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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10257/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32267/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 506/2018 depositata il15/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nella controversia intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio di un fondo, di cui l’attore assumeva di avere acquistato la proprietà con atto del 13 maggio 2000, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda dell’attore, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto, il quale aveva chiesto il riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione in forza di possesso protratto per oltre vent’anni.

La Corte d’appello dell’Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione con sentenza n. 506 depositata il 15 marzo 2018.

Essa osservava che l’attore aveva preteso il rilascio non in forza del diritto di proprietà con azione reale, ma aveva proposto un’azione personale, fondata sul fatto che il convenuto aveva la disponibilità della cosa in forza di un comodato precario, del quale, però, il Rapino, gravato dal relativo onere, non aveva fornito la prova.

Il convenuto, invece, aveva fornito la prova del possesso protratto per il tempo occorrente per l’acquisto a titolo originario del diritto, essendo fallita la prova delle deduzioni con le quali l’attore aveva contestato i presupposti dell’usucapione ( il Toppa era mero comodatario in forza di contratto intercorso con il precedente proprietario; in ogni caso il possesso era stato comunque interrotto dal 1998 al 2000, allorché il Toppa aveva restituito il bene al proprietario [OSCURATO:PERSONA], il quale, appunto, l’aveva trasferito con l’atto del 13 maggio 2000 all’attore).

Era infine inammissibile la domanda dell’originario attore, di usucapione abbreviata ai sensi dell’art. 1159 c.c., in quanto proposta solo nel grado.

Per la cassazione della decisione il Rapino ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1159 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La sentenza è censurata per avere ritenuto inammissibile la domanda di usucapione abbreviata, in quanto proposta per la prima volta in appello.

Si fa notare che il diritto di proprietà del fondo fu fatto valere con l’originario atto introduttivo e che la domanda di usucapione abbreviata fu ritualmente proposta con la memoria di replica nel giudizio di primo grado e poi reiterata in appello.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 2944 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto nel debito conto che il Toppa aveva rilasciato il terreno in favore del proprio dante causa, riconoscendolo quindi come proprietario e attuando così un comportamento interruttivo della prescrizione acquisitiva.

Il possesso del Toppa, inoltre, in quanto connotato da violenza e clandestinità, non era utile per l’usucapione.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1159 c.c. e degli artt. 100 e 112 c.p.c.: una volta consentito al convenuto di far valere il diritto di proprietà, identica facoltà doveva essere accordata all’attore, la cui domanda di usucapione era pertanto ammissibile, perché diversamente egli non avrebbe modo di far valere il diritto di proprietà acquistato con l’atto del 2000.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 447-bis, comma 1, dell’art.426 c.p.c., e degli artt. 4, comma 3, e dell’art. 5 del d. lgs. n. 150 del 2011.

Il ricorrente si duole perché la Corte d’appello ha deciso con il rito del lavoro, mentre avrebbe dovuto operare con il rito ordinario, stante la natura agricola e non urbana del terreno.

Il quinto motivo denuncia la violazione di una pluralità di norme processuali e la conseguente nullità della sentenza.

Si riprendono ancora una volta le considerazioni proposte con i motivi precedenti, alle quali si aggiunge la denunzia di supposte violazioni incorse nell’istruzione della causa.

2. In via prioritaria deve essere esaminato il quarto motivo, che è infondato: l’omesso mutamento del rito non può essere ritenuto rilevante laddove l'errore non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 1222/2006; n. 22075/2014; n. 8422/2018): condizioni che, nella specie, non sono ravvisabili alla luce delle deduzioni operate a questo riguardo dal ricorrente.

3. Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n. 13982/2005).

È stato chiarito che qualora in primo grado sia stato chiesto ilrilascio di un immobile, occupato dal convenuto, gratuitamente e precariamente, senza alcun titolo, ed il giudice adito abbia rigettato la domanda per difetto di prova del dedotto comodato, legittimamente in appello l'attore a sostegno dell'immutato petitum (rilascio dell'immobile) può porre la diversa causa petendi costituita dal suo diritto di proprietà sull'immobile (azione di rivendicazione), non introducendosi in siffatto modo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, ossia non introducendosi in siffatto modo una domanda nuova inappello (Cass. n. 3215/1969).

Alla luce di tali principi, l’inammissibilit à riscontrata dalla sentenza impugnata non può allora essere condivisa.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’introduzione della domanda di usucapione decennale in appello avesse comportato una immutazione del petitum, mentre questo era invece rimasto invariato.

D’altra parte, è del tutto evidente che l’invocazione dell’usucapione decennale, in quanto fondata sul titolo trascritto,costituiva pur sempre un modo di far valere il diritto di proprietà acquistato in forza di quello stesso titolo, nella specie già univocamente enunciato con l’atto introduttivo del giudizio.

La relativa domanda era pertanto ammissibile e la Corte di merito avrebbe dovuto decidere su di essa.

Sono assorbiti gli altri motivi.La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, perché provveda a riconsiderare le risultanze istruttorie, tenuto conto della diversa causa petendi costituita dal diritto di proprietà dell’attore.

Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d'appello dell’Aquila, in diversa composizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32267/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 506/2018 depositata il15/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nella controversia intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio di un fondo, di cui l’attore assumeva di avere acquistato la proprietà con atto del 13 maggio 2000, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda dell’attore, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto, il quale aveva chiesto il riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione in forza di possesso protratto per oltre vent’anni. La Corte d’appello dell’Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione con sentenza n. 506 depositata il 15 marzo 2018. Essa osservava che l’attore aveva preteso il rilascio non in forza del diritto di proprietà con azione reale, ma aveva proposto un’azione personale, fondata sul fatto che il convenuto aveva la disponibilità della cosa in forza di un comodato precario, del quale, però, il Rapino, gravato dal relativo onere, non aveva fornito la prova. Il convenuto, invece, aveva fornito la prova del possesso protratto per il tempo occorrente per l’acquisto a titolo originario del diritto, essendo fallita la prova delle deduzioni con le quali l’attore aveva contestato i presupposti dell’usucapione ( il Toppa era mero comodatario in forza di contratto intercorso con il precedente proprietario; in ogni caso il possesso era stato comunque interrotto dal 1998 al 2000, allorché il Toppa aveva restituito il bene al proprietario [OSCURATO:PERSONA], il quale, appunto, l’aveva trasferito con l’atto del 13 maggio 2000 all’attore). Era infine inammissibile la domanda dell’originario attore, di usucapione abbreviata ai sensi dell’art. 1159 c.c., in quanto proposta solo nel grado. Per la cassazione della decisione il Rapino ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1159 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza è censurata per avere ritenuto inammissibile la domanda di usucapione abbreviata, in quanto proposta per la prima volta in appello. Si fa notare che il diritto di proprietà del fondo fu fatto valere con l’originario atto introduttivo e che la domanda di usucapione abbreviata fu ritualmente proposta con la memoria di replica nel giudizio di primo grado e poi reiterata in appello. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 2944 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto nel debito conto che il Toppa aveva rilasciato il terreno in favore del proprio dante causa, riconoscendolo quindi come proprietario e attuando così un comportamento interruttivo della prescrizione acquisitiva. Il possesso del Toppa, inoltre, in quanto connotato da violenza e clandestinità, non era utile per l’usucapione. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1159 c.c. e degli artt. 100 e 112 c.p.c.: una volta consentito al convenuto di far valere il diritto di proprietà, identica facoltà doveva essere accordata all’attore, la cui domanda di usucapione era pertanto ammissibile, perché diversamente egli non avrebbe modo di far valere il diritto di proprietà acquistato con l’atto del 2000. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 447-bis, comma 1, dell’art.426 c.p.c., e degli artt. 4, comma 3, e dell’art. 5 del d. lgs. n. 150 del 2011. Il ricorrente si duole perché la Corte d’appello ha deciso con il rito del lavoro, mentre avrebbe dovuto operare con il rito ordinario, stante la natura agricola e non urbana del terreno. Il quinto motivo denuncia la violazione di una pluralità di norme processuali e la conseguente nullità della sentenza. Si riprendono ancora una volta le considerazioni proposte con i motivi precedenti, alle quali si aggiunge la denunzia di supposte violazioni incorse nell’istruzione della causa. 2. In via prioritaria deve essere esaminato il quarto motivo, che è infondato: l’omesso mutamento del rito non può essere ritenuto rilevante laddove l'errore non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 1222/2006; n. 22075/2014; n. 8422/2018): condizioni che, nella specie, non sono ravvisabili alla luce delle deduzioni operate a questo riguardo dal ricorrente. 3. Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n. 13982/2005). È stato chiarito che qualora in primo grado sia stato chiesto ilrilascio di un immobile, occupato dal convenuto, gratuitamente e precariamente, senza alcun titolo, ed il giudice adito abbia rigettato la domanda per difetto di prova del dedotto comodato, legittimamente in appello l'attore a sostegno dell'immutato petitum (rilascio dell'immobile) può porre la diversa causa petendi costituita dal suo diritto di proprietà sull'immobile (azione di rivendicazione), non introducendosi in siffatto modo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, ossia non introducendosi in siffatto modo una domanda nuova inappello (Cass. n. 3215/1969). Alla luce di tali principi, l’inammissibilit à riscontrata dalla sentenza impugnata non può allora essere condivisa. La Corte d’appello ha ritenuto che l’introduzione della domanda di usucapione decennale in appello avesse comportato una immutazione del petitum, mentre questo era invece rimasto invariato. D’altra parte, è del tutto evidente che l’invocazione dell’usucapione decennale, in quanto fondata sul titolo trascritto,costituiva pur sempre un modo di far valere il diritto di proprietà acquistato in forza di quello stesso titolo, nella specie già univocamente enunciato con l’atto introduttivo del giudizio. La relativa domanda era pertanto ammissibile e la Corte di merito avrebbe dovuto decidere su di essa. Sono assorbiti gli altri motivi.La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, perché provveda a riconsiderare le risultanze istruttorie, tenuto conto della diversa causa petendi costituita dal diritto di proprietà dell’attore. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d'appello dell’Aquila, in diversa composizione.