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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 32576/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27475/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale digitale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e l’USR Ambito territoriale regionale per la provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 508/2018 pubblicata il 12 luglio 2018.

Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie scritte depositate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: di essere insegnante di sostegno, dipendente a tempo indeterminato del MIUR; di essere stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 ed assegnata provvisoriamente presso l’ISPAR [OSCURATO:PERSONA] di Pescara; di essere stata assegnata, in via definitiva, in seguito a procedura di mobilità straordinaria, presso l’ambito territoriale “0019 [OSCURATO:PERSONA]”, a notevole distanza dal suo luogo di residenza.

La ricorrente ha chiesto l’assegnazione definitiva presso la sede di immissione in ruolo o la provincia di prima scelta o l’ambito territoriale regionale di prima assegnazione e, ai fini della procedura di mobilità, il riconoscimento in graduatoria del punteggio correlato ai titoli posseduti (come il servizio svolto per un anno presso scuola paritaria) e, in ipotesi di assegnazione a sede di servizio distante oltre 50 km, la condanna della P.A. ad incrementare la retribuzione di un importo minimo netto di €800,00.

Il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 515/2017, ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo il servizio svolto preruolo per intero per i primi quattro anni.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, in assenza di costituzione della P.A., con sentenza n. 508/2018, ha, in parte, accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 11 motivi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e l’USR Ambito territoriale regionale per la provincia di Pescara hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha chiarito di non avere domandato la dichiarazione di illegittimità della procedura che aveva condotto alla sua assegnazione, in via definitiva, all’ambito 0019 Emilia-Romagna, ma di avere criticato detta assegnazione in ragione della sussistenza di posti vacanti e disponibili nella provincia e/o ambito di prima scelta, cui sarebbe conseguito il suo diritto all’assegnazione di uno di tali posti in via definitiva.

Essa ha precisato di non volere incideresulla posizione di altri docenti, trattandosi di posti che, non essendo stati destinati alla mobilità, non avevano avuto aspiranti.

Ciò consente di non applicare il principio di diritto espresso da Cass., Sez.

L, n. 36356 del23 novembre 2021, per il quale, in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell’inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell’intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.

Infatti, avendo la ricorrente agito sul presupposto che il posto a lei in teoria spettante non sarebbe stato oggetto della mobilità in esame, non può ipotizzarsi la presenza di potenziali litisconsorti necessari. 2)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe respinto la sua domanda principale sul presupposto della legittimità della procedura alla quale essa aveva partecipato, senza considerare che, invece, la controversia concerneva l’omessa valutazione, da parte della P.A., dei posti vacanti e disponibili esistenti nella provincia e/o ambito di prima scelta.

La doglianza è inammissibile, atteso che il giudice di appello ha espressamente negato che vi sia un obbligo della P.A. di assegnare tutti i posti vacanti e disponibili. 3)Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe ritenuto dirimente la circostanza che essa non aveva allegato e provato che, qualora il posto nell’ambito territoriale rivendicato fosse stato effettivamente vacante e disponibile, questo sarebbe stato assegnato a lei e non ad altri docenti con punteggio superiore “che abbiano indicato il medesimo ambito territoriale tra le proprie preferenze”.

In particolare, la Corte d’appello di L’Aquila avrebbe dovuto attribuire al silenzio tenuto sul punto dalla P.A. nella fase preprocessuale valore di implicito riconoscimento della fondatezza degli assunti di essa ricorrente.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, la corte territoriale ha comunque escluso l’esistenza in astratto di un diritto della ricorrente all’attribuzione di uno dei posti vacanti e disponibili nella zona che a lei interessava.

Peraltro, con riferimento al principio di non contestazione, si osserva che il motivo di ricorso percassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass., Sez. 6-3, n. 12840 del 22 maggio 2017).

Nella specie, tale onere di specificità non è stato assolto dalla ricorrente. 4) Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 100 e 108, della legge n. 107 del 2015, dell’art. 6, comma 1, del contratto collettivo 8 aprile 2016, dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 perché la corte territoriale non avrebbe valutato l’esistenza di posti vacanti e disponibili nel territorio da lei indicato, in particolare quello dalla medesima ricorrente occupato in via provvisoria.

Inoltre, alla luce dei principi dell’ordine di preferenza delle province ex art. 1, comma 100, della legge n. 107 del 2015, dell’ordine di preferenza espresso di cui all’art. 6, comma 1, contratto collettivo dell’8 aprile 2016 e della vicinanza alla provincia di nomina di cui all’O.M. 241 del 2016, come specificati nella FAQ n. 22 pubblicata dal MIUR sul proprio sito internet in occasione della procedura di mobilità che qui interessa, la sua assegnazione d’ufficio all’Ambito 0019 Emilia-Romagna sarebbe stata da reputare illegittima.

Peraltro, occorreva tenere conto che la P.A. era obbligata ad assegnare tutti i posti vacanti e disponibili, ai sensi dell’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015, e che l’art. 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015 prevedeva la possibilità di istituire posti in organico in deroga ai limiti stabiliti per gli insegnanti di sostegno.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 e degli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 perché la corte territoriale non avrebbe considerato che la legge n. 107 del 2015 non aveva derogato agli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, con la conseguenza che, espletato positivamente il periodo di prova indicato dall’art. 1, commi 115-118 della legge n 107 del 2015, la sede assegnata alla medesima ricorrente doveva essere qualificata come definitiva.

Ciò si sarebbe potuto desumere anche dall’art. 1, comma 99, della legge n. 107 del 2015, secondo il quale l’assegnazione di sede agli assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.

Infatti, se la sua assegnazione non fosse stata definitiva, essa l’avrebbe dovuta occupare a titolo di supplenza, con l’effetto che la detta assegnazione sarebbe slittata alla fine di tale supplenza e, quindi, non avrebbe potuto essere superato il periodo di prova.

In questo senso avrebbe dovuto essereletto pure l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, che prescriveva la copertura dei posti di insegnamento vacanti e disponibili con docenti di ruolo entro la data del 31 dicembre.

Inoltre, la nota esplicativa del MIUR in materia non avrebbe menzionato assegnazioni provvisorie.Persino l’ormai acclarato superamento della distinzione tra organico di diritto e di fatto avrebbe deposto nel senso del suo diritto all’assegnazione della sede più gradita.

Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

Per l’esattezza, sono inammissibili le deduzioni concernenti la diretta violazione del contratto collettivo integrativo dell’8 aprile 2016 in quanto, per la diversa natura del contratto integrativo rispetto a quello nazionale richiamato dall’art. 360, n. 3, c.p.c. e dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, del primo non può essere denunciata la violazione nel giudizio di legittimità e la Corte di legittimità può solo giudicare se l’interpretazione del contratto sia stata condotta dal giudice del merito nel rispetto delle regole che disciplinano l’attività di ermeneutica contrattuale.

Per il resto, i motivi sono privi di pregio.

Come esattamente osservato dalla corte territoriale, la legge n. 107 del 2015 ha introdotto un sistema speciale che, in parte qua, deroga a quello, generale, previsto dal d.lgs. n. 297 del 1994.

In particolare, l’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015 prescrive che, I Se ne ricava che la legge n. 107 del 2015 non impone assolutamente di assegnare, in via definitiva, tutti i posti vacanti e disponibili ai docenti interessati dalle procedure menzionate.

Essa prescrive, invece, che la sede sia attribuita che sono stati applicati in via provvisoria Pertanto, l’ordine di preferenza espresso dagli interessati e la vicinanza alla provincia di nomina possono assumere rilievo solo nel rispetto delle regole che disciplinano la detta procedura di mobilità.

Allo stesso modo, rientra nella sfera della discrezionalità della P.A. stabilire quali e quanti posti inserire nel bando destinato a siffatta mobilità e la decisione di avvalersi del potere di aumentare le sedi per gli insegnanti di sostegno previsto dall’art. 1, comma 75, della legge n 107 del 2015.

Senza pregio è il richiamo dell’art. 1, comma 99, della legge n. 107 del 2015, per il quale “ Egualmente, l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 non incide nella specie, trattandosi di disposizioni concernente principalmente i supplenti e i loro rapporti con gli insegnanti di ruolo.

Privi di rilievo sono, poi, la citata nota esplicativa del MIUR e il dedotto superamento della distinzione tra organico di diritto e di fatto.

Infine, per ciò che concerne gli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, se ne sottolinea la non pertinenza, poiché si riferiscono, in maniera generale, alla nomina del docente ed alla prova ad essa successiva e alla necessità di rispettare, nell’ 5)Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la circostanza che il suo trasferimento sarebbe stato illegittimo perché avvenuto in esecuzione del contratto collettivo dell’8 aprile 2016 e dell’O.M. n. 241 del 2016, che avrebbero derogato illegittimamente alla disciplina in tema di mobilità su domanda prevista dagli artt. 462-466 del d.lgs. n. 297 del 1994 e in materia di mobilità d’ufficio regolata dagli artt. 467-469 del d.lgs. n. 297 del 1994 senza che, al riguardo, detta deroga fosse prevista dalla legge n. 107 del 2015.In particolare, essa avrebbe patito una forma di mobilità d’ufficio al di fuori delle ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 467, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994.

Sarebbe stato violato pure l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che vietava alla P.A. di disporre la modalità obbligatoria dei dipendenti in sedi più lontane di 50 km.

Con il sesto motivo la ricorrente estende la precedente doglianza anche alla violazione degli artt. 2, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c., evidenziando come il contratto collettivo dell’8 aprile 2016 e l’O.M. n. 241 del 2016 avrebbero dovuto essere disapplicati.

Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate .

Innanzitutto, si premette che, nella fattispecie, viene in discussione non l’interpretazione del menzionato contratto collettivo integrativo, bensì la conformità alle previsioni inderogabili di legge di pattuizioni contrattuali e dell’O.M. n. 241 del 2016.

Non trova, quindi, applicazione l’orientamento secondo cui, per la diversa natura del contratto integrativo, rispetto a quello nazionale richiamato dall’art. 360, n. 3, c.p.c. e dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, del primo non può essere denunciata la violazione nel giudizio di legittimità e la corte di legittimità può solo giudicare se l’interpretazione del contratto sia stata condotta dal giudice del merito nel rispetto delle regole che disciplinano l’attività di ermeneutica contrattuale.

Con riferimento ai motivi di ricorso, si osserva che il d.lgs. n. 297 del 1994, con gli artt. da 462 a 489, regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della Istruzione la definizione di tempi e modalità, dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471).

Per l’esattezza, l’art. 470 del d.lgs. n. 297 del 1994 dispone che: “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisitodell’anzianità”.

Questa disposizione, quindi, rimette alla contrattazione collettiva la materia della mobilità, anche in ordine alle immissioni in ruolo, come quella della ricorrente.

I contratti collettivi nazionali di comparto demandano, poi, alla contrattazione collettiva integrativa la materia della mobilità del personale (ad esempio, il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015, sottoscritto nell’anno 2014; si veda pure l’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro relativo al personale del [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

Quanto all’ordinanza n. 241 dell’8 aprile 2016, si rileva che questa è del tutto coerente con il d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto è stata emessa ai sensi dell’art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che così prevede: “Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi”.

La citata ordinanza, nel suo preambolo, richiama espressamente tale norma e, in esecuzione della stessa, detta per l’anno scolastico 2015-2016 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo e ATA, riproducendo, nella sostanza, il testo della norma primaria (con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, all’indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre).

Coerentemente, l’art. 1 dell’ordinanza de qualimita il suo campo di applicazione alla disciplina della mobilità del personale docente, educativo e ATA, e prevede che le norme in essa stessa contenute “determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”.

In definitiva, il d.lgs. n. 297 del 1994 considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva e, quindi, sottratta all’ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell’amministrazione (Cass., SU, n. 4318 del 20 febbraio 2020) .

Questa conclusione è rispettosa dei principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico privatizzato, dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, “le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”, nonché, dalla norma processuale dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi citati, di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, ogni altra determinazione relativa all’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001).

Pertanto, la vicenda concernente l’assegnazione definitiva della sede alla ricorrente era legittimamente regolata dalla contrattazione collettiva e dall’ordinanza ministeriale dalla stessa ricorrente richiamate. 6)Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e la violazione della direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, par. 1, perché la corte territoriale, pur riconoscendo in suo favore un servizio preruolo presso scuole statali per un periodo di anni 5, le avrebbe attribuito solo 6 punti per i primi 4 anni e 2 per il quinto, per un totale di 26 punti, e non i 30 punti da lei domandati.

Così facendo, il giudice di appello avrebbe, in maniera discriminatoria, assegnato al quinto anno del suo servizio preruolo un valore pari a due, mentre un docente fin dall’inizio di ruolo si sarebbe visto riconoscere, per il quinto anno di servizio, 6 punti.

Ciò sarebbe avvenuto in applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, richiamato dall’art. 66 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 4 agosto 1995.

La doglianza è fondata.

La disposizione applicata dalla Corte d’appello di L’Aquila, vale a dire l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare secondaria e artistica, richiamato dall’art. 66 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 4 agosto 1995, prescrive, per la parte che qui interessa, che: “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi”.

In seguito, il d.P.R. n. 417 del 1974 decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, Il menzionato art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970, nella misura in cui assegna all’analogo servizio reso dai docenti a tempo determinato un punteggio inferiore a quello che è riconosciuto ai docenti comparabili assunti ab origine a tempo indeterminato per il periodo eccedente il quarto anno, va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

A sostegno di questa conclusione deve richiamarsi la sentenza Cass., Sez.

L, n. 31149 del 28 novembre 2019 la quale, con riguardo all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 ha enunciato, con riferimento ai docenti stabilizzati per effetto sia della legge n. 107 del 2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento, il principio di diritto (poi condiviso e ulteriormente declinato da Cass., Sez.

L, n. 8672 del 27 marzo 2023 e da Cass., SU, n. 22726del 20 luglio 2022) così massimato : “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”.

La sentenza Cass., Sez.

L, n. 31149 del 28 novembre 2019 assume rilievo perché, nella sua motivazione, che questo Collegio condivide, ha chiarito che, con il d.lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (testo unico la cui emanazione era stata autorizzata dall’art. 1 della legge n. 121 del 1991), l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970 (disposizione che è stata applicata nella specie) è confluito, con modificazioni e integrazioni, nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui: “1.

Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.

Secondo la giurisprudenza da ultimo menzionata, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va letto in collegamento con l’art. 489 del medesimo d.lgs. n. 297, il quale, ripetendo la formulazione dell’art. 4 del d.l. n. 370 del 1970, stabilisce che: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.

A sua volta, l’art. 489 del d.lgs. n. n. 297 del 1994 deve essere interpretato alla luce dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, secondo cui: “Il comma 1 dell’art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

A sostegno della sua affermazione, per la quale l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970 (disposizione che rileva nella specie) èconfluito, con modificazioni e integrazioni, nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, da leggere in combinato disposto con l’art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994 e con l’art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, la sentenza Cass., Sez.

L, n. 31149 del 28 novembre 2019 ha evidenziato che il legislatore del [OSCURATO:PERSONA], nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297 del 1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all’art. 676, una disposizione di carattere generale, prevedendo che: “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.

Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti che regolavano la materia sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.

In questo contesto, come evidenziato da Cass., Sez.

L, n. 31149 del 28 novembre 2019, si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell’impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell’ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all’applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.

Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all’art. 66, comma 6, che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall’art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.

Il successivo CCNL 26 maggio 1999 ha stabilito, all’art. 18, che:“Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”.

Di seguito, il CCNL 24 luglio 2003, all’art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l’art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell’art. 146 (lett. g, n. 8) del CCNL 29 novembre 2007.

Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.

L’art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall’art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370 del 1970 “e successive modificazioni e integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che, non a caso, non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.

Pertanto, si deve ritenere che, nella presente fattispecie, debba giungersi, con riguardo all’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970, alla stessa conclusione alla quale è pervenuta Cass., Sez.

L, n. 31149 del 28 novembre 2019 (poi confermata da Cass., Sez.

L, n. 8672 del 27 marzo 2023, Cass., SU, n. 22726del 20 luglio 2022) con riferimento all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994.Alla ricorrente non può essere negato, quindi, in astratto, per il quinto anno di servizio preruolo presso scuola statale, lo stesso punteggio che le sarebbe stato assegnato se fosse stata assunta dal principio a tempo indeterminato, dovendo trovare diretta applicazione la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Come ulteriormente precisato da Cass., Sez.

L, n. 31149 del 28 novembre 2019, però, l’applicazione diretta della citata clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.

Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato nel computo del suo servizio preruolo, deve emergere che l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.

Ciò implica che il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo verificare, invece, anche l’incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell’anzianità, da effettuarsi sull’intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.

In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ai sensi dell’art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato.

Nel calcolo dell’anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati).

Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa S.C. da tempoha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez.

L, n. 17892 del10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.

Si dovrà, invece, valutare il servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.

Qualora, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione. 7)Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306 del 2000 e dell’art. 3 Cost., nonché dell’art. 97 Cost., in quanto, nonostante avesse conseguito l’abilitazione SSIS, non le era stato attribuito il punteggio di 12 per titoli generali, che la Tabella A III lett.

A) di valutazione dei titoli allegata al contratto collettivo dell’8 aprile 2016 riconosceva per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e per titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306 del 2000, l’esame di Stato che si svolge al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge n. 341 del 1990 ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994.

Ad avviso della ricorrente, non vi sarebbero state ragioni per non applicare quest’ultima disposizione anche alle proceduredi mobilità in quanto, in caso contrario, vi sarebbe stata una violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità della P.A.

Peraltro, il punteggio richiesto era stato attribuito persino ai semplici idonei alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 82 del 2012, nonostante non avessero un titolo all’assunzione e fossero privi di abilitazione all’insegnamento, e ciò semplicemente perché con D.M. n. 356 del 2014 era stato previsto che detti idonei potessero essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori.

A conferma di questa ricostruzione, la ricorrente espone che il nostro ordinamento stabiliva per le abilitazioni SSIS un punteggio premiale aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle stesse SSIS e agli altri titoli abilitativi (art. 1, comma 6 ter, legge n. 306 del 2000 ed art. 3 D.M. n. 460 del 1998).

La doglianza è infondata. [OSCURATO:PERSONA] A dell’Allegato D, parte III lett.

A), di valutazione dei titoli allegata al CCNI sulla mobilità dell’8 aprile 2016 (il testo della quale è riportato nella sentenza e nel ricorso) riconosceva “per il superamento di un pubblico concorso ordinarioper esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza”, un punteggio pari a

12. Sostiene la ricorrente che, avendo essa conseguito l’abilitazione all’insegnamento in seguito al superamento dell’esame conclusivo del corso SSIS, avrebbe avuto diritto a detto punteggio che, però, le note 10 ed 11 bis dell’Allegato D del citato CCNI le avrebbero negato.

Lescuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) erano delle scuole di specializzazioneuniversitaria italiana, di durata biennale, finalizzate allaformazione degli insegnanti delle scuole secondariedi primo e secondo grado.

La loro attività si è svolta durante nove cicli biennali compresi tra glianni accademici 1999 - 2000 e 2008 - 2009.

In seguito, le SSIS furono sostituite dai percorsi ditirocinio formativo attivo (TFA).

Le SSIS sono state istituite dalla legge n. 341 del 1990, il cui art. 4, comma 2, stabiliva che: “Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.

L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.

Le SSIS chiarisce che il diploma in esame ha, come funzione principale, di abilitare “all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea” e, in particolare, che “I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.

Questa disposizione, quindi, non consente di parificare il conseguimento del diploma de quo al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza, in quanto esso: - era ottenuto in seguito alla partecipazione ad un corso ad accesso limitato, il che escludeva la natura di pubblico concorso della procedura; - abilitava all’insegnamento e permetteva di accedere ai corrispondenti posti di insegnamento nelle scuole secondarie, ma non dava diritto a detti posti.

Sostiene la ricorrente che l’art. 1, comma 6 ter, del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, suffragherebbe la sua richiesta in quanto avrebbe stabilito, per quanto qui rileva, che:“L’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (…)”.

L’assunto della ricorrente non può essere condiviso.

Infatti, la disposizione menzionata da ultimo non trasforma in via generale il positivo esito dell’esame finale delle SSIS nel “superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza”, ma, più semplicemente, riconosce a siffatto esame il “ valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Si tratta di una sorta di equiparazione ad un fine limitato ed il cui scopo è solo di permettere l’accesso alle citate graduatorie senza, però, che ne consegua automaticamente il superamento del concorso pubblico per divenire docente di ruolo.

Ciò si spiega in quanto, in base all’art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modifiche, “L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401”.

Le graduatorie in questione, però, erano quelle relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria (compresi i licei artistici e gli istituti d’arte permanenti), che, una volta divenute permanenti, erano periodicamente integrate, ai sensi dell’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 (come poi modificato dalla legge n. 124 del 1999), con “l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia”.

Se non vi fosse stato l’art. 1, comma 6 ter, del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, quindi, i diplomati delle SSIS avrebbero avuto titolo per accedere al concorso pubblico, ma non avrebbero potuto aspirare da subito all’immissione in ruolo tramite il canale delle graduatorie permanenti che riguardava la metà dei posti disponibili.

Non a caso la posizione degli abilitati delle SSIS resta comunque, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, coma 6 ter, del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, formalmente distinta da quella “dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto” menzionati dall’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994.

In questo modo, la normativa vigente ha confermato la diversità strutturale della posizione di coloro che, come la ricorrente, pur potendo essere iscritti nelle graduatorie permanenti, non avevano comunque già partecipato, superandolo, ad un concorso pubblico per diventare docenti di ruolo, da quella delle persone che, invece, tale titolo potevano vantare.

Priva di rilievo diventa, allora, l’osservazione della ricorrente concernente la circostanza che il punteggio richiesto fosse stato attribuito ai semplici idonei alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 82 del 2012, nonostante non avessero un titolo all’assunzione e fossero privi di abilitazione all’insegnamento, sul presupposto che, con D.M. n. 356 del 2014, era stato previsto che detti idonei potessero essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori.Infatti, si tratta in ogni caso di soggetti che hanno preso parte ad un concorso pubblico e sono risultati idonei.

Neppure ha pregio l’affermazione che il nostro ordinamento stabilisse per le abilitazioni SSIS un punteggio premiale aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle stesse SSIS e agli altri titoli abilitativi.

In effetti, l’art. 3 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 1998 prescrive che: “Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”.

Si tratta, però, di una previsione che si applica a coloro che, dopo avere conseguito il diploma delle SSIS, partecipano ad un concorso a cattedre nella scuola secondaria.

Le considerazioni esposte evidenziano, quindi, come siano destituite di fondamento le doglianze della ricorrente concernenti la normativa menzionata e, soprattutto, la violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità della P.A. 8)Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 per omessa pronuncia in ordine al punteggio che doveva esserle attribuito in esito al riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria.La doglianza è inammissibile, avendo la Corte territoriale con chiarezza affermato, sul punto, a pagina 13 della sentenza, che alla ricorrente doveva essere riconosciuto un punteggio “nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale”. 9)Con il decimo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 40 d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 1339 e 1419 c.c. perché la Corte territoriale non avrebbe disapplicato le previsioni del contratto collettivo dell’8 aprile 2016 che le avevano attribuito un punteggio discriminatoriamente ridotto.

La doglianza non deve essere esaminata, alla luce dell’accoglimento del settimo motivo. 10)Con l’undicesimo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’attribuzione ad essa ricorrente del giusto punteggio aggiuntivo avrebbe giustificato il suo inserimento nella graduatoria degli assegnatari di sede definitiva nella provincia od ambito di prima scelta della stessa.

La doglianza non deve essere esaminata alla luce dell’accoglimento del settimo motivo. 11) Deve essere esaminato il ricorso incidentale di parte controricorrente.

Con un unico motivo la P.A. contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994 e dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento preruolo svolto in istituti scolastici paritari ai fini del computo del punteggio per la formazione della graduatoria rilevante per la procedura di mobilità straordinaria AS 2016/2017.La doglianza è fondata.

La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez.

L, n. 7583 dell’ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, art. 118 disp. att. c.p.c.).

In particolare, deve ritenersi che il legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione alvalore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. 12)Il ricorso principale è accolto limitatamente al settimo motivo, nei termini di cui in motivazione, inammissibili il primo, il secondo ed il nono, assorbiti il decimo e l’undicesimo e rigettati gli altri.

Il ricorso incidentale è accolto.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto: “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, confluito nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l’anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall’art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di una discriminazione, dovrà raffrontare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, sarà tenuto a computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato ”; “In tema di mobilità dei docenti assunti a tempo indeterminato, il positivo conseguimento dell’abilitazione SSIS non può essere equiparato al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza ai fini dell’ottenimento del punteggio di 12 per titoli generali previsto dalla Tabella A dell’Allegato D, parte III, lett.

A), di valutazione dei titoli allegata al CCNI dell’8 aprile 2016”; “Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27475/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale digitale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e l’USR Ambito territoriale regionale per la provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 508/2018 pubblicata il 12 luglio 2018. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie scritte depositate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: di essere insegnante di sostegno, dipendente a tempo indeterminato del MIUR; di essere stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 ed assegnata provvisoriamente presso l’ISPAR [OSCURATO:PERSONA] di Pescara; di essere stata assegnata, in via definitiva, in seguito a procedura di mobilità straordinaria, presso l’ambito territoriale “0019 [OSCURATO:PERSONA]”, a notevole distanza dal suo luogo di residenza. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione definitiva presso la sede di immissione in ruolo o la provincia di prima scelta o l’ambito territoriale regionale di prima assegnazione e, ai fini della procedura di mobilità, il riconoscimento in graduatoria del punteggio correlato ai titoli posseduti (come il servizio svolto per un anno presso scuola paritaria) e, in ipotesi di assegnazione a sede di servizio distante oltre 50 km, la condanna della P.A. ad incrementare la retribuzione di un importo minimo netto di €800,00. Il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 515/2017, ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo il servizio svolto preruolo per intero per i primi quattro anni.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, in assenza di costituzione della P.A., con sentenza n. 508/2018, ha, in parte, accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 11 motivi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e l’USR Ambito territoriale regionale per la provincia di Pescara hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha chiarito di non avere domandato la dichiarazione di illegittimità della procedura che aveva condotto alla sua assegnazione, in via definitiva, all’ambito 0019 Emilia-Romagna, ma di avere criticato detta assegnazione in ragione della sussistenza di posti vacanti e disponibili nella provincia e/o ambito di prima scelta, cui sarebbe conseguito il suo diritto all’assegnazione di uno di tali posti in via definitiva. Essa ha precisato di non volere incideresulla posizione di altri docenti, trattandosi di posti che, non essendo stati destinati alla mobilità, non avevano avuto aspiranti. Ciò consente di non applicare il principio di diritto espresso da Cass., Sez. L, n. 36356 del23 novembre 2021, per il quale, in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell’inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell’intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito. Infatti, avendo la ricorrente agito sul presupposto che il posto a lei in teoria spettante non sarebbe stato oggetto della mobilità in esame, non può ipotizzarsi la presenza di potenziali litisconsorti necessari. 2)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe respinto la sua domanda principale sul presupposto della legittimità della procedura alla quale essa aveva partecipato, senza considerare che, invece, la controversia concerneva l’omessa valutazione, da parte della P.A., dei posti vacanti e disponibili esistenti nella provincia e/o ambito di prima scelta. La doglianza è inammissibile, atteso che il giudice di appello ha espressamente negato che vi sia un obbligo della P.A. di assegnare tutti i posti vacanti e disponibili. 3)Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe ritenuto dirimente la circostanza che essa non aveva allegato e provato che, qualora il posto nell’ambito territoriale rivendicato fosse stato effettivamente vacante e disponibile, questo sarebbe stato assegnato a lei e non ad altri docenti con punteggio superiore “che abbiano indicato il medesimo ambito territoriale tra le proprie preferenze”. In particolare, la Corte d’appello di L’Aquila avrebbe dovuto attribuire al silenzio tenuto sul punto dalla P.A. nella fase preprocessuale valore di implicito riconoscimento della fondatezza degli assunti di essa ricorrente. La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha comunque escluso l’esistenza in astratto di un diritto della ricorrente all’attribuzione di uno dei posti vacanti e disponibili nella zona che a lei interessava. Peraltro, con riferimento al principio di non contestazione, si osserva che il motivo di ricorso percassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass., Sez. 6-3, n. 12840 del 22 maggio 2017). Nella specie, tale onere di specificità non è stato assolto dalla ricorrente. 4) Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 100 e 108, della legge n. 107 del 2015, dell’art. 6, comma 1, del contratto collettivo 8 aprile 2016, dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 perché la corte territoriale non avrebbe valutato l’esistenza di posti vacanti e disponibili nel territorio da lei indicato, in particolare quello dalla medesima ricorrente occupato in via provvisoria. Inoltre, alla luce dei principi dell’ordine di preferenza delle province ex art. 1, comma 100, della legge n. 107 del 2015, dell’ordine di preferenza espresso di cui all’art. 6, comma 1, contratto collettivo dell’8 aprile 2016 e della vicinanza alla provincia di nomina di cui all’O.M. 241 del 2016, come specificati nella FAQ n. 22 pubblicata dal MIUR sul proprio sito internet in occasione della procedura di mobilità che qui interessa, la sua assegnazione d’ufficio all’Ambito 0019 Emilia-Romagna sarebbe stata da reputare illegittima. Peraltro, occorreva tenere conto che la P.A. era obbligata ad assegnare tutti i posti vacanti e disponibili, ai sensi dell’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015, e che l’art. 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015 prevedeva la possibilità di istituire posti in organico in deroga ai limiti stabiliti per gli insegnanti di sostegno. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 e degli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 perché la corte territoriale non avrebbe considerato che la legge n. 107 del 2015 non aveva derogato agli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, con la conseguenza che, espletato positivamente il periodo di prova indicato dall’art. 1, commi 115-118 della legge n 107 del 2015, la sede assegnata alla medesima ricorrente doveva essere qualificata come definitiva. Ciò si sarebbe potuto desumere anche dall’art. 1, comma 99, della legge n. 107 del 2015, secondo il quale l’assegnazione di sede agli assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. Infatti, se la sua assegnazione non fosse stata definitiva, essa l’avrebbe dovuta occupare a titolo di supplenza, con l’effetto che la detta assegnazione sarebbe slittata alla fine di tale supplenza e, quindi, non avrebbe potuto essere superato il periodo di prova. In questo senso avrebbe dovuto essereletto pure l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, che prescriveva la copertura dei posti di insegnamento vacanti e disponibili con docenti di ruolo entro la data del 31 dicembre. Inoltre, la nota esplicativa del MIUR in materia non avrebbe menzionato assegnazioni provvisorie.Persino l’ormai acclarato superamento della distinzione tra organico di diritto e di fatto avrebbe deposto nel senso del suo diritto all’assegnazione della sede più gradita. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondate. Per l’esattezza, sono inammissibili le deduzioni concernenti la diretta violazione del contratto collettivo integrativo dell’8 aprile 2016 in quanto, per la diversa natura del contratto integrativo rispetto a quello nazionale richiamato dall’art. 360, n. 3, c.p.c. e dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, del primo non può essere denunciata la violazione nel giudizio di legittimità e la Corte di legittimità può solo giudicare se l’interpretazione del contratto sia stata condotta dal giudice del merito nel rispetto delle regole che disciplinano l’attività di ermeneutica contrattuale. Per il resto, i motivi sono privi di pregio. Come esattamente osservato dalla corte territoriale, la legge n. 107 del 2015 ha introdotto un sistema speciale che, in parte qua, deroga a quello, generale, previsto dal d.lgs. n. 297 del 1994. In particolare, l’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015 prescrive che, I Se ne ricava che la legge n. 107 del 2015 non impone assolutamente di assegnare, in via definitiva, tutti i posti vacanti e disponibili ai docenti interessati dalle procedure menzionate. Essa prescrive, invece, che la sede sia attribuita che sono stati applicati in via provvisoria Pertanto, l’ordine di preferenza espresso dagli interessati e la vicinanza alla provincia di nomina possono assumere rilievo solo nel rispetto delle regole che disciplinano la detta procedura di mobilità. Allo stesso modo, rientra nella sfera della discrezionalità della P.A. stabilire quali e quanti posti inserire nel bando destinato a siffatta mobilità e la decisione di avvalersi del potere di aumentare le sedi per gli insegnanti di sostegno previsto dall’art. 1, comma 75, della legge n 107 del 2015. Senza pregio è il richiamo dell’art. 1, comma 99, della legge n. 107 del 2015, per il quale “ Egualmente, l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 non incide nella specie, trattandosi di disposizioni concernente principalmente i supplenti e i loro rapporti con gli insegnanti di ruolo. Privi di rilievo sono, poi, la citata nota esplicativa del MIUR e il dedotto superamento della distinzione tra organico di diritto e di fatto. Infine, per ciò che concerne gli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, se ne sottolinea la non pertinenza, poiché si riferiscono, in maniera generale, alla nomina del docente ed alla prova ad essa successiva e alla necessità di rispettare, nell’ 5)Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la circostanza che il suo trasferimento sarebbe stato illegittimo perché avvenuto in esecuzione del contratto collettivo dell’8 aprile 2016 e dell’O.M. n. 241 del 2016, che avrebbero derogato illegittimamente alla disciplina in tema di mobilità su domanda prevista dagli artt. 462-466 del d.lgs. n. 297 del 1994 e in materia di mobilità d’ufficio regolata dagli artt. 467-469 del d.lgs. n. 297 del 1994 senza che, al riguardo, detta deroga fosse prevista dalla legge n. 107 del 2015.In particolare, essa avrebbe patito una forma di mobilità d’ufficio al di fuori delle ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 467, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994. Sarebbe stato violato pure l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che vietava alla P.A. di disporre la modalità obbligatoria dei dipendenti in sedi più lontane di 50 km. Con il sesto motivo la ricorrente estende la precedente doglianza anche alla violazione degli artt. 2, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c., evidenziando come il contratto collettivo dell’8 aprile 2016 e l’O.M. n. 241 del 2016 avrebbero dovuto essere disapplicati. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate . Innanzitutto, si premette che, nella fattispecie, viene in discussione non l’interpretazione del menzionato contratto collettivo integrativo, bensì la conformità alle previsioni inderogabili di legge di pattuizioni contrattuali e dell’O.M. n. 241 del 2016. Non trova, quindi, applicazione l’orientamento secondo cui, per la diversa natura del contratto integrativo, rispetto a quello nazionale richiamato dall’art. 360, n. 3, c.p.c. e dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, del primo non può essere denunciata la violazione nel giudizio di legittimità e la corte di legittimità può solo giudicare se l’interpretazione del contratto sia stata condotta dal giudice del merito nel rispetto delle regole che disciplinano l’attività di ermeneutica contrattuale. Con riferimento ai motivi di ricorso, si osserva che il d.lgs. n. 297 del 1994, con gli artt. da 462 a 489, regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della Istruzione la definizione di tempi e modalità, dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471). Per l’esattezza, l’art. 470 del d.lgs. n. 297 del 1994 dispone che: “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisitodell’anzianità”. Questa disposizione, quindi, rimette alla contrattazione collettiva la materia della mobilità, anche in ordine alle immissioni in ruolo, come quella della ricorrente. I contratti collettivi nazionali di comparto demandano, poi, alla contrattazione collettiva integrativa la materia della mobilità del personale (ad esempio, il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015, sottoscritto nell’anno 2014; si veda pure l’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro relativo al personale del [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007). Quanto all’ordinanza n. 241 dell’8 aprile 2016, si rileva che questa è del tutto coerente con il d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto è stata emessa ai sensi dell’art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che così prevede: “Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi”. La citata ordinanza, nel suo preambolo, richiama espressamente tale norma e, in esecuzione della stessa, detta per l’anno scolastico 2015-2016 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo e ATA, riproducendo, nella sostanza, il testo della norma primaria (con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, all’indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre). Coerentemente, l’art. 1 dell’ordinanza de qualimita il suo campo di applicazione alla disciplina della mobilità del personale docente, educativo e ATA, e prevede che le norme in essa stessa contenute “determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”. In definitiva, il d.lgs. n. 297 del 1994 considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva e, quindi, sottratta all’ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell’amministrazione (Cass., SU, n. 4318 del 20 febbraio 2020) . Questa conclusione è rispettosa dei principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico privatizzato, dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, “le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”, nonché, dalla norma processuale dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi citati, di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, ogni altra determinazione relativa all’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001). Pertanto, la vicenda concernente l’assegnazione definitiva della sede alla ricorrente era legittimamente regolata dalla contrattazione collettiva e dall’ordinanza ministeriale dalla stessa ricorrente richiamate. 6)Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e la violazione della direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, par. 1, perché la corte territoriale, pur riconoscendo in suo favore un servizio preruolo presso scuole statali per un periodo di anni 5, le avrebbe attribuito solo 6 punti per i primi 4 anni e 2 per il quinto, per un totale di 26 punti, e non i 30 punti da lei domandati. Così facendo, il giudice di appello avrebbe, in maniera discriminatoria, assegnato al quinto anno del suo servizio preruolo un valore pari a due, mentre un docente fin dall’inizio di ruolo si sarebbe visto riconoscere, per il quinto anno di servizio, 6 punti. Ciò sarebbe avvenuto in applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, richiamato dall’art. 66 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 4 agosto 1995. La doglianza è fondata. La disposizione applicata dalla Corte d’appello di L’Aquila, vale a dire l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare secondaria e artistica, richiamato dall’art. 66 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 4 agosto 1995, prescrive, per la parte che qui interessa, che: “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi”. In seguito, il d.P.R. n. 417 del 1974 decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, Il menzionato art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970, nella misura in cui assegna all’analogo servizio reso dai docenti a tempo determinato un punteggio inferiore a quello che è riconosciuto ai docenti comparabili assunti ab origine a tempo indeterminato per il periodo eccedente il quarto anno, va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. A sostegno di questa conclusione deve richiamarsi la sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 la quale, con riguardo all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 ha enunciato, con riferimento ai docenti stabilizzati per effetto sia della legge n. 107 del 2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento, il principio di diritto (poi condiviso e ulteriormente declinato da Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023 e da Cass., SU, n. 22726del 20 luglio 2022) così massimato : “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”. La sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 assume rilievo perché, nella sua motivazione, che questo Collegio condivide, ha chiarito che, con il d.lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (testo unico la cui emanazione era stata autorizzata dall’art. 1 della legge n. 121 del 1991), l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970 (disposizione che è stata applicata nella specie) è confluito, con modificazioni e integrazioni, nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. Secondo la giurisprudenza da ultimo menzionata, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va letto in collegamento con l’art. 489 del medesimo d.lgs. n. 297, il quale, ripetendo la formulazione dell’art. 4 del d.l. n. 370 del 1970, stabilisce che: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. A sua volta, l’art. 489 del d.lgs. n. n. 297 del 1994 deve essere interpretato alla luce dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, secondo cui: “Il comma 1 dell’art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. A sostegno della sua affermazione, per la quale l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970 (disposizione che rileva nella specie) èconfluito, con modificazioni e integrazioni, nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, da leggere in combinato disposto con l’art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994 e con l’art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, la sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 ha evidenziato che il legislatore del [OSCURATO:PERSONA], nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297 del 1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all’art. 676, una disposizione di carattere generale, prevedendo che: “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti che regolavano la materia sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati. In questo contesto, come evidenziato da Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell’impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell’ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all’applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all’art. 66, comma 6, che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall’art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”. Il successivo CCNL 26 maggio 1999 ha stabilito, all’art. 18, che:“Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”. Di seguito, il CCNL 24 luglio 2003, all’art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l’art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell’art. 146 (lett. g, n. 8) del CCNL 29 novembre 2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L’art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall’art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370 del 1970 “e successive modificazioni e integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che, non a caso, non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Pertanto, si deve ritenere che, nella presente fattispecie, debba giungersi, con riguardo all’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970, alla stessa conclusione alla quale è pervenuta Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 (poi confermata da Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023, Cass., SU, n. 22726del 20 luglio 2022) con riferimento all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994.Alla ricorrente non può essere negato, quindi, in astratto, per il quinto anno di servizio preruolo presso scuola statale, lo stesso punteggio che le sarebbe stato assegnato se fosse stata assunta dal principio a tempo indeterminato, dovendo trovare diretta applicazione la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Come ulteriormente precisato da Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, però, l’applicazione diretta della citata clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato nel computo del suo servizio preruolo, deve emergere che l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo verificare, invece, anche l’incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell’anzianità, da effettuarsi sull’intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ai sensi dell’art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell’anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa S.C. da tempoha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, n. 17892 del10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, valutare il servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione. 7)Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306 del 2000 e dell’art. 3 Cost., nonché dell’art. 97 Cost., in quanto, nonostante avesse conseguito l’abilitazione SSIS, non le era stato attribuito il punteggio di 12 per titoli generali, che la Tabella A III lett. A) di valutazione dei titoli allegata al contratto collettivo dell’8 aprile 2016 riconosceva per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e per titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306 del 2000, l’esame di Stato che si svolge al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge n. 341 del 1990 ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994. Ad avviso della ricorrente, non vi sarebbero state ragioni per non applicare quest’ultima disposizione anche alle proceduredi mobilità in quanto, in caso contrario, vi sarebbe stata una violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità della P.A. Peraltro, il punteggio richiesto era stato attribuito persino ai semplici idonei alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 82 del 2012, nonostante non avessero un titolo all’assunzione e fossero privi di abilitazione all’insegnamento, e ciò semplicemente perché con D.M. n. 356 del 2014 era stato previsto che detti idonei potessero essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori. A conferma di questa ricostruzione, la ricorrente espone che il nostro ordinamento stabiliva per le abilitazioni SSIS un punteggio premiale aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle stesse SSIS e agli altri titoli abilitativi (art. 1, comma 6 ter, legge n. 306 del 2000 ed art. 3 D.M. n. 460 del 1998). La doglianza è infondata. [OSCURATO:PERSONA] A dell’Allegato D, parte III lett. A), di valutazione dei titoli allegata al CCNI sulla mobilità dell’8 aprile 2016 (il testo della quale è riportato nella sentenza e nel ricorso) riconosceva “per il superamento di un pubblico concorso ordinarioper esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza”, un punteggio pari a 12. Sostiene la ricorrente che, avendo essa conseguito l’abilitazione all’insegnamento in seguito al superamento dell’esame conclusivo del corso SSIS, avrebbe avuto diritto a detto punteggio che, però, le note 10 ed 11 bis dell’Allegato D del citato CCNI le avrebbero negato. Lescuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) erano delle scuole di specializzazioneuniversitaria italiana, di durata biennale, finalizzate allaformazione degli insegnanti delle scuole secondariedi primo e secondo grado. La loro attività si è svolta durante nove cicli biennali compresi tra glianni accademici 1999 - 2000 e 2008 - 2009. In seguito, le SSIS furono sostituite dai percorsi ditirocinio formativo attivo (TFA). Le SSIS sono state istituite dalla legge n. 341 del 1990, il cui art. 4, comma 2, stabiliva che: “Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”. Le SSIS chiarisce che il diploma in esame ha, come funzione principale, di abilitare “all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea” e, in particolare, che “I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”. Questa disposizione, quindi, non consente di parificare il conseguimento del diploma de quo al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza, in quanto esso: - era ottenuto in seguito alla partecipazione ad un corso ad accesso limitato, il che escludeva la natura di pubblico concorso della procedura; - abilitava all’insegnamento e permetteva di accedere ai corrispondenti posti di insegnamento nelle scuole secondarie, ma non dava diritto a detti posti. Sostiene la ricorrente che l’art. 1, comma 6 ter, del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, suffragherebbe la sua richiesta in quanto avrebbe stabilito, per quanto qui rileva, che:“L’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (…)”. L’assunto della ricorrente non può essere condiviso. Infatti, la disposizione menzionata da ultimo non trasforma in via generale il positivo esito dell’esame finale delle SSIS nel “superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza”, ma, più semplicemente, riconosce a siffatto esame il “ valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. Si tratta di una sorta di equiparazione ad un fine limitato ed il cui scopo è solo di permettere l’accesso alle citate graduatorie senza, però, che ne consegua automaticamente il superamento del concorso pubblico per divenire docente di ruolo. Ciò si spiega in quanto, in base all’art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modifiche, “L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401”. Le graduatorie in questione, però, erano quelle relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria (compresi i licei artistici e gli istituti d’arte permanenti), che, una volta divenute permanenti, erano periodicamente integrate, ai sensi dell’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 (come poi modificato dalla legge n. 124 del 1999), con “l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia”. Se non vi fosse stato l’art. 1, comma 6 ter, del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, quindi, i diplomati delle SSIS avrebbero avuto titolo per accedere al concorso pubblico, ma non avrebbero potuto aspirare da subito all’immissione in ruolo tramite il canale delle graduatorie permanenti che riguardava la metà dei posti disponibili. Non a caso la posizione degli abilitati delle SSIS resta comunque, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, coma 6 ter, del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, formalmente distinta da quella “dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto” menzionati dall’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994. In questo modo, la normativa vigente ha confermato la diversità strutturale della posizione di coloro che, come la ricorrente, pur potendo essere iscritti nelle graduatorie permanenti, non avevano comunque già partecipato, superandolo, ad un concorso pubblico per diventare docenti di ruolo, da quella delle persone che, invece, tale titolo potevano vantare. Priva di rilievo diventa, allora, l’osservazione della ricorrente concernente la circostanza che il punteggio richiesto fosse stato attribuito ai semplici idonei alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 82 del 2012, nonostante non avessero un titolo all’assunzione e fossero privi di abilitazione all’insegnamento, sul presupposto che, con D.M. n. 356 del 2014, era stato previsto che detti idonei potessero essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori.Infatti, si tratta in ogni caso di soggetti che hanno preso parte ad un concorso pubblico e sono risultati idonei. Neppure ha pregio l’affermazione che il nostro ordinamento stabilisse per le abilitazioni SSIS un punteggio premiale aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle stesse SSIS e agli altri titoli abilitativi. In effetti, l’art. 3 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 1998 prescrive che: “Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”. Si tratta, però, di una previsione che si applica a coloro che, dopo avere conseguito il diploma delle SSIS, partecipano ad un concorso a cattedre nella scuola secondaria. Le considerazioni esposte evidenziano, quindi, come siano destituite di fondamento le doglianze della ricorrente concernenti la normativa menzionata e, soprattutto, la violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità della P.A. 8)Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 per omessa pronuncia in ordine al punteggio che doveva esserle attribuito in esito al riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria.La doglianza è inammissibile, avendo la Corte territoriale con chiarezza affermato, sul punto, a pagina 13 della sentenza, che alla ricorrente doveva essere riconosciuto un punteggio “nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale”. 9)Con il decimo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 40 d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 1339 e 1419 c.c. perché la Corte territoriale non avrebbe disapplicato le previsioni del contratto collettivo dell’8 aprile 2016 che le avevano attribuito un punteggio discriminatoriamente ridotto. La doglianza non deve essere esaminata, alla luce dell’accoglimento del settimo motivo. 10)Con l’undicesimo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’attribuzione ad essa ricorrente del giusto punteggio aggiuntivo avrebbe giustificato il suo inserimento nella graduatoria degli assegnatari di sede definitiva nella provincia od ambito di prima scelta della stessa. La doglianza non deve essere esaminata alla luce dell’accoglimento del settimo motivo. 11) Deve essere esaminato il ricorso incidentale di parte controricorrente. Con un unico motivo la P.A. contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994 e dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento preruolo svolto in istituti scolastici paritari ai fini del computo del punteggio per la formazione della graduatoria rilevante per la procedura di mobilità straordinaria AS 2016/2017.La doglianza è fondata. La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez. L, n. 7583 dell’ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, art. 118 disp. att. c.p.c.). In particolare, deve ritenersi che il legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione alvalore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. 12)Il ricorso principale è accolto limitatamente al settimo motivo, nei termini di cui in motivazione, inammissibili il primo, il secondo ed il nono, assorbiti il decimo e l’undicesimo e rigettati gli altri. Il ricorso incidentale è accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto: “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, confluito nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l’anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall’art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di una discriminazione, dovrà raffrontare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, sarà tenuto a computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato ”; “In tema di mobilità dei docenti assunti a tempo indeterminato, il positivo conseguimento dell’abilitazione SSIS non può essere equiparato al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza ai fini dell’ottenimento del punteggio di 12 per titoli generali previsto dalla Tabella A dell’Allegato D, parte III, lett. A), di valutazione dei titoli allegata al CCNI dell’8 aprile 2016”; “Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994,
Sentenza Cassazione n. 32576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris