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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2020

Cassazione n. 07351/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25252/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA], Elettivamente domiciliata pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 913/2020depositata il 25/06/2020.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. aveva chiesto e ottenuto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7.9.2004, un decreto ingiuntivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 72.527,57, a saldodi lavori di ristrutturazione del palazzo B del [OSCURATO:PERSONA].

L’ingiunto avevaproposto opposizione lamentando vizi e difetti nei lavori, appaltati con ilcontratto in data 26.10.2002, tali da aver comportato danni maggioririspetto al residuo dovuto. preteso monitoriamente, e aveva formulatodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto per graveinadempimento dell’appaltatrice, con condanna della stessa alrisarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., costituendosi ritualmente,aveva chiesto, oltre al rigetto dell’opposizione, la pronuncia di risoluzionedel contratto di appalto con riconoscimento a proprio favore delrisarcimento di danni per € 120.000,00.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risolto il contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo la corresponsabilità del committente, ex art.1227c.c., per carenze manutentive implementative dei danni; aveva quindicompensato parzialmente l’importo dei danni accertati con il residuoimporto dovuto all’impresa per i lavori e aveva condannato quest’ultima apagare la differenza, pari a € 15.647,38, oltre accessori e spese.Durante la pendenza del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. ilCondominio [OSCURATO:PERSONA], atteso l’aggravarsi della situazione di pregiudizio, nel2009 in corso di giudizio, aveva introdotto un altro giudizio risarcitoriofondato sul disposto dell’art.1669 c.c., convenendo in giudizio sial’impresa appaltatrice, sia il direttore dei lavori.

In questo secondo giudizioera stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, affidata a un diversoNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026tecnico, che avrebbe escluso la responsabilità dell’impresa e del direttoredei lavori e che aveva comportato l’introduzione di un procedimentopenale a carico della consulente tecnica d’ufficio alla quale era statoaffidato l’incarico.

Il giudizio si era concluso con la sentenza n.1132/2017,passata in giudicato dopo la sentenza di primo grado nel presente giudizio,che aveva escluso la responsabilità ai sensi dell’art.1669 c.c. siadell’impresa, sia del direttore dei lavori.Nel procedimento penale iscritto a carico del consulente tecnicod’ufficio, arch. [OSCURATO:PERSONA], era stata disposta su iniziativa del PubblicoMinistero una perizia, affidata all’ing. [OSCURATO:PERSONA]: il procedimento siera concluso in modo favorevole all’indagata.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello contro la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.778 del 19.11.2015, e il [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello incidentale.

All’esito del giudizio di impugnazione la Corted’Appello di Catanzaro, che aveva tenuto conto delle risultanze dellaperizia redatta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e della consulenza tecnicad’ufficio svolta nel giudizio di primo grado dall’ing.

Domenico AntonioBasile, aveva respinto l’appello dell’impresa ed accolto l’appello incidentaledel [OSCURATO:PERSONA], condannando la prima a pagare al secondo €88.174,95.

La sentenza d’appello è così motivata: -è inammissibilel’acquisizione ed utilizzazione in questo giudizio della sentenzan.1132/2017 pronunciata nell’altro processo radicato ad iniziativa delCondominio e passata in giudicato, prodotta da [OSCURATO:SOCIETA].; il giudizioconcluso con la sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto laresponsabilità extracontrattuale non solo dell’appaltatrice ma anche deldirettore dei lavori e il suo esito non risulta rilevante nella presentecontroversia, avente ad oggetto la responsabilità contrattualedell’appaltatrice, fondata su diversi presupposti e soggetta a diverseregole probatorie; -quanto al merito della controversia, i vizi costruttivierano individuabili, in base agli esiti della CTU, nella insufficienteNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026impermeabilizzazione, nella inadeguata raccolta e nello smaltimentoparziale delle acque (con conseguente emergere di efflorescenze,macchie, ristagni e infiltrazioni d’acqua, scoloriture e distacchi dipavimentazione ed intonaci), ascrivibili all’impresa come causascatenante, anche se il degrado era stato aggravato dal tempo trascorso,dal decadimento dei materiali scadenti utilizzati, dall’assenza dimanutenzione e dalla modifica del progetto relativo al rifacimento del tettodi copertura; -quanto alla modifica del tetto di copertura, non emergevaalcun elemento per affermare che essa fosse dipesa dal [OSCURATO:PERSONA], datoche non risultava approvata alcuna variante al progetto originario; -lamanutenzione, che avrebbe dovuto essere frequente (almeno ogni dueanni) in ragione delle caratteristiche del tetto come realizzato e il cui costosarebbe stato elevato (per la necessità del ponteggio), non avrebbe potutoelidere, anche se regolarmente effettuata, i vizi originari, dell’opera, aiquali di conseguenza erano ascrivibili i danni riscontrati; -i vizi ulterioriemersi in corso di causa non erano stati contestati da [OSCURATO:SOCIETA].,emergevano dalle consulenze tecniche acquisite agli atti e potevanopertanto essere valutati; quanto ai terrazzi e ai balconi, si eranomanifestati problemi nell’impermeabilizzazione in relazione alla posa deirisvolti e alle pendenze; -l’appello principale doveva, di conseguenza,essere respinto quanto alla piena responsabilità dell’impresa giustificantela risoluzione risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento deidanni; -in accoglimento dell’appello incidentale veniva escluso che i dannipotessero essere imputati, anche solo in parte, al [OSCURATO:PERSONA], adifferenza di quanto ritenuto dal Tribunale che aveva fatto ricorso aldisposto dell’art.1227 co 2 c.c.; -nulla era dovuto all’impresa qualecorrispettivo per i lavori, essendo venuto meno il contratto,legittimamente risolto, e quindi il fondamento giustificativo del pagamentorichiesto.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Edilnova s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a settemotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha ritualmente depositato memoria illustrativaprima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1 num. 4 cpc, inriferimento alla violazione dell’art 345 cpc .La Corte di merito, prima di statuire sul merito della controversia, hadichiarato l'inammissibilità della produzione della sentenza n.1132/2017resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, la quale era stata depositata dalladifesa della società ricorrente nel corso del giudizio di appello.

Ladichiarata inammissibilità sarebbe derivata, secondo il Giudice di secondogrado, dal fatto che la sentenza n.1132/2017 compone una lite relativaalla domanda di responsabilità extracontrattuale formulata dal CondominioEipon nei confronti dell’impresa appaltatrice, mentre il presente giudizioriguarda questioni fondate sulla prospettata responsabilità contrattualedell’impresa verso il committente.

Il documento avrebbe dovuto inveceessere acquisito ex art.345 c.p.c. essendo la sentenza passata in giudicatodopo la pronuncia di primo grado.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Catanzaro ha comunque valutato il contenutodella sentenza n.1132/2017 ai fini della verifica della sua rilevanza nelpresente giudizio e ne ha escluso la valenza di giudicato esterno, non soloper il profilo soggettivo ma perché diversi risultano i rapporti dedotti ingiudizio, quello odierno di natura contrattuale e quello già deciso fondatosulla responsabilità extracontrattuale, peraltro sottoposti a diverse regoleprobatorie ; la Corte di merito ha ancora sottolineato che nel giudizioNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026conclusosi con la sentenza richiamata la domanda è stata qualificata dinatura extracontrattuale, lasciando inalterato il giudizio su quellacontrattuale oggetto del presente giudizio, appalesandosi dunqueirrilevanti nel caso di specie le statuizioni della sentenza allegata -cfr.la motivazione della sentenza, a pag.7-.Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della acquisizione ed utilizzazione della sentenza, operata dalla Corte, èimpropria, perché essa è stata vagliata nel suo contenuto per affermarnel’irrilevanza, in concreto, ai fini della decisione della presente controversia,istruttori che ne ha definito con opportuna motivazione la valenza intermini di irrilevanza.Di conseguenza la doglianza in esame non verte, propriamente, sulladeclaratoria di inammissibilità dell’acquisizione della sentenza ma sullavalutazione che di essa ha dato la Corte d’Appello quanto alla suainidoneità a costituire giudicato esterno nell’ambito della presentecontroversia, che è valutazione di merito in concreto congruamente elogicamente motivata e riguarda il governo delle emergenze istruttorie aifini della decisione.Si esclude pertanto una reale violazione del disposto dell’art.345 c.p.c.2.

Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la violazione efalsa applicazione di legge: violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art.12 disp.legge in generale, violazione degli artt. 1223 e 1227 in relazione all’art360 comma primo n.3 c.p.c Secondo la ricorrente, la produzione della sentenza n. 1132/2017 nonsolo avrebbe dovuto essere ammessa nel giudizio di appello madell’accertamento in essa contenuto la Corte avrebbe dovutoobbligatoriamente tenere conto per la decisione, perché la sentenzarichiamata aveva stabilito, con effetto di giudicato esterno, che Edilnovas.a.s. non era responsabile per i danni da infiltrazione a carico degliNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026appartamenti posti sotto il tetto di copertura, allegati dal CondominioEipon nell’ambito del primo grado del presente giudizio e per far valerel’aggravamento dei quali era stato radicato l’altro giudizio civile definitocon la richiamata sentenza -che la ricorrente riporta quasi integralmentenell’esplicitazione del motivo sub iudice-.La doglianza è infondata.Come rilevato nell’esaminare il motivo di ricorso precedente, la Cortedi merito ha escluso in concreto la valenza di giudicato della sentenzan.1132/2017 perché in quella sede i profili di responsabilità esaminatierano di fondamento extracontrattuale.

Del resto, anche in quel giudizioerano state svolte considerazioni analoghe per respingere l’istanza diriunione dei procedimenti proposta dal [OSCURATO:PERSONA]: si legge infattinella motivazione della sentenza n.1132/2017 (pag.23/24 del ricorso) chela richiesta di riunione non può trovare accoglimento attesal’autonomia dell’azione di responsabilità extracontrattuale azionata con ilpresente giudizio e quella di responsabilità contrattuale da inadempimentoproposta dal [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio, oltre che per il rilievo che nonvi è identità di soggetti in quanto nel primo giudizio non è parte il Foti.

Vaosservato inoltre che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] si è sempre oppostoall’eccezione di litispendenza argomentando e motivando sulla differenzadi causa petendi e di petitum tra l’azione intrapresa nel presente giudizio equella contrattuale (…) ed ha sempre sostenuto che la domanda nuova quisvolta era relativa a fatti diversi .3.

Il terzo motivo di ricorso è incentrato dalla società appaltatrice sulla violazione dell’art. 360 comma 1 num. 5: mancato esame di un mezzodi prova che ha determinato l’omesso esame circa un fatto storico decisivodella controversia .Si dovrebbe comunque rilevare, secondo la ricorrente, che l'avere laCorte di merito dichiarato inammissibile il deposito della sentenza dellaCorte d'Appello di Catanzaro n. 1132/2017 costituisce l’omissioneNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia,dibattuto dalle parti.

La questione dell’intervenuta modifica del tetto e delfunzionamento dei canali di scolo, costituente parte del contenzioso agitoin questa sede, era stata infatti sollevata anche nell’altro giudizio e lìdecisa a favore dell’impresa.Il motivo è infondato.Il fatto storico omesso sarebbe, nella prospettazione della ricorrente,la sentenza n.1132/2017, oggetto di discussione tra le parti e di contenutoaffermato decisivo: in concreto, il contenuto della sentenza richiamata nonè stato considerato dalla Corte di merito utile per decidere la presentecontroversia perché -si ripete- disciplinante la controversia sul diversotema della responsabilità extracontrattuale della società appaltatrice e deldirettore dei lavori nei confronti del CondominioSi richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare i precedenti duemotivi di ricorso, e si aggiunge che proprio dalla motivazione dellasentenza n.1132/2017, come riportata in ricorso, emerge chiaramentecome la valutazione di quella controversia sia stata effettuata, sia quantoai presupposti di operatività, sia per il merito, nell’ambito del dispostodell’art.1669 c.c. -e in subordine ex art.2043 c.c.-, in relazione ai soli vizidell’opera emersi successivamente, come da relazione del CTP ing.

Grillosvolta nel 2009 -depositata in questo giudizio, nella fase di primo grado,ad integrazione della precedente relazione tecnica eseguita nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA] nel 2007-.4.

Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 1218,1223 e 1227 cod. civ., degli artt. 40. e 41 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. violazione delle regole di attribuzione della responsabilità secondo ilsistema della causalità civile .Rileva la ricorrente che, fermi gli assorbenti motivi di censura dellasentenza oggi impugnata, esposti ai punti precedenti, è necessario porreNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026in rilievo come la illegittimità della pronuncia impugnata deriverebbeanche dalla violazione delle regole di attribuzione della responsabilitàsecondo il sistema della causalità civile.

Il quadro di degrado dell’immobileper le infiltrazioni non poteva infatti essere attribuito all’impresa o,quantomeno, non solo all’impresa: una corretta manutenzione periodicaavrebbe eliminato in radice i problemi, come emerge dalla sentenza di cuisi chiede la produzione ma anche dalla perizia redatta dall’ing.

GiuseppeBarreca.Il motivo è infondato.Non è del tutto chiaro che cosa la società ricorrente intenda per errataresponsabilità derivante dal contratto d’appalto in capo all’appaltatrice inrelazione alla qualità dell’intervento posto in essere e, a fronte dellacontestazione di inadempimento -affermato grave e giustificante larisoluzione del rapporto- con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha contrastato -pagamento svolta dall’impresa, chiedendo altresì il risarcimento dei dannisubiti, l’onere della prova di aver correttamente adempiuto era a carico diEdilnova s.a.s., mentre la dimostrazione dell’esistenza ed entità dei dannisubiti era a carico del committenteLa Corte di merito, tenendo conto in parte dei rilievi della CTU redattain primo grado, come già aveva fatto il Tribunale, aveva individuato lacausa fondante del constatato stato di degrado dell’edificio condominialenei vizi dell’attività costruttiva dell’impresa appaltatrice, aggravatisi per ildecorso del tempo, per il degrado dei materiali, per l’assenza dimanutenzione, la modifica del progetto relativo al rifacimento del tetto dicopertura , rilevando in particolare, oltre che la difformità da progetto,l’errata esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto.

Ne consegue, da unlato, che è stato ritenuto accertato l’inadempimento della societàappaltatrice e, dall’altro, è stata ritenuta accertata pure l’esistenza diNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026danni subiti dal [OSCURATO:PERSONA], in nesso causale con l’inadempimentoascritto ad [OSCURATO:SOCIETA]Quanto alla rilevata difformità da progetto, la Corte ha escluso lacorresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], non risultando per essa alcun progettodi variante approvato né alcuna richiesta in tal senso; ha escluso anche larilevanza, ex art.1227 c.c., della mancanza di manutenzione,sottolineando come le caratteristiche dell’intervento effettuato in concretoincidevano anche sulla possibilità di una manutenzione adeguata,richiedente la periodica sistemazione di un ponteggio e con costiindubbiamente proibitivi , che non avrebbe comunque potuto superare positivamente i denunciati ed esistenti vizi costruttivi .La ricorrente individua la violazione delle regole in tema diaccertamentoo di responsabilità e di causalità, derivanti dalle normerichiamate nella rubrica del motivo, nella mancata considerazione degliesiti della prova testimoniale e nella lettura inadeguata della relazionetecnica d’ufficio (oltre che della sentenza n.1132/2017, per la quale sirimanda alle considerazioni sopra svolte), ma quello che viene ad essererealmente messo in discussione è il procedimento di interpretazione evalutazione del materiale probatorio acquisito operato dalla Corted’Appello.

Non di violazione delle disposizioni normative richiamate sitratta, quindi, ma di rimessa in discussione degli apprezzamentiriguardanti gli esiti dell’istruttoria ai fini dell’accertamento dellaresponsabilità dell’impresa, dell’esistenza di danni per il committente edell’inesistenza del concorso colposo di questo nella loro determinazione,e, nell’ambito della verifica istruttoria, della valorizzazione di determinatielementi probatori rispetto ad altri, pienamente giustificata dal dispostodell’art.116 c.p.c. e insindacabile in sede di legittimità se sorretta, comenel caso di specie, da motivazione effettiva, logicamente comprensibile epriva di contraddittorietà insanabili -cfr., al riguardo, Cass. a SUn.8053/2014, alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva-.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/20265.

La società appaltatrice lamenta inoltre, con un quinto motivo diricorso, la nullità della sentenza per manifesta ed irriducibilecontraddittorietà, in riferimento all’art. 360, comma 1 num. 5 .Nonostante la ritenuta inammissibilità della produzione della sentenzan. 1132/2017, la Corte d’Appello ha inteso soffermarsi sulla illustrazionedegli elementi che a suo dire avrebbero dimostrato che all’interno dellarelazione peritale redatta nel giudizio di primo grado dal Consulentetecnico d’ufficio, ing.

Basile, si sarebbe rinvenuta la conferma che allaEdilnova s.a.s. dovesse essere attribuito l’obbligo di risarcire l’intero dannoa carico dell’edificio condominiale, nonostante lo stesso Consulente avessesempre categoricamente sostenuto il contrario.

In realtà, l’ing.

Basileaveva aderito alle considerazioni del perito ing.

Barreca, che avevaritenuto corretto il modus operandi e le valutazioni esposte nella relazionetecnica formata nell’altro procedimento concluso con la sentenza “nonammessa”, nell’ambito della perizia svolta per il PM nel procedimentopenale introdotto nei confronti dell’arch.

Decaria.Anche questo motivo è infondato.Si è già detto che, nonostante la declaratoria di inammissibilità, ilcontenuto della sentenza n.1132/2017 è stato valutato per affermarnel’irrilevanza di giudicato in questo giudizio; ciò non escludeva che la Cortedi merito potesse considerare, oltre alla CTU dell’ing.

Basile, anche laperizia dell’ing.

Barreca -nota al CTU così come la CTU dell’arch.

Decaria-per trarne argomenti di prova ai sensi dell’art.116 co 2 c.p.c.: nessunacontraddittorietà insanabile emerge dalla motivazione della sentenzaimpugnata, che, come già rilevato nell’esame del precedente motivo diricorso, giunge alla decisione attraverso un percorso motivazionale logicolineare e comprensibile.Anche il motivo in esame vuole colpire, inammissibilmente in sede dilegittimità, le valutazioni operate dalla Corte d’Appello di Catanzaro sulmerito della controversia.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/20266.

Il sesto motivo di critica denuncia la nullità … per difetto dimotivazione ai sensi dell’art. 360 , comma 1 num. 5 c.p.c. , in riferimentoall’art. 115 c.p.c. .Si assume che secondo il Giudice d'appello la prova dellaresponsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe raggiunta inconseguenza del fatto che essa non aveva contestato l’aggravamento deivizi dedotto in corso di causa attraverso il deposito da parte delCondominio, addirittura all’udienza di precisazione delle conclusioni delprimo grado di giudizio, delle due consulenze di parte redatte dall’Ing.Grillo e della relazione peritale redatta dall'Ing.

Barreca: ma sarebbeevidente l’uso errato del disposto dell’art.115 c.p.c. effettuato dalla Corte,dato che la ricorrente ha costantemente affermato che detto degrado eral’illegittimità dell’assunto secondo cui attraverso la non contestazione delcontenuto delle consulenze tecniche d’ufficio risulterebbe provata laresponsabilità dell’impresa ai sensi dell’art.115 c.p.c.Il motivo è infondato.La Corte di merito non ha considerato sussistente la responsabilitàdell’impresa appaltatrice in applicazione del principio di non contestazione,né ha ritenuto pacifico, quale conseguenza dello stesso principio,l’aggravamento dei vizi originariamente dedotti, come chiaramentedimostra l’articolato iter motivazionale della sentenza.

La noncontestazione è stata richiamata in relazione agli ulteriori vizicostruttivi riscontrati nei lavori eseguiti, introdotti in giudizio dalCondominio attraverso la produzione delle consulenze di parte redattedall’ing.

Grillo e il richiamo del loro contenuto (confluenza diretta del tettonella grondaia con parziale ostruzione della stessa, lesioni moltoaccentuate nei parapetti dei terrazzini; distacchi altrettanto accentuatidegli intonaci sulla parte inferiore del solaio dovuti ad infiltrazione di acquadalla pavimentazione superiore mal realizzata e posta in opera suNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026massetto impermeabilizzato non correttamente; ringhiere con evidentisegni di ossidazione e cioè come se non fossero state mai verniciate; unasituazione di fortissimo degrado nei tre appartamenti posti al quartopiano : così la sentenza, a pag.9), ma si ferma alla loro esistenzaoggettiva, che considera riscontrata -non dal solo comportamento tenutodall’impresa, né dalla sola consulenza di parte ma- nella perizia dell’ing.Barreca regolarmente acquisita nel primo giudizio , nonestendendone certo la valenza all’accertamento delle cause e dellecorrelate responsabilità.

Queste sono state accertate all’esito dell’analisidelle emergenze delle consulenze tecniche e del complesso delleacquisizioni istruttorie, che, in particolare, nell’ambito della valutataresponsabilità contrattuale, avevano dimostrato (…) l’addebitabilitàesclusiva dei danni subiti dal condominio, in base ai vizi dedotti neiconfronti della impresa [OSCURATO:SOCIETA]. .Anche questo motivo di critica mira ad ottenere una ingiustificatarivalutazione dell’attività interpretativa e valutativa che è prerogativa deiGiudici di merito.7.

L’ultimo motivo di ricorso contesta denuncia violazione e falsaapplicazione di legge: violazione dell’art. 1458 cod. civ. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. .La Corte territoriale, secondo l’assunto ha erroneamente ritenuto chela risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente avevacomportato che il credito da essa vantato in esecuzione dle contratto nonavrebbe potuto essere compensato con quanto liquidato alal controparte atitolo di risarcimento del danno, con la conseguenza delle’ssere laesponente tenuta a restituire quanto ricevuto quale corrispettivo dei lavorieffettuati.

Un tale ragionamento, prosegue, l’esponente, si pone incontrasto con l’art. 1458 c.c.Il motivo è fondato.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue siaun effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essereeseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già stateoggetto di esecuzione e in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", ildovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevutedal contraente non inadempiente (così Cass. n.6911/2018).Tuttavia, la regola della retroattività piena trova limite per i contratti aprestazione continuata o periodica, a riguardo dei quali l’effetto dellarisoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458, co.L’esecuzione del contratto d’appalto, che solo talune volte puòinquadrarsi nella categoria dei contratti a prestazione continuata operiodica, può aver procurato, prima della pronuncia (recte: delladomanda) di risoluzione, il compimento, in tutto o in parte, dell’opera.

Eallora, di essa opera, e quindi il corrispettivo per essa versato, deveessere considerato, nella misura in cui essa sia risultata utile alla partecommittente adempiente, per l’impossibilità di restituire in natura l’opusall’impresa appaltatrice inadempiente, fermo restando l’obbligo delcontraente inadempiente (nella specie l’appaltatrice) di risarcire il dannoprocurato all’altra parte (nella specie il committente).Un tal principio è stato affermato da questa Corte per il caso specularein cui sia inadempiente la parte committente, la quale, risolto il contratto,resta comunque tenuta a pagare quanto da esso stabilito per l’operacompiuta dall’altra parte (l’appaltatrice) -Cass. n. 20460/2023 -.In conclusione, deve essere accolto il settimo motivo di ricorso erespinti tutti gli altri.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Catanzaro che dovrà rivalutare la controversia alla luce diquanto immediatamente sopra chiarito.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il settimo motivo del ricorsoe rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltomotivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:APPALTO PRIVATOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.24/09/2025 CCTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25252/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA], Elettivamente domiciliata pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 913/2020depositata il 25/06/2020.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. aveva chiesto e ottenuto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7.9.2004, un decreto ingiuntivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 72.527,57, a saldodi lavori di ristrutturazione del palazzo B del [OSCURATO:PERSONA].

L’ingiunto avevaproposto opposizione lamentando vizi e difetti nei lavori, appaltati con ilcontratto in data 26.10.2002, tali da aver comportato danni maggioririspetto al residuo dovuto. preteso monitoriamente, e aveva formulatodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto per graveinadempimento dell’appaltatrice, con condanna della stessa alrisarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., costituendosi ritualmente,aveva chiesto, oltre al rigetto dell’opposizione, la pronuncia di risoluzionedel contratto di appalto con riconoscimento a proprio favore delrisarcimento di danni per € 120.000,00.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risolto il contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo la corresponsabilità del committente, ex art.1227c.c., per carenze manutentive implementative dei danni; aveva quindicompensato parzialmente l’importo dei danni accertati con il residuoimporto dovuto all’impresa per i lavori e aveva condannato quest’ultima apagare la differenza, pari a € 15.647,38, oltre accessori e spese.Durante la pendenza del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. ilCondominio [OSCURATO:PERSONA], atteso l’aggravarsi della situazione di pregiudizio, nel2009 in corso di giudizio, aveva introdotto un altro giudizio risarcitoriofondato sul disposto dell’art.1669 c.c., convenendo in giudizio sial’impresa appaltatrice, sia il direttore dei lavori.

In questo secondo giudizioera stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, affidata a un diversoNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026tecnico, che avrebbe escluso la responsabilità dell’impresa e del direttoredei lavori e che aveva comportato l’introduzione di un procedimentopenale a carico della consulente tecnica d’ufficio alla quale era statoaffidato l’incarico.

Il giudizio si era concluso con la sentenza n.1132/2017,passata in giudicato dopo la sentenza di primo grado nel presente giudizio,che aveva escluso la responsabilità ai sensi dell’art.1669 c.c. siadell’impresa, sia del direttore dei lavori.Nel procedimento penale iscritto a carico del consulente tecnicod’ufficio, arch. [OSCURATO:PERSONA], era stata disposta su iniziativa del PubblicoMinistero una perizia, affidata all’ing. [OSCURATO:PERSONA]: il procedimento siera concluso in modo favorevole all’indagata.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello contro la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.778 del 19.11.2015, e il [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello incidentale.

All’esito del giudizio di impugnazione la Corted’Appello di Catanzaro, che aveva tenuto conto delle risultanze dellaperizia redatta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e della consulenza tecnicad’ufficio svolta nel giudizio di primo grado dall’ing.

Domenico AntonioBasile, aveva respinto l’appello dell’impresa ed accolto l’appello incidentaledel [OSCURATO:PERSONA], condannando la prima a pagare al secondo €88.174,95.

La sentenza d’appello è così motivata: -è inammissibilel’acquisizione ed utilizzazione in questo giudizio della sentenzan.1132/2017 pronunciata nell’altro processo radicato ad iniziativa delCondominio e passata in giudicato, prodotta da [OSCURATO:SOCIETA].; il giudizioconcluso con la sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto laresponsabilità extracontrattuale non solo dell’appaltatrice ma anche deldirettore dei lavori e il suo esito non risulta rilevante nella presentecontroversia, avente ad oggetto la responsabilità contrattualedell’appaltatrice, fondata su diversi presupposti e soggetta a diverseregole probatorie; -quanto al merito della controversia, i vizi costruttivierano individuabili, in base agli esiti della CTU, nella insufficienteNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026impermeabilizzazione, nella inadeguata raccolta e nello smaltimentoparziale delle acque (con conseguente emergere di efflorescenze,macchie, ristagni e infiltrazioni d’acqua, scoloriture e distacchi dipavimentazione ed intonaci), ascrivibili all’impresa come causascatenante, anche se il degrado era stato aggravato dal tempo trascorso,dal decadimento dei materiali scadenti utilizzati, dall’assenza dimanutenzione e dalla modifica del progetto relativo al rifacimento del tettodi copertura; -quanto alla modifica del tetto di copertura, non emergevaalcun elemento per affermare che essa fosse dipesa dal [OSCURATO:PERSONA], datoche non risultava approvata alcuna variante al progetto originario; -lamanutenzione, che avrebbe dovuto essere frequente (almeno ogni dueanni) in ragione delle caratteristiche del tetto come realizzato e il cui costosarebbe stato elevato (per la necessità del ponteggio), non avrebbe potutoelidere, anche se regolarmente effettuata, i vizi originari, dell’opera, aiquali di conseguenza erano ascrivibili i danni riscontrati; -i vizi ulterioriemersi in corso di causa non erano stati contestati da [OSCURATO:SOCIETA].,emergevano dalle consulenze tecniche acquisite agli atti e potevanopertanto essere valutati; quanto ai terrazzi e ai balconi, si eranomanifestati problemi nell’impermeabilizzazione in relazione alla posa deirisvolti e alle pendenze; -l’appello principale doveva, di conseguenza,essere respinto quanto alla piena responsabilità dell’impresa giustificantela risoluzione risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento deidanni; -in accoglimento dell’appello incidentale veniva escluso che i dannipotessero essere imputati, anche solo in parte, al [OSCURATO:PERSONA], adifferenza di quanto ritenuto dal Tribunale che aveva fatto ricorso aldisposto dell’art.1227 co 2 c.c.; -nulla era dovuto all’impresa qualecorrispettivo per i lavori, essendo venuto meno il contratto,legittimamente risolto, e quindi il fondamento giustificativo del pagamentorichiesto.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Edilnova s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a settemotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha ritualmente depositato memoria illustrativaprima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1 num. 4 cpc, inriferimento alla violazione dell’art 345 cpc .La Corte di merito, prima di statuire sul merito della controversia, hadichiarato l'inammissibilità della produzione della sentenza n.1132/2017resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, la quale era stata depositata dalladifesa della società ricorrente nel corso del giudizio di appello.

Ladichiarata inammissibilità sarebbe derivata, secondo il Giudice di secondogrado, dal fatto che la sentenza n.1132/2017 compone una lite relativaalla domanda di responsabilità extracontrattuale formulata dal CondominioEipon nei confronti dell’impresa appaltatrice, mentre il presente giudizioriguarda questioni fondate sulla prospettata responsabilità contrattualedell’impresa verso il committente.

Il documento avrebbe dovuto inveceessere acquisito ex art.345 c.p.c. essendo la sentenza passata in giudicatodopo la pronuncia di primo grado.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Catanzaro ha comunque valutato il contenutodella sentenza n.1132/2017 ai fini della verifica della sua rilevanza nelpresente giudizio e ne ha escluso la valenza di giudicato esterno, non soloper il profilo soggettivo ma perché diversi risultano i rapporti dedotti ingiudizio, quello odierno di natura contrattuale e quello già deciso fondatosulla responsabilità extracontrattuale, peraltro sottoposti a diverse regoleprobatorie ; la Corte di merito ha ancora sottolineato che nel giudizioNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026conclusosi con la sentenza richiamata la domanda è stata qualificata dinatura extracontrattuale, lasciando inalterato il giudizio su quellacontrattuale oggetto del presente giudizio, appalesandosi dunqueirrilevanti nel caso di specie le statuizioni della sentenza allegata -cfr.la motivazione della sentenza, a pag.7-.Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della acquisizione ed utilizzazione della sentenza, operata dalla Corte, èimpropria, perché essa è stata vagliata nel suo contenuto per affermarnel’irrilevanza, in concreto, ai fini della decisione della presente controversia,istruttori che ne ha definito con opportuna motivazione la valenza intermini di irrilevanza.Di conseguenza la doglianza in esame non verte, propriamente, sulladeclaratoria di inammissibilità dell’acquisizione della sentenza ma sullavalutazione che di essa ha dato la Corte d’Appello quanto alla suainidoneità a costituire giudicato esterno nell’ambito della presentecontroversia, che è valutazione di merito in concreto congruamente elogicamente motivata e riguarda il governo delle emergenze istruttorie aifini della decisione.Si esclude pertanto una reale violazione del disposto dell’art.345 c.p.c.2.

Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la violazione efalsa applicazione di legge: violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art.12 disp.legge in generale, violazione degli artt. 1223 e 1227 in relazione all’art360 comma primo n.3 c.p.c Secondo la ricorrente, la produzione della sentenza n. 1132/2017 nonsolo avrebbe dovuto essere ammessa nel giudizio di appello madell’accertamento in essa contenuto la Corte avrebbe dovutoobbligatoriamente tenere conto per la decisione, perché la sentenzarichiamata aveva stabilito, con effetto di giudicato esterno, che Edilnovas.a.s. non era responsabile per i danni da infiltrazione a carico degliNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026appartamenti posti sotto il tetto di copertura, allegati dal CondominioEipon nell’ambito del primo grado del presente giudizio e per far valerel’aggravamento dei quali era stato radicato l’altro giudizio civile definitocon la richiamata sentenza -che la ricorrente riporta quasi integralmentenell’esplicitazione del motivo sub iudice-.La doglianza è infondata.Come rilevato nell’esaminare il motivo di ricorso precedente, la Cortedi merito ha escluso in concreto la valenza di giudicato della sentenzan.1132/2017 perché in quella sede i profili di responsabilità esaminatierano di fondamento extracontrattuale.

Del resto, anche in quel giudizioerano state svolte considerazioni analoghe per respingere l’istanza diriunione dei procedimenti proposta dal [OSCURATO:PERSONA]: si legge infattinella motivazione della sentenza n.1132/2017 (pag.23/24 del ricorso) chela richiesta di riunione non può trovare accoglimento attesal’autonomia dell’azione di responsabilità extracontrattuale azionata con ilpresente giudizio e quella di responsabilità contrattuale da inadempimentoproposta dal [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio, oltre che per il rilievo che nonvi è identità di soggetti in quanto nel primo giudizio non è parte il Foti.

Vaosservato inoltre che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] si è sempre oppostoall’eccezione di litispendenza argomentando e motivando sulla differenzadi causa petendi e di petitum tra l’azione intrapresa nel presente giudizio equella contrattuale (…) ed ha sempre sostenuto che la domanda nuova quisvolta era relativa a fatti diversi .3.

Il terzo motivo di ricorso è incentrato dalla società appaltatrice sulla violazione dell’art. 360 comma 1 num. 5: mancato esame di un mezzodi prova che ha determinato l’omesso esame circa un fatto storico decisivodella controversia .Si dovrebbe comunque rilevare, secondo la ricorrente, che l'avere laCorte di merito dichiarato inammissibile il deposito della sentenza dellaCorte d'Appello di Catanzaro n. 1132/2017 costituisce l’omissioneNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia,dibattuto dalle parti.

La questione dell’intervenuta modifica del tetto e delfunzionamento dei canali di scolo, costituente parte del contenzioso agitoin questa sede, era stata infatti sollevata anche nell’altro giudizio e lìdecisa a favore dell’impresa.Il motivo è infondato.Il fatto storico omesso sarebbe, nella prospettazione della ricorrente,la sentenza n.1132/2017, oggetto di discussione tra le parti e di contenutoaffermato decisivo: in concreto, il contenuto della sentenza richiamata nonè stato considerato dalla Corte di merito utile per decidere la presentecontroversia perché -si ripete- disciplinante la controversia sul diversotema della responsabilità extracontrattuale della società appaltatrice e deldirettore dei lavori nei confronti del CondominioSi richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare i precedenti duemotivi di ricorso, e si aggiunge che proprio dalla motivazione dellasentenza n.1132/2017, come riportata in ricorso, emerge chiaramentecome la valutazione di quella controversia sia stata effettuata, sia quantoai presupposti di operatività, sia per il merito, nell’ambito del dispostodell’art.1669 c.c. -e in subordine ex art.2043 c.c.-, in relazione ai soli vizidell’opera emersi successivamente, come da relazione del CTP ing.

Grillosvolta nel 2009 -depositata in questo giudizio, nella fase di primo grado,ad integrazione della precedente relazione tecnica eseguita nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA] nel 2007-.4.

Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 1218,1223 e 1227 cod. civ., degli artt. 40. e 41 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. violazione delle regole di attribuzione della responsabilità secondo ilsistema della causalità civile .Rileva la ricorrente che, fermi gli assorbenti motivi di censura dellasentenza oggi impugnata, esposti ai punti precedenti, è necessario porreNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026in rilievo come la illegittimità della pronuncia impugnata deriverebbeanche dalla violazione delle regole di attribuzione della responsabilitàsecondo il sistema della causalità civile.

Il quadro di degrado dell’immobileper le infiltrazioni non poteva infatti essere attribuito all’impresa o,quantomeno, non solo all’impresa: una corretta manutenzione periodicaavrebbe eliminato in radice i problemi, come emerge dalla sentenza di cuisi chiede la produzione ma anche dalla perizia redatta dall’ing.

GiuseppeBarreca.Il motivo è infondato.Non è del tutto chiaro che cosa la società ricorrente intenda per errataresponsabilità derivante dal contratto d’appalto in capo all’appaltatrice inrelazione alla qualità dell’intervento posto in essere e, a fronte dellacontestazione di inadempimento -affermato grave e giustificante larisoluzione del rapporto- con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha contrastato -pagamento svolta dall’impresa, chiedendo altresì il risarcimento dei dannisubiti, l’onere della prova di aver correttamente adempiuto era a carico diEdilnova s.a.s., mentre la dimostrazione dell’esistenza ed entità dei dannisubiti era a carico del committenteLa Corte di merito, tenendo conto in parte dei rilievi della CTU redattain primo grado, come già aveva fatto il Tribunale, aveva individuato lacausa fondante del constatato stato di degrado dell’edificio condominialenei vizi dell’attività costruttiva dell’impresa appaltatrice, aggravatisi per ildecorso del tempo, per il degrado dei materiali, per l’assenza dimanutenzione, la modifica del progetto relativo al rifacimento del tetto dicopertura , rilevando in particolare, oltre che la difformità da progetto,l’errata esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto.

Ne consegue, da unlato, che è stato ritenuto accertato l’inadempimento della societàappaltatrice e, dall’altro, è stata ritenuta accertata pure l’esistenza diNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026danni subiti dal [OSCURATO:PERSONA], in nesso causale con l’inadempimentoascritto ad [OSCURATO:SOCIETA]Quanto alla rilevata difformità da progetto, la Corte ha escluso lacorresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], non risultando per essa alcun progettodi variante approvato né alcuna richiesta in tal senso; ha escluso anche larilevanza, ex art.1227 c.c., della mancanza di manutenzione,sottolineando come le caratteristiche dell’intervento effettuato in concretoincidevano anche sulla possibilità di una manutenzione adeguata,richiedente la periodica sistemazione di un ponteggio e con costiindubbiamente proibitivi , che non avrebbe comunque potuto superare positivamente i denunciati ed esistenti vizi costruttivi .La ricorrente individua la violazione delle regole in tema diaccertamentoo di responsabilità e di causalità, derivanti dalle normerichiamate nella rubrica del motivo, nella mancata considerazione degliesiti della prova testimoniale e nella lettura inadeguata della relazionetecnica d’ufficio (oltre che della sentenza n.1132/2017, per la quale sirimanda alle considerazioni sopra svolte), ma quello che viene ad essererealmente messo in discussione è il procedimento di interpretazione evalutazione del materiale probatorio acquisito operato dalla Corted’Appello.

Non di violazione delle disposizioni normative richiamate sitratta, quindi, ma di rimessa in discussione degli apprezzamentiriguardanti gli esiti dell’istruttoria ai fini dell’accertamento dellaresponsabilità dell’impresa, dell’esistenza di danni per il committente edell’inesistenza del concorso colposo di questo nella loro determinazione,e, nell’ambito della verifica istruttoria, della valorizzazione di determinatielementi probatori rispetto ad altri, pienamente giustificata dal dispostodell’art.116 c.p.c. e insindacabile in sede di legittimità se sorretta, comenel caso di specie, da motivazione effettiva, logicamente comprensibile epriva di contraddittorietà insanabili -cfr., al riguardo, Cass. a SUn.8053/2014, alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva-.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/20265.

La società appaltatrice lamenta inoltre, con un quinto motivo diricorso, la nullità della sentenza per manifesta ed irriducibilecontraddittorietà, in riferimento all’art. 360, comma 1 num. 5 .Nonostante la ritenuta inammissibilità della produzione della sentenzan. 1132/2017, la Corte d’Appello ha inteso soffermarsi sulla illustrazionedegli elementi che a suo dire avrebbero dimostrato che all’interno dellarelazione peritale redatta nel giudizio di primo grado dal Consulentetecnico d’ufficio, ing.

Basile, si sarebbe rinvenuta la conferma che allaEdilnova s.a.s. dovesse essere attribuito l’obbligo di risarcire l’intero dannoa carico dell’edificio condominiale, nonostante lo stesso Consulente avessesempre categoricamente sostenuto il contrario.

In realtà, l’ing.

Basileaveva aderito alle considerazioni del perito ing.

Barreca, che avevaritenuto corretto il modus operandi e le valutazioni esposte nella relazionetecnica formata nell’altro procedimento concluso con la sentenza “nonammessa”, nell’ambito della perizia svolta per il PM nel procedimentopenale introdotto nei confronti dell’arch.

Decaria.Anche questo motivo è infondato.Si è già detto che, nonostante la declaratoria di inammissibilità, ilcontenuto della sentenza n.1132/2017 è stato valutato per affermarnel’irrilevanza di giudicato in questo giudizio; ciò non escludeva che la Cortedi merito potesse considerare, oltre alla CTU dell’ing.

Basile, anche laperizia dell’ing.

Barreca -nota al CTU così come la CTU dell’arch.

Decaria-per trarne argomenti di prova ai sensi dell’art.116 co 2 c.p.c.: nessunacontraddittorietà insanabile emerge dalla motivazione della sentenzaimpugnata, che, come già rilevato nell’esame del precedente motivo diricorso, giunge alla decisione attraverso un percorso motivazionale logicolineare e comprensibile.Anche il motivo in esame vuole colpire, inammissibilmente in sede dilegittimità, le valutazioni operate dalla Corte d’Appello di Catanzaro sulmerito della controversia.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/20266.

Il sesto motivo di critica denuncia la nullità … per difetto dimotivazione ai sensi dell’art. 360 , comma 1 num. 5 c.p.c. , in riferimentoall’art. 115 c.p.c. .Si assume che secondo il Giudice d'appello la prova dellaresponsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe raggiunta inconseguenza del fatto che essa non aveva contestato l’aggravamento deivizi dedotto in corso di causa attraverso il deposito da parte delCondominio, addirittura all’udienza di precisazione delle conclusioni delprimo grado di giudizio, delle due consulenze di parte redatte dall’Ing.Grillo e della relazione peritale redatta dall'Ing.

Barreca: ma sarebbeevidente l’uso errato del disposto dell’art.115 c.p.c. effettuato dalla Corte,dato che la ricorrente ha costantemente affermato che detto degrado eral’illegittimità dell’assunto secondo cui attraverso la non contestazione delcontenuto delle consulenze tecniche d’ufficio risulterebbe provata laresponsabilità dell’impresa ai sensi dell’art.115 c.p.c.Il motivo è infondato.La Corte di merito non ha considerato sussistente la responsabilitàdell’impresa appaltatrice in applicazione del principio di non contestazione,né ha ritenuto pacifico, quale conseguenza dello stesso principio,l’aggravamento dei vizi originariamente dedotti, come chiaramentedimostra l’articolato iter motivazionale della sentenza.

La noncontestazione è stata richiamata in relazione agli ulteriori vizicostruttivi riscontrati nei lavori eseguiti, introdotti in giudizio dalCondominio attraverso la produzione delle consulenze di parte redattedall’ing.

Grillo e il richiamo del loro contenuto (confluenza diretta del tettonella grondaia con parziale ostruzione della stessa, lesioni moltoaccentuate nei parapetti dei terrazzini; distacchi altrettanto accentuatidegli intonaci sulla parte inferiore del solaio dovuti ad infiltrazione di acquadalla pavimentazione superiore mal realizzata e posta in opera suNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026massetto impermeabilizzato non correttamente; ringhiere con evidentisegni di ossidazione e cioè come se non fossero state mai verniciate; unasituazione di fortissimo degrado nei tre appartamenti posti al quartopiano : così la sentenza, a pag.9), ma si ferma alla loro esistenzaoggettiva, che considera riscontrata -non dal solo comportamento tenutodall’impresa, né dalla sola consulenza di parte ma- nella perizia dell’ing.Barreca regolarmente acquisita nel primo giudizio , nonestendendone certo la valenza all’accertamento delle cause e dellecorrelate responsabilità.

Queste sono state accertate all’esito dell’analisidelle emergenze delle consulenze tecniche e del complesso delleacquisizioni istruttorie, che, in particolare, nell’ambito della valutataresponsabilità contrattuale, avevano dimostrato (…) l’addebitabilitàesclusiva dei danni subiti dal condominio, in base ai vizi dedotti neiconfronti della impresa [OSCURATO:SOCIETA]. .Anche questo motivo di critica mira ad ottenere una ingiustificatarivalutazione dell’attività interpretativa e valutativa che è prerogativa deiGiudici di merito.7.

L’ultimo motivo di ricorso contesta denuncia violazione e falsaapplicazione di legge: violazione dell’art. 1458 cod. civ. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. .La Corte territoriale, secondo l’assunto ha erroneamente ritenuto chela risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente avevacomportato che il credito da essa vantato in esecuzione dle contratto nonavrebbe potuto essere compensato con quanto liquidato alal controparte atitolo di risarcimento del danno, con la conseguenza delle’ssere laesponente tenuta a restituire quanto ricevuto quale corrispettivo dei lavorieffettuati.

Un tale ragionamento, prosegue, l’esponente, si pone incontrasto con l’art. 1458 c.c.Il motivo è fondato.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue siaun effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essereeseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già stateoggetto di esecuzione e in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", ildovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevutedal contraente non inadempiente (così Cass. n.6911/2018).Tuttavia, la regola della retroattività piena trova limite per i contratti aprestazione continuata o periodica, a riguardo dei quali l’effetto dellarisoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458, co.L’esecuzione del contratto d’appalto, che solo talune volte puòinquadrarsi nella categoria dei contratti a prestazione continuata operiodica, può aver procurato, prima della pronuncia (recte: delladomanda) di risoluzione, il compimento, in tutto o in parte, dell’opera.

Eallora, di essa opera, e quindi il corrispettivo per essa versato, deveessere considerato, nella misura in cui essa sia risultata utile alla partecommittente adempiente, per l’impossibilità di restituire in natura l’opusall’impresa appaltatrice inadempiente, fermo restando l’obbligo delcontraente inadempiente (nella specie l’appaltatrice) di risarcire il dannoprocurato all’altra parte (nella specie il committente).Un tal principio è stato affermato da questa Corte per il caso specularein cui sia inadempiente la parte committente, la quale, risolto il contratto,resta comunque tenuta a pagare quanto da esso stabilito per l’operacompiuta dall’altra parte (l’appaltatrice) -Cass. n. 20460/2023 -.In conclusione, deve essere accolto il settimo motivo di ricorso erespinti tutti gli altri.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Catanzaro che dovrà rivalutare la controversia alla luce diquanto immediatamente sopra chiarito.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il settimo motivo del ricorsoe rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltomotivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25252/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA], Elettivamente domiciliata pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 913/2020depositata il 25/06/2020.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]   C. aveva chiesto e ottenuto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7.9.2004, un decreto ingiuntivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 72.527,57, a saldodi lavori di ristrutturazione del palazzo B del [OSCURATO:PERSONA]. L’ingiunto avevaproposto opposizione lamentando vizi e difetti nei lavori, appaltati con ilcontratto in data 26.10.2002, tali da aver comportato danni maggioririspetto al residuo dovuto. preteso monitoriamente, e aveva formulatodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto per graveinadempimento dell’appaltatrice, con condanna della stessa alrisarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., costituendosi ritualmente,aveva chiesto, oltre al rigetto dell’opposizione, la pronuncia di risoluzionedel contratto di appalto con riconoscimento a proprio favore delrisarcimento di danni per € 120.000,00.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risolto il contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo la corresponsabilità del committente, ex art.1227c.c., per carenze manutentive implementative dei danni; aveva quindicompensato parzialmente l’importo dei danni accertati con il residuoimporto dovuto all’impresa per i lavori e aveva condannato quest’ultima apagare la differenza, pari a € 15.647,38, oltre accessori e spese.Durante la pendenza del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. ilCondominio [OSCURATO:PERSONA], atteso l’aggravarsi della situazione di pregiudizio, nel2009 in corso di giudizio, aveva introdotto un altro giudizio risarcitoriofondato sul disposto dell’art.1669 c.c., convenendo in giudizio sial’impresa appaltatrice, sia il direttore dei lavori. In questo secondo giudizioera stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, affidata a un diversoNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026tecnico, che avrebbe escluso la responsabilità dell’impresa e del direttoredei lavori e che aveva comportato l’introduzione di un procedimentopenale a carico della consulente tecnica d’ufficio alla quale era statoaffidato l’incarico. Il giudizio si era concluso con la sentenza n.1132/2017,passata in giudicato dopo la sentenza di primo grado nel presente giudizio,che aveva escluso la responsabilità ai sensi dell’art.1669 c.c. siadell’impresa, sia del direttore dei lavori.Nel procedimento penale iscritto a carico del consulente tecnicod’ufficio, arch. [OSCURATO:PERSONA], era stata disposta su iniziativa del PubblicoMinistero una perizia, affidata all’ing. [OSCURATO:PERSONA]: il procedimento siera concluso in modo favorevole all’indagata.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello contro la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.778 del 19.11.2015, e il [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello incidentale. All’esito del giudizio di impugnazione la Corted’Appello di Catanzaro, che aveva tenuto conto delle risultanze dellaperizia redatta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e della consulenza tecnicad’ufficio svolta nel giudizio di primo grado dall’ing. Domenico AntonioBasile, aveva respinto l’appello dell’impresa ed accolto l’appello incidentaledel [OSCURATO:PERSONA], condannando la prima a pagare al secondo €88.174,95. La sentenza d’appello è così motivata: -è inammissibilel’acquisizione ed utilizzazione in questo giudizio della sentenzan.1132/2017 pronunciata nell’altro processo radicato ad iniziativa delCondominio e passata in giudicato, prodotta da [OSCURATO:SOCIETA].; il giudizioconcluso con la sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto laresponsabilità extracontrattuale non solo dell’appaltatrice ma anche deldirettore dei lavori e il suo esito non risulta rilevante nella presentecontroversia, avente ad oggetto la responsabilità contrattualedell’appaltatrice, fondata su diversi presupposti e soggetta a diverseregole probatorie; -quanto al merito della controversia, i vizi costruttivierano individuabili, in base agli esiti della CTU, nella insufficienteNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026impermeabilizzazione, nella inadeguata raccolta e nello smaltimentoparziale delle acque (con conseguente emergere di efflorescenze,macchie, ristagni e infiltrazioni d’acqua, scoloriture e distacchi dipavimentazione ed intonaci), ascrivibili all’impresa come causascatenante, anche se il degrado era stato aggravato dal tempo trascorso,dal decadimento dei materiali scadenti utilizzati, dall’assenza dimanutenzione e dalla modifica del progetto relativo al rifacimento del tettodi copertura; -quanto alla modifica del tetto di copertura, non emergevaalcun elemento per affermare che essa fosse dipesa dal [OSCURATO:PERSONA], datoche non risultava approvata alcuna variante al progetto originario; -lamanutenzione, che avrebbe dovuto essere frequente (almeno ogni dueanni) in ragione delle caratteristiche del tetto come realizzato e il cui costosarebbe stato elevato (per la necessità del ponteggio), non avrebbe potutoelidere, anche se regolarmente effettuata, i vizi originari, dell’opera, aiquali di conseguenza erano ascrivibili i danni riscontrati; -i vizi ulterioriemersi in corso di causa non erano stati contestati da [OSCURATO:SOCIETA].,emergevano dalle consulenze tecniche acquisite agli atti e potevanopertanto essere valutati; quanto ai terrazzi e ai balconi, si eranomanifestati problemi nell’impermeabilizzazione in relazione alla posa deirisvolti e alle pendenze; -l’appello principale doveva, di conseguenza,essere respinto quanto alla piena responsabilità dell’impresa giustificantela risoluzione risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento deidanni; -in accoglimento dell’appello incidentale veniva escluso che i dannipotessero essere imputati, anche solo in parte, al [OSCURATO:PERSONA], adifferenza di quanto ritenuto dal Tribunale che aveva fatto ricorso aldisposto dell’art.1227 co 2 c.c.; -nulla era dovuto all’impresa qualecorrispettivo per i lavori, essendo venuto meno il contratto,legittimamente risolto, e quindi il fondamento giustificativo del pagamentorichiesto.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Edilnova s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a settemotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha ritualmente depositato memoria illustrativaprima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la   nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1 num. 4 cpc, inriferimento alla violazione dell’art 345 cpc  .La Corte di merito, prima di statuire sul merito della controversia, hadichiarato l'inammissibilità della produzione della sentenza n.1132/2017resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, la quale era stata depositata dalladifesa della società ricorrente nel corso del giudizio di appello. Ladichiarata inammissibilità sarebbe derivata, secondo il Giudice di secondogrado, dal fatto che la sentenza n.1132/2017 compone una lite relativaalla domanda di responsabilità extracontrattuale formulata dal CondominioEipon nei confronti dell’impresa appaltatrice, mentre il presente giudizioriguarda questioni fondate sulla prospettata responsabilità contrattualedell’impresa verso il committente. Il documento avrebbe dovuto inveceessere acquisito ex art.345 c.p.c. essendo la sentenza passata in giudicatodopo la pronuncia di primo grado.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Catanzaro ha comunque valutato il contenutodella sentenza n.1132/2017 ai fini della verifica della sua rilevanza nelpresente giudizio e ne ha escluso la valenza di giudicato esterno, non soloper il profilo soggettivo ma perché   diversi risultano i rapporti dedotti ingiudizio, quello odierno di natura contrattuale e quello già deciso fondatosulla responsabilità extracontrattuale, peraltro sottoposti a diverse regoleprobatorie  ; la Corte di merito ha ancora sottolineato che nel giudizioNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026conclusosi con la sentenza richiamata   la domanda è stata qualificata dinatura extracontrattuale, lasciando inalterato il giudizio su quellacontrattuale oggetto del presente giudizio, appalesandosi dunqueirrilevanti nel caso di specie le statuizioni della sentenza allegata   -cfr.la motivazione della sentenza, a pag.7-.Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della  acquisizione ed utilizzazione   della sentenza, operata dalla Corte, èimpropria, perché essa è stata vagliata nel suo contenuto per affermarnel’irrilevanza, in concreto, ai fini della decisione della presente controversia,istruttori che ne ha definito con opportuna motivazione la valenza intermini di irrilevanza.Di conseguenza la doglianza in esame non verte, propriamente, sulladeclaratoria di inammissibilità dell’acquisizione della sentenza ma sullavalutazione che di essa ha dato la Corte d’Appello quanto alla suainidoneità a costituire giudicato esterno nell’ambito della presentecontroversia, che è valutazione di merito in concreto congruamente elogicamente motivata e riguarda il governo delle emergenze istruttorie aifini della decisione.Si esclude pertanto una reale violazione del disposto dell’art.345 c.p.c.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la   violazione efalsa applicazione di legge: violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art.12 disp.legge in generale, violazione degli artt. 1223 e 1227 in relazione all’art360 comma primo n.3 c.p.c  Secondo la ricorrente, la produzione della sentenza n. 1132/2017 nonsolo avrebbe dovuto essere ammessa nel giudizio di appello madell’accertamento in essa contenuto la Corte avrebbe dovutoobbligatoriamente tenere conto per la decisione, perché la sentenzarichiamata aveva stabilito, con effetto di giudicato esterno, che Edilnovas.a.s. non era responsabile per i danni da infiltrazione a carico degliNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026appartamenti posti sotto il tetto di copertura, allegati dal CondominioEipon nell’ambito del primo grado del presente giudizio e per far valerel’aggravamento dei quali era stato radicato l’altro giudizio civile definitocon la richiamata sentenza -che la ricorrente riporta quasi integralmentenell’esplicitazione del motivo sub iudice-.La doglianza è infondata.Come rilevato nell’esaminare il motivo di ricorso precedente, la Cortedi merito ha escluso in concreto la valenza di giudicato della sentenzan.1132/2017 perché in quella sede i profili di responsabilità esaminatierano di fondamento extracontrattuale. Del resto, anche in quel giudizioerano state svolte considerazioni analoghe per respingere l’istanza diriunione dei procedimenti proposta dal [OSCURATO:PERSONA]: si legge infattinella motivazione della sentenza n.1132/2017 (pag.23/24 del ricorso) chela richiesta di riunione   non può trovare accoglimento attesal’autonomia dell’azione di responsabilità extracontrattuale azionata con ilpresente giudizio e quella di responsabilità contrattuale da inadempimentoproposta dal [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio, oltre che per il rilievo che nonvi è identità di soggetti in quanto nel primo giudizio non è parte il Foti. Vaosservato inoltre che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] si è sempre oppostoall’eccezione di litispendenza argomentando e motivando sulla differenzadi causa petendi e di petitum tra l’azione intrapresa nel presente giudizio equella contrattuale (…) ed ha sempre sostenuto che la domanda nuova quisvolta era relativa a fatti diversi  .3. Il terzo motivo di ricorso è incentrato dalla società appaltatrice sulla  violazione dell’art. 360 comma 1 num. 5: mancato esame di un mezzodi prova che ha determinato l’omesso esame circa un fatto storico decisivodella controversia  .Si dovrebbe comunque rilevare, secondo la ricorrente, che l'avere laCorte di merito dichiarato inammissibile il deposito della sentenza dellaCorte d'Appello di Catanzaro n. 1132/2017 costituisce l’omissioneNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia,dibattuto dalle parti. La questione dell’intervenuta modifica del tetto e delfunzionamento dei canali di scolo, costituente parte del contenzioso agitoin questa sede, era stata infatti sollevata anche nell’altro giudizio e lìdecisa a favore dell’impresa.Il motivo è infondato.Il fatto storico omesso sarebbe, nella prospettazione della ricorrente,la sentenza n.1132/2017, oggetto di discussione tra le parti e di contenutoaffermato decisivo: in concreto, il contenuto della sentenza richiamata nonè stato considerato dalla Corte di merito utile per decidere la presentecontroversia perché -si ripete- disciplinante la controversia sul diversotema della responsabilità extracontrattuale della società appaltatrice e deldirettore dei lavori nei confronti del CondominioSi richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare i precedenti duemotivi di ricorso, e si aggiunge che proprio dalla motivazione dellasentenza n.1132/2017, come riportata in ricorso, emerge chiaramentecome la valutazione di quella controversia sia stata effettuata, sia quantoai presupposti di operatività, sia per il merito, nell’ambito del dispostodell’art.1669 c.c. -e in subordine ex art.2043 c.c.-, in relazione ai soli vizidell’opera emersi successivamente, come da relazione del CTP ing. Grillosvolta nel 2009 -depositata in questo giudizio, nella fase di primo grado,ad integrazione della precedente relazione tecnica eseguita nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA] nel 2007-.4. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la  violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 1218,1223 e 1227 cod. civ., degli artt. 40. e 41 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. violazione delle regole di attribuzione della responsabilità secondo ilsistema della causalità civile  .Rileva la ricorrente che, fermi gli assorbenti motivi di censura dellasentenza oggi impugnata, esposti ai punti precedenti, è necessario porreNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026in rilievo come la illegittimità della pronuncia impugnata deriverebbeanche dalla violazione delle regole di attribuzione della responsabilitàsecondo il sistema della causalità civile. Il quadro di degrado dell’immobileper le infiltrazioni non poteva infatti essere attribuito all’impresa o,quantomeno, non solo all’impresa: una corretta manutenzione periodicaavrebbe eliminato in radice i problemi, come emerge dalla sentenza di cuisi chiede la produzione ma anche dalla perizia redatta dall’ing. GiuseppeBarreca.Il motivo è infondato.Non è del tutto chiaro che cosa la società ricorrente intenda per errataresponsabilità derivante dal contratto d’appalto in capo all’appaltatrice inrelazione alla qualità dell’intervento posto in essere e, a fronte dellacontestazione di inadempimento -affermato grave e giustificante larisoluzione del rapporto- con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha contrastato -pagamento svolta dall’impresa, chiedendo altresì il risarcimento dei dannisubiti, l’onere della prova di aver correttamente adempiuto era a carico diEdilnova s.a.s., mentre la dimostrazione dell’esistenza ed entità dei dannisubiti era a carico del committenteLa Corte di merito, tenendo conto in parte dei rilievi della CTU redattain primo grado, come già aveva fatto il Tribunale, aveva individuato lacausa fondante del constatato stato di degrado dell’edificio condominialenei vizi dell’attività costruttiva dell’impresa appaltatrice, aggravatisi per ildecorso del tempo, per il degrado dei materiali, per   l’assenza dimanutenzione, la modifica del progetto relativo al rifacimento del tetto dicopertura  , rilevando in particolare, oltre che la difformità da progetto,l’errata esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto. Ne consegue, da unlato, che è stato ritenuto accertato l’inadempimento della societàappaltatrice e, dall’altro, è stata ritenuta accertata pure l’esistenza diNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026danni subiti dal [OSCURATO:PERSONA], in nesso causale con l’inadempimentoascritto ad [OSCURATO:SOCIETA]Quanto alla rilevata difformità da progetto, la Corte ha escluso lacorresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], non risultando per essa alcun progettodi variante approvato né alcuna richiesta in tal senso; ha escluso anche larilevanza, ex art.1227 c.c., della mancanza di manutenzione,sottolineando come le caratteristiche dell’intervento effettuato in concretoincidevano anche sulla possibilità di una manutenzione adeguata,richiedente   la periodica sistemazione di un ponteggio e con costiindubbiamente proibitivi  , che non avrebbe comunque potuto superare  positivamente   i   denunciati ed esistenti vizi costruttivi  .La ricorrente individua la violazione delle regole in tema diaccertamentoo di responsabilità e di causalità, derivanti dalle normerichiamate nella rubrica del motivo, nella mancata considerazione degliesiti della prova testimoniale e nella lettura inadeguata della relazionetecnica d’ufficio (oltre che della sentenza n.1132/2017, per la quale sirimanda alle considerazioni sopra svolte), ma quello che viene ad essererealmente messo in discussione è il procedimento di interpretazione evalutazione del materiale probatorio acquisito operato dalla Corted’Appello. Non di violazione delle disposizioni normative richiamate sitratta, quindi, ma di rimessa in discussione degli apprezzamentiriguardanti gli esiti dell’istruttoria ai fini dell’accertamento dellaresponsabilità dell’impresa, dell’esistenza di danni per il committente edell’inesistenza del concorso colposo di questo nella loro determinazione,e, nell’ambito della verifica istruttoria, della valorizzazione di determinatielementi probatori rispetto ad altri, pienamente giustificata dal dispostodell’art.116 c.p.c. e insindacabile in sede di legittimità se sorretta, comenel caso di specie, da motivazione effettiva, logicamente comprensibile epriva di contraddittorietà insanabili -cfr., al riguardo, Cass. a SUn.8053/2014, alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva-.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/20265. La società appaltatrice lamenta inoltre, con un quinto motivo diricorso, la   nullità della sentenza per manifesta ed irriducibilecontraddittorietà, in riferimento all’art. 360, comma 1 num. 5  .Nonostante la ritenuta inammissibilità della produzione della sentenzan. 1132/2017, la Corte d’Appello ha inteso soffermarsi sulla illustrazionedegli elementi che a suo dire avrebbero dimostrato che all’interno dellarelazione peritale redatta nel giudizio di primo grado dal Consulentetecnico d’ufficio, ing. Basile, si sarebbe rinvenuta la conferma che allaEdilnova s.a.s. dovesse essere attribuito l’obbligo di risarcire l’intero dannoa carico dell’edificio condominiale, nonostante lo stesso Consulente avessesempre categoricamente sostenuto il contrario. In realtà, l’ing. Basileaveva aderito alle considerazioni del perito ing. Barreca, che avevaritenuto corretto il modus operandi e le valutazioni esposte nella relazionetecnica formata nell’altro procedimento concluso con la sentenza “nonammessa”, nell’ambito della perizia svolta per il PM nel procedimentopenale introdotto nei confronti dell’arch. Decaria.Anche questo motivo è infondato.Si è già detto che, nonostante la declaratoria di inammissibilità, ilcontenuto della sentenza n.1132/2017 è stato valutato per affermarnel’irrilevanza di giudicato in questo giudizio; ciò non escludeva che la Cortedi merito potesse considerare, oltre alla CTU dell’ing. Basile, anche laperizia dell’ing. Barreca -nota al CTU così come la CTU dell’arch. Decaria-per trarne argomenti di prova ai sensi dell’art.116 co 2 c.p.c.: nessunacontraddittorietà insanabile emerge dalla motivazione della sentenzaimpugnata, che, come già rilevato nell’esame del precedente motivo diricorso, giunge alla decisione attraverso un percorso motivazionale logicolineare e comprensibile.Anche il motivo in esame vuole colpire, inammissibilmente in sede dilegittimità, le valutazioni operate dalla Corte d’Appello di Catanzaro sulmerito della controversia.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/20266. Il sesto motivo di critica denuncia la   nullità … per difetto dimotivazione ai sensi dell’art. 360 , comma 1 num. 5 c.p.c. , in riferimentoall’art. 115 c.p.c.  .Si assume che secondo il Giudice d'appello la prova dellaresponsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe raggiunta inconseguenza del fatto che essa non aveva contestato l’aggravamento deivizi dedotto in corso di causa attraverso il deposito da parte delCondominio, addirittura all’udienza di precisazione delle conclusioni delprimo grado di giudizio, delle due consulenze di parte redatte dall’Ing.Grillo e della relazione peritale redatta dall'Ing. Barreca: ma sarebbeevidente l’uso errato del disposto dell’art.115 c.p.c. effettuato dalla Corte,dato che la ricorrente ha costantemente affermato che detto degrado eral’illegittimità dell’assunto secondo cui attraverso la non contestazione delcontenuto delle consulenze tecniche d’ufficio risulterebbe provata laresponsabilità dell’impresa ai sensi dell’art.115 c.p.c.Il motivo è infondato.La Corte di merito non ha considerato sussistente la responsabilitàdell’impresa appaltatrice in applicazione del principio di non contestazione,né ha ritenuto pacifico, quale conseguenza dello stesso principio,l’aggravamento dei vizi originariamente dedotti, come chiaramentedimostra l’articolato iter motivazionale della sentenza. La noncontestazione è stata richiamata in relazione agli   ulteriori vizicostruttivi   riscontrati nei lavori eseguiti, introdotti in giudizio dalCondominio attraverso la produzione delle consulenze di parte redattedall’ing. Grillo e il richiamo del loro contenuto (confluenza diretta del tettonella grondaia con parziale ostruzione della stessa,   lesioni moltoaccentuate nei parapetti dei terrazzini; distacchi altrettanto accentuatidegli intonaci sulla parte inferiore del solaio dovuti ad infiltrazione di acquadalla pavimentazione superiore mal realizzata e posta in opera suNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026massetto impermeabilizzato non correttamente; ringhiere con evidentisegni di ossidazione e cioè come se non fossero state mai verniciate; unasituazione di fortissimo degrado nei tre appartamenti posti al quartopiano  : così la sentenza, a pag.9), ma si ferma alla loro esistenzaoggettiva, che considera riscontrata -non dal solo comportamento tenutodall’impresa, né dalla sola consulenza di parte ma- nella perizia dell’ing.Barreca   regolarmente acquisita nel primo giudizio  , nonestendendone certo la valenza all’accertamento delle cause e dellecorrelate responsabilità. Queste sono state accertate all’esito dell’analisidelle emergenze delle consulenze tecniche e del complesso delleacquisizioni istruttorie, che, in particolare, nell’ambito della valutataresponsabilità contrattuale, avevano dimostrato   (…) l’addebitabilitàesclusiva dei danni subiti dal condominio, in base ai vizi dedotti neiconfronti della impresa [OSCURATO:SOCIETA].  .Anche questo motivo di critica mira ad ottenere una ingiustificatarivalutazione dell’attività interpretativa e valutativa che è prerogativa deiGiudici di merito.7. L’ultimo motivo di ricorso contesta denuncia   violazione e falsaapplicazione di legge: violazione dell’art. 1458 cod. civ. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.  .La Corte territoriale, secondo l’assunto ha erroneamente ritenuto chela risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente avevacomportato che il credito da essa vantato in esecuzione dle contratto nonavrebbe potuto essere compensato con quanto liquidato alal controparte atitolo di risarcimento del danno, con la conseguenza delle’ssere laesponente tenuta a restituire quanto ricevuto quale corrispettivo dei lavorieffettuati. Un tale ragionamento, prosegue, l’esponente, si pone incontrasto con l’art. 1458 c.c.Il motivo è fondato.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue siaun effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essereeseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già stateoggetto di esecuzione e in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", ildovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevutedal contraente non inadempiente (così Cass. n.6911/2018).Tuttavia, la regola della retroattività piena trova limite per i contratti aprestazione continuata o periodica, a riguardo dei quali   l’effetto dellarisoluzione  non si estende alle prestazioni già eseguite   (art. 1458, co.L’esecuzione del contratto d’appalto, che solo talune volte puòinquadrarsi nella categoria dei contratti a prestazione continuata operiodica, può aver procurato, prima della pronuncia (recte: delladomanda) di risoluzione, il compimento, in tutto o in parte, dell’opera. Eallora, di essa opera, e quindi il corrispettivo per essa versato, deveessere considerato, nella misura in cui essa sia risultata utile alla partecommittente adempiente, per l’impossibilità di restituire in natura l’opusall’impresa appaltatrice inadempiente, fermo restando l’obbligo delcontraente inadempiente (nella specie l’appaltatrice) di risarcire il dannoprocurato all’altra parte (nella specie il committente).Un tal principio è stato affermato da questa Corte per il caso specularein cui sia inadempiente la parte committente, la quale, risolto il contratto,resta comunque tenuta a pagare quanto da esso stabilito per l’operacompiuta dall’altra parte (l’appaltatrice) -Cass. n. 20460/2023 -.In conclusione, deve essere accolto il settimo motivo di ricorso erespinti tutti gli altri.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Catanzaro che dovrà rivalutare la controversia alla luce diquanto immediatamente sopra chiarito.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il settimo motivo del ricorsoe rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltomotivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:APPALTO PRIVATOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.24/09/2025 CCTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25252/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA], Elettivamente domiciliata pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 913/2020depositata il 25/06/2020.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]   C. aveva chiesto e ottenuto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7.9.2004, un decreto ingiuntivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 72.527,57, a saldodi lavori di ristrutturazione del palazzo B del [OSCURATO:PERSONA]. L’ingiunto avevaproposto opposizione lamentando vizi e difetti nei lavori, appaltati con ilcontratto in data 26.10.2002, tali da aver comportato danni maggioririspetto al residuo dovuto. preteso monitoriamente, e aveva formulatodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto per graveinadempimento dell’appaltatrice, con condanna della stessa alrisarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., costituendosi ritualmente,aveva chiesto, oltre al rigetto dell’opposizione, la pronuncia di risoluzionedel contratto di appalto con riconoscimento a proprio favore delrisarcimento di danni per € 120.000,00.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risolto il contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo la corresponsabilità del committente, ex art.1227c.c., per carenze manutentive implementative dei danni; aveva quindicompensato parzialmente l’importo dei danni accertati con il residuoimporto dovuto all’impresa per i lavori e aveva condannato quest’ultima apagare la differenza, pari a € 15.647,38, oltre accessori e spese.Durante la pendenza del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. ilCondominio [OSCURATO:PERSONA], atteso l’aggravarsi della situazione di pregiudizio, nel2009 in corso di giudizio, aveva introdotto un altro giudizio risarcitoriofondato sul disposto dell’art.1669 c.c., convenendo in giudizio sial’impresa appaltatrice, sia il direttore dei lavori. In questo secondo giudizioera stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, affidata a un diversoNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026tecnico, che avrebbe escluso la responsabilità dell’impresa e del direttoredei lavori e che aveva comportato l’introduzione di un procedimentopenale a carico della consulente tecnica d’ufficio alla quale era statoaffidato l’incarico. Il giudizio si era concluso con la sentenza n.1132/2017,passata in giudicato dopo la sentenza di primo grado nel presente giudizio,che aveva escluso la responsabilità ai sensi dell’art.1669 c.c. siadell’impresa, sia del direttore dei lavori.Nel procedimento penale iscritto a carico del consulente tecnicod’ufficio, arch. [OSCURATO:PERSONA], era stata disposta su iniziativa del PubblicoMinistero una perizia, affidata all’ing. [OSCURATO:PERSONA]: il procedimento siera concluso in modo favorevole all’indagata.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello contro la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.778 del 19.11.2015, e il [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello incidentale. All’esito del giudizio di impugnazione la Corted’Appello di Catanzaro, che aveva tenuto conto delle risultanze dellaperizia redatta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e della consulenza tecnicad’ufficio svolta nel giudizio di primo grado dall’ing. Domenico AntonioBasile, aveva respinto l’appello dell’impresa ed accolto l’appello incidentaledel [OSCURATO:PERSONA], condannando la prima a pagare al secondo €88.174,95. La sentenza d’appello è così motivata: -è inammissibilel’acquisizione ed utilizzazione in questo giudizio della sentenzan.1132/2017 pronunciata nell’altro processo radicato ad iniziativa delCondominio e passata in giudicato, prodotta da [OSCURATO:SOCIETA].; il giudizioconcluso con la sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto laresponsabilità extracontrattuale non solo dell’appaltatrice ma anche deldirettore dei lavori e il suo esito non risulta rilevante nella presentecontroversia, avente ad oggetto la responsabilità contrattualedell’appaltatrice, fondata su diversi presupposti e soggetta a diverseregole probatorie; -quanto al merito della controversia, i vizi costruttivierano individuabili, in base agli esiti della CTU, nella insufficienteNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026impermeabilizzazione, nella inadeguata raccolta e nello smaltimentoparziale delle acque (con conseguente emergere di efflorescenze,macchie, ristagni e infiltrazioni d’acqua, scoloriture e distacchi dipavimentazione ed intonaci), ascrivibili all’impresa come causascatenante, anche se il degrado era stato aggravato dal tempo trascorso,dal decadimento dei materiali scadenti utilizzati, dall’assenza dimanutenzione e dalla modifica del progetto relativo al rifacimento del tettodi copertura; -quanto alla modifica del tetto di copertura, non emergevaalcun elemento per affermare che essa fosse dipesa dal [OSCURATO:PERSONA], datoche non risultava approvata alcuna variante al progetto originario; -lamanutenzione, che avrebbe dovuto essere frequente (almeno ogni dueanni) in ragione delle caratteristiche del tetto come realizzato e il cui costosarebbe stato elevato (per la necessità del ponteggio), non avrebbe potutoelidere, anche se regolarmente effettuata, i vizi originari, dell’opera, aiquali di conseguenza erano ascrivibili i danni riscontrati; -i vizi ulterioriemersi in corso di causa non erano stati contestati da [OSCURATO:SOCIETA].,emergevano dalle consulenze tecniche acquisite agli atti e potevanopertanto essere valutati; quanto ai terrazzi e ai balconi, si eranomanifestati problemi nell’impermeabilizzazione in relazione alla posa deirisvolti e alle pendenze; -l’appello principale doveva, di conseguenza,essere respinto quanto alla piena responsabilità dell’impresa giustificantela risoluzione risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento deidanni; -in accoglimento dell’appello incidentale veniva escluso che i dannipotessero essere imputati, anche solo in parte, al [OSCURATO:PERSONA], adifferenza di quanto ritenuto dal Tribunale che aveva fatto ricorso aldisposto dell’art.1227 co 2 c.c.; -nulla era dovuto all’impresa qualecorrispettivo per i lavori, essendo venuto meno il contratto,legittimamente risolto, e quindi il fondamento giustificativo del pagamentorichiesto.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Edilnova s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a settemotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha ritualmente depositato memoria illustrativaprima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la   nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1 num. 4 cpc, inriferimento alla violazione dell’art 345 cpc  .La Corte di merito, prima di statuire sul merito della controversia, hadichiarato l'inammissibilità della produzione della sentenza n.1132/2017resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, la quale era stata depositata dalladifesa della società ricorrente nel corso del giudizio di appello. Ladichiarata inammissibilità sarebbe derivata, secondo il Giudice di secondogrado, dal fatto che la sentenza n.1132/2017 compone una lite relativaalla domanda di responsabilità extracontrattuale formulata dal CondominioEipon nei confronti dell’impresa appaltatrice, mentre il presente giudizioriguarda questioni fondate sulla prospettata responsabilità contrattualedell’impresa verso il committente. Il documento avrebbe dovuto inveceessere acquisito ex art.345 c.p.c. essendo la sentenza passata in giudicatodopo la pronuncia di primo grado.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Catanzaro ha comunque valutato il contenutodella sentenza n.1132/2017 ai fini della verifica della sua rilevanza nelpresente giudizio e ne ha escluso la valenza di giudicato esterno, non soloper il profilo soggettivo ma perché   diversi risultano i rapporti dedotti ingiudizio, quello odierno di natura contrattuale e quello già deciso fondatosulla responsabilità extracontrattuale, peraltro sottoposti a diverse regoleprobatorie  ; la Corte di merito ha ancora sottolineato che nel giudizioNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026conclusosi con la sentenza richiamata   la domanda è stata qualificata dinatura extracontrattuale, lasciando inalterato il giudizio su quellacontrattuale oggetto del presente giudizio, appalesandosi dunqueirrilevanti nel caso di specie le statuizioni della sentenza allegata   -cfr.la motivazione della sentenza, a pag.7-.Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della  acquisizione ed utilizzazione   della sentenza, operata dalla Corte, èimpropria, perché essa è stata vagliata nel suo contenuto per affermarnel’irrilevanza, in concreto, ai fini della decisione della presente controversia,istruttori che ne ha definito con opportuna motivazione la valenza intermini di irrilevanza.Di conseguenza la doglianza in esame non verte, propriamente, sulladeclaratoria di inammissibilità dell’acquisizione della sentenza ma sullavalutazione che di essa ha dato la Corte d’Appello quanto alla suainidoneità a costituire giudicato esterno nell’ambito della presentecontroversia, che è valutazione di merito in concreto congruamente elogicamente motivata e riguarda il governo delle emergenze istruttorie aifini della decisione.Si esclude pertanto una reale violazione del disposto dell’art.345 c.p.c.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la   violazione efalsa applicazione di legge: violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art.12 disp.legge in generale, violazione degli artt. 1223 e 1227 in relazione all’art360 comma primo n.3 c.p.c  Secondo la ricorrente, la produzione della sentenza n. 1132/2017 nonsolo avrebbe dovuto essere ammessa nel giudizio di appello madell’accertamento in essa contenuto la Corte avrebbe dovutoobbligatoriamente tenere conto per la decisione, perché la sentenzarichiamata aveva stabilito, con effetto di giudicato esterno, che Edilnovas.a.s. non era responsabile per i danni da infiltrazione a carico degliNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026appartamenti posti sotto il tetto di copertura, allegati dal CondominioEipon nell’ambito del primo grado del presente giudizio e per far valerel’aggravamento dei quali era stato radicato l’altro giudizio civile definitocon la richiamata sentenza -che la ricorrente riporta quasi integralmentenell’esplicitazione del motivo sub iudice-.La doglianza è infondata.Come rilevato nell’esaminare il motivo di ricorso precedente, la Cortedi merito ha escluso in concreto la valenza di giudicato della sentenzan.1132/2017 perché in quella sede i profili di responsabilità esaminatierano di fondamento extracontrattuale. Del resto, anche in quel giudizioerano state svolte considerazioni analoghe per respingere l’istanza diriunione dei procedimenti proposta dal [OSCURATO:PERSONA]: si legge infattinella motivazione della sentenza n.1132/2017 (pag.23/24 del ricorso) chela richiesta di riunione   non può trovare accoglimento attesal’autonomia dell’azione di responsabilità extracontrattuale azionata con ilpresente giudizio e quella di responsabilità contrattuale da inadempimentoproposta dal [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio, oltre che per il rilievo che nonvi è identità di soggetti in quanto nel primo giudizio non è parte il Foti. Vaosservato inoltre che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] si è sempre oppostoall’eccezione di litispendenza argomentando e motivando sulla differenzadi causa petendi e di petitum tra l’azione intrapresa nel presente giudizio equella contrattuale (…) ed ha sempre sostenuto che la domanda nuova quisvolta era relativa a fatti diversi  .3. Il terzo motivo di ricorso è incentrato dalla società appaltatrice sulla  violazione dell’art. 360 comma 1 num. 5: mancato esame di un mezzodi prova che ha determinato l’omesso esame circa un fatto storico decisivodella controversia  .Si dovrebbe comunque rilevare, secondo la ricorrente, che l'avere laCorte di merito dichiarato inammissibile il deposito della sentenza dellaCorte d'Appello di Catanzaro n. 1132/2017 costituisce l’omissioneNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia,dibattuto dalle parti. La questione dell’intervenuta modifica del tetto e delfunzionamento dei canali di scolo, costituente parte del contenzioso agitoin questa sede, era stata infatti sollevata anche nell’altro giudizio e lìdecisa a favore dell’impresa.Il motivo è infondato.Il fatto storico omesso sarebbe, nella prospettazione della ricorrente,la sentenza n.1132/2017, oggetto di discussione tra le parti e di contenutoaffermato decisivo: in concreto, il contenuto della sentenza richiamata nonè stato considerato dalla Corte di merito utile per decidere la presentecontroversia perché -si ripete- disciplinante la controversia sul diversotema della responsabilità extracontrattuale della società appaltatrice e deldirettore dei lavori nei confronti del CondominioSi richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare i precedenti duemotivi di ricorso, e si aggiunge che proprio dalla motivazione dellasentenza n.1132/2017, come riportata in ricorso, emerge chiaramentecome la valutazione di quella controversia sia stata effettuata, sia quantoai presupposti di operatività, sia per il merito, nell’ambito del dispostodell’art.1669 c.c. -e in subordine ex art.2043 c.c.-, in relazione ai soli vizidell’opera emersi successivamente, come da relazione del CTP ing. Grillosvolta nel 2009 -depositata in questo giudizio, nella fase di primo grado,ad integrazione della precedente relazione tecnica eseguita nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA] nel 2007-.4. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la  violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 1218,1223 e 1227 cod. civ., degli artt. 40. e 41 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. violazione delle regole di attribuzione della responsabilità secondo ilsistema della causalità civile  .Rileva la ricorrente che, fermi gli assorbenti motivi di censura dellasentenza oggi impugnata, esposti ai punti precedenti, è necessario porreNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026in rilievo come la illegittimità della pronuncia impugnata deriverebbeanche dalla violazione delle regole di attribuzione della responsabilitàsecondo il sistema della causalità civile. Il quadro di degrado dell’immobileper le infiltrazioni non poteva infatti essere attribuito all’impresa o,quantomeno, non solo all’impresa: una corretta manutenzione periodicaavrebbe eliminato in radice i problemi, come emerge dalla sentenza di cuisi chiede la produzione ma anche dalla perizia redatta dall’ing. GiuseppeBarreca.Il motivo è infondato.Non è del tutto chiaro che cosa la società ricorrente intenda per errataresponsabilità derivante dal contratto d’appalto in capo all’appaltatrice inrelazione alla qualità dell’intervento posto in essere e, a fronte dellacontestazione di inadempimento -affermato grave e giustificante larisoluzione del rapporto- con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha contrastato -pagamento svolta dall’impresa, chiedendo altresì il risarcimento dei dannisubiti, l’onere della prova di aver correttamente adempiuto era a carico diEdilnova s.a.s., mentre la dimostrazione dell’esistenza ed entità dei dannisubiti era a carico del committenteLa Corte di merito, tenendo conto in parte dei rilievi della CTU redattain primo grado, come già aveva fatto il Tribunale, aveva individuato lacausa fondante del constatato stato di degrado dell’edificio condominialenei vizi dell’attività costruttiva dell’impresa appaltatrice, aggravatisi per ildecorso del tempo, per il degrado dei materiali, per   l’assenza dimanutenzione, la modifica del progetto relativo al rifacimento del tetto dicopertura  , rilevando in particolare, oltre che la difformità da progetto,l’errata esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto. Ne consegue, da unlato, che è stato ritenuto accertato l’inadempimento della societàappaltatrice e, dall’altro, è stata ritenuta accertata pure l’esistenza diNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026danni subiti dal [OSCURATO:PERSONA], in nesso causale con l’inadempimentoascritto ad [OSCURATO:SOCIETA]Quanto alla rilevata difformità da progetto, la Corte ha escluso lacorresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], non risultando per essa alcun progettodi variante approvato né alcuna richiesta in tal senso; ha escluso anche larilevanza, ex art.1227 c.c., della mancanza di manutenzione,sottolineando come le caratteristiche dell’intervento effettuato in concretoincidevano anche sulla possibilità di una manutenzione adeguata,richiedente   la periodica sistemazione di un ponteggio e con costiindubbiamente proibitivi  , che non avrebbe comunque potuto superare  positivamente   i   denunciati ed esistenti vizi costruttivi  .La ricorrente individua la violazione delle regole in tema diaccertamentoo di responsabilità e di causalità, derivanti dalle normerichiamate nella rubrica del motivo, nella mancata considerazione degliesiti della prova testimoniale e nella lettura inadeguata della relazionetecnica d’ufficio (oltre che della sentenza n.1132/2017, per la quale sirimanda alle considerazioni sopra svolte), ma quello che viene ad essererealmente messo in discussione è il procedimento di interpretazione evalutazione del materiale probatorio acquisito operato dalla Corted’Appello. Non di violazione delle disposizioni normative richiamate sitratta, quindi, ma di rimessa in discussione degli apprezzamentiriguardanti gli esiti dell’istruttoria ai fini dell’accertamento dellaresponsabilità dell’impresa, dell’esistenza di danni per il committente edell’inesistenza del concorso colposo di questo nella loro determinazione,e, nell’ambito della verifica istruttoria, della valorizzazione di determinatielementi probatori rispetto ad altri, pienamente giustificata dal dispostodell’art.116 c.p.c. e insindacabile in sede di legittimità se sorretta, comenel caso di specie, da motivazione effettiva, logicamente comprensibile epriva di contraddittorietà insanabili -cfr., al riguardo, Cass. a SUn.8053/2014, alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva-.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/20265. La società appaltatrice lamenta inoltre, con un quinto motivo diricorso, la   nullità della sentenza per manifesta ed irriducibilecontraddittorietà, in riferimento all’art. 360, comma 1 num. 5  .Nonostante la ritenuta inammissibilità della produzione della sentenzan. 1132/2017, la Corte d’Appello ha inteso soffermarsi sulla illustrazionedegli elementi che a suo dire avrebbero dimostrato che all’interno dellarelazione peritale redatta nel giudizio di primo grado dal Consulentetecnico d’ufficio, ing. Basile, si sarebbe rinvenuta la conferma che allaEdilnova s.a.s. dovesse essere attribuito l’obbligo di risarcire l’intero dannoa carico dell’edificio condominiale, nonostante lo stesso Consulente avessesempre categoricamente sostenuto il contrario. In realtà, l’ing. Basileaveva aderito alle considerazioni del perito ing. Barreca, che avevaritenuto corretto il modus operandi e le valutazioni esposte nella relazionetecnica formata nell’altro procedimento concluso con la sentenza “nonammessa”, nell’ambito della perizia svolta per il PM nel procedimentopenale introdotto nei confronti dell’arch. Decaria.Anche questo motivo è infondato.Si è già detto che, nonostante la declaratoria di inammissibilità, ilcontenuto della sentenza n.1132/2017 è stato valutato per affermarnel’irrilevanza di giudicato in questo giudizio; ciò non escludeva che la Cortedi merito potesse considerare, oltre alla CTU dell’ing. Basile, anche laperizia dell’ing. Barreca -nota al CTU così come la CTU dell’arch. Decaria-per trarne argomenti di prova ai sensi dell’art.116 co 2 c.p.c.: nessunacontraddittorietà insanabile emerge dalla motivazione della sentenzaimpugnata, che, come già rilevato nell’esame del precedente motivo diricorso, giunge alla decisione attraverso un percorso motivazionale logicolineare e comprensibile.Anche il motivo in esame vuole colpire, inammissibilmente in sede dilegittimità, le valutazioni operate dalla Corte d’Appello di Catanzaro sulmerito della controversia.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/20266. Il sesto motivo di critica denuncia la   nullità … per difetto dimotivazione ai sensi dell’art. 360 , comma 1 num. 5 c.p.c. , in riferimentoall’art. 115 c.p.c.  .Si assume che secondo il Giudice d'appello la prova dellaresponsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe raggiunta inconseguenza del fatto che essa non aveva contestato l’aggravamento deivizi dedotto in corso di causa attraverso il deposito da parte delCondominio, addirittura all’udienza di precisazione delle conclusioni delprimo grado di giudizio, delle due consulenze di parte redatte dall’Ing.Grillo e della relazione peritale redatta dall'Ing. Barreca: ma sarebbeevidente l’uso errato del disposto dell’art.115 c.p.c. effettuato dalla Corte,dato che la ricorrente ha costantemente affermato che detto degrado eral’illegittimità dell’assunto secondo cui attraverso la non contestazione delcontenuto delle consulenze tecniche d’ufficio risulterebbe provata laresponsabilità dell’impresa ai sensi dell’art.115 c.p.c.Il motivo è infondato.La Corte di merito non ha considerato sussistente la responsabilitàdell’impresa appaltatrice in applicazione del principio di non contestazione,né ha ritenuto pacifico, quale conseguenza dello stesso principio,l’aggravamento dei vizi originariamente dedotti, come chiaramentedimostra l’articolato iter motivazionale della sentenza. La noncontestazione è stata richiamata in relazione agli   ulteriori vizicostruttivi   riscontrati nei lavori eseguiti, introdotti in giudizio dalCondominio attraverso la produzione delle consulenze di parte redattedall’ing. Grillo e il richiamo del loro contenuto (confluenza diretta del tettonella grondaia con parziale ostruzione della stessa,   lesioni moltoaccentuate nei parapetti dei terrazzini; distacchi altrettanto accentuatidegli intonaci sulla parte inferiore del solaio dovuti ad infiltrazione di acquadalla pavimentazione superiore mal realizzata e posta in opera suNumero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026massetto impermeabilizzato non correttamente; ringhiere con evidentisegni di ossidazione e cioè come se non fossero state mai verniciate; unasituazione di fortissimo degrado nei tre appartamenti posti al quartopiano  : così la sentenza, a pag.9), ma si ferma alla loro esistenzaoggettiva, che considera riscontrata -non dal solo comportamento tenutodall’impresa, né dalla sola consulenza di parte ma- nella perizia dell’ing.Barreca   regolarmente acquisita nel primo giudizio  , nonestendendone certo la valenza all’accertamento delle cause e dellecorrelate responsabilità. Queste sono state accertate all’esito dell’analisidelle emergenze delle consulenze tecniche e del complesso delleacquisizioni istruttorie, che, in particolare, nell’ambito della valutataresponsabilità contrattuale, avevano dimostrato   (…) l’addebitabilitàesclusiva dei danni subiti dal condominio, in base ai vizi dedotti neiconfronti della impresa [OSCURATO:SOCIETA].  .Anche questo motivo di critica mira ad ottenere una ingiustificatarivalutazione dell’attività interpretativa e valutativa che è prerogativa deiGiudici di merito.7. L’ultimo motivo di ricorso contesta denuncia   violazione e falsaapplicazione di legge: violazione dell’art. 1458 cod. civ. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.  .La Corte territoriale, secondo l’assunto ha erroneamente ritenuto chela risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente avevacomportato che il credito da essa vantato in esecuzione dle contratto nonavrebbe potuto essere compensato con quanto liquidato alal controparte atitolo di risarcimento del danno, con la conseguenza delle’ssere laesponente tenuta a restituire quanto ricevuto quale corrispettivo dei lavorieffettuati. Un tale ragionamento, prosegue, l’esponente, si pone incontrasto con l’art. 1458 c.c.Il motivo è fondato.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue siaun effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essereeseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già stateoggetto di esecuzione e in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", ildovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevutedal contraente non inadempiente (così Cass. n.6911/2018).Tuttavia, la regola della retroattività piena trova limite per i contratti aprestazione continuata o periodica, a riguardo dei quali   l’effetto dellarisoluzione  non si estende alle prestazioni già eseguite   (art. 1458, co.L’esecuzione del contratto d’appalto, che solo talune volte puòinquadrarsi nella categoria dei contratti a prestazione continuata operiodica, può aver procurato, prima della pronuncia (recte: delladomanda) di risoluzione, il compimento, in tutto o in parte, dell’opera. Eallora, di essa opera, e quindi il corrispettivo per essa versato, deveessere considerato, nella misura in cui essa sia risultata utile alla partecommittente adempiente, per l’impossibilità di restituire in natura l’opusall’impresa appaltatrice inadempiente, fermo restando l’obbligo delcontraente inadempiente (nella specie l’appaltatrice) di risarcire il dannoprocurato all’altra parte (nella specie il committente).Un tal principio è stato affermato da questa Corte per il caso specularein cui sia inadempiente la parte committente, la quale, risolto il contratto,resta comunque tenuta a pagare quanto da esso stabilito per l’operacompiuta dall’altra parte (l’appaltatrice) -Cass. n. 20460/2023 -.In conclusione, deve essere accolto il settimo motivo di ricorso erespinti tutti gli altri.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Catanzaro che dovrà rivalutare la controversia alla luce diquanto immediatamente sopra chiarito.Numero registro generale 25252/2020Numero sezionale 2286/2025Numero di raccolta generale 7351/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il settimo motivo del ricorsoe rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltomotivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGiuseppe Grasso   
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