariffa, il mancato superamento della c.o.m., il mancato superamento del tetto di spesa.

Usmensi sarebbe limitata ad affermare di aver acquistato il credito da [OSCURATO:SOCIETA]., senza fornire alcuna prova dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni per cui ha reclamato il pagamento e, soprattutto, della erogazione delle stesse in conformità e nel rispetto del rapporto obbligatorio che si assume leghi le parti (e, dunque, della "qualità e quantità" delle prestazioni da fornirsi per effetto della normativa primaria e di quella convenzionale derivata).

Pertanto, le fatture fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrerebbero la prova del credito nelle stesse indicato e non comporterebbero, in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio, l’inversione dell'onere della prova.

8. Con il quarto motivo si denuncia«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc, civ.

Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta provata la pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al mancato superamento della C.O.M. annuale, mensile e giornaliera » .

Secondo l’ASL l'unità base su cui calcolare la capacità operativa massima è rappresentata dalle effettive ore di servizio degli operatori e perciò la determinazione della C.O.M.non è annuale, ma giornaliera.

L’ASL deduce di aver chiarito, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, che l'accreditamento provvisorio di cui all'art. 6, comma 6, legge 724/94, ha efficacia solo ed esclusivamente entro i limiti oggettivi delle originarie convenzioni, limitatamente, cioè, alle prestazioni erogabili sulla base dei pregressi rapporti costituiti ai sensi della legge 833/78.

Ad avviso della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, quindi, dovuto fornire prova - a fondamento del preteso credito - del numero delle prestazioni eseguite nell'anno di riferimento, mensilmente e giornalmente; delle prestazioni concretamente eseguite in difetto o in eccesso rispetto alla assegnata C.O.M.al 31 dicembre 1997 (ben conosciuta da SDN); la richiesta di implementazione della capacità operativa massima ed, infine, il provvedimento formale della Regione che riconosca tale avvenuta implementazione.

Non sarebbe, quindi, sufficiente a provare in giudizio il numero di prestazioni massime annue, laddove non se ne dimostri concretamente il rispetto con la rendicontazione delle prestazioni eseguite, anche mensilmente e giornalmente.

“In caso contrario, infatti, si arriverebbe a riconoscere un astratto diritto dei centri a svolgere tutte le prestazioni sanitarie rientranti nella capacità operativa massima nel giro di un unico mese, con ciò contravvenendo al primario dovere di rispettare la qualità delle prestazioni sanitarie erogate”. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe dovuto fornire prova documentale di non aver superato la capacità operativa massima assegnata nel periodo di riferimento, anche mensilmente, nonché il tetto di spesa annuale.

La dimostrazione di tali fatti negativi (mancato superamento C.O.M. e tetto di spesa) avrebbe dovuto essere fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] , in quanto fatto cost itutivo del diritto vantato.

9. I motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili sia per genericità e difetto di autosufficienza, sia ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ..

La Corte di merito ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito di aver dato compiuta prova, mediante la copiosa documentazione prodotta (ben 10 faldoni),del fondamento della propria pretesa, con analitica illustrazione dei crediti ceduti (pag.11 sentenza), ed ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito adeguata prova documentale delle pretese azionate rispetto a tutti i crediti indicati, mentre l’ASL si era difesa mediante una contestazione meramente “di stile” e generica, anche in ordine al mancato superamento della C.O.M. (pag. 13 e 14 della sentenza impugnata), in ordine alla quale nessuna specifica deduzione era stata svolta dall’appellata.

Rispetto a tale percorso argomentativole censure non si confront an o mediante una critica compiuta e pertinente , né la ricorrente principaleindica se, quando, come e dove abbia svolto , nel giudizio di merito, specifica e puntuale contestazione a confutazione delle suddette prove documentali e abbia, altresì, dedotto che l’unità di base per il computo della C.O.M. è giornaliera ( cfr. pag.27 ricorso - anche di tale ultima deduzione non v’è alcuna menzione nella sentenza impugnata).

Va precisato che , contrariamente a quanto afferma la Corte territoriale richiamando giurisprudenza di merito, l’onere della prova del superamento della C.O.M. incombe sulla ASL , secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (Cass.5661/2021; Cass. 30283/2019; Cass.16380/2019 ; Cass.19360/2017), in base a l quale il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore.

Inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice, che nulla deduce di aver dimostrato in tal senso, sostenendo, anzi, di non essere gravata del relativo onere ( Cass.10182/2021; Cass.26234/2019; Cass.

S.U.28053/2018; Cass.17437/2016).

10. Con il quinto motivo la ASL denuncia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 132, secondo comma n.3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato posto a carico dell'ASL l'onere probatorio circa il mancato sforamento dei tetti di spesa e, comunque, è stata ritenuta fondata la pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante risulti dai documenti in atti provato tale travalicamento».

D educe l ’ erroneità della decisione impugnata laddove si afferma che l'ASL non ha dimostrato la sussistenza dei tetti di spesa e la regressione tariffaria applicata a [OSCURATO:SOCIETA]., che invece risulta dalla stessa documentazione depositata da controparte. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere diritto al pagamento della somma di € 913.583,98, non essendo opponibili dalla ASL i tetti di spesa relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, ma in realtà, dalla documentazione esibita si evincerebbeche tali addebiti riguardano gli anni 2004 e 2005.

Inoltre, le note di contestazione degli addebiti per l'avvenuto sforamento non sono mai state impugnate dinanzi al TAR dalla cedenteS.[OSCURATO:SOCIETA]., che vi avrebbe “definitivamente prestato acquiescenza”.

Pertanto, ad avviso dell’ASL la prova circa il mancato sforamento dei tetti di spesa avrebbe dovuto essere fornita dalla Usmenpoiché fatto costitutivo del diritto vantato, laddove, invece, la stessa non avrebbe fornito nemmeno un principio di prova.

10.1. Anche detto mezzo è inammissibile, sia perché sollecita impropriamente una rivalutazione del compendio probatorio, senza, peraltro, che siano indicati i precisi e specifici riferimenti ad elementi istruttori, sia ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ., dovendosi ribadire che anche il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo che deve provare il debitore, secondo la costante giurisprudenzadi questa Corte sopra citata.

11. Passando, ora, all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia « Violazione e falsa applicazione degli artt.1224, 1284 del c.c. nonché degli artt. 4 e 5 del D.Lgs del 09.12.2002 n. 231 in relazione all'art. 112 c. p.c.

Violazione degli arti. 132, secondo comma, n. 3 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c, p.c.

Omessa ed insufficiente motivazione del capo di sentenza avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi legali in luogo di quelli moratori come ritualmente richiesti sin dall'introduzione del giudizio di primo grado».

Deduce l’insufficienza della motivazione del capo di sentenza laddove riconosce gli interessi legali in luogo di quelli moratori, in quanto la stessa società avrebbe, sin dall'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, individuato la natura degli interessi richiesti: “che, pertanto, la società istante è creditrice della somma complessiva di € 11.599.647,88, oltre interessi dalle singole scadenze, interessi aggiuntivi ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 5 D.L.gs del 09.12.2012 n. 231 e rivalutazione sugli interessi...".

Rileva che l e medesime richieste venivano reiterate nell'atto di appello e nel foglio di precisazione delle conclusioni e che, in o gni caso , il giudice di merito avrebbe dovuto considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma il complessivo comportamento processuale della parte, sicché avrebbe potuto ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta, ma in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi .

Dunque, sull'importo del credito come riconosciuto dalla Corte di Appello spetterebbero gli interessi ex art. 4 e 5 D.Lgs.231/2002, anche alla luce del recente insegnamento di questa Corte che richiama (Cass.14349/2016).

Con il secondo motivo denuncia «Violazione e/ o falsa applicazione degli art. 1224, 1284 del c.6. nonché degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. del 09.12.2002 n. 231 in relazione all'art. 112 c. p. c . - Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 3 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c . , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - Insufficiente ed erronea motivazione del capo di sentenza avente ad oggetto la decorrenza degli interessi come riconosciuti».

Lamenta insufficiente ed erronea motivazione del capo di sentenza avente ad oggetto la decorrenza degli interessi dalla domanda, che invece spetterebbero dal 15 ° giorno successivo a quello di deposito delle singole distinte riepilogative prodotte, oppure dalla notifica della cessione del credito del 26.03.2007, oppure, in via ancor più gradata, dalla ricezione della lettera di messa in mora del 28/29.11.2007, ferma restando la conferma del rest ante capo di sentenza relativo all'integrale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, l'inciso contenuto nella sentenza n. 3532/2017 resa dalla Corte di Appello di Napoli con riferimento alla decorrenza degli interessi sarebbe errato nella parte in cui afferma “e, pertanto, non avendo la parte istante allegato, neppure in via di mera deduzione difensiva, quali siano gli atti di costituzione in mora diversi ed anteriori rispetto alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio che ci occupa, è a decorrere da tale data che andranno computati gli interessi in questione”, poiché era stata ritualmente esibita la lettera di costituzione in mora del 28.11.2007 ed erano stati allegat i i contratti di specialistica sottoscritti, nonché erano stati specificate, ai punti 13 e 15 della premessa in fatto dell'atto di citazione, la natura degli interessi richiesti e la loro decorrenza.

11.1. Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’art.334, comma 2, cod. proc. civ..

La controricorrente ha portato alla notificail controricorso con ricorso incidentale l’11 dicembre 2017, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4-8-2017 e notificata il 4-9-2017.

Posto che a i fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come dies a quo,opera come tale anche nei confronti delnotificante (tra le tante da ultimo Cass.2333/2023) , il ricorso incidentale è stato proposto quando il termine ex art.325 cod. proc. civ. era già decorso.

Ne consegue che l’impugnazione incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] ètardiva ai sensi e per gli effetti di cui a ll’ art.334 c od . p roc . civ.e diventa inefficace se il ricor so principale è inammissibile , anche ex art.360 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 7155/2017; Cass.29629/2020), come è nella specie , per quanto si è detto nei paragrafi che precedono, e come, peraltro, ha eccepito la stessa controricorrente.

12. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va dichiarato inefficace.

Le spesedi lite del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza, che va riferita alla sola partericorrente in via principale, in applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum, poiché l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale , restando irrilevante la valutazione circa la soccombenza virtuale del ricorrenteincidentale (Cass.4074/2014;Cass.15220/2018).

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo

13. Non è, invece, dovuto da l la r icorrente incidentale i l doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass.18348/2017; Cass.1343/2019) .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 24.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26567/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procu ra speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3532/2017depositata il 04/08/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 15.04.2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. citava innanzi al Tribunale di Napoli l'[OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO e deduceva che con contratto di cessione dei crediti, ex art. 1260 cod.c iv., la società [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva ceduto pro soluto crediti, per l'importo complessivo di € 11.599.647,88, nascenti da prestazioni rese dalla cedente nei confronti della suddetta A.S.L., sino a tutto il 31.12.2005. L'attrice, inoltre, sul presupposto che il credito preteso fosse fondato su prova scritta e fosse certo, liquido ed esigibile, in citazione formulava richiesta di immediata adozione di provvedimento di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutivo, ex art. 186 ter c.p.c., sempre per l'importo di €. 11.599.647,88. In via gradata, per la denegata ipotesi di contestazione di singole voci oggetto della cessione del credito, chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento di ogni singolo importo accertato come dovuto. Alla prima udienza del 18.09.2009, si costituiva in giudizio l’A.S.L. [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, chiedendo il rigetto della richiesta di provvedimento monitorio ex art. 186-ter c.p.c.. La convenuta chiedeva, in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, nonché accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'illegittimità della domanda avanzata dalla società attrice e, in ogni caso, nel merito, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito in lite azionato. Il Tribunale, rigettate sia la richiesta di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c, che le richieste istruttorie esuperata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava la domanda, ritenendo non opponibile alla convenuta, quale ente pubblico, l'intervenuta cessione del credito in favore della società istante. Il Tribunale ritenevaapplicabile alla fattispecie in esame gli artt. 9 e 339 della L. 2248 All. E del 20.03.186S, nonché gli art. 69 e 70 del RD. n. 2440/1923 (T.U. sulla contabilità generale dello Stato), che prevedono un divieto generale di cessione dei crediti verso la p.a, in mancanza dell’adesione di quest'ultima. 2. Con sentenza n.3532/2017, pubblicata il 4-8-2017 e notificata il 4-9-2017,la Corte d’appello di Napoli ha acco lto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e , in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’A.S.L. NAPOLI 1 Centro al pagamento in favore dell’appellante della somma di €11.599.647,88, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all’effettivo soddisfo. La Corte territor iale , ritenendo fondate le censure svolte dalla parte appellante, ha applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18339/2014), secondo i quali il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), e rispetto ad essi il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto fondata la domanda rilevando che: a) l'appellante aveva allegato di aver dato compiuta prova, mediante la copiosa documentazione allegata in atti (contenuta in ben 10 faldoni) del fondamento della sua pretesa, poiché i crediti ceduti erano relativi a: 1) corrispettivi dovuti per prestazioni sanitarie regolarmente effettuate e fatturate, ma contestate per presunte irregolarità formali dall'A.S.L. Na 1, mentre nessuna irregolarità era ravvisabile nella contabilizzazione effettuata dalla società cedente il credito, [OSCURATO:SOCIETA]., evincendosi dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra il Centro SDN stesso e la [OSCURATO:PERSONA] 1 che questa del tutto arbitrariamente ed illegittimamente aveva applicato le detrazioni in contestazione per i periodi: Maggio- dicembre 2001; novembre e dicembre 2002; gennaio e febbraio 2004; giugno e novembre 2005, per un importo di £. 591.277,83; 2) crediti per differenze di tariffe su prestazioni sanitarie regolarmente effettuate, fatturate e non contestate dall'[OSCURATO:PERSONA] 1, a seguito di variazione del nomenclatore tariffario, in virtù della sentenza TAR Campania n. 7858 del 6 dicembre 2002, relativamente agli anni 2004 e 2005, per l'importo complessivo di £. 6.125.712,93; 3) crediti per differenze tariffarie su prestazioni sanitarie regolarmente effettuate, non fatturate, in quanto maturate solo a seguito della variazione del nomenclatore tariffario di cui sopra, in base a quanto statuito dalla citata sentenza TAR Campania n. 7858/2002, relativamente agli anni dal 1998 al 2003, per l'importo complessivo di £ 3.969.073,14. La Corte di merito ha affermato che l’appellanteaveva fornito adeguata prova documentale delle proprie pretese, rispetto a tutti crediti indicati e, per contro, la parte appellata non aveva formulato alcuna specifica contestazione in ordine al contenuto di detta documentazione, del tutto trascurata nei suoi scritti difensivi. Ha, qui ndi , ritenuto senz ' altro fondate le richieste relative ai corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie regolarmente effettuate e fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente ai periodi: Maggio-dicembre 2001; novembre e dicembre 2002; gennaio e febbraio 2004; giugno e novembre 2005, per un importo di E. 591.277,83. S empre in ragione della suddetta mancata contestazione, la Corte di merito ha ritenutoaccertata la sussistenza di regolare rapporto di accreditamento, in regime di convenzionamento nell'ambito del S.S.N.fra la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:PERSONA] 1 C entro. Riguardo alla C . O . M . (capacità operativa massima) relativa a ciascuna delle branche di riferimento per le prestazioni medico sanitarie e diagnostiche rese in regime di accreditamento dalla cedente, la Corte di merito ha rilevato che l’appellante aveva evidenziato il mancato superamento della C.O.M. come risultante dalla completa e rituale produzione, sin dal primo grado di giudizio, di tutta la documentazione idonea a dare prova di tale aspetto. L’appellante aveva, quindi, di nuovo sottoposto la questione in sede di gravame, adeguatamente indicando nell'atto di appello sia la documentazione comprovante la pretesa oggetto di lite che l'entità degli specifici limiti non superati, mentre neppure rispetto a dette specifiche deduzioni, contenute nell'atto di appello, e alla indicazione della documentazione allegata alla produzione, l'A.S.L. aveva preso posizione ed eccepito alcunché. La Corte territoriale ha ritenuto fondate anche le pretese creditorie relativ e a differenze di tariffe su prestazioni sanitarie regolarmente effettuate, fatturate e non contestate dall'A.S.L., a seguito di variazione del nomenclatore tariffario in virtù della citata sentenza del TAR Campania n. 7858/2002, anche relativamente agli anni 2004 e 2005, per l'importo complessivo di E 6.125.712,93, nonché quelle relative a differenze tariffarie su prestazioni sanitarie regolarmente effettuate, non fatturate, poiché maturate successivamente alla loro esecuzione e fatturazione, sempre a seguito di variazione delle relative tariffe come stabilito in via definitiva dalla citata sentenza TAR Campania, relativamente agli anni dal 1998 al 2003, per l'importo di € 3.969.073,14. In particolare, la Corte di merito, nel richiamare il contenuto della citata sentenza del TAR Campania, ha rilevato che l'appellata non aveva affatto contestato la riconducibilità degli importi pretesi alla differenza spettante per il mutare del nomenclatore tariffario applicabile a seguito della citata sentenza amministrativa. Quanto ai crediti per prestazioni sanitarie regolarmente effettuate e fatturate, ma non pagate per presunto sforamento del cd. "tetto di spesa", per l'importo complessivo di € 913.583,98, la pretesa di parte appellante era ritenuta dalla Corte di merito parimenti fondata, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sulla A.S.L. la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito del superamento del tetto di spesa (Cass. 17437/2016) e nella specie nulla era stato provato, e neppure allegato dalla parte eccepiente ASL. Infine, per quanto ora di interesse, la Corte d’appello ha affermato che, sul complessivo importo del credito accertato di €11.599.647,88, erano dovuti gli interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo, e non "da ogni singola scadenza", come chiesto dall’appellante, che non aveva allegato, neppure in via di mera deduzione difensiva, quali fossero gli atti di costituzione in mora diversi ed anteriori rispetto alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sicché solo a decorrere da tale data erano da computarsi gli interessi in questione. 3. Avverso questa sentenza la A.S.L.Napoli 1 Centro (di seguito per brevità ASL) propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]), che propone ricorso incidentale affidato a due motivi. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso principale la ASL denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, terzo comma, L. 1034 del 1971, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,anche in relazione all'art, 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata, seppur implicitamente, la giurisdizione del Giudice ordinario nonostante la controversia appartenga alla cognizione del GA, concernendo diritti patrimoniali consequenziali all'annullamento, da parte del TAR [OSCURATO:PERSONA], di un provvedimento amministrativo». Lamenta che la Corte di Appello abbia omesso di considerare che la complessiva pretesa rivendicata dalla [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., scaturisce da distinte voci che trarrebbero origine, principalmente, dal presunto diritto a ottenere differenze tariffarie su prestazioni radiologiche erogate dal 1998 al 2005. Su tale parte della domanda, tuttavia, ad avviso dell’ASL il giudice ordinario difetta di giurisdizione, che è devoluta al giudice amministrativo, proprio in quanto la pretesa di U smen tra rrebbe origine da una pronuncia del giudice amministrativo, che, riconoscendo come illegittimo il contegno della Regione Campania in sede di approvazione delle nuove tariffe delle prestazioni afferenti all'area radiologica, avevaannullato la d.g.r.c. 1874/98 in parte qua. Il petitum sostanziale, in altri termini, si risolverebbe in un'azione diretta a conseguire i diritti patrimoniali consequenziali all'annullamento del citato provvedimento amministrativo ad opera del TAR. Sennonché, l'art. 7, comma 3, della legge 1034/1971 stabilisce che "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali". 5.1. Il motivo è inammissibile perché la questione di giurisdizione è preclusa dal giudicato interno. Il Tribunale aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, la relativa questione era stata decisa in primo grado e l’odierna ricorrente in via principale , parte appellata nel giudizio di secondo grado, non l’aveva più posta in discussione in quest’ultimo giudizio , sicché l'effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione (tra le tante Cass.SU 8095/2020; Cass. SU 28503/2017). La Corte di meritonon si è, infatti, pronunciata sulla questione di giurisdizione perché la stessa non era statadevoluta in appello, come rimarcato anche dalla controricorrente. 6. Con il secondo motivo l’ASL denuncia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 all. E e 339 all. E, I. n. 2248 del 1865, 69 e 70, R.D. n. 2240 del 1923. Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione sollevata dall'ASL Napoli 1 di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto che la cessione del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata espressamente accettata dall'azienda sanitaria». Deduce che la Corte d'Appello parte dall'assunto secondo cui i crediti ceduti a Usmennon rientrano tra quelli per i quali la disciplina speciale di cui all'art. 70 del r.d. 2240/1923 pone un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 1260 cod. civ.,ma, ad avviso dell’ASL, tale impostazione non è condivisibile alla luce della natura e delle caratteristiche delle prestazioni sanitarie rese da [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ceduto il proprio credito a U smen , in regime di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che i contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti di una pubblica amministrazione sfuggano alla disciplina generale prevista dall'art. 1260 cod. civ., secondo cui l'accettazione del debitore ceduto è irrilevante ai fini del perfezionamento del negozio di cessione e della sua opponibilità a quest'ultimo. L'art. 69, comma 1, del R.D. 2440/1923, invero, stabilisce espressamente che gli atti di cessione che coinvolgono la p.a. devono essere a essa notificati. Per il perfezionamento della cessione dei crediti vantati nei confronti dell'ASL, dunque, oltre alla notifica del relativo contratto, era necessaria l'accettazione da parte dell'azienda sanitaria, nel caso di specie mai intervenuta. Ne conseguirebbela carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il motivo è inammissibile sia perché genericamente formulato, senza che sia espressa una critica compiutae pertinente al decisum, sia ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ.. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923 (T.U. sulla contabilità generale dello Stato), si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. c iv.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica e pertanto non richiede l’adesione dell’amministrazione debitrice ( Cass. 24758/2021 ; Cass.18339/2014 citata nella sentenza impugnata;Cass. 981/2002). L’ASL si limita a riproporre la tesi difensiva prospettata nei giudizi di merito, senza compiutamente confrontarsi con le argomentazioni espresse dalla Corte di merito, che si è attenuta ai suesposti principi, e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento di cui si è detto. 7. Con il terzo motivo l’ASL denuncia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta provata la fondatezza della pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA].». Ad avviso dell’ASL la struttura sanitaria privata accreditata che agisca per conseguire la condanna di un'azienda sanitaria locale al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario regionale è onerata della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, quali l'accreditamento, da dimostrarsi esibendo i relativi provvedimenti emessi all'esito di procedimenti amministrativi contenenti le indicazioni relative al tipo, alla qualità, alla quantità ed ai corrispettivi delle prestazioni sanitarie che è titolato ad erogare per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale, il contratto stipulato con l'Asl per il recepimento del sistema di remunerazione cd. a tariffa, il mancato superamento della c.o.m., il mancato superamento del tetto di spesa. Usmensi sarebbe limitata ad affermare di aver acquistato il credito da [OSCURATO:SOCIETA]., senza fornire alcuna prova dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni per cui ha reclamato il pagamento e, soprattutto, della erogazione delle stesse in conformità e nel rispetto del rapporto obbligatorio che si assume leghi le parti (e, dunque, della "qualità e quantità" delle prestazioni da fornirsi per effetto della normativa primaria e di quella convenzionale derivata). Pertanto, le fatture fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrerebbero la prova del credito nelle stesse indicato e non comporterebbero, in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio, l’inversione dell'onere della prova. 8. Con il quarto motivo si denuncia«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc, civ. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta provata la pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al mancato superamento della C.O.M. annuale, mensile e giornaliera » . Secondo l’ASL l'unità base su cui calcolare la capacità operativa massima è rappresentata dalle effettive ore di servizio degli operatori e perciò la determinazione della C.O.M.non è annuale, ma giornaliera. L’ASL deduce di aver chiarito, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, che l'accreditamento provvisorio di cui all'art. 6, comma 6, legge 724/94, ha efficacia solo ed esclusivamente entro i limiti oggettivi delle originarie convenzioni, limitatamente, cioè, alle prestazioni erogabili sulla base dei pregressi rapporti costituiti ai sensi della legge 833/78. Ad avviso della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, quindi, dovuto fornire prova - a fondamento del preteso credito - del numero delle prestazioni eseguite nell'anno di riferimento, mensilmente e giornalmente; delle prestazioni concretamente eseguite in difetto o in eccesso rispetto alla assegnata C.O.M.al 31 dicembre 1997 (ben conosciuta da SDN); la richiesta di implementazione della capacità operativa massima ed, infine, il provvedimento formale della Regione che riconosca tale avvenuta implementazione. Non sarebbe, quindi, sufficiente a provare in giudizio il numero di prestazioni massime annue, laddove non se ne dimostri concretamente il rispetto con la rendicontazione delle prestazioni eseguite, anche mensilmente e giornalmente. “In caso contrario, infatti, si arriverebbe a riconoscere un astratto diritto dei centri a svolgere tutte le prestazioni sanitarie rientranti nella capacità operativa massima nel giro di un unico mese, con ciò contravvenendo al primario dovere di rispettare la qualità delle prestazioni sanitarie erogate”. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe dovuto fornire prova documentale di non aver superato la capacità operativa massima assegnata nel periodo di riferimento, anche mensilmente, nonché il tetto di spesa annuale. La dimostrazione di tali fatti negativi (mancato superamento C.O.M. e tetto di spesa) avrebbe dovuto essere fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] , in quanto fatto cost itutivo del diritto vantato. 9. I motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili sia per genericità e difetto di autosufficienza, sia ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ.. La Corte di merito ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito di aver dato compiuta prova, mediante la copiosa documentazione prodotta (ben 10 faldoni),del fondamento della propria pretesa, con analitica illustrazione dei crediti ceduti (pag.11 sentenza), ed ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito adeguata prova documentale delle pretese azionate rispetto a tutti i crediti indicati, mentre l’ASL si era difesa mediante una contestazione meramente “di stile” e generica, anche in ordine al mancato superamento della C.O.M. (pag. 13 e 14 della sentenza impugnata), in ordine alla quale nessuna specifica deduzione era stata svolta dall’appellata. Rispetto a tale percorso argomentativole censure non si confront an o mediante una critica compiuta e pertinente , né la ricorrente principaleindica se, quando, come e dove abbia svolto , nel giudizio di merito, specifica e puntuale contestazione a confutazione delle suddette prove documentali e abbia, altresì, dedotto che l’unità di base per il computo della C.O.M. è giornaliera ( cfr. pag.27 ricorso - anche di tale ultima deduzione non v’è alcuna menzione nella sentenza impugnata). Va precisato che , contrariamente a quanto afferma la Corte territoriale richiamando giurisprudenza di merito, l’onere della prova del superamento della C.O.M. incombe sulla ASL , secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (Cass.5661/2021; Cass. 30283/2019; Cass.16380/2019 ; Cass.19360/2017), in base a l quale il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice, che nulla deduce di aver dimostrato in tal senso, sostenendo, anzi, di non essere gravata del relativo onere ( Cass.10182/2021; Cass.26234/2019; Cass. S.U.28053/2018; Cass.17437/2016). 10. Con il quinto motivo la ASL denuncia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 132, secondo comma n.3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato posto a carico dell'ASL l'onere probatorio circa il mancato sforamento dei tetti di spesa e, comunque, è stata ritenuta fondata la pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante risulti dai documenti in atti provato tale travalicamento». D educe l ’ erroneità della decisione impugnata laddove si afferma che l'ASL non ha dimostrato la sussistenza dei tetti di spesa e la regressione tariffaria applicata a [OSCURATO:SOCIETA]., che invece risulta dalla stessa documentazione depositata da controparte. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere diritto al pagamento della somma di € 913.583,98, non essendo opponibili dalla ASL i tetti di spesa relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, ma in realtà, dalla documentazione esibita si evincerebbeche tali addebiti riguardano gli anni 2004 e 2005. Inoltre, le note di contestazione degli addebiti per l'avvenuto sforamento non sono mai state impugnate dinanzi al TAR dalla cedenteS.[OSCURATO:SOCIETA]., che vi avrebbe “definitivamente prestato acquiescenza”. Pertanto, ad avviso dell’ASL la prova circa il mancato sforamento dei tetti di spesa avrebbe dovuto essere fornita dalla Usmenpoiché fatto costitutivo del diritto vantato, laddove, invece, la stessa non avrebbe fornito nemmeno un principio di prova. 10.1. Anche detto mezzo è inammissibile, sia perché sollecita impropriamente una rivalutazione del compendio probatorio, senza, peraltro, che siano indicati i precisi e specifici riferimenti ad elementi istruttori, sia ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ., dovendosi ribadire che anche il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo che deve provare il debitore, secondo la costante giurisprudenzadi questa Corte sopra citata. 11. Passando, ora, all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia « Violazione e falsa applicazione degli artt.1224, 1284 del c.c. nonché degli artt. 4 e 5 del D.Lgs del 09.12.2002 n. 231 in relazione all'art. 112 c. p.c. Violazione degli arti. 132, secondo comma, n. 3 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c, p.c. Omessa ed insufficiente motivazione del capo di sentenza avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi legali in luogo di quelli moratori come ritualmente richiesti sin dall'introduzione del giudizio di primo grado». Deduce l’insufficienza della motivazione del capo di sentenza laddove riconosce gli interessi legali in luogo di quelli moratori, in quanto la stessa società avrebbe, sin dall'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, individuato la natura degli interessi richiesti: “che, pertanto, la società istante è creditrice della somma complessiva di € 11.599.647,88, oltre interessi dalle singole scadenze, interessi aggiuntivi ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 5 D.L.gs del 09.12.2012 n. 231 e rivalutazione sugli interessi...". Rileva che l e medesime richieste venivano reiterate nell'atto di appello e nel foglio di precisazione delle conclusioni e che, in o gni caso , il giudice di merito avrebbe dovuto considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma il complessivo comportamento processuale della parte, sicché avrebbe potuto ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta, ma in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi . Dunque, sull'importo del credito come riconosciuto dalla Corte di Appello spetterebbero gli interessi ex art. 4 e 5 D.Lgs.231/2002, anche alla luce del recente insegnamento di questa Corte che richiama (Cass.14349/2016). Con il secondo motivo denuncia «Violazione e/ o falsa applicazione degli art. 1224, 1284 del c.6. nonché degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. del 09.12.2002 n. 231 in relazione all'art. 112 c. p. c . - Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 3 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c . , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - Insufficiente ed erronea motivazione del capo di sentenza avente ad oggetto la decorrenza degli interessi come riconosciuti». Lamenta insufficiente ed erronea motivazione del capo di sentenza avente ad oggetto la decorrenza degli interessi dalla domanda, che invece spetterebbero dal 15 ° giorno successivo a quello di deposito delle singole distinte riepilogative prodotte, oppure dalla notifica della cessione del credito del 26.03.2007, oppure, in via ancor più gradata, dalla ricezione della lettera di messa in mora del 28/29.11.2007, ferma restando la conferma del rest ante capo di sentenza relativo all'integrale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'inciso contenuto nella sentenza n. 3532/2017 resa dalla Corte di Appello di Napoli con riferimento alla decorrenza degli interessi sarebbe errato nella parte in cui afferma “e, pertanto, non avendo la parte istante allegato, neppure in via di mera deduzione difensiva, quali siano gli atti di costituzione in mora diversi ed anteriori rispetto alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio che ci occupa, è a decorrere da tale data che andranno computati gli interessi in questione”, poiché era stata ritualmente esibita la lettera di costituzione in mora del 28.11.2007 ed erano stati allegat i i contratti di specialistica sottoscritti, nonché erano stati specificate, ai punti 13 e 15 della premessa in fatto dell'atto di citazione, la natura degli interessi richiesti e la loro decorrenza. 11.1. Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’art.334, comma 2, cod. proc. civ.. La controricorrente ha portato alla notificail controricorso con ricorso incidentale l’11 dicembre 2017, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4-8-2017 e notificata il 4-9-2017. Posto che a i fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come dies a quo,opera come tale anche nei confronti delnotificante (tra le tante da ultimo Cass.2333/2023) , il ricorso incidentale è stato proposto quando il termine ex art.325 cod. proc. civ. era già decorso. Ne consegue che l’impugnazione incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] ètardiva ai sensi e per gli effetti di cui a ll’ art.334 c od . p roc . civ.e diventa inefficace se il ricor so principale è inammissibile , anche ex art.360 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 7155/2017; Cass.29629/2020), come è nella specie , per quanto si è detto nei paragrafi che precedono, e come, peraltro, ha eccepito la stessa controricorrente. 12. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va dichiarato inefficace. Le spesedi lite del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza, che va riferita alla sola partericorrente in via principale, in applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum, poiché l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale , restando irrilevante la valutazione circa la soccombenza virtuale del ricorrenteincidentale (Cass.4074/2014;Cass.15220/2018). Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Non è, invece, dovuto da l la r icorrente incidentale i l doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass.18348/2017; Cass.1343/2019) . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 24.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del di
Sentenza Cassazione n. 19603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris