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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 10460/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29919/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –intimato– Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Personale docente – Mobilità – Valutazione servizio pre-ruolo in scuole paritarie R.G.N. 29919/2019 Ud. 20/03/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 11 avverso la sentenza d ella Corte d'appello Firenze n. 362/2019 depositata il 02/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 362/2019 del 2 maggio 2019, la Corte di Appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA avverso la sentenza del Tribunale di Pistoian. 99/2018, e per l’effetto ha respinto la domanda proposta dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire il riconoscimento, ai fini delle graduatorie utili per la mobilità territoriale, del periodo di insegnamento pre-ruolo svolto dalla ricorrente presso una scuola paritaria.

2. La Corte territoriale, richiamati gli artt. 1, L. n. 62/2000, e 2, comma 2, D.L. n. 255/2001 (conv. con L. n.333 / 2001), ha osservato che dette fonti descrivono un principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto nelle scuole paritarie, ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, mentreha escluso che tale parificazione valga a superare il dato oggettivo costituito dal fatto che il servizio risulta prestato presso due datori di lavoro diversi.

Ha quindi argomentato la Corte d’appello che, anche volendo dare applicazione al principio di cui all'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non appare valutabile né ai fini della mobilità né ai fini della ricostruzione di carriera, trovando tale esclusione fondamento nell'art. 485, D. Lgs. n. 297/1994 nella versione ratione temporis vigente -che riproduce gli artt. 1 e 2, D.L. n. 370/1970 (conv. con L. n. 576/1970) Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 11 –dal momento che tale previsione – nello stabilire, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari) del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali –costituisce norma a carattere eccezionale, come tale non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali.

La Corte d’appello, infine, ha escluso che a diverse conclusioni potesse pervenirsi sulla base delle previsioni di cui alla L. n. 62/2000 ed al D.L. n. 255/2001, osservando che il servizio prestato presso la scuola paritaria rimane comunque servizio prestato presso un ente privato con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del punteggio nell'ambito delle procedure di mobilità

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L. n. 62/2000, nonché degli artt. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001; 3 e 97 Cost.; 4, [OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.

Argomenta, in particolare, il ricorso che dalla legge sulla parità scolastica viene a discendere un principio generale di equiparazione tra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali ed insegnamento Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 11 presso le scuole private paritarie, traducendosi ogni diversità di trattamento in una violazione dell’art. 4, [OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, nonché delle altre previsioni di legge costituzionale ed ordinaria.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la novità della questione trattata e la presenza di orientamento giurisprudenziali contrastanti avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

2. Preliminarmente deve essere rilevata la irritualità della notifica del ricorso, effettuata nei confronti dell’Avvocatura distrettuale di Firenze e non, come sarebbe stato corretto, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Questa Corte, tuttavia, non ritiene di disporre la rinnovazione della notifica, dovendo invece trovare applicazione il principio, più volte applicato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 5 di 11 Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte, infatti, ha recentemente chiarito che, anche in relazione alla mobilità (come, in altri precedenti, era stato già affermato in relazione all’anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera), non è riconoscibile, ex art. 485 D.Lgs. n. 297/ 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre- ruolo (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023 e le successive Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 6514 del 2024; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 6280 del 2024, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.) È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.

Ai sensi dell’art. 356, D. Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano:”a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali; b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 6 di 11 secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”.

Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto aquelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto della valutazione prescritta dall’art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall’art. 356.

Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art.485, D. Lgs. n. 297/1994.

Al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, “(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 7 di 11 dall’art. 1, Legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001.

Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati.

Questa tesi è smentita in radice dall’art. 1-bis, D. L. n. 250/2005 (conv. con Legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti al la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360,comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo “personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti”.

Questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come invece argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento – riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 - esclude anche che possa no essere utilmente invocat i , ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 8 di 11 discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Ciò in quanto quest’ultima prevede che “ p er quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”, laddove nel caso di specie il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass. Sez.

L, Sentenza n. 7583 del 2022).

È utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato [OSCURATO:PERSONA], “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stessostabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”.

Si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 9 di 11 seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversie nell’ambito di strutture aziendali distinte.

Si deve ancora aggiungere che, allegando l’ equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l’art.3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’orientamentosecondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42).

4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

È sufficiente, al riguardo, il richiamo al principio per cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione delle spese medesime tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere Sez.

S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 10 di 11 censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017)

5. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA è rimasto intimato.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29919/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –intimato– Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Personale docente – Mobilità – Valutazione servizio pre-ruolo in scuole paritarie R.G.N. 29919/2019 Ud. 20/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 11 avverso la sentenza d ella Corte d'appello Firenze n. 362/2019 depositata il 02/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 362/2019 del 2 maggio 2019, la Corte di Appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA avverso la sentenza del Tribunale di Pistoian. 99/2018, e per l’effetto ha respinto la domanda proposta dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire il riconoscimento, ai fini delle graduatorie utili per la mobilità territoriale, del periodo di insegnamento pre-ruolo svolto dalla ricorrente presso una scuola paritaria. 2. La Corte territoriale, richiamati gli artt. 1, L. n. 62/2000, e 2, comma 2, D.L. n. 255/2001 (conv. con L. n.333 / 2001), ha osservato che dette fonti descrivono un principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto nelle scuole paritarie, ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, mentreha escluso che tale parificazione valga a superare il dato oggettivo costituito dal fatto che il servizio risulta prestato presso due datori di lavoro diversi. Ha quindi argomentato la Corte d’appello che, anche volendo dare applicazione al principio di cui all'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non appare valutabile né ai fini della mobilità né ai fini della ricostruzione di carriera, trovando tale esclusione fondamento nell'art. 485, D. Lgs. n. 297/1994 nella versione ratione temporis vigente -che riproduce gli artt. 1 e 2, D.L. n. 370/1970 (conv. con L. n. 576/1970) Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 11 –dal momento che tale previsione – nello stabilire, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari) del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali –costituisce norma a carattere eccezionale, come tale non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali. La Corte d’appello, infine, ha escluso che a diverse conclusioni potesse pervenirsi sulla base delle previsioni di cui alla L. n. 62/2000 ed al D.L. n. 255/2001, osservando che il servizio prestato presso la scuola paritaria rimane comunque servizio prestato presso un ente privato con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del punteggio nell'ambito delle procedure di mobilità 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L. n. 62/2000, nonché degli artt. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001; 3 e 97 Cost.; 4, [OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE. Argomenta, in particolare, il ricorso che dalla legge sulla parità scolastica viene a discendere un principio generale di equiparazione tra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali ed insegnamento Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 11 presso le scuole private paritarie, traducendosi ogni diversità di trattamento in una violazione dell’art. 4, [OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, nonché delle altre previsioni di legge costituzionale ed ordinaria. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la novità della questione trattata e la presenza di orientamento giurisprudenziali contrastanti avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a disporre la compensazione integrale delle spese di lite. 2. Preliminarmente deve essere rilevata la irritualità della notifica del ricorso, effettuata nei confronti dell’Avvocatura distrettuale di Firenze e non, come sarebbe stato corretto, presso l’Avvocatura generale dello Stato. Questa Corte, tuttavia, non ritiene di disporre la rinnovazione della notifica, dovendo invece trovare applicazione il principio, più volte applicato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 5 di 11 Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013). 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, infatti, ha recentemente chiarito che, anche in relazione alla mobilità (come, in altri precedenti, era stato già affermato in relazione all’anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera), non è riconoscibile, ex art. 485 D.Lgs. n. 297/ 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre- ruolo (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023 e le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6514 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6280 del 2024, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.) È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. Ai sensi dell’art. 356, D. Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano:”a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali; b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 6 di 11 secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”. Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto aquelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto della valutazione prescritta dall’art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall’art. 356. Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art.485, D. Lgs. n. 297/1994. Al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, “(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 7 di 11 dall’art. 1, Legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001. Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati. Questa tesi è smentita in radice dall’art. 1-bis, D. L. n. 250/2005 (conv. con Legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti al la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360,comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo “personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti”. Questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come invece argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento – riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 - esclude anche che possa no essere utilmente invocat i , ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 8 di 11 discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ciò in quanto quest’ultima prevede che “ p er quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”, laddove nel caso di specie il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7583 del 2022). È utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato [OSCURATO:PERSONA], “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stessostabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”. Si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 9 di 11 seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversie nell’ambito di strutture aziendali distinte. Si deve ancora aggiungere che, allegando l’ equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo. Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l’art.3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’orientamentosecondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42). 4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. È sufficiente, al riguardo, il richiamo al principio per cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione delle spese medesime tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere Sez. S4/L- R.G. 29919/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 10 di 11 censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017) 5. Il ricorso deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA è rimasto intimato. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteri
Sentenza Cassazione n. 10460/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris