CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 00245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 5042 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3561-2023 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], CARRA' ELISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 329/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/07/2022 R.G.N. 154/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3561/2023 Cron. Rep. Ud. 03/12/2025 Numero registro generale 3561/2023 Numero sezionale 5042/2025 Numero di raccolta generale 245/2026 Data pubblicazione 05/01/2026 1. È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 c. p. c.. CONSIDERATO che 1. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 2. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, e della conferma nella recente pronuncia CGUE del 4 settembre 2025 in causa C – 543/23 dell’orientamento cui è pervenuta la Corte di cassazione che ha escluso l’invocata parificazione del servizio prestato nella scuola paritaria a quello reso nella scuola statale (cfr. Cass. n. 7583/2022 ed i richiami ivi contenuti in motivazione; cfr. anche Cass. n. 32576/2023, Cass. n. 6280/2024, Cass. n. 6514/2024) avallato dalla Corte costituzionale (Corte Cost. n. 180/2021), con conseguente conformità dell’orientamento medesimo al diritto unionale. 3. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella adunanza camerale della sezione lavoro della Corte di cassazione del 3 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3561/2023 Numero sezionale 5042/2025 Numero di raccolta generale 245/2026 Data pubblicazione 05/01/2026 Numero registro generale 3561/2023 Numero sezionale 5042/2025 Numero di raccolta generale 245/2026 Data pubblicazione 05/01/2026