CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 06280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31301/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale della Lombardia e Ambito territoriale per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatie difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatipresso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12;-controricorrenti- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano, n. 599/2018, depositatail 19 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], docente di Filosofia e Storia negli Istituti di istruzione secondaria superiore, immesso in ruolo il 27 novembre 2015 e in servizio presso il liceo scientifico [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, ha agito contro il [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale della Lombardia e l’Ambito territoriale per la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo al Tribunale di Lodi di accertare e dichiarare: il suo diritto alla valutazione, nella graduatoriaper la mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto presso l’Istituto paritario [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa dall’a.s. 2009/2010 all’a.s. 2014/2015 e nell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella stessa misura in cui era stato valutato il servizio statale, con condanna della P.A. all’inserimento di ulteriori 42 punti nella citata graduatoria di mobilità e al trasferimento presso la sede di servizio spettante in base al corretto punteggio; il suo diritto ad avere computati, agli effetti della progressione in carriera, gli anni di servizio svolti presso istituti paritari, con condanna della P.A. a adottare il conseguente decreto di ricostruzione di carriera. Il Tribunale di Lodi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 159/2017, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 599/2018, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale della Lombardia e l’Ambito territoriale per la Provincia di Lodisi sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 62 del 2000 e dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, conv. dalla legge n. 333 del 2001,in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscerei punteggi richiesti, atteso che l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001 prescriveva che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie erano valutati nella stessa misura prevista per quelli svolti nelle scuole statali. Inoltre, egli rileva che illegittimamente non sarebbe stata considerata applicabile al trasferimento in esame la disciplina dettata dall’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994. La doglianza va respinta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, esaminando tutti i profili problematici in materia, che, a i fini dell ’ inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che,in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo(Cass.,Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023 , e Cass., Sez. L, n. 7583 dell’8 marzo 2022, alla cui motivazione sirinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.). In particolare, deve ritenersi che il legislatore, con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha volutogarantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studiosia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra ildocente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. 2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto di un parere della Ragioneria generale dello Stato del 2010 e di una Circolare ministeriale del 2000. La doglianza è inammissibile, essendovi stata, nei precedenti gradi di giudizio, una c.d. doppia conforme. 3)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrent e a rifondere le spese a controparte, che liquida in complessivi €3.500,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; - a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis