CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 34864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19169/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrenti- e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 127/2020 depositata il 27/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - con sede legale a Noci (Bari) - , premesso di aver acquistato con contratto stipulato il 22.6.2007 un fondo agricolo con annesso fabbricato in Grottaglie da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo di € 175.000,00 -€ 125.000,00 per il fondo ed € 50.000,00 per il fabbricato-, aveva agito avanti al Tribunale di Taranto nei confronti sia dei venditori che del Comune di Grottaglie chiedendo -solo nei confronti dei primi- l’annullamento del contratto per errore, o comunque la sua risoluzione per inesistenza della condizione inespressa presupposta, con restituzione del prezzo e -nei confronti anche del Comune- risarcimento dei danni subiti; la società attrice aveva lamentato che il bene acquistato era risultato compreso nell’area del Parco delle Gravine, istituito con la legge della Regione Puglia n.18/2005, che la collocazione del fondo incideva sensibilmente sulla possibilità di edificare su di esso e che il vincolo così incidente sul bene non era stato portato a sua conoscenza né dai venditori, né dal Comune di Grottaglie, che nulla aveva indicato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato in occasione della vendita. Il Tribunale di Taranto aveva respinto le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, adita in sede di impugnazione dalla società, aveva confermato la sentenza di primo grado in base alle seguenti considerazioni: -l’inserimento del fondo nel perimetro del Parco delle Gravine comportava l’imposizione ex lege di vincoli permanenti e di misure di salvaguardia, invece temporanee per definizione, in quanto destinate a decadere con l’approvazione del piano del parco, incidenti pertanto anche sulle possibilità future di mutamento di destinazione urbanistica del fondo; - era quindi condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui l’inserimento del fondo nel perimetro del Parco aveva comportato l’imposizione di vincoli più restrittivi rispetto alla destinazione agricola o comunque al PRG del Comune di Grottaglie, nonché di misure di salvaguardia che ne avevano limitato ulteriormente, seppure temporaneamente, l’utilizzo; -tuttavia detti vincoli più restrittivi erano derivati da un atto avente efficacia di legge, cioè la legge regionale n.18/05, soggetta a pubblicazione sul BURP e da presumere dunque conosciuta anche dalla società appellante; - non si potevano inoltre trascurare le qualità professionali di [OSCURATO:SOCIETA]., società operante da anni nell’edilizia vantante investimenti nell’ambito della progettazione di edilizia pubblica e residenziale, e la consistenza economica dell’operazione complessiva posta in essere dalla stessa, coinvolgente anche l’acquisto di proprietà limitrofe; tutto ciò induceva a ritenere che la società fosse consapevole del fatto che i terreni rientrassero nel perimetro del Parco; - l’errore affermato dalla società non poteva trovare conferma nel fatto che essa intendesse effettuare un intervento ex art.18 DL n.152/1991, invece impossibile per la ricomprensione del bene acquistato nel Parco, perché l’inclusione di fondi nel perimetro del parco non è di per sé impeditiva di qualsiasi attività edilizia né del tipo di intervento programmato, potendo la destinazione edilizia essere pianificata dall’ente gestore del parco con l’approvazione del relativo piano ed essendo destinata a cadere la misura di salvaguardia di cui alla lett.l) art.4 co 7 LR cit. (divieto di costruzione di nuovi edifici fuori dei centri edificati) nel caso di mancata approvazione nei termini del Piano del Parco; -l’annullamento per errore richiedeva la riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente e, nel caso di specie, secondo il Tribunale i venditori non erano a conoscenza dell’intento dell’acquirente di mutare la destinazione urbanistica del fondo a fini di sfruttamento edile: questo punto della sentenza di primo grado non era stato impugnato, perché la doglianza dell’appellante era volta a insistere sulla natura essenziale dell’errore, senza nulla dire sulla posizione della controparte; ne conseguiva il passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza di primo grado, ma, in ogni caso, la riconoscibilità dell’errore sarebbe stata da escludere nel merito; si confermava, pertanto, il rigetto della domanda di annullamento per errore; - [OSCURATO:SOCIETA]. lamentava l’omessa pronuncia sulla presupposizione, rispetto alla quale il Tribunale si sarebbe limitato ad escluderne l’esistenza, e sulle domande di risoluzione o riduzione del prezzo, ex art.1489 c.c. per la qualificabilità del vincolo derivante dalla LR cit. come onere non apparente; - il motivo era inammissibile quanto al riferimento all’art.1489 c.c., mai introdotto in primo grado e quindi precluso ai sensi dell’art.345 c.p.c., e sarebbe stato comunque infondato, perché la natura legislativa del provvedimento istitutivo del parco e la sua pubblicazione, con planimetria del parco allegata, sul BURP, escludevano la non apparenza dell’onere; -quanto alla domanda di risarcimento dei danni ex art.1338 c.c. per non aver i venditori comunicato la ricomprensione del fondo nel perimetro del parco, la sua infondatezza derivava dal fatto che detta circostanza emergeva da una legge regionale che doveva essere ritenuta nota; - quanto alla responsabilità risarcitoria del Comune di Grottaglie, se ne confermava l’infondatezza: il CDU doveva contenere le sole prescrizioni urbanistiche contenute negli strumenti urbanistici comunali e non quelle imposte da altri atti; la domanda sarebbe stata comunque infondata, sia perché la società conosceva la ricomprensione del fondo nel parco delle Gravine, sia perché l’inserimento nel perimetro del parco non escludeva una futura e possibile destinazione edilizia del fondo in virtù delle previsioni del piano del parco o per la perdita di efficacia della misura di salvaguardia. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a sei motivi. Vi è controricorso sia dei venditori che del Comune di Grottaglie, i quali hanno pure depositato memorie illustrative delle difese svolte. Prima di esporre i motivi della decisione si segnala l’ordinanza di questa Corte n.20331/2024, che ha respinto il ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in altro contenzioso, che ha caratteristiche in parte analoghe a quelle della presente controversia, per motivazioni coerenti con quelle di seguito esplicitate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta Error in judicando ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione degli art.1427, 1428 e 1429 c.c. – violazione dell’art.6 della legge n.394/1991, dell’art.8 della LR n.18/2005 – Violazione dell’art.30 DPR n.380/01 –Violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c. La Corte di merito, dopo una lettura ed interpretazione della norma regionale che si assume errata e che l’avrebbe portata a ritenere che i vincoli e le misure di salvaguardia imposti per la comprensione del fondo nel perimetro del Parco delle Gravine non fossero di carattere permanente, ha da un lato escluso che l’errore possa avere inciso sulla formazione della volontà dell’acquirente, dall’altro ha affermato che la qualità imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA]. e la pubblicazione della legge regionale sul BURP dimostrassero la conoscenza effettiva del provvedimento e delle sue conseguenze sul bene compravenduto. Così facendo la Corte avrebbe illegittimamente allargato i confini dell’art.1428 c.c., prevedendo per l’errore oltre alla essenzialità e alla riconoscibilità anche la scusabilità, dall’altro avrebbe omesso di considerare l’importanza del contenuto del certificato di destinazione urbanistica, che avrebbe dovuto riportare tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata e non solo quelle imposte dal Comune certificante, e delle dichiarazioni dei venditori. Nemmeno sarebbe vero che l’inclusione del fondo nell’area del parco non escluda di per sé interventi edilizi, per la presenza delle misure di salvaguardia che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, non hanno scadenza e persistono fino alla formazione del piano del parco che non necessariamente avrebbe reso possibile costruire al di fuori dei centri edificati. L’esistenza e l’essenzialità dell’errore, determinante del consenso, deriverebbe anche dal prezzo pagato, fuori mercato, e sarebbe stato ben percepibile e comunque facilmente riconoscibile dalla controparte che sapeva dell’attività imprenditoriale svolta dall’acquirente e doveva conoscere, per la pubblicità che aveva avuto il suo sorgere, la costituzione del Parco delle Gravine. Il motivo è infondato. Si premette che perché sia riscontrabile l’errore idoneo a fondare la pronuncia di annullamento del contratto per conseguente vizio nella manifestazione di volontà negoziale del contraente, è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta inerrore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altruierrore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine sul ricorrere degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto, che è proprio del Giudice di merito e che non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione - cfr. in tal senso, tra le altre, Cass.N.24738/2017-. La Corte di merito non ha introdotto alcun requisito ulteriore, rispetto alle indicazioni che precedono desumibili direttamente dalla previsione normativa, per ritenere rilevante l’errore ai fini dell’annullamento del contratto ma ha sostanzialmente ritenuto che, per la qualità imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto società operante nel settore edilizio con lunga esperienza pregressa e per l’essere stato l’inserimento del fondo compravenduto nell’area del Parco delle Gravine disposto con legge regionale, non fosse proprio ipotizzabile l’esistenza, sotto il profilo giuridico, di una situazione soggettiva qualificabile come errore di fatto ma che, invece, la società ricorrente fosse consapevole che i terreni acquistati rientrassero nel perimetro del Parco delle Gravine -così la sentenza, a pag.5-: non si è trattato quindi della valorizzazione di una pretesa inescusabilità della mancata conoscenza dell’inserimento del fondo nell’area del Parco ma della inverosimiglianza, tratta da elementi concreti specificamente indicati -a quelli sopra riportati si aggiunge l’importanza economica dell’investimento complessivamente operato dalla società, che aveva acquistato anche terreni limitrofi-, che la circostanza non fosse a conoscenza di [OSCURATO:SOCIETA]., inverosimiglianza incidente negativamente sulla possibilità di attribuirle l’erronea percezione sulle caratteristiche e potenzialità edificatorie del bene compravenduto. La Corte di merito ha poi escluso ad abundantiam - all’esito di una valutazione specifica, nonostante l’affermazione della mancata impugnazione della sentenza di primo grado sul punto e nonostante la superfluità, comunque, del suo ulteriore riscontro alla luce della negazione dell’errore essenziale- anche la riconoscibilità del preteso errore da parte dei venditori perché, alla luce della qualità imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA]., della pubblicazione della l. RP n.18/2005 e dell’entità dell’investimento operato dalla società, è arduo pensare che anche i venditori potessero immaginare e sapere che la INEDIL ignorasse la circostanza e fosse caduta in errore sulle possibilità edificatorie degli immobili acquistati . Si pone nella stessa logica interpretativa anche la considerazione di irrilevanza della mancata indicazione del vincolo derivante dall’inclusione del fondo nell’area del Parco nel CDU, tratta dalla Corte di merito prima di tutto dal fatto che detta inclusione, con i vincoli conseguenti, derivasse da una legge ragionale pubblicata sul BURP, da intendersi nota alla società ricorrente anche in ragione dell’attività imprenditoriale esercitata. Nessuna delle norme richiamate dalla ricorrente appare pertanto violata nell’argomentare logico della Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che la ricorrente vorrebbe rimettere in discussione contestando in realtà l’interpretazione e la valorizzazione del materiale probatorio documentale operata ai fini della decisione -nel cui contesto rientra anche la mancata valorizzazione, non necessitante di specifica motivazione a fronte della ritenuta sostanziale pregnanza degli altri elementi esplicitati, del prezzo pattuito- e quindi le valutazioni di merito - in presenza, altresì, dei presupposti di operatività degli art. 348 ter, u. c., e 360 co 1 n.5 c.p.c., secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis, per essere conformi al riguardo le pronunce di primo e di secondo grado-: cfr. Cass. n.8758/2017, evidenziante che Èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. anche Cass. n.18721/2018). 2. Con un secondo motivo di critica la società ricorrente prospetta un Error in judicando ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art.4 comma 7 LR n.18/2005 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la domanda ex art.1489 c.c. non avrebbe potuto essere considerata nuova, potendosi essa essere derivata dall’atto di citazione per il primo grado e dalla domanda di risoluzione pure proposta, seppure con formulazione generica; le misure di salvaguardia riscontrate nella LR n.18/2005 dalla Corte di merito avrebbero costituito, del resto, onere non apparente rilevante ai sensi della norma in esame. Anche questo motivo deve essere respinto. Si premette che l’affermazione dell’inammissibilità della domanda ex art.1489 c.c. ai sensi dell’art.345 c.p.c., presuppone una valutazione di esclusione che il fondamento in fatto della stessa sia stato tempestivamente introdotto nel processo e che il petitum formulato originariamente non sia con essa compatibile: ove i fatti siano stati allegati nei termini di cui all’art.183 c.p.c. -nel testo applicabile ratione temporis- e il contenuto della pronuncia richiesta sia compatibile con il petitumoriginario, valutare se la domanda sia stata posta ex at.1489 c.c., invece che in base ad altre norme valorizzate in primo grado, è questione di qualificazione giuridica, rivedibile anche in grado di appello -cfr., per spunti di riflessione a favore dell’interpretazione indicata, Cass.n.4384/2016; Cass. n.10049/2022; Cass. n.6292/2023; Cass.n.10257/2023; Cass. n.15470/2024; Cass. n.196/2025-. Nel caso di specie la Corte, pur prospettandone l’inammissibilità ex art.345 c.p.c., ha comunque valutato nel merito la domanda ex art.1489 c.c. respingendola secondo una prevalente disamina della sua infondatezza - si evidenzia che l 'esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale (inammissibilità o merito): cfr., in tal senso, Cass. n. 17910/2015; Cass.n. 24600/2017; Cass. n.24867/2023 nonchè, di recente, Cass.n.776/2025-. La Corte d’Appello ha evidenziato che l’art.1489 c.c. presuppone la non apparenza dell’onere e che, nel caso di specie, la natura legislativa (e non di provvedimento amministrativo, come allegato dall’appellante) della legge istitutiva del parco e la pubblicazione della stessa sul BURP con la planimetria del parco rendono l’onere apparente, con conseguente esclusione della applicabilità della fattispecie (art.1489 c.c.) invocata in appello : con ciò la Corte di merito ha affermato anche l’insussistenza del presupposto fondamentale per poter vagliare l’applicabilità in concreto della disciplina dettata dall’art.1489 c.c. Anche questo motivo in realtà vorrebbe provocare una rivalutazione inammissibile in sede di legittimità del merito delle argomentazioni poste dal Giudice d’Appello a fondamento della decisione. 3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art.132 comma 2 n.4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art.111 comma 6 Cost. con riferimento all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. Quanto alla presupposizione pure posta dalla società ricorrente a base della domanda di risoluzione, la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di esprimersi. Invece l’inesistenza originaria della situazione presupposta, che era il non assoggettamento del fondo acquistato alla più restrittiva disciplina urbanistica dettata dalla L.R. n.18/2005, emergerebbe per tabulas: sarebbe infatti evidente, secondo [OSCURATO:SOCIETA]. , che, nel caso di specie, entrambi i contraenti avrebbero considerato vera una circostanza presupposta che invece non sussisteva, con un errore essenziale necessariamente comune. Sul punto la sentenza mancherebbe di motivazione idonea a costituire quel minimo costituzionalmente garantito ex art.111 Cost. Anche il motivo in esame è infondato. Ora, è orientamento interpretativo di legittimità ormai consolidato -a partire dalla sentenza delle SU n.8053/2014- che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. In particolare, non è più suscettibile di sindacato di legittimità della Corte un vizio di motivazione correlabile ad una prospettata incompletezza logica dell'impianto motivazionale della sentenza per inesatta valutazione delle risultanze probatorie -per averne tratto solo alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, o per non aver considerato elementi costituenti "fatti secondari" in tesi utili ad una ricostruzione dei fatti favorevole alla parte ricorrente-, quando dalla sentenza sia evincibile una regula juris che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra premessa in fatto e conseguenza in diritto, che deve giustificare la decisione -cfr. tra le altre, nel senso indicato, oltre alla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, Cass. n.23940/2017, Cass.n.22598/2018, Cass. n.7090/2022-. Nel caso di specie non ricorrono le ipotesi di assenza o apparenza della motivazione, perché la Corte di merito ha negato che i venditori fossero a conoscenza dell’esistenza e dei termini dei piani edificatori -comunque ritenuti non compromessi, in assoluto, per l’esistenza delle misure di salvaguardia-di controparte. Queste considerazioni riguardano sia la non riconoscibilità dell’ipotetico - pur negato - errore di [OSCURATO:SOCIETA]., sia l’ipotizzabilità della presupposizione, che implica il riferimento implicito ad una situazione presupposta, obiettiva e certa, giustificante la stipula del contratto e nota ad entrambi i contraenti, da ritenere quindi anch’essa esclusa in concreto sulla base dell’intero impianto motivazionale della sentenza ricorsa - le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.9909/2018, hanno infatti precisato che si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto, comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto (ancora di recente Cass.n.1995/2025 ha ribadito gli stessi principi)-. Anche per il motivo in esame ciò che, in concreto, la società ricorrente lamenta non è tanto l’assenza o apparenza della motivazione ma la sua pretesa inadeguatezza rispetto ad una valutazione degli elementi istruttori che, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione della controversia a sé favorevole: si richiede quindi, anche in questo caso, una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. 4. Il quarto motivo di critica articolato dalla società ricorrente prospetta Error in judicando ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli art.1428, 1429 e 1431 c.c. – Violazione dell’art.1338 c.c. Per le stesse considerazioni svolte nell’esplicitazione dei motivi precedenti, secondo [OSCURATO:SOCIETA]. i venditori non potevano non essere a conoscenza della causa di invalidità del contratto di compravendita ciononostante concluso, consistente nell’errore essenziale della parte acquirente riconoscibile da parte dei venditori; le istanze istruttorie formulate in primo e in secondo grado, totalmente omesse dalla Corte di merito, avrebbe permesso di dimostrare quanto affermato. Anche questo motivo è infondato. La Corte d’Appello ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse da considerare a conoscenza della ricomprensione del terreno acquistato nell’ambito del perimetro del Parco delle Gravine e ha pure escluso che, ove si ipotizzasse l’eventuale errore della società acquirente sul punto, questo fosse conoscibile dai venditori, derivandone l’inoperatività in concreto dell’art.1338 c.c. quanto alla necessità di comunicare la collocazione del fondo compravenduto all’interno del Parco. La società ricorrente propone sotto la forma della violazione di legge questioni che volgono invece alla rivalutazione del merito -inammissibile in sede di legittimità- della decisione ricorsa, ritenuta ingiustificatamente sfavorevole - sulle istanze istruttorie si rimanda a quanto si dirà esaminando il sesto motivo di ricorso-. 5. Il quinto motivo di ricorso è articolato come Error in judicando ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art.30 DPR n.380/01 e dell’art.6 della delibera di GR Puglia 21.12.2017 n.2250 – violazione dell’art.8 LR n.19/1997 e dell’art.4 LR n.18/2005 Le motivazioni poste dalla Corte di merito a fondamento dell’esclusione di responsabilità risarcitoria in capo al Comune di Grottaglie sarebbero errate: il certificato di destinazione urbanistica avrebbe dovuto dare conto della destinazione e di tutti i vincoli incidenti sul bene immobile, non solo di quelli derivanti dagli strumenti edilizi ed urbanistici comunali e, nel caso di specie, nulla emergeva, pacificamente, dal certificato rilasciato in relazione alla compravendita intervenuta tra le parti rispetto ai vincoli imposti sul terreno compravenduto dalla LR Puglia n.18/2005. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha sottolineato che, a prescindere dalla ritenuta non obbligatorietà dell’indicazione dei vincoli derivanti dalla LR n.18/2005 nel certificato di destinazione urbanistica, rimanevano il fatto che le misure di salvaguardia incidenti sul bene non ne escludevano l’edificabilità, e il fatto che la legge regionale richiamata si doveva considerare nota perché pubblicata sul BURP: ne aveva tratto come conseguenza che comunque è da escludere che l’acquisto del fondo e i danni che ne sarebbero derivati alla INEDIL dall’inserimento del fondo nel perimetro del parco siano da collegare causalmente all’incompletezza del certificato di destinazione urbanistica in quanto, per le ragioni su esposte, si ritiene che la [OSCURATO:SOCIETA] ben sapesse dell’inserimento del fondo nel perimetro del Parco delle Gravine . Questa parte della decisione è sottoposta a critica attraverso l’utilizzo degli stessi argomenti posti a fondamento dei precedenti motivi di ricorso, già ritenuti inidonei a mettere in discussione il deciso, soprattutto in riferimento alle conseguenze della pubblicazione della legge della Regione Puglia n.18/2005, istitutiva del Parco delle Gravine, con la relativa perimetrazione, in ordine alla conoscenza della situazione del terreno compravenduto in capo alla società acquirente. Per questa parte del deciso, da sola sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto della pretesa risarcitoria proposta nei confronti del Comune, la società ricorrente richiede una rivalutazione del merito delle considerazioni svolte dalla Corte d’Appello inammissibile in sede di legittimità: l’infondatezza del motivo per il profilo in esame assorbe ogni ulteriore considerazione sulla correttezza delle valutazioni della Corte di merito in ordine alla necessità o meno di inserire il vincolo derivante dalla legge regionale n.18/2005 nel certificato di destinazione urbanistica. 6. [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta ancora la Violazione dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. –omessa pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale, difetto di motivazione ex art.132 comma 2 n.4 c.p.c., art.118 disp. att. c.p.c. e art.111 comma 6 Cost. La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sulle istanze istruttorie, pur ritualmente riproposte dall’appellante ricorrente. Il vizio diomessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, co 1 n. 4 c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione adistanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione - [OSCURATO:PERSONA]. a SU n.15982/2001; Cass. n.6715/2013; Cass. n.13716/2016; Cass. n.24830/2017). Esclusa l’ipotizzabilità di un’omessa pronuncia sul punto, la Corte di merito ha semplicemente ritenuto assorbita la valutazione delle istanze istruttorie -come si legge a pag.9 della sentenza: Resta assorbita ogni altra questione -: per contro, la società ricorrente non evidenzia in che modo le istanze di istruttoria orale reiterate sarebbero decisive per fondare una valutazione delle domande proposte a sé favorevole, in contrasto con la pronuncia ricorsa, tenuto conto -ancora una volta- del rilievo riconosciuto dai Giudici di merito al fatto della pubblicazione della legge Regione Puglia n.18/2005 e della perimetrazione del Parco allegata ad essa, sul BURP al fine di escludere l’errore in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i controricorrenti, come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore del Comune di Grottaglie e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e le liquida per ognuna delle due parti controricorrenti (il Comune di Grottaglie da una parte e i signori Pinca e Abatematteo dall’altra) in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori