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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 20460/2023

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804/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E AEROSPAZIO S.P.A. (C.F.: 04808461000), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14; -ricorrente - contro GOVERNO E MINISTERI DELLA REPUBBLICA DELL’IRAQ, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, giusta procura speciale rilasciata dall’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica dell’Iraq presso la Repubblica italiana il 18 settembre 2018 ed autenticata con atto rep. 2595 del notaio [OSCURATO:PERSONA], dagli Avv.ti RobertRudek e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17; -controricorrente – nonché contro R.G.N. 20624/2018 C.C. 20/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (C.F.: 00881841001), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale adesivo), dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 89; - controricorrente e ricorrente adesivo incidentale adesivo – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (C.F.: 01053960017), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 13154860152), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del terzo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63; -controricorrenti adesivi - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1560/2017 (pubblicata il 6 dicembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni scritte depositate dal Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie depositate dai difensori di tutte le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il Governo e il Ministero della Difesa dello Stato dell’Iraq, deducendo: - che con contratti di appalto del 28 dicembre 1980 il Ministero della difesa iracheno aveva loro commissionato la costruzione e la consegna di undici unità navali da guerra, di un bacino galleggiante, di servizi di addestramento e munizionamento e che due dei relativi contratti (il n. 4 e il n. 6 del 1980) erano stati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche nell’interesse di altri cofornitori; - che il terzo contratto (il n. 5 del 1980) era stato sottoscritto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche nell’interesse dei cofornitori; - che i coforni tori avevano stipulato ulteriori contratti di fornitura di successivo livello con altre imprese; - che, in relazione ai contratti così stipulati, era stato approvato un sistema di garanzie articolato su vari livelli; -che una crisi di liquidità del committente ed altri ritardi nell’esecuzione dei contratti avevano, peraltro, reso necessario l’intervento del Governo italiano che aveva agevolato la rinegoziazione degli accordi; -che il 2 agosto 1990 l’Iraq aveva invaso e annesso il vicino Stato del Kuwait; -che il conseguente intervento del Consiglio di sicurezza O.N.U. e le leggi approvate in Italia nell’agosto del 1990 (nn. 216, 220 e 247) – con cui era stata vietata qualsiasi transazione con la Repubblica dell’Iraq - avevano indotto, nel luglio 1991, le società appaltatrici a comunicare al partner iracheno che i contratti si sarebbero dovuti considerare risolti per sopravvenuta impossibilità della loro esecuzione dovuta a fatto imputabile al committente, con diffida alle banche italiane dall’effettuare qualsiasi pagamento.

Le società attrici, quindi, chiedevano, con la formulata domanda, dichiararsi la risoluzione dei contratti per colpa del committente, con conseguente condanna del Governo e del Ministero della Difesa iracheni al risarcimento dei danni, con contestuale compensazione dei rispettivi crediti.

Nella costituzione dei convenuti, i quali eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano e l’inadempimento delle società attrici agli obblighi contrattuali verificatisi già prima dell’invasione del Kuwait, il Tribunale di Genova, con sentenza del 12 novembre 1992, accoglieva la suddetta eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana.

2. Decidendo sul gravame interposto dalle società italiane appaltatrici, la Corte di appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 1994, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande di risoluzione dei contratti di appalto e alla prospettata responsabilità contrattuale del Governo e del Ministero della Difesa iracheni, rimettendo le parti davanti al primo giudice.

3. Avverso la citata sentenza di appello, proponevano ricorso per cassazione il Governo e il citato Ministero dell’Iraq.

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con sentenza n. 264/1996, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalle parti irachene.

4. Riassunta la causa da parte di Fincantieri –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Genova, convenuti in giudizio il Governo e il Ministero della Difesa iracheni nonché le società cofornitrici già parti del giudizio, intervenuta spontaneamente Armamenti e Aerospazio s.p.a., quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] ed Aereo s.p.a., con sentenza non definitiva n. 2135/1996, il citato Tribunale, previa dichiarazione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta attribuibile al committente Ministero della difesa della Repubblica irachena e al Governo dell’Iraq dei contratti di fornitura oggetto di causa stipulati con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannava i convenuti Governo e Ministero della Difesa iracheni, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalle menzionate società Fincantieri e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, con rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione dei danni.

Con sentenza definitiva n. 2687/2006, lo stesso Tribunale condannava i convenuti in solido, a titolo risarcitorio per la risoluzione dei contratti nn. 4 e 6 del 1980, alla somma di dollari 17.926.677, comprensiva di rivalutazione e interessi in favore della società Fincantieri, disponendo che quest’ultima poi provvedesse al riparto in favore delle aziende coproduttrici nella percentuale di intervento indicata dalla stessa Fincantieri.

Rigettava, di contro, l’altra domanda risarcitoria proposta in relazione all’inadempimento del contratto n. 5/1980 per mancata prova di quanto effettivamente realizzato sino alla risoluzionedel contratto stesso.

5. Pronunciando sui gravami proposti dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, Armamenti e Aerospazio s.p.a., con socio unico in liquidazione, e Finmeccanica s.p.a. (quale incorporante e successore a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nella costituzione del Governo e dei Ministeri della Repubblica dell’Iraq (che proponevano appello incidentale), con sentenza non definitiva n. 937/2015, la Corte di appello di Genova – previa riunione delle impugnazioni - confermava, con riferimento alle vicende riguardanti il solo contratto n. 5/1980 e al rapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA], la statuizione del giudice di prime cure di risoluzione del citato contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile alle parti irachene, ma in applicazione, non già in via analogica, bensì diretta, della disciplina dell’inadempimento contrattuale, respingendo, quindi, l’appello incidentale.

Disponeva la rimessione della causa in istruttoria per l’espletamento di apposita c.t.u., in ordine alla domanda risarcitoria oggetto degli appelli principali.

Con sentenza definitiva n. 1560/2017, la Corte distrettuale, dato atto della portata della richiamata sentenza non definitiva, respingeva gli appelli principali avverso la sentenza definitiva di primo grado (sulla determinazione del “quantum” a titolo risarcitorio), ponendo le spese di c.t.u. a carico delle medesime parti appellanti.

Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte ligure riteneva, in particolare, infondato il motivo fatto valere dalle parti appellanti principali secondo cui, essendo già stata realizzata alla data della risoluzione del contratto n. 5/80, gran parte dei beni oggetto della commessa in questione, la controparte avrebbe dovuto essere condannata al pagamento, non solo dell’importo corrispondente al lucro cessante, ma dell’intero corrispettivo previsto per detti beni oltre alla revisione dei prezzi pattuita.

Al riguardo, il giudice di appello – richiamando la sentenza di questa Corte n. 5951/2008 – rilevava che la revisione dei prezzi avrebbe potuto essere riconosciuta solo sull’importo di USD 22.592.213, ovvero relativamente ai beni già forniti e ai servizi resi, poiché, a causa della produzione degli effetti conseguenti alla dichiarata risoluzione, la corresponsione dei compensi revisionali non si sarebbe potuta estendere alle prestazioni non ancora eseguite.

6. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Armamenti e Aerospazio s.p.a., sulla base di un solo motivo, resistito con un congiunto controricorso dal Governo e dai Ministeri della Repubblica dell’Iraq.

Hanno unitariamente depositato controricorso adesivo la FCA Partecipazioni s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la Fiat CIEI s.p.a., in liquidazione.

Anche l’intimata Leonardo s.p.a. (già Finmeccanica s.p.a.) ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale adesivo, sulla base di un motivo speculare a quello formulato dalla ricorrente principale.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, instando per l’accoglimento del ricorso.

Anche i difensori delle parti hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo proposto (a cui corrisponde specularmente il motivo di ricorso incidentale formulato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la ricorrente principale Armamenti e Aerospazio s.p.a. denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione del combinato disposto fra gli artt.1453 e 1223 c.c., sostenendo che la Corte di appello nel determinare –con la sentenza definitiva impugnata - il danno subito dalle società appaltatrici a titolo di lucro cessante conseguente alla risoluzione del contratto n. 5/80 per impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al committente aveva valutato che la revisione dei prezzi convenzionalmente pattuita non potesse riconoscersi per i beni che non erano stati consegnati, in ragione degli effetti liberatori e restitutori derivati dalla risoluzione del contratto.

2. In via preliminare, occorre rilevare l’infondatezza di tutte le eccezioni di rito formulate nell’interesse dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ministeri della Repubblica dell’Iraq, dal momento che i ricorsi sono adeguatamente rispondenti ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. (avuto riguardo, in particolare, alla idonea indicazione delle norme di diritto considerate asseritamente violate con lo sviluppo delle inerenti argomentazioni giuridiche a supporto), risultano sufficientemente specifici nel riportare le clausole contrattuali di interesse e rilevanti ai fini della definizione della causa e gli stessi non si risolvono nella sollecitazione ad una rivalutazione di merito della vicenda fattuale dedotta in giudizio, ma nella puntuale prospettazione di una determinata questione giuridica, come tale sottoponibile al vaglio di questa Corte di legittimità e correttamente veicolata attraverso la denuncia di un vizio di legge sostanziale ricondotta all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

3. Ciò chiarito, ritiene il collegio che il riportato motivo è fondato per le ragioni che seguono.

La questione prospettata con la censura consiste nel valutare la legittimità o meno dell’impugnata sentenza laddove – nel determinare il danno subito dalle società appaltatrici a titolo di lucro cessante per effetto della risoluzione del contratto n. 5/80 a causa dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al committente – ha ritenuto che la revisione prezzi convenzionalmente pattuita non potesse essere riconosciuta con riferimento ai beni che, pur risultando prodotti al momento della risoluzione stessa in data 2 agosto 1990 (allorquando lo Stato iracheno aveva invaso il Kuwait), non erano stati consegnati, in ragione dei ravvisati effetti liberatori e restitutori riconducibili alla pronuncia di risoluzione.

Si rileva che, in proposito, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata (a pag. 38), si richiama come precedente ritenuto conferente quello di cui alla sentenza di questa Corte n. 5951/2008, tuttavia riferentesi all’appalto di opere pubbliche.

Diversamente, nella fattispecie dedotta in giudizio, ci si trova in presenza di un appalto privato, consistente nella produzione e consegna di navi e di munizionamento (oltre a servizi aggiuntivi) da parte di alcune società in favore del Governo iracheno, di cui è stato accertato l’inadempimento per impossibilità sopravvenuta (a tale Governo imputabile), con conseguente dichiarazione di risoluzione dello stesso.

Le ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, avrebbero dovuto trovare applicazione gli effetti risarcitori riconducibili all’art. 1453 c.c. (come, peraltro, già ritenuto – in un primo passaggio logico - argomentativo - nella motivazione della sentenza di appello non definitiva: v. pagg. 8-9 del ricorso principale), con il conseguente riconoscimento dei danni subiti nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante, ragion per cui le società appaltatrici avrebbero avuto diritto ad ottenere dal committente, a titolo risarcitorio, il ristoro patrimoniale corrispondente all’intero prezzo che sarebbe stato corrisposto alle appaltatrici se il contratto fosse stato correttamente ed integralmente eseguito e, quindi, comprensivo anche della revisione dei prezzi pattuita ai sensi degli artt. 1.5. e

1.6. del contratto n. 5/80 (le cui clausole vengono specificamente riportate nel ricorso: v. pag. 9).

Come rilevato nel ricorso dell’Armamenti e Aerospazio s.p.a., peraltro, la valutazione compiuta a pag. 38 della motivazione della sentenza qui impugnata circa l’applicabilità dei principi di cui a Cass.n. 5951/2008, si prospetta distonica rispetto a quella compiuta nelle precedenti pagg. 20 e 21, laddove, contraddittoriamente rispetto alla conclusione raggiunta per addivenire al rigetto dell’appello, si sostiene che, proprio per effetto dell’intervenuta risoluzione a causa del predetto evento riconducibile ad un’impossibilità sopravvenuta imputabile allo Stato iracheno, alle parti appellanti sarebbe spettato il diritto al risarcimento dei danni subiti pari, non solo al lucro cessante corrispondente al mancato utile conseguito, ma anche al danno emergente pari ai costi sostenuti per la realizzazione di detti beni (di seguito si fa anche riferimento al computo dei relativi danni eseguito dal c.t.u.).

Il motivo comune al ricorso principale e a quello incidentale è fondato, alla stregua dell’inconferenza del precedente citato nella sentenza di appello (siccome riferito all’appalto pubblico) e alla stregua del principio generale in tema di risoluzione del contratto di appalto privato con riferimento agli effetti alla stessa riconducibili ai sensi degli artt. 1453 e 1223 c.c., in virtù dei quali il risarcimento del danno deve comprendere sia in danno emergente che il lucro cessante, con ricomprensione anche della revisione prezzi eventualmente pattuita come verificatosi nel caso di specie.

Al riguardo non risulta conferente l’argomentazione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ministeri dell’Iraq, secondo la quale la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente a titolo risarcitorio non sarebbe compatibile con la pronuncia di risoluzione del contratto dalle stesse appaltatrici richiesta.

Va, infatti, osservato che la risoluzione era stata dichiarata per impossibilità sopravvenuta imputabile allo stesso Stato iracheno, ragion per cui esso non avrebbe potuto che subirne le conseguenze per intero sul piano risarcitorio.

Deve, perciò, trovare conferma il principio – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio -già enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 738/2007), sulla scorta del quale è stato affermato che, in tema di risoluzione di contratto di appalto privato, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito (indipendentemente dal fatto – irrilevante – che i beni siano stati consegnati, in tutto o in parte, al committente).

Del resto, è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la risoluzione del contratto di appalto (che si caratterizza per la sua esecuzione prolungata) non si sottrae alla disciplina generale in tema di effetti della risoluzione prevista dall’art. 1458 c.c. (in relazione alla norma generale prevista dall’art.1453 c.c.), con la conseguenza che l'efficacia della declaratoria di risoluzione del rapporto ha natura retroattiva, da cui deriva la necessità di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente la conclusione del negozio.

Inoltre, è rilevante osservare che la dichiarazione o la domanda giudiziale di risoluzione comporta la rinuncia allo scambio delle prestazioni, ma non la rinuncia al lucro sperato dalle parti sulla base del contratto poi risolto per inadempimento imputabile ad una delle due parti (nel caso di specie, allo Stato iracheno committente, dalla cui condotta era scaturita l’impossibilità sopravvenuta di portare completamente a compimento l’appalto, con la consegna di tutte le opere commissionate).

Infatti, nelnostro ordinamento, a differenza di altri ordinamenti continentali, la richiesta di risarcimento del danno è compatibile con la risoluzione, al fine di conseguire la riparazione del pregiudizio patrimoniale non eliminabile attraverso le dovute restituzioni ex art. 2033 c.c.

L'appaltatore può, dunque, senz'altro ricorrere ai mezzi previsti dal codice civile al fine di esperire un'azione di risarcimento del danno, danno determinabile sulla base dei normali criteri previstiall'art.1223 c.c.

Per effetto della risoluzione per inadempimento del committente, spetteranno quindi all'impresa appaltatrice il rimborso delle spese sostenute, incluse le spese generali, nonché il mancato guadagno, fermo restando che, applicandosi i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, il danno emergente ed il lucro cessante debbano essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (aspetto che, nella vicenda in questione, non è venuto in discussione).

4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il comune motivo del ricorso principale e di quello incidentale deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
804/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E AEROSPAZIO S.P.A. (C.F.: 04808461000), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14; -ricorrente - contro GOVERNO E MINISTERI DELLA REPUBBLICA DELL’IRAQ, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, giusta procura speciale rilasciata dall’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica dell’Iraq presso la Repubblica italiana il 18 settembre 2018 ed autenticata con atto rep. 2595 del notaio [OSCURATO:PERSONA], dagli Avv.ti RobertRudek e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17; -controricorrente – nonché contro R.G.N. 20624/2018 C.C. 20/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (C.F.: 00881841001), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale adesivo), dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 89; - controricorrente e ricorrente adesivo incidentale adesivo – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (C.F.: 01053960017), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 13154860152), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del terzo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63; -controricorrenti adesivi - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1560/2017 (pubblicata il 6 dicembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni scritte depositate dal Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie depositate dai difensori di tutte le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il Governo e il Ministero della Difesa dello Stato dell’Iraq, deducendo: - che con contratti di appalto del 28 dicembre 1980 il Ministero della difesa iracheno aveva loro commissionato la costruzione e la consegna di undici unità navali da guerra, di un bacino galleggiante, di servizi di addestramento e munizionamento e che due dei relativi contratti (il n. 4 e il n. 6 del 1980) erano stati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche nell’interesse di altri cofornitori; - che il terzo contratto (il n. 5 del 1980) era stato sottoscritto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche nell’interesse dei cofornitori; - che i coforni tori avevano stipulato ulteriori contratti di fornitura di successivo livello con altre imprese; - che, in relazione ai contratti così stipulati, era stato approvato un sistema di garanzie articolato su vari livelli; -che una crisi di liquidità del committente ed altri ritardi nell’esecuzione dei contratti avevano, peraltro, reso necessario l’intervento del Governo italiano che aveva agevolato la rinegoziazione degli accordi; -che il 2 agosto 1990 l’Iraq aveva invaso e annesso il vicino Stato del Kuwait; -che il conseguente intervento del Consiglio di sicurezza O.N.U. e le leggi approvate in Italia nell’agosto del 1990 (nn. 216, 220 e 247) – con cui era stata vietata qualsiasi transazione con la Repubblica dell’Iraq - avevano indotto, nel luglio 1991, le società appaltatrici a comunicare al partner iracheno che i contratti si sarebbero dovuti considerare risolti per sopravvenuta impossibilità della loro esecuzione dovuta a fatto imputabile al committente, con diffida alle banche italiane dall’effettuare qualsiasi pagamento. Le società attrici, quindi, chiedevano, con la formulata domanda, dichiararsi la risoluzione dei contratti per colpa del committente, con conseguente condanna del Governo e del Ministero della Difesa iracheni al risarcimento dei danni, con contestuale compensazione dei rispettivi crediti. Nella costituzione dei convenuti, i quali eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano e l’inadempimento delle società attrici agli obblighi contrattuali verificatisi già prima dell’invasione del Kuwait, il Tribunale di Genova, con sentenza del 12 novembre 1992, accoglieva la suddetta eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. 2. Decidendo sul gravame interposto dalle società italiane appaltatrici, la Corte di appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 1994, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande di risoluzione dei contratti di appalto e alla prospettata responsabilità contrattuale del Governo e del Ministero della Difesa iracheni, rimettendo le parti davanti al primo giudice. 3. Avverso la citata sentenza di appello, proponevano ricorso per cassazione il Governo e il citato Ministero dell’Iraq. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con sentenza n. 264/1996, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalle parti irachene. 4. Riassunta la causa da parte di Fincantieri –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Genova, convenuti in giudizio il Governo e il Ministero della Difesa iracheni nonché le società cofornitrici già parti del giudizio, intervenuta spontaneamente Armamenti e Aerospazio s.p.a., quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] ed Aereo s.p.a., con sentenza non definitiva n. 2135/1996, il citato Tribunale, previa dichiarazione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta attribuibile al committente Ministero della difesa della Repubblica irachena e al Governo dell’Iraq dei contratti di fornitura oggetto di causa stipulati con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannava i convenuti Governo e Ministero della Difesa iracheni, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalle menzionate società Fincantieri e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, con rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione dei danni. Con sentenza definitiva n. 2687/2006, lo stesso Tribunale condannava i convenuti in solido, a titolo risarcitorio per la risoluzione dei contratti nn. 4 e 6 del 1980, alla somma di dollari 17.926.677, comprensiva di rivalutazione e interessi in favore della società Fincantieri, disponendo che quest’ultima poi provvedesse al riparto in favore delle aziende coproduttrici nella percentuale di intervento indicata dalla stessa Fincantieri. Rigettava, di contro, l’altra domanda risarcitoria proposta in relazione all’inadempimento del contratto n. 5/1980 per mancata prova di quanto effettivamente realizzato sino alla risoluzionedel contratto stesso. 5. Pronunciando sui gravami proposti dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, Armamenti e Aerospazio s.p.a., con socio unico in liquidazione, e Finmeccanica s.p.a. (quale incorporante e successore a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nella costituzione del Governo e dei Ministeri della Repubblica dell’Iraq (che proponevano appello incidentale), con sentenza non definitiva n. 937/2015, la Corte di appello di Genova – previa riunione delle impugnazioni - confermava, con riferimento alle vicende riguardanti il solo contratto n. 5/1980 e al rapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA], la statuizione del giudice di prime cure di risoluzione del citato contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile alle parti irachene, ma in applicazione, non già in via analogica, bensì diretta, della disciplina dell’inadempimento contrattuale, respingendo, quindi, l’appello incidentale. Disponeva la rimessione della causa in istruttoria per l’espletamento di apposita c.t.u., in ordine alla domanda risarcitoria oggetto degli appelli principali. Con sentenza definitiva n. 1560/2017, la Corte distrettuale, dato atto della portata della richiamata sentenza non definitiva, respingeva gli appelli principali avverso la sentenza definitiva di primo grado (sulla determinazione del “quantum” a titolo risarcitorio), ponendo le spese di c.t.u. a carico delle medesime parti appellanti. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte ligure riteneva, in particolare, infondato il motivo fatto valere dalle parti appellanti principali secondo cui, essendo già stata realizzata alla data della risoluzione del contratto n. 5/80, gran parte dei beni oggetto della commessa in questione, la controparte avrebbe dovuto essere condannata al pagamento, non solo dell’importo corrispondente al lucro cessante, ma dell’intero corrispettivo previsto per detti beni oltre alla revisione dei prezzi pattuita. Al riguardo, il giudice di appello – richiamando la sentenza di questa Corte n. 5951/2008 – rilevava che la revisione dei prezzi avrebbe potuto essere riconosciuta solo sull’importo di USD 22.592.213, ovvero relativamente ai beni già forniti e ai servizi resi, poiché, a causa della produzione degli effetti conseguenti alla dichiarata risoluzione, la corresponsione dei compensi revisionali non si sarebbe potuta estendere alle prestazioni non ancora eseguite. 6. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Armamenti e Aerospazio s.p.a., sulla base di un solo motivo, resistito con un congiunto controricorso dal Governo e dai Ministeri della Repubblica dell’Iraq. Hanno unitariamente depositato controricorso adesivo la FCA Partecipazioni s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la Fiat CIEI s.p.a., in liquidazione. Anche l’intimata Leonardo s.p.a. (già Finmeccanica s.p.a.) ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale adesivo, sulla base di un motivo speculare a quello formulato dalla ricorrente principale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, instando per l’accoglimento del ricorso. Anche i difensori delle parti hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo proposto (a cui corrisponde specularmente il motivo di ricorso incidentale formulato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la ricorrente principale Armamenti e Aerospazio s.p.a. denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione del combinato disposto fra gli artt.1453 e 1223 c.c., sostenendo che la Corte di appello nel determinare –con la sentenza definitiva impugnata - il danno subito dalle società appaltatrici a titolo di lucro cessante conseguente alla risoluzione del contratto n. 5/80 per impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al committente aveva valutato che la revisione dei prezzi convenzionalmente pattuita non potesse riconoscersi per i beni che non erano stati consegnati, in ragione degli effetti liberatori e restitutori derivati dalla risoluzione del contratto. 2. In via preliminare, occorre rilevare l’infondatezza di tutte le eccezioni di rito formulate nell’interesse dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ministeri della Repubblica dell’Iraq, dal momento che i ricorsi sono adeguatamente rispondenti ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. (avuto riguardo, in particolare, alla idonea indicazione delle norme di diritto considerate asseritamente violate con lo sviluppo delle inerenti argomentazioni giuridiche a supporto), risultano sufficientemente specifici nel riportare le clausole contrattuali di interesse e rilevanti ai fini della definizione della causa e gli stessi non si risolvono nella sollecitazione ad una rivalutazione di merito della vicenda fattuale dedotta in giudizio, ma nella puntuale prospettazione di una determinata questione giuridica, come tale sottoponibile al vaglio di questa Corte di legittimità e correttamente veicolata attraverso la denuncia di un vizio di legge sostanziale ricondotta all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 3. Ciò chiarito, ritiene il collegio che il riportato motivo è fondato per le ragioni che seguono. La questione prospettata con la censura consiste nel valutare la legittimità o meno dell’impugnata sentenza laddove – nel determinare il danno subito dalle società appaltatrici a titolo di lucro cessante per effetto della risoluzione del contratto n. 5/80 a causa dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al committente – ha ritenuto che la revisione prezzi convenzionalmente pattuita non potesse essere riconosciuta con riferimento ai beni che, pur risultando prodotti al momento della risoluzione stessa in data 2 agosto 1990 (allorquando lo Stato iracheno aveva invaso il Kuwait), non erano stati consegnati, in ragione dei ravvisati effetti liberatori e restitutori riconducibili alla pronuncia di risoluzione. Si rileva che, in proposito, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata (a pag. 38), si richiama come precedente ritenuto conferente quello di cui alla sentenza di questa Corte n. 5951/2008, tuttavia riferentesi all’appalto di opere pubbliche. Diversamente, nella fattispecie dedotta in giudizio, ci si trova in presenza di un appalto privato, consistente nella produzione e consegna di navi e di munizionamento (oltre a servizi aggiuntivi) da parte di alcune società in favore del Governo iracheno, di cui è stato accertato l’inadempimento per impossibilità sopravvenuta (a tale Governo imputabile), con conseguente dichiarazione di risoluzione dello stesso. Le ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, avrebbero dovuto trovare applicazione gli effetti risarcitori riconducibili all’art. 1453 c.c. (come, peraltro, già ritenuto – in un primo passaggio logico - argomentativo - nella motivazione della sentenza di appello non definitiva: v. pagg. 8-9 del ricorso principale), con il conseguente riconoscimento dei danni subiti nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante, ragion per cui le società appaltatrici avrebbero avuto diritto ad ottenere dal committente, a titolo risarcitorio, il ristoro patrimoniale corrispondente all’intero prezzo che sarebbe stato corrisposto alle appaltatrici se il contratto fosse stato correttamente ed integralmente eseguito e, quindi, comprensivo anche della revisione dei prezzi pattuita ai sensi degli artt. 1.5. e 1.6. del contratto n. 5/80 (le cui clausole vengono specificamente riportate nel ricorso: v. pag. 9). Come rilevato nel ricorso dell’Armamenti e Aerospazio s.p.a., peraltro, la valutazione compiuta a pag. 38 della motivazione della sentenza qui impugnata circa l’applicabilità dei principi di cui a Cass.n. 5951/2008, si prospetta distonica rispetto a quella compiuta nelle precedenti pagg. 20 e 21, laddove, contraddittoriamente rispetto alla conclusione raggiunta per addivenire al rigetto dell’appello, si sostiene che, proprio per effetto dell’intervenuta risoluzione a causa del predetto evento riconducibile ad un’impossibilità sopravvenuta imputabile allo Stato iracheno, alle parti appellanti sarebbe spettato il diritto al risarcimento dei danni subiti pari, non solo al lucro cessante corrispondente al mancato utile conseguito, ma anche al danno emergente pari ai costi sostenuti per la realizzazione di detti beni (di seguito si fa anche riferimento al computo dei relativi danni eseguito dal c.t.u.). Il motivo comune al ricorso principale e a quello incidentale è fondato, alla stregua dell’inconferenza del precedente citato nella sentenza di appello (siccome riferito all’appalto pubblico) e alla stregua del principio generale in tema di risoluzione del contratto di appalto privato con riferimento agli effetti alla stessa riconducibili ai sensi degli artt. 1453 e 1223 c.c., in virtù dei quali il risarcimento del danno deve comprendere sia in danno emergente che il lucro cessante, con ricomprensione anche della revisione prezzi eventualmente pattuita come verificatosi nel caso di specie. Al riguardo non risulta conferente l’argomentazione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ministeri dell’Iraq, secondo la quale la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente a titolo risarcitorio non sarebbe compatibile con la pronuncia di risoluzione del contratto dalle stesse appaltatrici richiesta. Va, infatti, osservato che la risoluzione era stata dichiarata per impossibilità sopravvenuta imputabile allo stesso Stato iracheno, ragion per cui esso non avrebbe potuto che subirne le conseguenze per intero sul piano risarcitorio. Deve, perciò, trovare conferma il principio – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio -già enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 738/2007), sulla scorta del quale è stato affermato che, in tema di risoluzione di contratto di appalto privato, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito (indipendentemente dal fatto – irrilevante – che i beni siano stati consegnati, in tutto o in parte, al committente). Del resto, è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la risoluzione del contratto di appalto (che si caratterizza per la sua esecuzione prolungata) non si sottrae alla disciplina generale in tema di effetti della risoluzione prevista dall’art. 1458 c.c. (in relazione alla norma generale prevista dall’art.1453 c.c.), con la conseguenza che l'efficacia della declaratoria di risoluzione del rapporto ha natura retroattiva, da cui deriva la necessità di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente la conclusione del negozio. Inoltre, è rilevante osservare che la dichiarazione o la domanda giudiziale di risoluzione comporta la rinuncia allo scambio delle prestazioni, ma non la rinuncia al lucro sperato dalle parti sulla base del contratto poi risolto per inadempimento imputabile ad una delle due parti (nel caso di specie, allo Stato iracheno committente, dalla cui condotta era scaturita l’impossibilità sopravvenuta di portare completamente a compimento l’appalto, con la consegna di tutte le opere commissionate). Infatti, nelnostro ordinamento, a differenza di altri ordinamenti continentali, la richiesta di risarcimento del danno è compatibile con la risoluzione, al fine di conseguire la riparazione del pregiudizio patrimoniale non eliminabile attraverso le dovute restituzioni ex art. 2033 c.c. L'appaltatore può, dunque, senz'altro ricorrere ai mezzi previsti dal codice civile al fine di esperire un'azione di risarcimento del danno, danno determinabile sulla base dei normali criteri previstiall'art.1223 c.c. Per effetto della risoluzione per inadempimento del committente, spetteranno quindi all'impresa appaltatrice il rimborso delle spese sostenute, incluse le spese generali, nonché il mancato guadagno, fermo restando che, applicandosi i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, il danno emergente ed il lucro cessante debbano essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (aspetto che, nella vicenda in questione, non è venuto in discussione). 4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il comune motivo del ricorso principale e di quello incidentale deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e quell
Sentenza Cassazione n. 20460/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris