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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 06292/2023

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ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31559/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliata in Roma, Via L.G.

Faravelli 22 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la r appresenta e difende con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1233/2018 depositata il17/05/2018. 2di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo in via principale l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti dal 1997 , con diritto ad una determinata provvigione (0,06 euro per ogni kg di olio acquistato) .

I n via subordinata, ove fosse accertata l’avvenuta risoluzione del rapportonel febbraio 2014, domandò di condannare la convenuta al pagamento di 180.500 Euro per le indennità di fine rapporto e di clientela .

I n ogni caso, domandò la condanna della convenuta : al versamento di contributi previdenziali omessi e non prescritti(dal 2009 al 2014) e alla costituzione di una rendita vitalizia per contributi previdenziali omessi (dal 1997 al 2009); sempre in ogni casoal pagamento dei compensi e rimborsi per la campagna olearia del 2013/2014 e per quella 2010/2011.

Le domande vennerorigettate in primo e in secondo grado.

Ricorre in cassazione Annibaldi con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA].r.l.con controricorso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.– Col primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 , n. 3 c.p.c., si deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 1742 ss., 1748,1752, 2697 c.c., per aver e la Corte di a ppello ritenuto : (a) «di non ravvisare, dai documenti prodotti agli atti, la sussistenza degli elementi distintivi del rapporto di agenzia»; (b) che la fattispecie del rapporto di agenzia sia integrata solo se la parte concluda contratti in nome e per conto dell’altra e non anche se si limiti a promuoverne la conclusione. 3di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est.

1.2. - Sott o il profilo (a) , il motivo è da dichiarare inammissibile poiché -per mezzo di una censura di violazione di norme di diritto - si critica l’apprezzamento ricostruttivo dell a situazione di fatto ril evante in termini che escludono la sussistenza del rapporto di agenzia, apprezzamentosvolto dalla Corte di appello sulla base del compendio probatorio.

L’inammissibilità del profilo - che già si coglie per come esso viene prospettato - trova conferma nell’esame del tessuto argomentativo.

Dopo aver citato il passo centrale della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente osserva: « E saminando il richiamato assunto motivazionale, appare evidente come la Corte abbia valorizzato, ai fini della propria decisione, alcuni elementi, dedotti dalla Società resistente nella propria memoria di costituzione, che sarebbero, in te si, sintomatici di un rapporto negoziale diverso da quello di agenzia, ed in ordine ai quali l'odierno ricorrente, disattendendo l'onere su se medesimo gravante, non avrebbe preso posizione o, comunque, assolto ad un onere di specifica contestazione» (ricorso, p. 13).

Il passo criticato è, in particolare, il seguente: «A fronte di tali contestazioni edella produzione , da parte di [OSCURATO:PERSONA] F. lli [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di numerosissimi controlli di qualità del prodotto con annessi ordini di compravendita relativi agli anni 2012 e 2013 firmati dal Presidente della medesima [...] l’Annibaldi, su cui gravavail relativo onere, nell'atto di appello non ha preso posizione sui fatti impeditivi fatti valere dalla medesima società nel giudizio di grado, né sulla documentazione dalla medesima prodotta, ma si è limitato a riproporre genericamente le deduzioni svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c.in ordine alla produzione dei contratti di compravendita e delle fatture, senza dedurre né provare di essere stato autorizzato a firmare i contratti da lui formalmente sottoscritti per conto di [OSCURATO:PERSONA] F.lli De 4di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est.

Cecco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]r.l., né che l'odierna appellata abbia mai dato seguito ai suddetti ordini»(cfr. sentenza, p. 9).

Contrariamente a quanto mostra di ritenere la parte ricorrente, la Corte di appello non ha invertito l’onere della prova dei fatti impeditivi gravantesul convenuto, ma ha applica to l’art. 115, co. 1 c.p.c., nella sua ultima parte(che ha codificato il principio di non contestazione), con riferimento ai fatti impeditivi allegati dalla convenuta.

Del resto, la Corte di appello applica correttamente l ’art. 1742 c.c., così come interpretato da questa Corte, secondo cui il contratto di agenzia è da provare per iscritto (cfr. Cass.5165/2015, ove si è escluso che la prova del contratto di agenzia potesse desumersidai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto), accertando che, nel caso di specie, «tra le parti non è mai stato stipulato un contratto di agenzia» (cfr. sentenza, p. 8).

Pertanto, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti (cfr. Cass. 38034/2021, cui si rinvia per l’indicazione di ulteriori precedenti). 5di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est.

In conclusione, il profilo(a) del primo motivo è inammissibile.

1.3. – Il profilo (b) è ammissibile, poiché censura una falsa (mancata) applicazione dell’art. 1742 c.c.discendente da una effettiva quaestio iuris,lamentando un errore nel delineare la fattispecie legale del rapporto di agenzia, cioè che la sentenza di secondo grado abbia ritenuto che l’obbligazione a carico dell’agente non possa risolversi nella promozione della conclusione dei contratti,ma debba comportare necessariamente anche la loro conclusione in nome e per conto dell’agente.

Il motivo è infondato, poiché il ricorrente imputa alla Corte di appello un errore che costei non ha commesso, giacché si è limitata ad accertare – come si è già considerato (cfr. paragrafo 1.2.) che i contratti di compravendita sottoscritti dal ricorrente in nome e per conto della medesima società non fossero idonei a comprovare l’esistenza di un rapporto di agenzia (non solo perché deve essere provato per iscritto l’accordo di agenziain sé e per sé considerato, ma anche)perché il ricorrente non ha provato di essere stato autorizzato a sottoscriverli dalla società convenuta, né che essi fossero stati eseguiti da quest’ultima, la quale, invece, ha contestato di aver autorizzato a sottoscriverli per suo conto e che essi l’ av essero mai vincolata.

Per il resto, laCorte di appello si è limitata ad escludere che l’attività del ricorrente consistentenel procurare alla società contatti di frantoi - dove reperire la materia prima che la società convenuta a cquistava dopo aver effettuato controlli di qualità - possa integrare, di per sé sola, gli estremi dell’attività promozionale tipica dell’agente.

Quest’osservazione non implica logicamente che la promozione debba necessariamente culminare nella stipula di contratti in nome e per conto del preponente, ma semplicemente presuppone l’adesione alla 6di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’attività tipica dell’agente non può consistere in una mera attività di propaganda (cfr. Cass. 18686/2008), ma deve consistere «in atti di contenuto vario e non predeterminato, tendenti tutti alla promozione e conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione di contratti ecc., riconducibili alla prestazione propria del contratto di agenzia purché sussista il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richies ta di provvigione»(Cfr. Cass. 18690/2014, 6482/2004).

Nettaè quindi la configurazione del predetto nesso di causalità entro l’involucro concettuale della causalità adeguata e non della teoria della mera condicio sine qua non.

Il che suona conferma dell’insufficienza della semplice messa in contatto della società convenuta con i frantoi.

In conclusione, dall’inammissibilità del primo profilo (a) e dall’infondatezza del secondo profilo (b) segue che il primo motivo è rigettato. 2.1.– Col secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 , n. 3 c.p.c. , si deduce la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1742 e ss. c.c., 1748 c.c., 1756 c.c. e dell’art. 8 dell’accordo economico collettivo per il settore industria,per avere la Corte di appello ritenuto che il rimborso delle spesesostenute da una parte ad opera dell’altra sia un elemento che qualifichi giuridicamente il rapporto de quoin termini di mediazione e non possa deporre per la qualificazione in termini di agenzia.

Il secondo motivo di ricorso combina aspetti di inammissibilità e di infondatezza.

Inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6 c.p.c. è il riferimento dell’art. 8 a.e.c. cit., ove si prevede che l’inesistenza del diritto al rimborso in capo all’agente possa essere oggetto di deroga per accordo tra le parti.

Infatti la parte ricorrente si 7di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. limita a scriveregenericamente di averlo allegato nelle sue difese nei gradi di merito, senza specificare quando ciò sia avvenuto e dove il documento sia localizzabile.

Né il difetto di specificità può essere sanato in sede di memoria illustrativa, che,come è noto, è finalizzata a chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già ad integrarli (cfr. , tra l e varie, Cass. 30760/2018 , con riferimento alle memorie di cui all’art. 380 bis c.p.c., ma il principio è di carattere generale e quindi estensibile anche alla memoria di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c.).

2.2. - A prescindere da tale profilo di inammissibilità, l’argomento è comunque infondato, poiché rinviene il suo antecedente logico nella qualificazione del rapporto in termini di agenzia, esclusa dal rigetto del primo motivo.

Ad abundantiam: l’argomentazione della Corte di appello che il rimborso spese «depone per la qualificazione del rapporto in termini di mediazione»- al contrari o di quanto reputa il ricorrente (p. 25) - è un mero obiter dictum, che in quanto taleè fuori dalla ratio decidendi . 3.1.– Col terzo motivo, p roposto ex art. 360 , n. 3 e n. 4 c.p.c. , si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345, 414 e 434 c.p.c., quindi sotto due distinti profili: (a) per avere la Corte di appello ritenuto che Annibaldi abbia inteso fondare l e domand e relative alle campagne olearie 2010/2011 e 2013/2014 s ul la qualifi cazione del rapporto in termini di agenzia o di lavor o subordinato (e non di mediazione); (b) per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile, in quanto domanda nuova,il qualificare in appello il rapporto de quo in termini di mediazione.

Il terzo motivo è infondato nel profilo (a), mentre è fondato e da accogliere nel profilo (b). 8di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est.

3.2. -Il passo della motivazione della sentenza di appello colpito dal primo profilo è il seguente: «Rileva comunque la Corte che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’Annibaldi si è limitato a proporre nelle conclusioni le domande relative ai rimborsi delle spese sostenute per le campagne olearie 2013/2014 e 2010/2011, nonché al pagamento delle provvigioni per la campagna olearia 2013/2014 (sulla base della fattura n. 2/2014), senza argomentare specificamente in ordine ai presupposti per l'accoglimento delle medesime: per tali ragioni deve ritenersi che l’Annibaldi abbia fondato le suddette domande sulla qualificazione del rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in termini di subordinazione » : cioè subordinati ad una insistente qualificazione del rapporto in termini di agenzia (e non già in termini di rapporto di lavoro subordinato come mostra di ritenere il ricorrente: ma si tratta di un errore scusabile, perché irrilevante e comunque occasionato da una opaca formulazione in lingua italianadella Corte) .

Come è agevole rilevare, la Corte non ha ecceduto il duplice ordine di limiti che il giudice di merito incontra nell’interpretare la domanda giudiziale (il rispetto dei principi della domandae della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: cfr., tra le molte,Cass. 5402/2019) .

3.3. –Nel suo secondo profilo, (b), il terzo motivo è fondato ed è da accogliere sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado (ove basata sui medesimi fatti).

Tale orientamento, intonato vigorosamente alla teoria della sostanziazione della causa petendi,non è contrastato in modo persuasivo dalle notazioni svolte a p. 23 ss. del controricorso.

E nel caso in esame, la parte aveva formulato una 9di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. domanda aperta anche ad altre qualificazioni, come si evince dalla locuzione “in ogni caso”.

3.4. –In conclusione, il terzo moti vo è accolto per quanto di ragione (cfr. n. 3.1., 3.3.).

4. – Sulla base dell’accoglimento del terzo motivo (ammissibilità in appello della qualificazione del rapporto in termini di mediazione e correlativa richiesta che la Corte di appello si pronunci su ciò), il Collegio dichiara logicamente assorbito il quarto motivo, proposto ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.,con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di appello ritenu to che l’appellante non abbia contestato i criteri di calcolo dei compensi per l’attività svolta.

5. –In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, cfr. n. 3.1. e n. 3.3., profilo (b).

Sono rigettati i primi due motivi.

È assorbito il quarto motivo.

La sentenza di appello è cassata in relazione al profilo accolto del terzo motivo.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di r agione ; rigetta i primi due motivi; dichiara assorbito il quarto motivo; cassala sentenza di appello in relazione al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31559/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliata in Roma, Via L.G. Faravelli 22 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la r appresenta e difende con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1233/2018 depositata il17/05/2018. 2di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo in via principale l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti dal 1997 , con diritto ad una determinata provvigione (0,06 euro per ogni kg di olio acquistato) . I n via subordinata, ove fosse accertata l’avvenuta risoluzione del rapportonel febbraio 2014, domandò di condannare la convenuta al pagamento di 180.500 Euro per le indennità di fine rapporto e di clientela . I n ogni caso, domandò la condanna della convenuta : al versamento di contributi previdenziali omessi e non prescritti(dal 2009 al 2014) e alla costituzione di una rendita vitalizia per contributi previdenziali omessi (dal 1997 al 2009); sempre in ogni casoal pagamento dei compensi e rimborsi per la campagna olearia del 2013/2014 e per quella 2010/2011. Le domande vennerorigettate in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione Annibaldi con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA].r.l.con controricorso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.– Col primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 , n. 3 c.p.c., si deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 1742 ss., 1748,1752, 2697 c.c., per aver e la Corte di a ppello ritenuto : (a) «di non ravvisare, dai documenti prodotti agli atti, la sussistenza degli elementi distintivi del rapporto di agenzia»; (b) che la fattispecie del rapporto di agenzia sia integrata solo se la parte concluda contratti in nome e per conto dell’altra e non anche se si limiti a promuoverne la conclusione. 3di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. 1.2. - Sott o il profilo (a) , il motivo è da dichiarare inammissibile poiché -per mezzo di una censura di violazione di norme di diritto - si critica l’apprezzamento ricostruttivo dell a situazione di fatto ril evante in termini che escludono la sussistenza del rapporto di agenzia, apprezzamentosvolto dalla Corte di appello sulla base del compendio probatorio. L’inammissibilità del profilo - che già si coglie per come esso viene prospettato - trova conferma nell’esame del tessuto argomentativo. Dopo aver citato il passo centrale della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente osserva: « E saminando il richiamato assunto motivazionale, appare evidente come la Corte abbia valorizzato, ai fini della propria decisione, alcuni elementi, dedotti dalla Società resistente nella propria memoria di costituzione, che sarebbero, in te si, sintomatici di un rapporto negoziale diverso da quello di agenzia, ed in ordine ai quali l'odierno ricorrente, disattendendo l'onere su se medesimo gravante, non avrebbe preso posizione o, comunque, assolto ad un onere di specifica contestazione» (ricorso, p. 13). Il passo criticato è, in particolare, il seguente: «A fronte di tali contestazioni edella produzione , da parte di [OSCURATO:PERSONA] F. lli [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di numerosissimi controlli di qualità del prodotto con annessi ordini di compravendita relativi agli anni 2012 e 2013 firmati dal Presidente della medesima [...] l’Annibaldi, su cui gravavail relativo onere, nell'atto di appello non ha preso posizione sui fatti impeditivi fatti valere dalla medesima società nel giudizio di grado, né sulla documentazione dalla medesima prodotta, ma si è limitato a riproporre genericamente le deduzioni svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c.in ordine alla produzione dei contratti di compravendita e delle fatture, senza dedurre né provare di essere stato autorizzato a firmare i contratti da lui formalmente sottoscritti per conto di [OSCURATO:PERSONA] F.lli De 4di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. Cecco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]r.l., né che l'odierna appellata abbia mai dato seguito ai suddetti ordini»(cfr. sentenza, p. 9). Contrariamente a quanto mostra di ritenere la parte ricorrente, la Corte di appello non ha invertito l’onere della prova dei fatti impeditivi gravantesul convenuto, ma ha applica to l’art. 115, co. 1 c.p.c., nella sua ultima parte(che ha codificato il principio di non contestazione), con riferimento ai fatti impeditivi allegati dalla convenuta. Del resto, la Corte di appello applica correttamente l ’art. 1742 c.c., così come interpretato da questa Corte, secondo cui il contratto di agenzia è da provare per iscritto (cfr. Cass.5165/2015, ove si è escluso che la prova del contratto di agenzia potesse desumersidai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto), accertando che, nel caso di specie, «tra le parti non è mai stato stipulato un contratto di agenzia» (cfr. sentenza, p. 8). Pertanto, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti (cfr. Cass. 38034/2021, cui si rinvia per l’indicazione di ulteriori precedenti). 5di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. In conclusione, il profilo(a) del primo motivo è inammissibile. 1.3. – Il profilo (b) è ammissibile, poiché censura una falsa (mancata) applicazione dell’art. 1742 c.c.discendente da una effettiva quaestio iuris,lamentando un errore nel delineare la fattispecie legale del rapporto di agenzia, cioè che la sentenza di secondo grado abbia ritenuto che l’obbligazione a carico dell’agente non possa risolversi nella promozione della conclusione dei contratti,ma debba comportare necessariamente anche la loro conclusione in nome e per conto dell’agente. Il motivo è infondato, poiché il ricorrente imputa alla Corte di appello un errore che costei non ha commesso, giacché si è limitata ad accertare – come si è già considerato (cfr. paragrafo 1.2.) che i contratti di compravendita sottoscritti dal ricorrente in nome e per conto della medesima società non fossero idonei a comprovare l’esistenza di un rapporto di agenzia (non solo perché deve essere provato per iscritto l’accordo di agenziain sé e per sé considerato, ma anche)perché il ricorrente non ha provato di essere stato autorizzato a sottoscriverli dalla società convenuta, né che essi fossero stati eseguiti da quest’ultima, la quale, invece, ha contestato di aver autorizzato a sottoscriverli per suo conto e che essi l’ av essero mai vincolata. Per il resto, laCorte di appello si è limitata ad escludere che l’attività del ricorrente consistentenel procurare alla società contatti di frantoi - dove reperire la materia prima che la società convenuta a cquistava dopo aver effettuato controlli di qualità - possa integrare, di per sé sola, gli estremi dell’attività promozionale tipica dell’agente. Quest’osservazione non implica logicamente che la promozione debba necessariamente culminare nella stipula di contratti in nome e per conto del preponente, ma semplicemente presuppone l’adesione alla 6di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’attività tipica dell’agente non può consistere in una mera attività di propaganda (cfr. Cass. 18686/2008), ma deve consistere «in atti di contenuto vario e non predeterminato, tendenti tutti alla promozione e conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione di contratti ecc., riconducibili alla prestazione propria del contratto di agenzia purché sussista il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richies ta di provvigione»(Cfr. Cass. 18690/2014, 6482/2004). Nettaè quindi la configurazione del predetto nesso di causalità entro l’involucro concettuale della causalità adeguata e non della teoria della mera condicio sine qua non. Il che suona conferma dell’insufficienza della semplice messa in contatto della società convenuta con i frantoi. In conclusione, dall’inammissibilità del primo profilo (a) e dall’infondatezza del secondo profilo (b) segue che il primo motivo è rigettato. 2.1.– Col secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 , n. 3 c.p.c. , si deduce la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1742 e ss. c.c., 1748 c.c., 1756 c.c. e dell’art. 8 dell’accordo economico collettivo per il settore industria,per avere la Corte di appello ritenuto che il rimborso delle spesesostenute da una parte ad opera dell’altra sia un elemento che qualifichi giuridicamente il rapporto de quoin termini di mediazione e non possa deporre per la qualificazione in termini di agenzia. Il secondo motivo di ricorso combina aspetti di inammissibilità e di infondatezza. Inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6 c.p.c. è il riferimento dell’art. 8 a.e.c. cit., ove si prevede che l’inesistenza del diritto al rimborso in capo all’agente possa essere oggetto di deroga per accordo tra le parti. Infatti la parte ricorrente si 7di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. limita a scriveregenericamente di averlo allegato nelle sue difese nei gradi di merito, senza specificare quando ciò sia avvenuto e dove il documento sia localizzabile. Né il difetto di specificità può essere sanato in sede di memoria illustrativa, che,come è noto, è finalizzata a chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già ad integrarli (cfr. , tra l e varie, Cass. 30760/2018 , con riferimento alle memorie di cui all’art. 380 bis c.p.c., ma il principio è di carattere generale e quindi estensibile anche alla memoria di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c.). 2.2. - A prescindere da tale profilo di inammissibilità, l’argomento è comunque infondato, poiché rinviene il suo antecedente logico nella qualificazione del rapporto in termini di agenzia, esclusa dal rigetto del primo motivo. Ad abundantiam: l’argomentazione della Corte di appello che il rimborso spese «depone per la qualificazione del rapporto in termini di mediazione»- al contrari o di quanto reputa il ricorrente (p. 25) - è un mero obiter dictum, che in quanto taleè fuori dalla ratio decidendi . 3.1.– Col terzo motivo, p roposto ex art. 360 , n. 3 e n. 4 c.p.c. , si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345, 414 e 434 c.p.c., quindi sotto due distinti profili: (a) per avere la Corte di appello ritenuto che Annibaldi abbia inteso fondare l e domand e relative alle campagne olearie 2010/2011 e 2013/2014 s ul la qualifi cazione del rapporto in termini di agenzia o di lavor o subordinato (e non di mediazione); (b) per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile, in quanto domanda nuova,il qualificare in appello il rapporto de quo in termini di mediazione. Il terzo motivo è infondato nel profilo (a), mentre è fondato e da accogliere nel profilo (b). 8di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. 3.2. -Il passo della motivazione della sentenza di appello colpito dal primo profilo è il seguente: «Rileva comunque la Corte che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’Annibaldi si è limitato a proporre nelle conclusioni le domande relative ai rimborsi delle spese sostenute per le campagne olearie 2013/2014 e 2010/2011, nonché al pagamento delle provvigioni per la campagna olearia 2013/2014 (sulla base della fattura n. 2/2014), senza argomentare specificamente in ordine ai presupposti per l'accoglimento delle medesime: per tali ragioni deve ritenersi che l’Annibaldi abbia fondato le suddette domande sulla qualificazione del rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in termini di subordinazione » : cioè subordinati ad una insistente qualificazione del rapporto in termini di agenzia (e non già in termini di rapporto di lavoro subordinato come mostra di ritenere il ricorrente: ma si tratta di un errore scusabile, perché irrilevante e comunque occasionato da una opaca formulazione in lingua italianadella Corte) . Come è agevole rilevare, la Corte non ha ecceduto il duplice ordine di limiti che il giudice di merito incontra nell’interpretare la domanda giudiziale (il rispetto dei principi della domandae della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: cfr., tra le molte,Cass. 5402/2019) . 3.3. –Nel suo secondo profilo, (b), il terzo motivo è fondato ed è da accogliere sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado (ove basata sui medesimi fatti). Tale orientamento, intonato vigorosamente alla teoria della sostanziazione della causa petendi,non è contrastato in modo persuasivo dalle notazioni svolte a p. 23 ss. del controricorso. E nel caso in esame, la parte aveva formulato una 9di 9 – RG 31559/ 2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 16) – Caponi est. domanda aperta anche ad altre qualificazioni, come si evince dalla locuzione “in ogni caso”. 3.4. –In conclusione, il terzo moti vo è accolto per quanto di ragione (cfr. n. 3.1., 3.3.). 4. – Sulla base dell’accoglimento del terzo motivo (ammissibilità in appello della qualificazione del rapporto in termini di mediazione e correlativa richiesta che la Corte di appello si pronunci su ciò), il Collegio dichiara logicamente assorbito il quarto motivo, proposto ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.,con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di appello ritenu to che l’appellante non abbia contestato i criteri di calcolo dei compensi per l’attività svolta. 5. –In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, cfr. n. 3.1. e n. 3.3., profilo (b). Sono rigettati i primi due motivi. È assorbito il quarto motivo. La sentenza di appello è cassata in relazione al profilo accolto del terzo motivo. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di r agione ; rigetta i primi due motivi; dichiara assorbito il quarto motivo; cassala sentenza di appello in relazione al