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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11855/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere, disposta nei suoi confronti per il delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce il ricorrente:

1. Vizio della motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di estorsione.

Lamenta che è stato del tutto obliterato l'argomento, indicato nella memoria difensiva, depositata avanti il tribunale di riesame, dove è indicato che nello stesso periodo il Cannatà pagava un altro protettore, tale [OSCURATO:PERSONA], vicino alla famiglia Facchineri.

Sostiene che tale argomento avrebbe meritato approfondimento perché non è dato comprendere come un soggetto già protetto avrebbe dovuto preoccuparsi di ricevere ulteriore protezione.

Ritiene inoltre che e l'ordinanza è contraddittoria con riguardo alla credibilità della persona offesa non solo perché non ha tenuto in considerazione la prova contraria offerta in sede di riesame, ma anche perché non ha valorizzato un dato chiaramente smentito dagli atti (l'imposizione a fare da padrino di cresima a [OSCURATO:PERSONA] per mezzo di una cerimonia carbonara) circostanza palesemente smentita dalle risultanze difensive e dal certificato di cresima allegato.

2. violazione di legge sotto il profilo della sussistenza dell'estorsione cosiddetta ambientale.

Sostiene che in presenza di un'imposizione "senza usare violenza o minaccia" il tribunale del riesame è ricorso alla ipotesi dell'estorsione ambientale senza però considerare che il ricorrente è soggetto incensurato e soprattutto non opera in un contesto associativo mafioso perché è la stessa ordinanza genetica che gli esclude il ruolo partecipativo perché non vi è prova della operatività della cosca Avignone.

Rileva che proprio la mancata prova di detti elementi impedisce di ritenere che nel caso di specie posso versarsi in ipotesi di estorsione ambientale alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità;

3. vizio della motivazione in ordine alla aggravante della cosiddetta agevolazione mafiosa;

4. vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

In particolare, rileva come sia stato censurato in sede di riesame il pericolo di inquinamento probatorio in considerazione del fatto che il compendio indiziario esistente risultava cristallizzato.

Rileva che il tribunale non ha fornito alcuna motivazione, anzi ne ha ignorato l'esistenza sminuendo così le argomentazioni difensive.

Considera censurabile la motivazione dell'ordinanza impugnata anche con riguardo all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e versato in fatto.

Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente / spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( N. 118 del 2005 Rv. 232627, N. 37878 del 2007 Rv. 237475, N. 36079 del 2012 Rv. 253511, N. 7793 del 2013 Rv. 255053, N. 18589 del 2013 Rv. 255928; N 22345 del 2014 Rv. 261963) Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha reso evidenti le ragioni poste a fondamento delle scelte operate.

Ai fini della configurazione della fattispecie criminosa contestata ha dato conto dell'idoneità della condotta a conseguire un ingiusto risultato nonostante l'assenza di minacce esplicite considerando ed esplicitando le circostanze ambientali in cui la vicenda si è svolta.

In particolare, ha dato atto che il Cannatà, figlio di un padre già estorto per anni, ha dimostrato di conoscere perfettamente le dinamiche della `ndrangheta locale e ha continuato a pagare il pizzo, come già aveva fatto il padre con gli ascendenti di [OSCURATO:PERSONA] e anche con quest'ultimo, con ciò manifestando un atteggiamento remissivo dettato dal timore di perdere quella protezione necessaria per operare indisturbato sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] sapeva e lo ha dichiarato in maniera inequivoca che la `ndrangheta, rappresentata in quel momento da [OSCURATO:PERSONA], non ammetteva rifiuti od opposizione. [OSCURATO:PERSONA], forte del suo passato notorio e della imponente figura paterna, che non esitava a rievocare, ha agito con metodo evidentemente mafioso offrendo la sua protezione e prospettando espressamente all' estorto che le dazioni erano funzionali al sovvenzionamento dei parenti in carcere e al pagamento dei legali, così evocando il contesto criminale di appartenenza e conseguentemente ingenerando nella vittima il timore di possibili ritorsioni in caso di inottemperanza.A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva che si riflette sui criteri di valutazione del materiale indiziario, puntualmente delibato dei giudici del gravame, i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti.

Così come il Tribunale ha dato atto con motivazione coerente e logica della sussistenza delle esigenze cautelari, non limitandosi a verificare l'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di cui all'art. 275 co 3 cod. proc. pen., ma indicando gli elementi volti ad evidenziare l'alto rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto degli addebiti cautelari, che, in ragione della loro entità e della specifica rilevanza che hanno assunto, hanno coerentemente indotto il Riesame a ritenere adeguata solo la misura cautelare in essere.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co iter Disp.Att. c.p.p.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere, disposta nei suoi confronti per il delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il ricorrente: 1. Vizio della motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di estorsione. Lamenta che è stato del tutto obliterato l'argomento, indicato nella memoria difensiva, depositata avanti il tribunale di riesame, dove è indicato che nello stesso periodo il Cannatà pagava un altro protettore, tale [OSCURATO:PERSONA], vicino alla famiglia Facchineri. Sostiene che tale argomento avrebbe meritato approfondimento perché non è dato comprendere come un soggetto già protetto avrebbe dovuto preoccuparsi di ricevere ulteriore protezione. Ritiene inoltre che e l'ordinanza è contraddittoria con riguardo alla credibilità della persona offesa non solo perché non ha tenuto in considerazione la prova contraria offerta in sede di riesame, ma anche perché non ha valorizzato un dato chiaramente smentito dagli atti (l'imposizione a fare da padrino di cresima a [OSCURATO:PERSONA] per mezzo di una cerimonia carbonara) circostanza palesemente smentita dalle risultanze difensive e dal certificato di cresima allegato. 2. violazione di legge sotto il profilo della sussistenza dell'estorsione cosiddetta ambientale. Sostiene che in presenza di un'imposizione "senza usare violenza o minaccia" il tribunale del riesame è ricorso alla ipotesi dell'estorsione ambientale senza però considerare che il ricorrente è soggetto incensurato e soprattutto non opera in un contesto associativo mafioso perché è la stessa ordinanza genetica che gli esclude il ruolo partecipativo perché non vi è prova della operatività della cosca Avignone. Rileva che proprio la mancata prova di detti elementi impedisce di ritenere che nel caso di specie posso versarsi in ipotesi di estorsione ambientale alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità; 3. vizio della motivazione in ordine alla aggravante della cosiddetta agevolazione mafiosa; 4. vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. In particolare, rileva come sia stato censurato in sede di riesame il pericolo di inquinamento probatorio in considerazione del fatto che il compendio indiziario esistente risultava cristallizzato. Rileva che il tribunale non ha fornito alcuna motivazione, anzi ne ha ignorato l'esistenza sminuendo così le argomentazioni difensive. Considera censurabile la motivazione dell'ordinanza impugnata anche con riguardo all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e versato in fatto. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente / spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( N. 118 del 2005 Rv. 232627, N. 37878 del 2007 Rv. 237475, N. 36079 del 2012 Rv. 253511, N. 7793 del 2013 Rv. 255053, N. 18589 del 2013 Rv. 255928; N 22345 del 2014 Rv. 261963) Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha reso evidenti le ragioni poste a fondamento delle scelte operate. Ai fini della configurazione della fattispecie criminosa contestata ha dato conto dell'idoneità della condotta a conseguire un ingiusto risultato nonostante l'assenza di minacce esplicite considerando ed esplicitando le circostanze ambientali in cui la vicenda si è svolta. In particolare, ha dato atto che il Cannatà, figlio di un padre già estorto per anni, ha dimostrato di conoscere perfettamente le dinamiche della `ndrangheta locale e ha continuato a pagare il pizzo, come già aveva fatto il padre con gli ascendenti di [OSCURATO:PERSONA] e anche con quest'ultimo, con ciò manifestando un atteggiamento remissivo dettato dal timore di perdere quella protezione necessaria per operare indisturbato sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] sapeva e lo ha dichiarato in maniera inequivoca che la `ndrangheta, rappresentata in quel momento da [OSCURATO:PERSONA], non ammetteva rifiuti od opposizione. [OSCURATO:PERSONA], forte del suo passato notorio e della imponente figura paterna, che non esitava a rievocare, ha agito con metodo evidentemente mafioso offrendo la sua protezione e prospettando espressamente all' estorto che le dazioni erano funzionali al sovvenzionamento dei parenti in carcere e al pagamento dei legali, così evocando il contesto criminale di appartenenza e conseguentemente ingenerando nella vittima il timore di possibili ritorsioni in caso di inottemperanza.A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva che si riflette sui criteri di valutazione del materiale indiziario, puntualmente delibato dei giudici del gravame, i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. Così come il Tribunale ha dato atto con motivazione coerente e logica della sussistenza delle esigenze cautelari, non limitandosi a verificare l'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di cui all'art. 275 co 3 cod. proc. pen., ma indicando gli elementi volti ad evidenziare l'alto rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto degli addebiti cautelari, che, in ragione della loro entità e della specifica rilevanza che hanno assunto, hanno coerentemente indotto il Riesame a ritenere adeguata solo la misura cautelare in essere. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co iter Disp.Att. c.p.p. Così d
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