Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18601/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nchè contro- intimata -Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,depositata il 19/11/2019 R.G.N. 703/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza di primogrado, ha respinto la domanda proposta dalla docente [OSCURATO:PERSONA] laquale dopo l’immissione in ruolo nella scuola primaria aveva chiesto ilriconoscimento del servizio preruolo prestato, così si legge nella sentenzaimpugnata, dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno scolastico 2006/2007nella scuola paritaria Fondazione del [OSCURATO:PERSONA] di Cesena.2.

La Corte territoriale, dopo aver precisato che il servizio in parolanon era stato riconosciuto dopo un iniziale accreditamento, ha richiamatola giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato che ha escluso laparificazione, ai fini della ricostruzione della carriera, della scuola paritariaa quella statale e ha anche evidenziato il carattere eccezionale delledisposizioni qui dettate in tema di ricostruzione della carriera.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo.4.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA]Istruzione, Università e Ricerca ed [OSCURATO:PERSONA].5.

Con provvedimento dell’11 settembre 2025 il Consigliere delegatoha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. rilevando la conformità della sentenza impugnataall’orientamento di questa Suprema Corte, inaugurato da Cass. n.32386/2019 ed ulteriormente precisato da Cass. n. 10460/2024, secondocui il lavoro svolto in ambito di scuole paritarie non rileva rispetto allacarriera presso il MIUR (in tal senso, anche Cass. n. 7583/2022 ed irichiami ivi contenuti in motivazione; cfr. anche Cass. n. 32576/2023,Cass. n. 6280/2024, Cass. n. 6514/2024) e richiamando anche Corte diGiustizia 4 settembre 2025 in causa c – 543/23.RGN 21253/2020Pag.2Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/20266.

La ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza didecisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. ed ha ulteriormenteillustrato le proprie ragioni con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso con un unico motivo (articolato in più censure) denuncia laviolazione ed erronea applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, dellalegge n. 62/2000 (art. 1 comma 7), del d.l. n. 250/2005, art. 1 bis, esostiene in sintesi che i principi richiamati dalla Corte territoriale non sonoapplicabili alla fattispecie, perché il servizio preruolo del quale si discute èstato prestato dalla ricorrente presso una scuola parificata che ha poiottenuto, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, laqualifica di scuola paritaria, mantenendo però anche lo status iniziale discuola parificata fino al 1° settembre 2008 in virtù di quanto dispostodall’art. 1, comma 7, della legge n. 62/2000 e dal d.l. n. 250/2005.La ricorrente precisa, al riguardo, che il regolamento richiamato dallanormativa primaria è stato emanato con d.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2008e, pertanto, fino a quella data le scuole primarie con convenzione diparifica hanno mantenuto la qualifica di scuola parificata.Evidenzia ancora la Foschi che il servizio pre-ruolo prestato presso laScuola [OSCURATO:PERSONA] di Cesena dal1988/1989 al 31/8/2007 è stato escluso per gli anni scolastici dal 2000 al2007 perché prestato in scuole paritarie, mentre è stato confermato pergli anni scolastici dal 1997 al 2000 sulla base della non equiparazione dellescuole paritarie, introdotte dalla legge n. 62/2000, alle scuole parificate epareggiate previste dalla normativa previgente.Assume che nei suddetti anni scolastici dal 1997 al 2000 la scuola ovela Foschi aveva prestato servizio, e cioè la scuola primaria “Fondazione delSacro Cuore di Cesena”, già parificata, aveva mantenuto tale statusindipendentemente dal riconoscimento della parità essendo tale qualificacollegata alla stipula di una convenzione tra l’[OSCURATO:PERSONA] eRGN 21253/2020Pag.3Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’Ente gestore.

Richiama, sul punto, la nota del 24 febbraio 2011dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Emilia-Romagna nella quale èstabilito che “è fatto salvo il servizio prestato nelle scuole paritarieprimarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente aquello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritariedell’infanzia comunali”.2.

Come è di tutta evidenza, il ricorso pone una questione diversa edistinta rispetto a quella posta a base della proposta di definizioneanticipata e che attiene ad una pretesa deroga rispetto al regimeapplicabile dall’entrata in vigore della legge n. 62/2000 nelle ipotesi discuole che avessero stipulato le convenzioni di parifica per gli annisuccessivi al 2000.3.

Si tratta, invero, di questione che non risulta in alcun modo trattatanella sentenza impugnata (e neppure nella sentenza del Tribunale di Forlìche, dato per presupposto che si trattasse di servizio svolto in scuoleparitarie, ha accolto la domanda in ragione della affermata pienaequiparazione tra scuole statali e scuole paritarie) e che è prospettatacome implicante anche un accertamento di fatto (l’esistenza di una derogaper la scuola primaria “Fondazione del [OSCURATO:PERSONA] di Cesena”, giàparificata, che avrebbe mantenuto tale status per effetto della stipula diconvenzione di parifica tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Ente gestore, edunque indipendentemente dal riconoscimento della parità).4.

Ed allora va ribadito il principio, da tempo consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui “qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità dellacensura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale attodel giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte diRGN 21253/2020Pag.4Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/2026cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare nel merito la questione stessa» (cfr. Cass., S.U., n. 3875/2023;Cass., S.U., n. 20867/2020 oltre ai precedenti ivi citati), oneri, nellaspecie, non adempiuti dalla ricorrente.5.

È pur vero che il ricorso per cassazione riporta una sintesi narrativadel petitum del ricorso di primo grado (pag. 8) ma non si comprende se leconsiderazioni che di seguito sviluppa fossero le stesse già sottoposteall’esame del Tribunale di Forlì né risulta compiutamente localizzato l’attodi riferimento.Non risulta, poi, se la questione dell’esistenza di una deroga rispetto aregime ordinario e della sussistenza di una situazione, in punto di fatto,del tutto peculiare, a fronte di una sentenza di primo grado che talequestione non aveva affatto affrontato, fosse stata specificamenteriproposta dalla ricorrente dinanzi alla Corte d’appello (in resistenzaall’impugnazione del Ministero che, come si evince dalla sentenzaimpugnata, si era litato a censurare la affermata equiparazione tra scuolestatali e paritarie).Anche in questo caso, quanto evidenziato dalla ricorrente a pag. 25 delricorso si sostanzia in un resoconto schematico e del tutto personale(egualmente privo di una puntuale localizzazione dell’atto di riferimento)che non dà piena contezza della posizione effettivamente assunta esoprattutto non dimostra che la questione della deroga (sulla base dispecifici elementi fattuali) fosse stata specificamente posta al giudicedell’impugnazione.6.

Inammissibile è infine la censura relativa alla regolamentazionedelle spese.Essa, infatti, si configura in realtà come “non motivo” (cfr., al riguardo,di recente, Cass. n. 31987/2025; Cass. n. 17164/2025), dal momento checon essa si chiede che le spese siano regolate diversamente in caso diRGN 21253/2020Pag.5Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/2026accoglimento delle doglianze proposte con il ricorso, che sono state invecedisattese.7.

Da tanto consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, conmotivazione non conforme alla proposta di definizione anticipata cuiconsegue l’inapplicabilità dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.8.

Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole delgiudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale delloStato della notifica del ricorso al Ministero intimato che parte ricorrente haerroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (su taleprincipio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. n.6924/2020).9.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,perché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.10.

Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 21253/2020Pag.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nchè contro- intimata -Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,depositata il 19/11/2019 R.G.N. 703/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza di primogrado, ha respinto la domanda proposta dalla docente [OSCURATO:PERSONA] laquale dopo l’immissione in ruolo nella scuola primaria aveva chiesto ilriconoscimento del servizio preruolo prestato, così si legge nella sentenzaimpugnata, dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno scolastico 2006/2007nella scuola paritaria Fondazione del [OSCURATO:PERSONA] di Cesena.2. La Corte territoriale, dopo aver precisato che il servizio in parolanon era stato riconosciuto dopo un iniziale accreditamento, ha richiamatola giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato che ha escluso laparificazione, ai fini della ricostruzione della carriera, della scuola paritariaa quella statale e ha anche evidenziato il carattere eccezionale delledisposizioni qui dettate in tema di ricostruzione della carriera.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo.4. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA]Istruzione, Università e Ricerca ed [OSCURATO:PERSONA].5. Con provvedimento dell’11 settembre 2025 il Consigliere delegatoha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. rilevando la conformità della sentenza impugnataall’orientamento di questa Suprema Corte, inaugurato da Cass. n.32386/2019 ed ulteriormente precisato da Cass. n. 10460/2024, secondocui il lavoro svolto in ambito di scuole paritarie non rileva rispetto allacarriera presso il MIUR (in tal senso, anche Cass. n. 7583/2022 ed irichiami ivi contenuti in motivazione; cfr. anche Cass. n. 32576/2023,Cass. n. 6280/2024, Cass. n. 6514/2024) e richiamando anche Corte diGiustizia 4 settembre 2025 in causa c – 543/23.RGN 21253/2020Pag.2Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/20266. La ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza didecisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. ed ha ulteriormenteillustrato le proprie ragioni con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso con un unico motivo (articolato in più censure) denuncia laviolazione ed erronea applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, dellalegge n. 62/2000 (art. 1 comma 7), del d.l. n. 250/2005, art. 1 bis, esostiene in sintesi che i principi richiamati dalla Corte territoriale non sonoapplicabili alla fattispecie, perché il servizio preruolo del quale si discute èstato prestato dalla ricorrente presso una scuola parificata che ha poiottenuto, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, laqualifica di scuola paritaria, mantenendo però anche lo status iniziale discuola parificata fino al 1° settembre 2008 in virtù di quanto dispostodall’art. 1, comma 7, della legge n. 62/2000 e dal d.l. n. 250/2005.La ricorrente precisa, al riguardo, che il regolamento richiamato dallanormativa primaria è stato emanato con d.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2008e, pertanto, fino a quella data le scuole primarie con convenzione diparifica hanno mantenuto la qualifica di scuola parificata.Evidenzia ancora la Foschi che il servizio pre-ruolo prestato presso laScuola [OSCURATO:PERSONA] di Cesena dal1988/1989 al 31/8/2007 è stato escluso per gli anni scolastici dal 2000 al2007 perché prestato in scuole paritarie, mentre è stato confermato pergli anni scolastici dal 1997 al 2000 sulla base della non equiparazione dellescuole paritarie, introdotte dalla legge n. 62/2000, alle scuole parificate epareggiate previste dalla normativa previgente.Assume che nei suddetti anni scolastici dal 1997 al 2000 la scuola ovela Foschi aveva prestato servizio, e cioè la scuola primaria “Fondazione delSacro Cuore di Cesena”, già parificata, aveva mantenuto tale statusindipendentemente dal riconoscimento della parità essendo tale qualificacollegata alla stipula di una convenzione tra l’[OSCURATO:PERSONA] eRGN 21253/2020Pag.3Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’Ente gestore. Richiama, sul punto, la nota del 24 febbraio 2011dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Emilia-Romagna nella quale èstabilito che “è fatto salvo il servizio prestato nelle scuole paritarieprimarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente aquello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritariedell’infanzia comunali”.2. Come è di tutta evidenza, il ricorso pone una questione diversa edistinta rispetto a quella posta a base della proposta di definizioneanticipata e che attiene ad una pretesa deroga rispetto al regimeapplicabile dall’entrata in vigore della legge n. 62/2000 nelle ipotesi discuole che avessero stipulato le convenzioni di parifica per gli annisuccessivi al 2000.3. Si tratta, invero, di questione che non risulta in alcun modo trattatanella sentenza impugnata (e neppure nella sentenza del Tribunale di Forlìche, dato per presupposto che si trattasse di servizio svolto in scuoleparitarie, ha accolto la domanda in ragione della affermata pienaequiparazione tra scuole statali e scuole paritarie) e che è prospettatacome implicante anche un accertamento di fatto (l’esistenza di una derogaper la scuola primaria “Fondazione del [OSCURATO:PERSONA] di Cesena”, giàparificata, che avrebbe mantenuto tale status per effetto della stipula diconvenzione di parifica tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Ente gestore, edunque indipendentemente dal riconoscimento della parità).4. Ed allora va ribadito il principio, da tempo consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui “qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità dellacensura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale attodel giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte diRGN 21253/2020Pag.4Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/2026cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare nel merito la questione stessa» (cfr. Cass., S.U., n. 3875/2023;Cass., S.U., n. 20867/2020 oltre ai precedenti ivi citati), oneri, nellaspecie, non adempiuti dalla ricorrente.5. È pur vero che il ricorso per cassazione riporta una sintesi narrativadel petitum del ricorso di primo grado (pag. 8) ma non si comprende se leconsiderazioni che di seguito sviluppa fossero le stesse già sottoposteall’esame del Tribunale di Forlì né risulta compiutamente localizzato l’attodi riferimento.Non risulta, poi, se la questione dell’esistenza di una deroga rispetto aregime ordinario e della sussistenza di una situazione, in punto di fatto,del tutto peculiare, a fronte di una sentenza di primo grado che talequestione non aveva affatto affrontato, fosse stata specificamenteriproposta dalla ricorrente dinanzi alla Corte d’appello (in resistenzaall’impugnazione del Ministero che, come si evince dalla sentenzaimpugnata, si era litato a censurare la affermata equiparazione tra scuolestatali e paritarie).Anche in questo caso, quanto evidenziato dalla ricorrente a pag. 25 delricorso si sostanzia in un resoconto schematico e del tutto personale(egualmente privo di una puntuale localizzazione dell’atto di riferimento)che non dà piena contezza della posizione effettivamente assunta esoprattutto non dimostra che la questione della deroga (sulla base dispecifici elementi fattuali) fosse stata specificamente posta al giudicedell’impugnazione.6. Inammissibile è infine la censura relativa alla regolamentazionedelle spese.Essa, infatti, si configura in realtà come “non motivo” (cfr., al riguardo,di recente, Cass. n. 31987/2025; Cass. n. 17164/2025), dal momento checon essa si chiede che le spese siano regolate diversamente in caso diRGN 21253/2020Pag.5Numero registro generale 21253/2020Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 18601/2026Data pubblicazione 08/06/2026accoglimento delle doglianze proposte con il ricorso, che sono state invecedisattese.7. Da tanto consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, conmotivazione non conforme alla proposta di definizione anticipata cuiconsegue l’inapplicabilità dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.8. Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole delgiudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale delloStato della notifica del ricorso al Ministero intimato che parte ricorrente haerroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (su taleprincipio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. n.6924/2020).9. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,perché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.10. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 21253/2020Pag.6