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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04964/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione,già [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] D e’ Medici,elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 97 -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA]-GARIGLIANO, rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso il suo studio, in Avezzano , via Sabotino,36 –controricorrente– nonché REGIONE ABRUZZO -[OSCURATO:PERSONA]: consorzio risarcimento danni per inadempimento E [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. -Intimata- E [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 278 –controricorrente– E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. -Intimata- avverso la sentenza n. 1683/2019,della Corte di Appello de L’Aquila , pubblicata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 15 .

11. 20 19 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Garigliano ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Consortile per Azioni e la Regione Abruzzo per sentire dichiarare invalido e/o nullo e/o annullare il contratto di società stipulato per attopubblico del notaio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero accertarne l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1388 e ss. c.c ., con ordine alla Piana del Fucino di cancellare dal libro soci e da tutti i documenti esso attore.

A sostegno della domanda avanzata il Consorzio ha esposto che: a) con delibera n. 1265 del 30.3.2003 la Giunta della Regione Abruzzo aveva deliberato di indire una procedura negoziata per la costituzione di una società mista pubblico/privata che realizzasse prestazioni per la gestione di tutte le opere irrigue della Piana del Fucino, società partecipata al 70% da capitale privato, al 10 % dall'Agenzia ARSSA e per il residuo 20% da esso [OSCURATO:PERSONA]; b)con la medesima delibera era stato dato mandato al Componente della Giunta regionale con delegaall' Agricoltura di sovraintendere a tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura negoziata e per la costituzione della Società; c)con delibera n. 131/2004 il Consorzio aveva prestato adesione di massima a detta delibera della [OSCURATO:PERSONA], con le riserve espresse in relazione allegata; d)il contratto sociale era stato sottoscritto in data 16.3.2005, ma in tale sede il consenso di esso Consorzio e quello dell'ARSSA erano stati espressi da soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) privo dei necessari poteri, in quanto non munito di idonea procura: di qui l'inefficacia del contratto nei suoi confronti exart. 1398 c.c. 2.– Si è costituita ritualmente la Piana del Fucino, contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto.

Inparticolare, ha allegato la validità dell'atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù della circostanza che l'Agenzia e ilConsorzio sono enti strumentali della Regione, obbligati ex legea rispettarne le direttive.

Ha dedotto, altresì, che l'attore aveva, comunque, fatto propria la delibera regionale in virtù della deliberaconsortile n. 131.Ha dedotto, inoltre, che la Regione non aveva adempiuto l'impegno assunto con la delibera n. 1265 nei suoiconfronti di trasferirle risorse finanziarie necessarie per realizzare il proprio oggetto sociale, mentre l'ARSSA ed il Consorzio non avevano adempiuto le obbligazioni assunte con la stipula dell'atto impugnato.

Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell'ARSSA.

Ha concluso, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'impegno assunto dalla Regione nei suoi confronti e l'accertamento dell'inadempimento dell'ARSSA e del Consorzio agli obblighi assunti con l'atto costitutivo della società.

3. – È intervenuta volontariamente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA].,(ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in proprio e quale mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a./[OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:PERSONA] eFigli s.r.l./Ing.

O. Salciccia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo quanto già aveva rappresentato da Piana del Fucino nonché che dagli inadempimenti della Regione, dell'ARSSA e del Consorzio le era derivato danno da mancato guadagno (che le sarebbe spettato in caso di esecuzione del contratto sociale), con richiesta di condanna degli enti citati all'adempimento di tutti gli obblighi assunti e al risarcimento del danno pari alla complessiva somma di €

19.374.000. In subordine, per il caso in cui fosse stato accertato il non perfezionamento della costituzione della società consortile, è stata chiesta la condanna a titolo di responsabilità precontrattuale della Regione, dell'Agenziae del Consorzio al pagamento di analoga posta risarcitoria, con estensione di detta domanda allo Sciarretta e al notaio Schiavone.

Ha quindi chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoSciarretta.4. – Si è costituita l'Agenzia ARSSA, affermando che non aveva conferito alcuna procura allo Sciarretta edeccependo l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di società: ha concluso chiedendo di essereestromessa dal giudizio o, in subordine, che venisse accertata detta inefficacia.

5. – Si è costituita la Regione, sostenendo di essere estranea dal novero dei soci in guisa che la sua estraneità, così come la prevalenza dei privati nel capitale sociale della Piana del Fucino, escludessero il requisito delcontrollo di legittimità della procedura di affidamento.

Ha dedotto, altresì, la illegittimità degli atti relativialla nomina della Commissione e la mancanza di un formale atto di aggiudicazione, l’illegittimità degli atti posti in essere dallo Sciarretta, quale componente della Giunta con delega all'Agricoltura, per mancanza diprocura conferita dalla Regione, dall'Agenzia e dal Consorzio: ha specificato che detta circostanza era notaai contraenti privati.

Ha eccepito, infine, che alcun danno hanno subito Piana del Fucino e l'Ati [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri.

6. – Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] la quale ha eccepito la inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti dall'Ati [OSCURATO:SOCIETA] edaltri, in quanto interveniente volontario.

Ha al riguardo eccepito il difetto dilegittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di capogruppo mandataria dell'Ati, trattandosi di domanda non riconducibile ai rapporti con la stazione appaltante.

Ha dedotto che la circostanza del difetto di procura sarebbe stata conosciuta o, comunque, conoscibile dalle parti ed ha altresì dedotto di aver diligentementeeseguito il proprio compito.

Ha contestato l'esistenza di danni in capo a Piana del Fucino e all’Ati,chiedendo il rigetto della domanda di quest'ultima.7. –Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la inammissibilità delle domande formulate nei suoiconfronti dall'Ati [OSCURATO:SOCIETA] ed altri in quanto interveniente volontario.

Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di capogruppo mandataria dell'Ati, trattandosi di domanda non riconducibile ai rapporti con la stazione appaltante.

Ha dedotto che la circostanza del difetto di procura sarebbe stata conosciuta o, comunque, conoscibile dalle parti.

Hacontestato l'esistenza di danni in capo a Piana del Fucino e all'Ati, chiedendo il rigetto della domanda di quest'ultima.

8. – Con sentenza n. 126/2015 il Tribunale ha accolto l e domand e del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Garigliano e dell’Agenzia Regionale per i Servizi di [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. e ha dichiarato inefficace il contratto di società stipulato per atto pubblico dal notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

9. − [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello de L’Aquila che , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e accolto in parte quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione riducendo le spese legali a suo carico.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a) la Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 1265 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non conferiva all'assessore Sciarretta il potere di rappresentare in sede di stipula il Consorzio e l'Arssa: detta delibera,si limitava a disporre che l'Assessore avrebbe dovuto sovrintendere alla gara per la scelta del socioprivato e alla procedura di costituzione della società mista; ma con l'espressione "potere di sovrintendere" ad una certa procedura la Regione intendeva solo attribuire allo Sciarretta funzioni generali di vigilanza per verificare la regolarità degli atti e delle operazioni della procedura amministrativa medesima, il che non ricomprendeva in alcun modo il potere dirappresentanza; b)né si potevain alcun modo ricondurre il conferimento di un siffatto potere rappresentativo alla delibera n.131/2004 del Consorzio, che con essa si era limitato, testualmente, a prestare una "adesione di massima"alla deliberazione n. 1265/2003, per giunta ivi precisando che l'effettiva partecipazione alla società erasubordinata a condizioni indicate in allegata relazione, nonché che veniva riservata la facoltà di esprimereulteriori riserve e condizioni «che verranno in evidenza nel corso del procedimento di attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1265/03»; c)eguale assenza di potere rappresentativo emergeva dalle delibere dell’Arssa; d) il convenuto Sciaretta ha asserito espressamente che la società mista veniva costituita in via provvisoria e che su tale aspetto vi era la consapevolezza di tutti i soggetti presenti all’atto costitutivo; e) considerato che la SAFAB, interveniente volontaria adesiva rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] del F ucino in via subordinata e per l’ipotesi che il tribunale avesse reputato non perfezionata la costituzione della società consortile per difetto di poteri rappresentativi dello Sciarretta,aveva domandato il risarcimento dei danni a quest’ultimo solidalmente con il notaio [OSCURATO:PERSONA], riteneva che il potere di chiamare in causa parti non presenti nel giudizio nel quale il soggetto è intervenuto volontariamente non spetta a quest’ultimo ma soltanto alla parte convenuta; f) accertava che dagli esiti probatori si poteva dedurre che tutti i presenti erano consapevoli dell’inefficacia dell’atto costitutivo; g) dichiarava che la Safab non era legittimata ad dedurre doglianze circa la statuizione di I grado sulla inefficacia ex tunc dell’atto costitutivo come una forma di recesso ex nunc;h) riduceva la condanna alle spese di Safab a favore della regione e di ARSSA.

10. − [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha presentato ricorso per cassazione contre motiv i ed anche memori a .

Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Garigliano ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e :

11. − Con il primo motivo: Nullità del procedimento per omessa pronuncia: art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in riferimento all’art. 112 c.p.c.

La Corte non si sarebbe pronunciata sulla domanda subordinata della ricorrente di accertamento della responsabilità del falsus procuratorSciaretta e avrebbe trattato unitariamente il primo e il secondo motivo inserendo anche le doglianze del quarto motivo indicato autonomamente. 11.1– La censura è inammissibile .

Omette di considerare che la chiamata in causa di Sciaretta e del notaio Schiavone è stata chiesta soltanto dal terzo interventore volontario( [OSCURATO:SOCIETA]. poi Gesa f in s.r.l. in liquidazione) e la Corte ha confermatola decisione del Tr ibunale che aveva statuito che « dal combinato disposto degli artt. 105 e 271 c.p.c. appare evidente che la chiamata in causa di parti ulteriori rispetto a quelle originarie sia ammessa solo ad opera del terzo chiamato e non già del volontario interventore»,come in questo giudizio.

La censura, così , rimette in discussione, prima della dedotta omessa pronuncia, ma immotivatamente, l’affermazione conformemente resa dai giudici di merito i quali hanno escluso che l’odierna ricorrente quale interveniente volontaria potesse ulteriormente estendere il contraddittorio. 12.– Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si addebita alla Corte di aver rilevato la contraddittorietà della decisione di I grado, che aveva accertato l’inesistenza dei poteri rappresentativi dell’[OSCURATO:PERSONA] che aveva interpretato il comportamento dell’Ente come recesso, ma di aver erroneamente attribuito a [OSCURATO:SOCIETA]. un difetto di interesse , dal momento che la pronuncia di I grado era stata adottata al f ine di respingere le domande proposte dalla società consortile Piana del Fucino: in tal modo la Corte d’appello avrebbe confuso due parti distinte della sentenza. 12.1– Il motivo ― il solo sul quale si sofferma sia pur con estrema sintesi la memoria illustrativa ― è infondato .

La Corte hadifatti correttamente rilevato la carenza di interesse delle appellanti su una pronuncia che riguardava esclusivamente la domanda formulata in I grado dal Consorzio: «la pronuncia in esame è stata adottata unicamente al fine di respingere le domande proposte dalla società consortile [OSCURATO:PERSONA] del Fucino, sicché questa era l’unico soggetto legittimato a dolersi sul punto».

Safabs.p.a., cioè, secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non aveva interesse a contraddire sulla questione dell’inefficacia dell’atto costitutivo e dell’incoerente riferimento al recesso dal contratto sociale.

Né rileva che la questione fosse stata sollevata nell’ atto d’appello, giacché ciascun motivo deve essere sostenuto dall’interesse, e, nella specie, era stato il Consorzio di Bonifica a chiedere in primo grado nei riguardi della Regione Abruzzo e di [OSCURATO:PERSONA] del Fucino la declaratoria di inefficacia nei propri confronti ex art. 1388 c.c. dell’atto costitutivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , in quantostipulato da falsus procurator .

L’erroneità del riferimento al recesso del Consorzio concerne perciò soltanto la domanda del Consorzio medesimo sicché laCorte d’Appello bene ha ritenuto che soltanto quest’ultimo potesse dolersi dell’errore, senza dire che simile errore non avrebbe comunque potuto condurre alla riforma della sentenza, ma solo alla correzione della motivazione. 13.– Con il terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione de ll’ art.2700 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte avrebbe attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni dello Sciarretta anziché a quelle rese nell’atto pubblico dallo stesso. 13.1– Il rilievo ha carattere meritale e come tale è inammissibile.

E’ in parte anche infondato perché la valutazione operata dalla Corte è il risultato della valutazione di tutti gli esiti probatori che, nel loro insieme, fondano il convincimento del Giudicante.

La complessiva valutazione di tutte le risultanze probatorie ha indotto la Corte ad una conclusione inequivocabilmente e lapidariamente descritta: «In buona sostanza si può dire che il 16.3.2005 andò in onda una sceneggiata di cui tutti i presenti furono attori in egual misura».

Il motivo omette di considerare, così, che l’apprezzamento delle risultanze probatorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022).

14. – Per quanto esposto, il ricorso rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi,ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione,già [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] D e’ Medici,elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 97 -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA]-GARIGLIANO, rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso il suo studio, in Avezzano , via Sabotino,36 –controricorrente– nonché REGIONE ABRUZZO -[OSCURATO:PERSONA]: consorzio risarcimento danni per inadempimento E [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. -Intimata- E [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 278 –controricorrente– E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. -Intimata- avverso la sentenza n. 1683/2019,della Corte di Appello de L’Aquila , pubblicata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 15 . 11. 20 19 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Garigliano ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Consortile per Azioni e la Regione Abruzzo per sentire dichiarare invalido e/o nullo e/o annullare il contratto di società stipulato per attopubblico del notaio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero accertarne l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1388 e ss. c.c ., con ordine alla Piana del Fucino di cancellare dal libro soci e da tutti i documenti esso attore. A sostegno della domanda avanzata il Consorzio ha esposto che: a) con delibera n. 1265 del 30.3.2003 la Giunta della Regione Abruzzo aveva deliberato di indire una procedura negoziata per la costituzione di una società mista pubblico/privata che realizzasse prestazioni per la gestione di tutte le opere irrigue della Piana del Fucino, società partecipata al 70% da capitale privato, al 10 % dall'Agenzia ARSSA e per il residuo 20% da esso [OSCURATO:PERSONA]; b)con la medesima delibera era stato dato mandato al Componente della Giunta regionale con delegaall' Agricoltura di sovraintendere a tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura negoziata e per la costituzione della Società; c)con delibera n. 131/2004 il Consorzio aveva prestato adesione di massima a detta delibera della [OSCURATO:PERSONA], con le riserve espresse in relazione allegata; d)il contratto sociale era stato sottoscritto in data 16.3.2005, ma in tale sede il consenso di esso Consorzio e quello dell'ARSSA erano stati espressi da soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) privo dei necessari poteri, in quanto non munito di idonea procura: di qui l'inefficacia del contratto nei suoi confronti exart. 1398 c.c. 2.– Si è costituita ritualmente la Piana del Fucino, contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto. Inparticolare, ha allegato la validità dell'atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù della circostanza che l'Agenzia e ilConsorzio sono enti strumentali della Regione, obbligati ex legea rispettarne le direttive. Ha dedotto, altresì, che l'attore aveva, comunque, fatto propria la delibera regionale in virtù della deliberaconsortile n. 131.Ha dedotto, inoltre, che la Regione non aveva adempiuto l'impegno assunto con la delibera n. 1265 nei suoiconfronti di trasferirle risorse finanziarie necessarie per realizzare il proprio oggetto sociale, mentre l'ARSSA ed il Consorzio non avevano adempiuto le obbligazioni assunte con la stipula dell'atto impugnato. Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell'ARSSA. Ha concluso, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'impegno assunto dalla Regione nei suoi confronti e l'accertamento dell'inadempimento dell'ARSSA e del Consorzio agli obblighi assunti con l'atto costitutivo della società. 3. – È intervenuta volontariamente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA].,(ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in proprio e quale mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a./[OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:PERSONA] eFigli s.r.l./Ing. O. Salciccia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo quanto già aveva rappresentato da Piana del Fucino nonché che dagli inadempimenti della Regione, dell'ARSSA e del Consorzio le era derivato danno da mancato guadagno (che le sarebbe spettato in caso di esecuzione del contratto sociale), con richiesta di condanna degli enti citati all'adempimento di tutti gli obblighi assunti e al risarcimento del danno pari alla complessiva somma di € 19.374.000. In subordine, per il caso in cui fosse stato accertato il non perfezionamento della costituzione della società consortile, è stata chiesta la condanna a titolo di responsabilità precontrattuale della Regione, dell'Agenziae del Consorzio al pagamento di analoga posta risarcitoria, con estensione di detta domanda allo Sciarretta e al notaio Schiavone. Ha quindi chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoSciarretta.4. – Si è costituita l'Agenzia ARSSA, affermando che non aveva conferito alcuna procura allo Sciarretta edeccependo l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di società: ha concluso chiedendo di essereestromessa dal giudizio o, in subordine, che venisse accertata detta inefficacia. 5. – Si è costituita la Regione, sostenendo di essere estranea dal novero dei soci in guisa che la sua estraneità, così come la prevalenza dei privati nel capitale sociale della Piana del Fucino, escludessero il requisito delcontrollo di legittimità della procedura di affidamento. Ha dedotto, altresì, la illegittimità degli atti relativialla nomina della Commissione e la mancanza di un formale atto di aggiudicazione, l’illegittimità degli atti posti in essere dallo Sciarretta, quale componente della Giunta con delega all'Agricoltura, per mancanza diprocura conferita dalla Regione, dall'Agenzia e dal Consorzio: ha specificato che detta circostanza era notaai contraenti privati. Ha eccepito, infine, che alcun danno hanno subito Piana del Fucino e l'Ati [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri. 6. – Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] la quale ha eccepito la inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti dall'Ati [OSCURATO:SOCIETA] edaltri, in quanto interveniente volontario. Ha al riguardo eccepito il difetto dilegittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di capogruppo mandataria dell'Ati, trattandosi di domanda non riconducibile ai rapporti con la stazione appaltante. Ha dedotto che la circostanza del difetto di procura sarebbe stata conosciuta o, comunque, conoscibile dalle parti ed ha altresì dedotto di aver diligentementeeseguito il proprio compito. Ha contestato l'esistenza di danni in capo a Piana del Fucino e all’Ati,chiedendo il rigetto della domanda di quest'ultima.7. –Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la inammissibilità delle domande formulate nei suoiconfronti dall'Ati [OSCURATO:SOCIETA] ed altri in quanto interveniente volontario. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di capogruppo mandataria dell'Ati, trattandosi di domanda non riconducibile ai rapporti con la stazione appaltante. Ha dedotto che la circostanza del difetto di procura sarebbe stata conosciuta o, comunque, conoscibile dalle parti. Hacontestato l'esistenza di danni in capo a Piana del Fucino e all'Ati, chiedendo il rigetto della domanda di quest'ultima. 8. – Con sentenza n. 126/2015 il Tribunale ha accolto l e domand e del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Garigliano e dell’Agenzia Regionale per i Servizi di [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. e ha dichiarato inefficace il contratto di società stipulato per atto pubblico dal notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 9. − [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello de L’Aquila che , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e accolto in parte quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione riducendo le spese legali a suo carico. Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a) la Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 1265 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non conferiva all'assessore Sciarretta il potere di rappresentare in sede di stipula il Consorzio e l'Arssa: detta delibera,si limitava a disporre che l'Assessore avrebbe dovuto sovrintendere alla gara per la scelta del socioprivato e alla procedura di costituzione della società mista; ma con l'espressione "potere di sovrintendere" ad una certa procedura la Regione intendeva solo attribuire allo Sciarretta funzioni generali di vigilanza per verificare la regolarità degli atti e delle operazioni della procedura amministrativa medesima, il che non ricomprendeva in alcun modo il potere dirappresentanza; b)né si potevain alcun modo ricondurre il conferimento di un siffatto potere rappresentativo alla delibera n.131/2004 del Consorzio, che con essa si era limitato, testualmente, a prestare una "adesione di massima"alla deliberazione n. 1265/2003, per giunta ivi precisando che l'effettiva partecipazione alla società erasubordinata a condizioni indicate in allegata relazione, nonché che veniva riservata la facoltà di esprimereulteriori riserve e condizioni «che verranno in evidenza nel corso del procedimento di attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1265/03»; c)eguale assenza di potere rappresentativo emergeva dalle delibere dell’Arssa; d) il convenuto Sciaretta ha asserito espressamente che la società mista veniva costituita in via provvisoria e che su tale aspetto vi era la consapevolezza di tutti i soggetti presenti all’atto costitutivo; e) considerato che la SAFAB, interveniente volontaria adesiva rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] del F ucino in via subordinata e per l’ipotesi che il tribunale avesse reputato non perfezionata la costituzione della società consortile per difetto di poteri rappresentativi dello Sciarretta,aveva domandato il risarcimento dei danni a quest’ultimo solidalmente con il notaio [OSCURATO:PERSONA], riteneva che il potere di chiamare in causa parti non presenti nel giudizio nel quale il soggetto è intervenuto volontariamente non spetta a quest’ultimo ma soltanto alla parte convenuta; f) accertava che dagli esiti probatori si poteva dedurre che tutti i presenti erano consapevoli dell’inefficacia dell’atto costitutivo; g) dichiarava che la Safab non era legittimata ad dedurre doglianze circa la statuizione di I grado sulla inefficacia ex tunc dell’atto costitutivo come una forma di recesso ex nunc;h) riduceva la condanna alle spese di Safab a favore della regione e di ARSSA. 10. − [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha presentato ricorso per cassazione contre motiv i ed anche memori a . Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Garigliano ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 11. − Con il primo motivo: Nullità del procedimento per omessa pronuncia: art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in riferimento all’art. 112 c.p.c. La Corte non si sarebbe pronunciata sulla domanda subordinata della ricorrente di accertamento della responsabilità del falsus procuratorSciaretta e avrebbe trattato unitariamente il primo e il secondo motivo inserendo anche le doglianze del quarto motivo indicato autonomamente. 11.1– La censura è inammissibile . Omette di considerare che la chiamata in causa di Sciaretta e del notaio Schiavone è stata chiesta soltanto dal terzo interventore volontario( [OSCURATO:SOCIETA]. poi Gesa f in s.r.l. in liquidazione) e la Corte ha confermatola decisione del Tr ibunale che aveva statuito che « dal combinato disposto degli artt. 105 e 271 c.p.c. appare evidente che la chiamata in causa di parti ulteriori rispetto a quelle originarie sia ammessa solo ad opera del terzo chiamato e non già del volontario interventore»,come in questo giudizio. La censura, così , rimette in discussione, prima della dedotta omessa pronuncia, ma immotivatamente, l’affermazione conformemente resa dai giudici di merito i quali hanno escluso che l’odierna ricorrente quale interveniente volontaria potesse ulteriormente estendere il contraddittorio. 12.– Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si addebita alla Corte di aver rilevato la contraddittorietà della decisione di I grado, che aveva accertato l’inesistenza dei poteri rappresentativi dell’[OSCURATO:PERSONA] che aveva interpretato il comportamento dell’Ente come recesso, ma di aver erroneamente attribuito a [OSCURATO:SOCIETA]. un difetto di interesse , dal momento che la pronuncia di I grado era stata adottata al f ine di respingere le domande proposte dalla società consortile Piana del Fucino: in tal modo la Corte d’appello avrebbe confuso due parti distinte della sentenza. 12.1– Il motivo ― il solo sul quale si sofferma sia pur con estrema sintesi la memoria illustrativa ― è infondato . La Corte hadifatti correttamente rilevato la carenza di interesse delle appellanti su una pronuncia che riguardava esclusivamente la domanda formulata in I grado dal Consorzio: «la pronuncia in esame è stata adottata unicamente al fine di respingere le domande proposte dalla società consortile [OSCURATO:PERSONA] del Fucino, sicché questa era l’unico soggetto legittimato a dolersi sul punto». Safabs.p.a., cioè, secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non aveva interesse a contraddire sulla questione dell’inefficacia dell’atto costitutivo e dell’incoerente riferimento al recesso dal contratto sociale. Né rileva che la questione fosse stata sollevata nell’ atto d’appello, giacché ciascun motivo deve essere sostenuto dall’interesse, e, nella specie, era stato il Consorzio di Bonifica a chiedere in primo grado nei riguardi della Regione Abruzzo e di [OSCURATO:PERSONA] del Fucino la declaratoria di inefficacia nei propri confronti ex art. 1388 c.c. dell’atto costitutivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , in quantostipulato da falsus procurator . L’erroneità del riferimento al recesso del Consorzio concerne perciò soltanto la domanda del Consorzio medesimo sicché laCorte d’Appello bene ha ritenuto che soltanto quest’ultimo potesse dolersi dell’errore, senza dire che simile errore non avrebbe comunque potuto condurre alla riforma della sentenza, ma solo alla correzione della motivazione. 13.– Con il terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione de ll’ art.2700 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni dello Sciarretta anziché a quelle rese nell’atto pubblico dallo stesso. 13.1– Il rilievo ha carattere meritale e come tale è inammissibile. E’ in parte anche infondato perché la valutazione operata dalla Corte è il risultato della valutazione di tutti gli esiti probatori che, nel loro insieme, fondano il convincimento del Giudicante. La complessiva valutazione di tutte le risultanze probatorie ha indotto la Corte ad una conclusione inequivocabilmente e lapidariamente descritta: «In buona sostanza si può dire che il 16.3.2005 andò in onda una sceneggiata di cui tutti i presenti furono attori in egual misura». Il motivo omette di considerare, così, che l’apprezzamento delle risultanze probatorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022). 14. – Per quanto esposto, il ricorso rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi,ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe
Sentenza Cassazione n. 04964/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris