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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22753/2026

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in calce alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- resistente –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio – sez. n. 15 – n. 2233/2024, depositata il 4aprile 2024;Numero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del17 giugno 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio fiscale in Roma,quale Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] (per brevità: R.A.F.)del centro di [OSCURATO:PERSONA] CISL, rilasciava il “visto diconformità” dei dati del Mod. 730/2015, per l’anno d’imposta2014, di una contribuente, cliente del C.A.F., residente nellaprovincia di Milano.A seguito di controllo formale di tale dichiarazione, l’Agenziadelle Entrate – Direzione provinciale II di Milano contestava ladetraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione ediliziaed il risparmio energetico, in quanto non era possibiledistinguere quelle riferibili all’immobile.Successivamente, la suddetta D.P.

II di Milano dell’Agenziadelle Entrate, sull’assunto della “infedeltà” nel rilascio del vistodi conformità, notificava al dott. [OSCURATO:PERSONA] cartella dipagamento n. 097-2019-0131910192-000, con la quale,invocando l’applicazione dell’art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241(in base al quale, nella versione vigente ratione temporis, ilR.A.F. era tenuto nei confronti dello Stato al pagamento di unasomma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degliinteressi che sarebbero stati richiesti al contribuente),richiedeva il pagamento pe IRPEF, sanzioni ed interessi percomplessivi € 8.950,65.2.

Avverso tale cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale II di Milano e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione – dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma la quale, con sentenza n. 7193/2020, depositata il 30R.G.

N. 24360/2024 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026settembre 2020, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato ecompensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n.2233/2024, pronunciata il 22 marzo 2024, e depositata insegreteria il 4 aprile 2024, accoglieva parzialmente l’appello,ritenendo giustificate la detrazione delle spese relative allaristrutturazione dell’immobile, confermando comunque lalegittimità della cartella di pagamento impugnata, ecompensando le spese di lite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilRomagnoli Franco, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il4 novembre 2024).L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.5.

Con decreto presidenziale del 5 marzo 2026 è stata quindifissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che erroneamente la C.G.T. di secondo grado avevaritenuto che l’art. 39, comma 2, cit. - che radica in capo allaDirezione Regionale la competenza ad operare la contestazioneR.G.

N. 24360/2024 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026dei confronti del Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], cd.

R.A.F.- non operi nel caso di ravvisata infedeltà nel rilascio del vistodi conformità a seguito dei controlli formali sui modelli 730 eche, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] competente ad operaredetti controlli formali fosse competente anche ad eseguire, neiconfronti del trasgressore R.A.F., le iscrizioni a ruolo dellasomme che erano previste dal comma 1 della norma, pariall’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi chesarebbero stati richiesti al contribuente dichiarante.1.2.

Con il secondo motivo si eccepisce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.Deduce il [OSCURATO:PERSONA] che i Giudici di secondo grado si eranopronunciati oltre i limiti della domanda, e cioè sulla tematicadell’applicazione di una normativa sanzionatoria più favorevole,che mai era stata invocata.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, si eccepisceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata era erronea,per avere rigettato l’eccezione di giudicato formulata dalcontribuente in relazione al fatto che plurime sentenze definitivedella C.T.P. di Roma, riguardanti giudizi intercorsi tra lemedesime parti, avevano ritenuto nulli gli atti impugnati, peressere i ruoli stati formati da soggetti incompetenti.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Per ragioni di priorità logico-giuridica devepreliminarmente esaminato il terzo motivo, sulla asseritaviolazione del giudicato.R.G.

N. 24360/2024 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026Tale motivo è infondato.Anche partendo dal presupposto che il processo tributario nonè solo un giudizio sull'atto, le cause richiamate dal ricorrenteavevano comportato l'annullamento dell'atto impugnato per unvizio formale e, pur coinvolgendo lo stesso R.A.F., attenevano arapporti giuridici di diversi contribuenti.

L'identità attieneunicamente alla questione interpretativa di una norma giuridicatrattata nei diversi processi, ma tale identità non è sufficienteper invocare l'efficacia esterna di un giudicato tributario.2.2.

Il primo motivo è invece fondato.L'iscrizione a ruolo era di competenza della DirezioneRegionale e non della [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenzache si è in presenza di un vizio di legittimità che, essendo statotempestivamente dedotto nel primo grado di giudizio, comportala nullità della successiva cartella (Cass. 18425/2018 e Cass. n.21399/2020, in motivazione).L'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 sul controllo delledichiarazioni dei redditi stabilisce: «La competenza spettaall'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il soggettoobbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata oavrebbe dovuto essere presentata».L'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241/1997, rationetemporis applicabile, nel testo risultante a seguito dellemodifiche apportate dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 175 del2014, prevedeva: «ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilascianoil visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica,la sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro

2.582. Salvo ilcaso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il vistoinfedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata conle modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31R.G.

N. 24360/2024 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sonotenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore alpagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, dellasanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti alcontribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempreche il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosao gravemente colposa del contribuente.

Costituiscono titolo perla riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazionicon le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente(...)».Il secondo comma precisava: «Le violazioni dei commi 1 e 3del presente articolo e dell'art. 7-bis sono contestate e lerelative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionaledell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domiciliofiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioniinviate dagli uffici locali della medesima Agenzia.

L'atto dicontestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e,fino al compimento dei termini di decadenza, può essereintegrato o modificato dalla medesima direzione regionale(...)».Ora, la Corte territoriale ha ritenuto che la competenzadell'Ufficio sia individuata dall'art. 31, comma 2, d.P.R. n.600/1973 e che non sia applicabile l'art. 39, comma 2, d.lgs. n.241/1997 perché non era stato emesso alcun atto di formalecontestazione e irrogazione delle specifiche sanzioni previste dalprimo comma.

L'art. 39 disciplinava due distinti procedimenti:nel caso di apposizione di visto infedele su Modello 730, venivarecuperata una somma pari ad imposta, interessi e sanzioni;R.G.

N. 24360/2024 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026nelle altre ipotesi di visto infedele, veniva irrogata una sanzioneamministrativa.A tal proposito, deve darsi continuità al principio secondo cui:«la responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondoperiodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - deisoggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazioneinfedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentatacon le modalità di cui all'art. 13 D.M. n. 164/1999, ha unafunzione anche punitiva e, ex art. 39, co. 2, d.lgs. n. 241/1997,la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimisoggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, dellasanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti alcontribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenziadelle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale deltrasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimitàdell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione"» (Cass.11660/2024).Il principio è stato ribadito in plurime successive decisioni(Cass. 1272/2026; Cass. 30992/2025, Cass. 29582/2025,Cass. 28304/2025, Cass. 28298/2025, Cass. 19908/2025,Cass. n. 14745/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n.14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11806/2024, Cass.n. 11799/2024 e Cass. n. 11790/2024).Prima delle modifiche apportate all'art. 39, comma 1, lett. a),d.lgs. n. 241/1997, dall'art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, non sierano poste particolari questioni sull'Ufficio che dovevaprocedere la contestazione, individuato nelle direzioni regionalidell'Agenzia, perché il primo comma prevedeva che al soggettoche rilasciava il visto di conformità si applicava una sanzioneamministrativa da Euro 258,00 ad Euro 2.582,00 e il secondoR.G.

N. 24360/2024 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026comma specificava l'autorità competente a contestare e irrogarela sanzione (circolare n. 52/E del 27/9/2007).

La questionesull'eventuale competenza della D.P. è sorta perché con lamodifica del primo comma è stato aggiunto: "Salvo il caso dipresentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele èrelativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalitàdi cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999,n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti neiconfronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamentodi una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione edegli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (...)".È stato però evidenziato: a) che la speciale competenza delladirezione regionale territorialmente competente rispetto aldomicilio fiscale del trasgressore è stata introdotta dallegislatore nonostante siano gli uffici territoriali a controllare ledichiarazioni dei contribuenti e si giustifica, coerentemente conquanto disposto con dal D.M.

Finanze 12/7/1999, perl'accentramento sulla direzione regionale delle entrate dei poteridi controllo sui soggetti deputati a rilasciare il visto diconformità; b) che l'illecito consistente nel rilascio di un vistoinfedele, rispetto al quale il secondo comma prevede lacompetenza della direzione regionale, è rimasto il medesimoanche dopo la modifica apportata dall'art. 6 d.lgs. n. 175 del2014; c) che il fatto che sia stato anche aggiunto checostituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui alD.P.R. n. 602 del 1973 le comunicazioni, con le quali sonorichieste le somme, non configura uno speciale iter proceduraleche esclude l'applicabilità del secondo comma perché, perl'espresso dettato del comma 1-bis, le disposizioni del D.Lgs. n.472 del 1997 si applicano nei limiti della compatibilità; d) che leR.G.

N. 24360/2024 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026somme poste a carico del trasgressore si ricolleganodirettamente alla violazione commessa e hanno quantomenouna concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria e nonmeramente risarcitoria (da ultimo, Cass. n. 1272/2026).2.3.

Il secondo motivo resta assorbito.3.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,con l’accoglimento del ricorso originario e la declaratoria dinullità della cartella di pagamento impugnata, a causadell’incompetenza dell’Ufficio che ha provveduto allacontestazione.4.

La novità della questione al momento della proposizione delricorso e la formazione del richiamato orientamento dilegittimità solo in epoca successiva costituiscono grave edeccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione dellespese dei giudizi di merito e quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo edichiara assorbito il secondo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto da[OSCURATO:PERSONA] ed annulla la cartella di pagamentoimpugnata.Compensa integralmente le spese dei gradi di merito, e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 17 giugno 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 24360/2024 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- resistente –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio – sez. n. 15 – n. 2233/2024, depositata il 4aprile 2024;Numero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del17 giugno 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio fiscale in Roma,quale Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] (per brevità: R.A.F.)del centro di [OSCURATO:PERSONA] CISL, rilasciava il “visto diconformità” dei dati del Mod. 730/2015, per l’anno d’imposta2014, di una contribuente, cliente del C.A.F., residente nellaprovincia di Milano.A seguito di controllo formale di tale dichiarazione, l’Agenziadelle Entrate – Direzione provinciale II di Milano contestava ladetraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione ediliziaed il risparmio energetico, in quanto non era possibiledistinguere quelle riferibili all’immobile.Successivamente, la suddetta D.P. II di Milano dell’Agenziadelle Entrate, sull’assunto della “infedeltà” nel rilascio del vistodi conformità, notificava al dott. [OSCURATO:PERSONA] cartella dipagamento n. 097-2019-0131910192-000, con la quale,invocando l’applicazione dell’art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241(in base al quale, nella versione vigente ratione temporis, ilR.A.F. era tenuto nei confronti dello Stato al pagamento di unasomma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degliinteressi che sarebbero stati richiesti al contribuente),richiedeva il pagamento pe IRPEF, sanzioni ed interessi percomplessivi € 8.950,65.2. Avverso tale cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale II di Milano e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione – dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma la quale, con sentenza n. 7193/2020, depositata il 30R.G. N. 24360/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026settembre 2020, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato ecompensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n.2233/2024, pronunciata il 22 marzo 2024, e depositata insegreteria il 4 aprile 2024, accoglieva parzialmente l’appello,ritenendo giustificate la detrazione delle spese relative allaristrutturazione dell’immobile, confermando comunque lalegittimità della cartella di pagamento impugnata, ecompensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilRomagnoli Franco, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il4 novembre 2024).L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 5 marzo 2026 è stata quindifissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che erroneamente la C.G.T. di secondo grado avevaritenuto che l’art. 39, comma 2, cit. - che radica in capo allaDirezione Regionale la competenza ad operare la contestazioneR.G. N. 24360/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026dei confronti del Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], cd. R.A.F.- non operi nel caso di ravvisata infedeltà nel rilascio del vistodi conformità a seguito dei controlli formali sui modelli 730 eche, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] competente ad operaredetti controlli formali fosse competente anche ad eseguire, neiconfronti del trasgressore R.A.F., le iscrizioni a ruolo dellasomme che erano previste dal comma 1 della norma, pariall’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi chesarebbero stati richiesti al contribuente dichiarante.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.Deduce il [OSCURATO:PERSONA] che i Giudici di secondo grado si eranopronunciati oltre i limiti della domanda, e cioè sulla tematicadell’applicazione di una normativa sanzionatoria più favorevole,che mai era stata invocata.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si eccepisceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata era erronea,per avere rigettato l’eccezione di giudicato formulata dalcontribuente in relazione al fatto che plurime sentenze definitivedella C.T.P. di Roma, riguardanti giudizi intercorsi tra lemedesime parti, avevano ritenuto nulli gli atti impugnati, peressere i ruoli stati formati da soggetti incompetenti.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Per ragioni di priorità logico-giuridica devepreliminarmente esaminato il terzo motivo, sulla asseritaviolazione del giudicato.R.G. N. 24360/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026Tale motivo è infondato.Anche partendo dal presupposto che il processo tributario nonè solo un giudizio sull'atto, le cause richiamate dal ricorrenteavevano comportato l'annullamento dell'atto impugnato per unvizio formale e, pur coinvolgendo lo stesso R.A.F., attenevano arapporti giuridici di diversi contribuenti. L'identità attieneunicamente alla questione interpretativa di una norma giuridicatrattata nei diversi processi, ma tale identità non è sufficienteper invocare l'efficacia esterna di un giudicato tributario.2.2. Il primo motivo è invece fondato.L'iscrizione a ruolo era di competenza della DirezioneRegionale e non della [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenzache si è in presenza di un vizio di legittimità che, essendo statotempestivamente dedotto nel primo grado di giudizio, comportala nullità della successiva cartella (Cass. 18425/2018 e Cass. n.21399/2020, in motivazione).L'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 sul controllo delledichiarazioni dei redditi stabilisce: «La competenza spettaall'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il soggettoobbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata oavrebbe dovuto essere presentata».L'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241/1997, rationetemporis applicabile, nel testo risultante a seguito dellemodifiche apportate dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 175 del2014, prevedeva: «ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilascianoil visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica,la sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582. Salvo ilcaso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il vistoinfedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata conle modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31R.G. N. 24360/2024 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sonotenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore alpagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, dellasanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti alcontribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempreche il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosao gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo perla riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazionicon le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente(...)».Il secondo comma precisava: «Le violazioni dei commi 1 e 3del presente articolo e dell'art. 7-bis sono contestate e lerelative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionaledell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domiciliofiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioniinviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto dicontestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e,fino al compimento dei termini di decadenza, può essereintegrato o modificato dalla medesima direzione regionale(...)».Ora, la Corte territoriale ha ritenuto che la competenzadell'Ufficio sia individuata dall'art. 31, comma 2, d.P.R. n.600/1973 e che non sia applicabile l'art. 39, comma 2, d.lgs. n.241/1997 perché non era stato emesso alcun atto di formalecontestazione e irrogazione delle specifiche sanzioni previste dalprimo comma. L'art. 39 disciplinava due distinti procedimenti:nel caso di apposizione di visto infedele su Modello 730, venivarecuperata una somma pari ad imposta, interessi e sanzioni;R.G. N. 24360/2024 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026nelle altre ipotesi di visto infedele, veniva irrogata una sanzioneamministrativa.A tal proposito, deve darsi continuità al principio secondo cui:«la responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondoperiodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - deisoggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazioneinfedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentatacon le modalità di cui all'art. 13 D.M. n. 164/1999, ha unafunzione anche punitiva e, ex art. 39, co. 2, d.lgs. n. 241/1997,la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimisoggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, dellasanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti alcontribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenziadelle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale deltrasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimitàdell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione"» (Cass.11660/2024).Il principio è stato ribadito in plurime successive decisioni(Cass. 1272/2026; Cass. 30992/2025, Cass. 29582/2025,Cass. 28304/2025, Cass. 28298/2025, Cass. 19908/2025,Cass. n. 14745/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n.14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11806/2024, Cass.n. 11799/2024 e Cass. n. 11790/2024).Prima delle modifiche apportate all'art. 39, comma 1, lett. a),d.lgs. n. 241/1997, dall'art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, non sierano poste particolari questioni sull'Ufficio che dovevaprocedere la contestazione, individuato nelle direzioni regionalidell'Agenzia, perché il primo comma prevedeva che al soggettoche rilasciava il visto di conformità si applicava una sanzioneamministrativa da Euro 258,00 ad Euro 2.582,00 e il secondoR.G. N. 24360/2024 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026comma specificava l'autorità competente a contestare e irrogarela sanzione (circolare n. 52/E del 27/9/2007). La questionesull'eventuale competenza della D.P. è sorta perché con lamodifica del primo comma è stato aggiunto: "Salvo il caso dipresentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele èrelativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalitàdi cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999,n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti neiconfronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamentodi una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione edegli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (...)".È stato però evidenziato: a) che la speciale competenza delladirezione regionale territorialmente competente rispetto aldomicilio fiscale del trasgressore è stata introdotta dallegislatore nonostante siano gli uffici territoriali a controllare ledichiarazioni dei contribuenti e si giustifica, coerentemente conquanto disposto con dal D.M. Finanze 12/7/1999, perl'accentramento sulla direzione regionale delle entrate dei poteridi controllo sui soggetti deputati a rilasciare il visto diconformità; b) che l'illecito consistente nel rilascio di un vistoinfedele, rispetto al quale il secondo comma prevede lacompetenza della direzione regionale, è rimasto il medesimoanche dopo la modifica apportata dall'art. 6 d.lgs. n. 175 del2014; c) che il fatto che sia stato anche aggiunto checostituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui alD.P.R. n. 602 del 1973 le comunicazioni, con le quali sonorichieste le somme, non configura uno speciale iter proceduraleche esclude l'applicabilità del secondo comma perché, perl'espresso dettato del comma 1-bis, le disposizioni del D.Lgs. n.472 del 1997 si applicano nei limiti della compatibilità; d) che leR.G. N. 24360/2024 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24360/2024Numero sezionale 4995/2026Numero di raccolta generale 22753/2026Data pubblicazione 06/07/2026somme poste a carico del trasgressore si ricolleganodirettamente alla violazione commessa e hanno quantomenouna concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria e nonmeramente risarcitoria (da ultimo, Cass. n. 1272/2026).2.3. Il secondo motivo resta assorbito.3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,con l’accoglimento del ricorso originario e la declaratoria dinullità della cartella di pagamento impugnata, a causadell’incompetenza dell’Ufficio che ha provveduto allacontestazione.4. La novità della questione al momento della proposizione delricorso e la formazione del richiamato orientamento dilegittimità solo in epoca successiva costituiscono grave edeccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione dellespese dei giudizi di merito e quelle del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo edichiara assorbito il secondo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto da[OSCURATO:PERSONA] ed annulla la cartella di pagamentoimpugnata.Compensa integralmente le spese dei gradi di merito, e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 17 giugno 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 24360/2024 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]