CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17058/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STRUZIONE DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA, inpersona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CUNEO, inpersona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –Numero registro generale 349/2020Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 17058/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,depositata il 10/06/2019 R.G.N. 528/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], docenteimmesso in ruolo dall’anno scolastico 2015/2016, il quale avevapartecipato alla procedura di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017,all’esito della quale era stato collocato nell’ambito Piemonte 0020 pressol’istituto Umberto I di Alba.2. Il ricorrente aveva lamentato il mancato riconoscimento dellaprecedenza, espressamente prevista dalla legge n. 265 del 1999 e daldecreto legislativo n. 267 del 2000, oltre che dall’art. 13 del CCNI 11Aprile 2017 e aveva dedotto che in ragione della carica di presidente dellaC.C.I.A.A. di Benevento egli aveva titolo per essere trasferito nell’ambitoterritoriale Campania 0004. Aveva altresì censurato la sentenza impugnataper non avere riconosciuto ai fini dell’attribuzione del punteggio il servizioprestato presso scuole paritarie.3. La Corte territoriale ha escluso che la carica ricoperta presso laCamera di Commercio desse titolo alla precedenza invocata e ha a tal finevalorizzato la natura di ente autonomo di diritto pubblico della Camera diCommercio, in quanto tale non equiparabile agli enti territoriali in sensoproprio.Ha, poi, richiamato giurisprudenza di questa Corte e della Cortecostituzionale per escludere l’invocata equiparazione della scuola paritariaa quella statale.4. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorsoAntonio Campese con due motivi.5. Hanno resistito con controricorso le Amministrazioni scolastiche.RGN 349/2020Pag.2Numero registro generale 349/2020Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 17058/2026Data pubblicazione 31/05/20266. La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. richiamando, quanto alla natura dellaCamera di Commercio, l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. Un.,742/1999) secondo cui “la nozione di ente locale è tradizionalmenteriservata agli enti pubblici territoriali (...) per i quali il territorio assume ilrilievo di elemento costitutivo”, e la pronuncia della Corte costituzionale n.261 del 2017, secondo cui la legge n. 580 del 1993 ha configurato laCamera di commercio quale ente pubblico «che entra a pieno titolo,formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo loschema dell’art. 118 della Costituzione, diventando anche potenzialedestinatario di deleghe dello Stato e della Regione» (sentenza n. 477 del2000), l’art. 1, comma 1, di tale legge (non modificato dal d.lgs. n. 219del 2016) che «non contempla affatto l’asserita attribuzione a dettecamere della natura di enti locali, ma sancisce che [...] sono enti pubblicidotati di autonomia funzionale» (sentenza n. 29 del 2016), senza che lemodifiche legislative successive ne possano aver alterato i caratterifondamentali e, quanto al servizio prestato nelle scuole paritarie, Cass. n.7583/2022 nonché Cass. n. 32576/2023, Cass. n. 6280/2024, Cass. n.6514/2024 oltre che Corte cost. n. 180/2021.7. Parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere ladecisione.8. È stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.9. Successivamente il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.2. Non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia, ma lasuddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. algiudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio. Larinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddettoRGN 349/2020Pag.3Numero registro generale 349/2020Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 17058/2026Data pubblicazione 31/05/2026accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essereproduttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass.15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26febbraio 2015, n. 3971) esigendo l’art. 390 cod. proc. civ., nel testoanteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, che essa sia notificataalle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto(cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013,n. 2259) e, successivamente alla riforma, la comunicazione a cura dellacancelleria dell’atto depositato. Ciò deriva anche dal quarto commadell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.L’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto allaregolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiaral’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.3. La rinuncia della parte ricorrente, benché intervenuta nell’ambitodella sequenza procedimentale determinata dalla sua precedente richiestadi definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta didefinizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idoneaa provocare una decisione secondo le regole che governano leconseguenze della rinuncia (cfr., amplius, Cass. nn. 25901, 18671, 15256e 9872 del 2025).4. Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc.civ., il menzionato atto (rinuncia al ricorso) si rivela idoneo a determinarel’estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.5. Ad avviso del Collegio, considerato che la suddetta rinuncia èavvenuta solo nell’imminenza della odierna adunanza camerale, le spesedi questo giudizio di legittimità devono essere regolate secondo il principioRGN 349/2020Pag.4Numero registro generale 349/2020Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 17058/2026Data pubblicazione 31/05/2026della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 30251 del 2023; Cass. n. 14267del 2017) in ragione delle precedenti decisioni prese da questa Corte(oltre che dal Giudice delle leggi) ed indicate nella proposta di definizioneanticipata sintetizzata nello storico di lite e che qui si condividono.6. In conclusione, quindi, l’odierno giudizio di legittimità deve esseredichiarato estinto, restandone a carico del ricorrente, virtualmentesoccombente, le relative spese.7. Stante la ritenuta ritualità della medesima rinuncia, sonoinapplicabili sia l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn.25901, e 18671 del 2025), sia l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228del 2012 (cfr. Cass. nn. 25901 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460,14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass.nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021;Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).8. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; condanna il ricorrenteal pagamento in favore delle Amministrazioni controricorrenti delle spesedelle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 percompensi professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 349/2020Pag.5